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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3930 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Ernesta Iorio e Parte_1 dall'avv. Carla Concilio ed elett.te domiciliato presso l'Avvocatura comunale in , alla Parte_1
p.zza DO Moro, 1.
PARTE OPPONENTE
Avv. , rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.to Sara Franco e CP_1 dall'avv. Emilio Serraino ed lett.te domiciliato presso lo studio in Salerno, alla via L. Guercio, 197
PARTE OPPOSTA
E
in Controparte_2 Controparte_3 persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore , rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] OR Lo GR UI ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Stanzione in Salerno alla Via Renato de Martino n. 33/C
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di n. 688/2021 notificato in data il 1/04/2021, con il quale, su ricorso dell'avv. , gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro CP_1
30.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di credito parzialmente non corrisposto, fondato sull'atto di pubblica utilità del 29.10.15, avente ad oggetto la transazione della controversia decisa con sentenza n. 1078/15 del Tribunale di Salerno, in favore della sig.ra assistita dall'avv. CP_5 CP_1
.
[...]
A sostegno dell'opposizione veniva dedotta l'estinzione del credito derivante dal dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Salerno (sez. distaccata Eboli) n. 1078/15, resa in favore della sig.
. CP_5
Su tale base, l'opponente instava, in via preliminare, per la chiamata in causa degli eredi della sig.ra
, deceduta nel 2017, e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23/09/2021, si costituiva in giudizio l'avv. , contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa CP_1 concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto e, in via subordinata, la condanna dell'opponente.
Con ordinanza del 28.09.21, il G.I. dott. autorizzava la chiamata in causa degli eredi di Per_1
e, in accoglimento dell'istanza di parte opposta, dichiarava provvisoriamente CP_5 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitisi gli eredi, Casa di riposo per musicisti Istituto delle figlie del divino CP_3 zelo e la causa, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 cpc, Controparte_2 veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza dell'1.07.25 veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che le risultanze documentali impongano il rigetto dell' opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n.
6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007).
Si osserva che, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo ( impegno formalmente assunto) per il opponente, di provvedere al pagamento della rata Pt_1 pattuita in favore dell'Avv. , scadente il 30/11/2015, mediante emissione dell'assegno CP_1 circolare per €. 30.000,00 (trentamila/00), viene in rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, la quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
Nel caso di specie, emerge che il creditore opposto nel presente giudizio ha offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale
(si veda il documento depositato dall'opposto e allegato alla seconda memoria ex art. 183 cpc) quello per cui sia intervenuto, tra il e l'avv. , in qualità di Parte_1 CP_1 procuratore speciale della sig.ra atto di pubblica utilità, stipulato in forma pubblica CP_5 amministrativa, redatto in data 29/10/2015, rep. n. 22 e registrato il 10/11/2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Eboli – al n. 5723 Serie1^T – trascritto in data 13/11/20156, reg. gen. n. 38655, reg. part. n. 30745.
Con il suddetto atto veniva stipulata, tra la Sig.ra ed il Comune di , la CP_5 Parte_1 vendita dell'immobile utilizzato come parcheggio e denominato “piazzetta Salvo D'Acquisto” e contestualmente veniva transatta la lite giudiziaria intercorsa tra le medesime parti e decisa con
Sentenza n.n1078/2015 resa dal Tribunale di Salerno, Sez. Eboli in data 05/03/2015.
Si rileva che con l'atto pubblico di vendita, il ha assunto l'impegno di Parte_1 corrispondere quale sorta capitale complessivi €. 120.000,00 destinati per metà in favore della
Sig.ra e per metà in favore del suo procuratore speciale Avv. ( come da CP_5 CP_1 procura speciale Notarile del 24/5/2012).
All'art.3 dello stesso atto si legge che era previsto che la metà della sorta capitale spettante in proprio all'Avv. (per complessivi € 60.000,00) sarebbe stata corrisposta in n. 2 rate CP_1 mensili di € 30.000,00 cadauna, scadenti il 30/11/2015 ed il 30/01/2016, a mezzo assegni circolari allo stesso intestati, al suo indirizzo in Salerno alla Via Luigi Guercio n. 197.
Il opponente eccepisce l'estinzione del credito per aver pagato l'intero importo transattivo Pt_1 di complessivi € 120.000,00 e allega i mandati di pagamento per un totale di €. 120.000,00 , come da transazione, ritenendo così di aver adempiuto all'obbligazione. In realtà risulta che il
[...]
abbia effettuato il versamento della somma di € 90.000,00 in favore della Sig.ra Parte_1 CP_5
e la restante somma di € 30.000,00 in favore dell'Avv. .
[...] CP_1
Certamente alla luce del sopra menzionato atto intercorso tra le parti, il pagamento della somma di
€ 30.000,00 è stato effettuato erroneamente a favore di e tale condizione di pagamento CP_5 non ha efficacia liberatoria nei confronti del creditore opposto.
Siamo difronte ad una ipotesi di cessione del credito, in cui il (debitore Parte_1 ceduto) ha dato formale esecuzione, seppure parziale, a detto negozio, provvedendo a corrispondere direttamente in favore dell'Avv. la rata di € 30.000,00 scadente in data 30/01/2016 e CP_1 dove il cessionario (avv. ) ha comunque contestato l'errato pagamento dell'altra rata a CP_1 lui destinata (di € 30.000,00 e scadente il 30/11/2015) in quanto eseguito in favore della Sig.ra
, sollecitando il debitore ceduto all'esatto adempimento degli obblighi assunti e dunque CP_5 al pagamento in favore di esso cessionario della suddetta rata. Si ricorda che il contratto di cessione del credito si perfeziona con il semplice consenso di cedente e cessionario e non è richiesto anche il consenso del debitore ceduto; dal punto di vista giuridico, infatti, per il debitore è indifferente la persona del creditore.
Nel caso di specie il debitore ceduto ( ) era a conoscenza della cessione, atteso Parte_1 che una rata di €. 30.000,00 è stata versata, dallo stesso in favore dell'avv. ; Pt_1 CP_1 altrimenti, esso (debitore ceduto) avrebbe avuto ragione di ritenere di essere sempre obbligato verso il creditore originario e, di conseguenza, adempiere in buona fede a quest'ultimo. Situazione quest'ultima non rientrante nel caso in questione.
In relazione ai terzi chiamati in causa, la domanda è infondata atteso che il pagamento del credito ceduto ( €. 30.000,00) attiene al rapporto tra il cessionario (avv. ) ed il debitore ceduto( CP_1 [...]
) e non al rapporto tra cedente ( sig.ra e cessionario. Di conseguenza, gli Parte_1 CP_6 eredi della essendo soggetti estranei al rapporto, non hanno alcuna partecipazione nel giudizio CP_5 per cui è causa.
Pertanto, alla luce di tutte le ragioni sin qui esplicitate, essendosi rivelata del tutto carente sotto il profilo allegativo e probatorio, la posizione dell'opponente, non può che concludersi per la declaratoria di rigetto della relativa domanda.
Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta) di cui al D.M. n. 55 del
2014,(scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000 -fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in Euro 2.906,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
4) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, che si liquidano in Euro 2.906,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Salerno, 27.10.25 il Gop dott.ssa Paola Corabi