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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3052/2022 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3052
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 395/2022 (R.G. n. 1719/2022)
TRA
, (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Lanzieri (C.F. C.F._2
) – PEC ed elett.te dom.ti C.F._3 Email_1
presso il suo studio in Pompei (NA) in via Messigno II t.sa n. 10;
-opponenti-
E
1 (C.F. - P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (società con socio unico
[...]
BA IFIS s.p.a., appartenente al Gruppo BA IFIS e soggetta all'attività di dire-
zione e coordinamento di BA IFIS s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di BA
IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore), e per essa la manda-
taria rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. Controparte_2
) - PEC con domici- C.F._4 Email_2
lio eletto in Napoli (NA) in Via F. Crispi n. 62, presso l'avv. Paoloandrea Monticelli
(C.F. ; C.F._5
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.05.2022, , Parte_1
nella qualità di debitore principale e , nella qualità di coob- Parte_2
bligata, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/2022 emesso da Questo Tribunale in data 28.03.2022, nella procedura monitoria avente RG n.
1719/2022 con il quale, ad istanza di in persona del l.r.p.t., Controparte_1
e per essa in persona del l.r.p.t., n.q. di mandataria, gli Controparte_2
veniva ingiunto di pagare, in solido fra loro, la somma di euro 36.679,70, oltre in-
teressi contrattuali, sulla sorta capitale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo oltre le spese legali.
2 in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_1 Controparte_2
chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo sul presupposto della mancata restitu-
zione di somme dovute a seguito della stipulazione da parte degli opponenti di tre distinti contratti di finanziamento: i primi due aventi, rispettivamente, il n. 2398176
ed il n. 1881932, conclusi con ed il terzo contraddistinto con Controparte_3
il n. 13443149, concluso con NT UM AN s.p.a.. Tali crediti venivano successivamente ceduti che mutava la denominazione sociale in Controparte_1 [...]
Controparte_1
Gli opponenti eccepivano:
-carenza di legittimazione attiva per mancanza della titolarità dei crediti azionati da
Controparte_1
-nullità della asserita coobbligazione di per inesistenza di Parte_2
qualsiasi valido contratto di fideiussione e/o di garanzia. Dai contratti di finanzia-
menti si ricavava chiaramente che a richiedere il finanziamento era stato Pt_1
e che era la coobbligata. Il ruolo di
[...] Parte_2 Parte_2
pertanto, non poteva che essere quello di garante e quindi di fideiubente,
[...]
con conseguenziale applicazione della relativa disciplina, che non risultava nella fattispecie derogata da diversa volontà pattizia. Si sarebbe dovuto, quindi, ricono-
scere alla coobbligata la liberazione prevista per il fideiussore dall'art 1957 c.c.
(decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore), secondo cui il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. La banca era decaduta da ogni diritto verso il fi-
deiussore, giacché il decreto ingiuntivo opposto era stata la prima azione giudiziale intrapresa nei confronti del debitore principale ); Parte_1
3 -nullità dei contratti di cessione dei crediti, prodotti dalla ricorrente a sostegno dell'ingiunzione, per indeterminatezza dell'oggetto. Si disconosceva espressa-
mente, ex art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie prodotte in atti,
erano presenti alcuni “omissis” ed alcune “righe in nero” di cui risultava impossi-
bile conoscerne il contenuto e dagli stessi non emergeva alcuna prova dell'avvenuta cessione e della titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato in via monito-
ria;
-indeterminatezza e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato dalla docu-
mentazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria. Si evidenziava un'incom-
prensibile discrasia tra gli importi reclamati dalla creditrice con l'ingiunzione di pagamento e quelli pretesi dalla stessa con l'intimazione di pagamento. Inoltre, in mancanza di una preventiva messa in mora, la ricorrente non poteva richiedere in-
teressi per il ritardo nel pagamento.
Concludevano chiedendo di: “accogliere l'opposizione e revocare il D.I. n.
395/2022 (n. 1719/2022 R.G.) emesso da Questo Tribunale, in quanto nullo, inam-
missibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge;
nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per-
ché errato ed illegittimo;
in via subordinata, qualora fosse data prova del preteso credito azionato, determinare l'esatto ammontare degli importi eventualmente do-
vuti dagli opponenti e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiun-
tivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione”.
In data 29.09.2022 si costituiva l'opposta, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nonché, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione,
perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del provvedimento opposto, in
4 via subordinata la condanna delle parti opponenti al pagamento della somma di euro
36.679,70, oltre interessi di mora, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso del giudizio.
All'udienza del 24.10.2022, rilevato che la controversia verteva in materia di con-
tratti bancari, il Tribunale adìto invitava parte opposta ad effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010 convertito in L.
69/2013.
Nel corso del giudizio, esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19.03.2025 il Tribunale, letto il proprio provvedimento con cui disponeva lo svolgimento dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c.,
verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza,
assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Preliminarmente va analizzata la contestazione, circa il difetto di legittimazione at-
tiva, sollevata dagli opponenti.
Dalla documentazione depositata agli atti (fascicolo monitorio) risultano le comu-
nicazioni di cessione del credito inviate sia per la posizione di , Controparte_3
(Codice Personale numero 9972062 – contratto n. 2398176 e n. 1881932) che per la posizione della NT UM AN (Codice Personale numero 9972062
contratto n. 13443149).
5 La prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria con-
traente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione credi-
toria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della le-
gittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenute sul punto, hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È suffi-
ciente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consape-
volezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può es-
sere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunica-
zione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
6 titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Roma, Sent. n. 13464 del 20-05-
2015/19-06-2015). (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014)”.
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione del credito, nel caso di specie mancante per i contratti n. 1881932 ( ) e n. 13443149 (NT). CP_3
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla
7 base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
8 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05/11/2020, n.24798). Tale prova deve naturalmente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della catena traslativa, ha determinato il pas-
saggio della titolarità del credito dedotto in giudizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabilmente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet.
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito per tutti i crediti la prova della titolarità del credito azionato.
I contratti di cessione regolarmente depositati in atti, sia in riferimento alla BA
IN (limitatamente alla cessione del credito relativo al contratto di finanziamento per prestito personale n. 1881932) che alla BA NT (n. 13443149), non contengono l'indicazione di criteri idonei a consentire l'identificazione precisa dei
9 crediti oggetto di cessione, rinviando l'elenco a degli allegati;
ma tali allegati non risultano in atti;
nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 137 del
21.11.2020 relativamente al credito ceduto da BA IN, sono indicati numerosi criteri per l'identificazione dei crediti oggetto della cessione che devono sussistere simultaneamente e su cui nulla prova la parte opposta. Infatti, tra i criteri c'è “5. al
Co cui codice rapporto ha attribuito il codice identificativo “SB01”, come comu-
nicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 31 agosto
2020 a mezzo raccomandata A.R.”. Orbene agli atti di causa (nel monitorio) c'è
una comunicazione di cessione del credito inviata al debitore a novembre 2020 e quindi oltre i termini previsti nei criteri (31 agosto 2020) in cui non si fa alcun riferimento a tale codice “SB01”.
Inoltre, non veniva depositata in atti la lista notarizzata, in data 16 novembre 2020,
presso lo studio notarile in Firenze, Via Masaccio n. 187 come Persona_1
riportato in Gazzetta, dalla quale potersi evincere l'effettiva inclusione del credito contestato.
Risultano altresì privi di rilevanza probatoria i documenti “DOC. 6 _ ANNEX ISP”
per i crediti ceduti da BA IN e “DOC. 9 _ ANNEX” per il credito ceduto da
NT n. 12 (fascicolo fase di merito) contenente una schermata oscurata della lista crediti ceduti, trattandosi di documentazione redatta in modo del tutto generico,
decisamente inconferente, in quanto priva di intestazioni, sottoscrizioni e timbri,
nonché di inequivoco e certo collegamento con le specifiche operazioni contrattuali dedotte in giudizio, apparendo, rispetto ad esse, completamente decontestualizzati.
Di fronte alla specifica eccezione degli ingiunti, la banca avrebbe dovuto provare,
dunque, la regolarità delle cessioni intercorse e, soprattutto, che tra queste vi fossero anche i crediti vantati in giudizio.
10 Invece per il credito relativo al contratto di finanziamento per prestito personale n.
2398176 (somma richiesta euro 1.411,37) stipulato tra e gli Controparte_3
odierni opponenti parte opposta, produce in atti (cfr. doc. 7 fasc. parte opposta) una dichiarazione della che conferma la cessione dello specifico Controparte_3
credito con indicazione del numero del contratto.
La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che lo specifico credito na-
scente dal finanziamento è stato da lei ceduto alla cessionaria assume valore diri-
mente tale da esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche ri-
chiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma
la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo
alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.” (Corte App.
Milano sentenza 220/2023).
Per tutti tali motivi si conferma la titolarità della BA Ifis limitatamente alla ces-
sione del credito relativo al finanziamento n. 2398176 stipulato tra gli opponenti e
Controparte_3
Si ritiene infatti priva di rilevanza la censura degli opponenti volta alla contesta-
zione della conformità della fotocopia dei contratti agli originali, in quanto del tutto generica.
Come noto, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto – a pena di inefficacia dell'eccezione – mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non, come avvenuto nel caso in esame, con clausole generiche di mero stile (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. VI - 5
Ord., 13/12/2017, n. 29993). Non è quindi sufficiente, ai fini del disconoscimento,
11 la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto.
Per tali motivi, in riferimento alla cessione dei finanziamenti n. 1881932 ( ) e CP_3
n. 13443149 (NT) si ritengono assorbiti gli altri motivi di opposizione non avendo la BA Ifis titolarità per procedere.
Si analizzano invece gli altri motivi di opposizione limitatamente al finanziamento n. 2398176 avendo la BA Ifis titolarità alla riscossione.
Ovvero:
Nullità della asserita coobbligazione di per inesistenza di Parte_2
qualsiasi valido contratto di fideiussione e/o di garanzia. Gli opponenti ritengono la banca decaduta da ogni diritto verso il fideiussore, giacché il decreto ingiuntivo opposto è stata la prima azione giudiziale intrapresa nei confronti del debitore prin-
cipale ); il ruolo di , non può che essere quello Parte_1 Parte_3
di garante, e quindi di fideiubente, con consequenziale applicazione delle norme in materia di fideiussione secondo cui il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore.
L'eccezione è destituita di fondamento. nel sottoscrivere Parte_2
il finanziamento n. 2398176, è stata identificata come “secondo richiedente”. La
sottoscrizione congiunta del contratto implica che entrambi i richiedenti sono ob-
bligati a rimborsare il finanziamento e la banca può scegliere a chi chiedere il pa-
gamento. Nel caso di specie si è in presenza di un'obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c., derivante dalla sottoscrizione congiunta del contratto di finanzia-
mento, pertanto si esclude l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Parte_2
12 ha assunto con la sottoscrizione del finanziamento n. 2398176 un'obbligazione pa-
ritaria rispetto al richiedente. Nel caso in esame, dunque, non si può parlare di fi-
deiussione ma siamo invece nel caso di un'obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, il termine soggettivo di debitore viene ricoperto da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione e ciò per rafforzare il credito, permettendo al cre-
ditore di pretendere l'esatto adempimento da uno qualunque dei debitori.
Nullità dei contratti di cessione dei crediti, prodotti dalla ricorrente a sostegno dell'ingiunzione, per indeterminatezza dell'oggetto.
Parte opponente, sul punto, non offre alcuna prova a supporto dell'assunto. Di con-
tro l'opposta in virtù di tutta la documentazione prodotta ha dimostrato che il saldo debitore maturato per il contratto di finanziamento n. 2398176 è di 1.411,37, di cui
€ 533,44 per rate scadute e non pagate e € 877,93 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certifica-
zione ex art. 50 TUB prodotto (doc.07 fascicolo monitorio), oltre interessi al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996).
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti e Parte_1
al pagamento del complessivo importo di € 1.411,37 oltre Parte_2
interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato all'esito del giudizio giusti-
fica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
13 Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione:
-revoca il D.I. n. 395/2022 del 28.03.2022 (R.G. 1719/2022);
-condanna e al pagamento del complessivo Parte_1 Parte_2
importo di € 1.411,37 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo in favore di in persona del l.r.p.t. e per essa della mandataria Controparte_1
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
-compensa integralmente, fra tutte le parti, le spese di giudizio
Così deciso in Torre Annunziata il 09.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 3052
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 395/2022 (R.G. n. 1719/2022)
TRA
, (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Lanzieri (C.F. C.F._2
) – PEC ed elett.te dom.ti C.F._3 Email_1
presso il suo studio in Pompei (NA) in via Messigno II t.sa n. 10;
-opponenti-
E
1 (C.F. - P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
a seguito di mero cambio di denominazione sociale (società con socio unico
[...]
BA IFIS s.p.a., appartenente al Gruppo BA IFIS e soggetta all'attività di dire-
zione e coordinamento di BA IFIS s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di BA
IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore), e per essa la manda-
taria rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. Controparte_2
) - PEC con domici- C.F._4 Email_2
lio eletto in Napoli (NA) in Via F. Crispi n. 62, presso l'avv. Paoloandrea Monticelli
(C.F. ; C.F._5
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.05.2022, , Parte_1
nella qualità di debitore principale e , nella qualità di coob- Parte_2
bligata, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 395/2022 emesso da Questo Tribunale in data 28.03.2022, nella procedura monitoria avente RG n.
1719/2022 con il quale, ad istanza di in persona del l.r.p.t., Controparte_1
e per essa in persona del l.r.p.t., n.q. di mandataria, gli Controparte_2
veniva ingiunto di pagare, in solido fra loro, la somma di euro 36.679,70, oltre in-
teressi contrattuali, sulla sorta capitale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo oltre le spese legali.
2 in persona del l.r.p.t. e per essa Controparte_1 Controparte_2
chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo sul presupposto della mancata restitu-
zione di somme dovute a seguito della stipulazione da parte degli opponenti di tre distinti contratti di finanziamento: i primi due aventi, rispettivamente, il n. 2398176
ed il n. 1881932, conclusi con ed il terzo contraddistinto con Controparte_3
il n. 13443149, concluso con NT UM AN s.p.a.. Tali crediti venivano successivamente ceduti che mutava la denominazione sociale in Controparte_1 [...]
Controparte_1
Gli opponenti eccepivano:
-carenza di legittimazione attiva per mancanza della titolarità dei crediti azionati da
Controparte_1
-nullità della asserita coobbligazione di per inesistenza di Parte_2
qualsiasi valido contratto di fideiussione e/o di garanzia. Dai contratti di finanzia-
menti si ricavava chiaramente che a richiedere il finanziamento era stato Pt_1
e che era la coobbligata. Il ruolo di
[...] Parte_2 Parte_2
pertanto, non poteva che essere quello di garante e quindi di fideiubente,
[...]
con conseguenziale applicazione della relativa disciplina, che non risultava nella fattispecie derogata da diversa volontà pattizia. Si sarebbe dovuto, quindi, ricono-
scere alla coobbligata la liberazione prevista per il fideiussore dall'art 1957 c.c.
(decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore), secondo cui il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. La banca era decaduta da ogni diritto verso il fi-
deiussore, giacché il decreto ingiuntivo opposto era stata la prima azione giudiziale intrapresa nei confronti del debitore principale ); Parte_1
3 -nullità dei contratti di cessione dei crediti, prodotti dalla ricorrente a sostegno dell'ingiunzione, per indeterminatezza dell'oggetto. Si disconosceva espressa-
mente, ex art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle copie prodotte in atti,
erano presenti alcuni “omissis” ed alcune “righe in nero” di cui risultava impossi-
bile conoscerne il contenuto e dagli stessi non emergeva alcuna prova dell'avvenuta cessione e della titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato in via monito-
ria;
-indeterminatezza e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato dalla docu-
mentazione prodotta dalla ricorrente in sede monitoria. Si evidenziava un'incom-
prensibile discrasia tra gli importi reclamati dalla creditrice con l'ingiunzione di pagamento e quelli pretesi dalla stessa con l'intimazione di pagamento. Inoltre, in mancanza di una preventiva messa in mora, la ricorrente non poteva richiedere in-
teressi per il ritardo nel pagamento.
Concludevano chiedendo di: “accogliere l'opposizione e revocare il D.I. n.
395/2022 (n. 1719/2022 R.G.) emesso da Questo Tribunale, in quanto nullo, inam-
missibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge;
nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per-
ché errato ed illegittimo;
in via subordinata, qualora fosse data prova del preteso credito azionato, determinare l'esatto ammontare degli importi eventualmente do-
vuti dagli opponenti e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiun-
tivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione”.
In data 29.09.2022 si costituiva l'opposta, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nonché, nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione,
perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del provvedimento opposto, in
4 via subordinata la condanna delle parti opponenti al pagamento della somma di euro
36.679,70, oltre interessi di mora, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero nella diversa somma da accertarsi in corso del giudizio.
All'udienza del 24.10.2022, rilevato che la controversia verteva in materia di con-
tratti bancari, il Tribunale adìto invitava parte opposta ad effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, D.lgs. 28/2010 convertito in L.
69/2013.
Nel corso del giudizio, esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il Tribunale fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19.03.2025 il Tribunale, letto il proprio provvedimento con cui disponeva lo svolgimento dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c.,
verificato che entrambe le parti avevano depositato le note sostitutive di udienza,
assegnava il giudizio a sentenza concedendo alle parti termini ex art.190 c.p.c..
Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Preliminarmente va analizzata la contestazione, circa il difetto di legittimazione at-
tiva, sollevata dagli opponenti.
Dalla documentazione depositata agli atti (fascicolo monitorio) risultano le comu-
nicazioni di cessione del credito inviate sia per la posizione di , Controparte_3
(Codice Personale numero 9972062 – contratto n. 2398176 e n. 1881932) che per la posizione della NT UM AN (Codice Personale numero 9972062
contratto n. 13443149).
5 La prova della comunicazione della cessione del credito ha valore esclusivamente di prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria con-
traente, ma non è prova dell'effettivo e valido trasferimento della posizione credi-
toria.
La notifica prevista dal primo comma dell'art. 1264 c.c. non è requisito di validità
della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della le-
gittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, intervenute sul punto, hanno affermato
- senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo. È suffi-
ciente, infatti, esaminare le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte: “La notifi-
cazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod.
civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consape-
volezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può es-
sere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunica-
zione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc.
civ.” (cfr. Cass., 28-1-2014, n. 1770). Sul punto, si richiama anche la nota pronuncia del Tribunale di Roma: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
6 titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo” (cfr. Trib. Roma, Sent. n. 13464 del 20-05-
2015/19-06-2015). (Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014)”.
Deve comunque ricordarsi che l'eventuale mancata notifica della comunicazione è
traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già prov-
veduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata (cfr. Cass., 02-11- 2010, n. 22280).
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione del credito, nel caso di specie mancante per i contratti n. 1881932 ( ) e n. 13443149 (NT). CP_3
Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'in-
clusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (in caso analogo, cfr. Tribunale Napoli sez. II sent. n. 8245/2022).
È pacifico in giurisprudenza il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione di crediti in blocco, di cui all'art. 58 d.lgs n.385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra altre, Cass.
4277/2023; n. 5857/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha, in qualche misura, limitato l'onere probatorio delle società cessionaria in blocco dei crediti bancari ritenendo che l'art. 58 d.lgs
385 citato, detti una disciplina derogatoria a quella ordinariamente prevista dal co-
dice civile per la cessione dei crediti in blocco (art. 1264 c.c.).
Tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione costituito da interi blocchi di crediti “individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla
7 base di caratteristiche comuni, oggettive e soggettive, motivo per cui la norma pre-
vede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubbli-
cità” (tra altre, Cass. 10200/2021).
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito purché
dall'avviso sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della ces-
sione (cfr Cass. n. 4277/2023).
L'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione (cfr. Cass.
civ. sez. I, ord. 29/02/2024 n. 5478) non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526; Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo
2024, n. 7866).
In caso contrario, spetta al cessionario provare la titolarità del credito vantato “In
caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto
autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola
riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le
indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde
verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale
8 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci-
bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche,
la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario
in altro modo” (cfr. Cassazione 17944 del 2023).
Infatti sul creditore che si affermi titolare di un diritto, per averlo acquistato me-
diante un negozio di natura traslativa, grava l'onere di dimostrare, con sufficiente determinatezza, oltre alla stipula del negozio che lo coinvolge direttamente, anche la sequenza degli antecedenti negoziali che costituiscono il presupposto della situa-
zione giuridica sostanziale da lui azionata in giudizio, così come deve provare, in caso di contestazione della controparte giudiziale, l'inclusione del credito azionato all' interno di ognuno di tali negozi, fatte sempre salve le condotte processuali di controparte che ne rendano superflua la prova giudiziale (Cassazione civile sez. VI,
05/11/2020, n.24798). Tale prova deve naturalmente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che, all'interno della catena traslativa, ha determinato il pas-
saggio della titolarità del credito dedotto in giudizio: in caso di plurime cessioni la validità ed efficacia dell'ultima è inevitabilmente legata, da un rapporto di sequenza logico-causale, a quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre
potest quam ipse habet.
In base ai principi richiamati, si ritiene che parte opposta non abbia fornito per tutti i crediti la prova della titolarità del credito azionato.
I contratti di cessione regolarmente depositati in atti, sia in riferimento alla BA
IN (limitatamente alla cessione del credito relativo al contratto di finanziamento per prestito personale n. 1881932) che alla BA NT (n. 13443149), non contengono l'indicazione di criteri idonei a consentire l'identificazione precisa dei
9 crediti oggetto di cessione, rinviando l'elenco a degli allegati;
ma tali allegati non risultano in atti;
nell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 137 del
21.11.2020 relativamente al credito ceduto da BA IN, sono indicati numerosi criteri per l'identificazione dei crediti oggetto della cessione che devono sussistere simultaneamente e su cui nulla prova la parte opposta. Infatti, tra i criteri c'è “5. al
Co cui codice rapporto ha attribuito il codice identificativo “SB01”, come comu-
nicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 31 agosto
2020 a mezzo raccomandata A.R.”. Orbene agli atti di causa (nel monitorio) c'è
una comunicazione di cessione del credito inviata al debitore a novembre 2020 e quindi oltre i termini previsti nei criteri (31 agosto 2020) in cui non si fa alcun riferimento a tale codice “SB01”.
Inoltre, non veniva depositata in atti la lista notarizzata, in data 16 novembre 2020,
presso lo studio notarile in Firenze, Via Masaccio n. 187 come Persona_1
riportato in Gazzetta, dalla quale potersi evincere l'effettiva inclusione del credito contestato.
Risultano altresì privi di rilevanza probatoria i documenti “DOC. 6 _ ANNEX ISP”
per i crediti ceduti da BA IN e “DOC. 9 _ ANNEX” per il credito ceduto da
NT n. 12 (fascicolo fase di merito) contenente una schermata oscurata della lista crediti ceduti, trattandosi di documentazione redatta in modo del tutto generico,
decisamente inconferente, in quanto priva di intestazioni, sottoscrizioni e timbri,
nonché di inequivoco e certo collegamento con le specifiche operazioni contrattuali dedotte in giudizio, apparendo, rispetto ad esse, completamente decontestualizzati.
Di fronte alla specifica eccezione degli ingiunti, la banca avrebbe dovuto provare,
dunque, la regolarità delle cessioni intercorse e, soprattutto, che tra queste vi fossero anche i crediti vantati in giudizio.
10 Invece per il credito relativo al contratto di finanziamento per prestito personale n.
2398176 (somma richiesta euro 1.411,37) stipulato tra e gli Controparte_3
odierni opponenti parte opposta, produce in atti (cfr. doc. 7 fasc. parte opposta) una dichiarazione della che conferma la cessione dello specifico Controparte_3
credito con indicazione del numero del contratto.
La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che lo specifico credito na-
scente dal finanziamento è stato da lei ceduto alla cessionaria assume valore diri-
mente tale da esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche ri-
chiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma
la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo
alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.” (Corte App.
Milano sentenza 220/2023).
Per tutti tali motivi si conferma la titolarità della BA Ifis limitatamente alla ces-
sione del credito relativo al finanziamento n. 2398176 stipulato tra gli opponenti e
Controparte_3
Si ritiene infatti priva di rilevanza la censura degli opponenti volta alla contesta-
zione della conformità della fotocopia dei contratti agli originali, in quanto del tutto generica.
Come noto, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto – a pena di inefficacia dell'eccezione – mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto e non, come avvenuto nel caso in esame, con clausole generiche di mero stile (cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. VI - 5
Ord., 13/12/2017, n. 29993). Non è quindi sufficiente, ai fini del disconoscimento,
11 la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto.
Per tali motivi, in riferimento alla cessione dei finanziamenti n. 1881932 ( ) e CP_3
n. 13443149 (NT) si ritengono assorbiti gli altri motivi di opposizione non avendo la BA Ifis titolarità per procedere.
Si analizzano invece gli altri motivi di opposizione limitatamente al finanziamento n. 2398176 avendo la BA Ifis titolarità alla riscossione.
Ovvero:
Nullità della asserita coobbligazione di per inesistenza di Parte_2
qualsiasi valido contratto di fideiussione e/o di garanzia. Gli opponenti ritengono la banca decaduta da ogni diritto verso il fideiussore, giacché il decreto ingiuntivo opposto è stata la prima azione giudiziale intrapresa nei confronti del debitore prin-
cipale ); il ruolo di , non può che essere quello Parte_1 Parte_3
di garante, e quindi di fideiubente, con consequenziale applicazione delle norme in materia di fideiussione secondo cui il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore.
L'eccezione è destituita di fondamento. nel sottoscrivere Parte_2
il finanziamento n. 2398176, è stata identificata come “secondo richiedente”. La
sottoscrizione congiunta del contratto implica che entrambi i richiedenti sono ob-
bligati a rimborsare il finanziamento e la banca può scegliere a chi chiedere il pa-
gamento. Nel caso di specie si è in presenza di un'obbligazione solidale passiva ex art. 1292 c.c., derivante dalla sottoscrizione congiunta del contratto di finanzia-
mento, pertanto si esclude l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Parte_2
12 ha assunto con la sottoscrizione del finanziamento n. 2398176 un'obbligazione pa-
ritaria rispetto al richiedente. Nel caso in esame, dunque, non si può parlare di fi-
deiussione ma siamo invece nel caso di un'obbligazione solidale passiva in cui, per definizione, il termine soggettivo di debitore viene ricoperto da più soggetti, tutti tenuti alla medesima prestazione e ciò per rafforzare il credito, permettendo al cre-
ditore di pretendere l'esatto adempimento da uno qualunque dei debitori.
Nullità dei contratti di cessione dei crediti, prodotti dalla ricorrente a sostegno dell'ingiunzione, per indeterminatezza dell'oggetto.
Parte opponente, sul punto, non offre alcuna prova a supporto dell'assunto. Di con-
tro l'opposta in virtù di tutta la documentazione prodotta ha dimostrato che il saldo debitore maturato per il contratto di finanziamento n. 2398176 è di 1.411,37, di cui
€ 533,44 per rate scadute e non pagate e € 877,93 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto con certifica-
zione ex art. 50 TUB prodotto (doc.07 fascicolo monitorio), oltre interessi al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996).
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti e Parte_1
al pagamento del complessivo importo di € 1.411,37 oltre Parte_2
interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza ed il quantum rideterminato all'esito del giudizio giusti-
fica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
13 Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione:
-revoca il D.I. n. 395/2022 del 28.03.2022 (R.G. 1719/2022);
-condanna e al pagamento del complessivo Parte_1 Parte_2
importo di € 1.411,37 oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo in favore di in persona del l.r.p.t. e per essa della mandataria Controparte_1
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
-compensa integralmente, fra tutte le parti, le spese di giudizio
Così deciso in Torre Annunziata il 09.07.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
14