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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 8.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LA d'DA (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina
Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Morfasso (PC)
in data 14.9.1996 in regime di comunione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 8.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altra e viceversa;
2)L'ex casa coniugale , sita in Vernasca (PC) Loc. Castelletto Via Manzi
n° 4 è attualmente in comproprietà dei coniugi in ragione del 50%
ciascuno, cosi come il mutuo acceso presso Credit Agricole Italia Spa –
Filiale di Lugagnano Val D'DA è cointestato ai sigg. e CP_1 Pt_1
al 50% ciascuno.
2 Al fine di regolamentare i rapporti coniugali con riferimento alla proprietà
dell'ex casa coniugale e quindi al fine di prevenire liti fra loro , i coniugi concordano di mettere in vendita la ex casa coniugale e di dividere il ricavato al 50% tra gli stess i, previa estinzione del mutuo residuo, che continueranno a pagare al 50% ciascuno fino alla vendita dell'unità
immobiliare;
Il mobilio contenuto nell'ex casa coniugale e acquistato dai coniugi verrà
venduto unitamente all'immobile cosi come sopra descritto, previa suddivisione tra i coniugi di alcuni arredi , come da accordi verbali tra gli stessi.
3)I coniugi convengono che entrambi trasferiranno il proprio domicilio in altri immobili successivamente alla vendita della ex casa coniugale. Se la predetta vendita dovesse protrarsi oltre la data di pubblicazione della sentenza di separazione, i sigg.ri e dichiarano , fin da ora, CP_1 Pt_1
che il sig. trasferirà il proprio domicilio in altra abitazione CP_1
che provvederà per tempo a reperire , asportando i propri effetti personali unitamente ad alcuni oggetti di mobilio/arredo, come da se parati accordi tra i coniugi;
4)L'autovettura Renault Clio tg EX426C, intestata alla Sig.ra Parte_1
, rimarrà di sua esclusiva proprietà ed uso;
[...]
5)L'autovettura Nissan Qashqai tg G0 . il trattore agricolo a ruote
Landini tg PC 27410 e il trattore agricolo cingolato Fiat 312 tg PC 35655,
intestati al Sig. , rimarranno di sua esclusiva proprietà ed uso;
CP_1
6)Le parti provvederanno a chiudere il c/c comune acceso presso Credit
Agricole- Filiale di Lugagnano Val D'DA (PC) una volta espletate le
3 formalità relative alla vendita dell'immobile -casa coniugale e aver suddiviso al 50% ciascuno il ricavato;
7)Il cane pastore tedesco di nome “ RA “ , intestato al sig. Parte_2
all'anagrafe canina del Comune di Vernasca, rimarrà di sua esclusiva proprietà e lo seguirà presso la nuova abitazione/residenza , ove la sig.ra potrà fargli visi ta quando vorrà , previo accordo Parte_1
telefonico con il sig. CP_1
8)Le spese legali della procedura di separazione sono interamente a carico del sig. . CP_1
9)I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso e si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo a favore di ciascuno di essi di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
10)I coniugi dichiarano di non aver null' altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo o causa, dichiarando di aver definito ogni ulteriore reciproco rapporto di natura patrimoniale , ad eccezione di quanto pattuito al punto 2).
11)I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento , godendo entrambi di fonti di reddito autonome. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
4 “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5 - Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Morfasso (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 7 ,anno 1996, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 8.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LA d'DA (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina
Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Romanini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Morfasso (PC)
in data 14.9.1996 in regime di comunione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 8.9.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con libertà di condurre vite autonome senza interferenze dell'uno nella vita dell'altra e viceversa;
2)L'ex casa coniugale , sita in Vernasca (PC) Loc. Castelletto Via Manzi
n° 4 è attualmente in comproprietà dei coniugi in ragione del 50%
ciascuno, cosi come il mutuo acceso presso Credit Agricole Italia Spa –
Filiale di Lugagnano Val D'DA è cointestato ai sigg. e CP_1 Pt_1
al 50% ciascuno.
2 Al fine di regolamentare i rapporti coniugali con riferimento alla proprietà
dell'ex casa coniugale e quindi al fine di prevenire liti fra loro , i coniugi concordano di mettere in vendita la ex casa coniugale e di dividere il ricavato al 50% tra gli stess i, previa estinzione del mutuo residuo, che continueranno a pagare al 50% ciascuno fino alla vendita dell'unità
immobiliare;
Il mobilio contenuto nell'ex casa coniugale e acquistato dai coniugi verrà
venduto unitamente all'immobile cosi come sopra descritto, previa suddivisione tra i coniugi di alcuni arredi , come da accordi verbali tra gli stessi.
3)I coniugi convengono che entrambi trasferiranno il proprio domicilio in altri immobili successivamente alla vendita della ex casa coniugale. Se la predetta vendita dovesse protrarsi oltre la data di pubblicazione della sentenza di separazione, i sigg.ri e dichiarano , fin da ora, CP_1 Pt_1
che il sig. trasferirà il proprio domicilio in altra abitazione CP_1
che provvederà per tempo a reperire , asportando i propri effetti personali unitamente ad alcuni oggetti di mobilio/arredo, come da se parati accordi tra i coniugi;
4)L'autovettura Renault Clio tg EX426C, intestata alla Sig.ra Parte_1
, rimarrà di sua esclusiva proprietà ed uso;
[...]
5)L'autovettura Nissan Qashqai tg G0 . il trattore agricolo a ruote
Landini tg PC 27410 e il trattore agricolo cingolato Fiat 312 tg PC 35655,
intestati al Sig. , rimarranno di sua esclusiva proprietà ed uso;
CP_1
6)Le parti provvederanno a chiudere il c/c comune acceso presso Credit
Agricole- Filiale di Lugagnano Val D'DA (PC) una volta espletate le
3 formalità relative alla vendita dell'immobile -casa coniugale e aver suddiviso al 50% ciascuno il ricavato;
7)Il cane pastore tedesco di nome “ RA “ , intestato al sig. Parte_2
all'anagrafe canina del Comune di Vernasca, rimarrà di sua esclusiva proprietà e lo seguirà presso la nuova abitazione/residenza , ove la sig.ra potrà fargli visi ta quando vorrà , previo accordo Parte_1
telefonico con il sig. CP_1
8)Le spese legali della procedura di separazione sono interamente a carico del sig. . CP_1
9)I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso e si concedono nulla osta al rilascio ed al rinnovo a favore di ciascuno di essi di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
10)I coniugi dichiarano di non aver null' altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo o causa, dichiarando di aver definito ogni ulteriore reciproco rapporto di natura patrimoniale , ad eccezione di quanto pattuito al punto 2).
11)I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento , godendo entrambi di fonti di reddito autonome. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
4 “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5 - Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Morfasso (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 7 ,anno 1996, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 17.12.2025
La Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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