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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
II SEZIONE CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott.ssa. Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1598/23 di R.G., avente ad oggetto opposizione a D.I., promossa da:
, P. Iva n, con sede in Volla (NA) in via G. Parte_1 P.IVA_1
Verdi n. 60/62 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, nato a [...] Parte_2
di Somma (NA) in data 25.05.1994 con c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Marano di Napoli (NA), in via A. De Curtis n. 3, presso lo Studio Legale dell'avv. Agostino Savanelli (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura,
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore sig. (C.F.: ), con sede in Scicli (RG) CP_1 C.F._3
presso Mercato Ortofrutticolo in C.da Spinello Box n. 4 (P.IVA: , P.IVA_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Matteo Gentile;
- appellata -
All'udienza del 7/1/24 nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 814/2023 pubbl. il 18/05/2023, il Tribunale di Ragusa così statuiva:”
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28/09/2020 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
1 CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa”.
Con atto di citazione notificato il 14/12/23, proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19/11/24 nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del
7/1/25, ex art. 309 CPC.
All'udienza del 7/1/25, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 19 novembre 2024, nè alla successiva udienza del 7 gennaio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto-legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa n. 1598/23 di R.G. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
II SEZIONE CIVILE
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
Dott.ssa. Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1598/23 di R.G., avente ad oggetto opposizione a D.I., promossa da:
, P. Iva n, con sede in Volla (NA) in via G. Parte_1 P.IVA_1
Verdi n. 60/62 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, nato a [...] Parte_2
di Somma (NA) in data 25.05.1994 con c.f. , elettivamente C.F._1
domiciliata in Marano di Napoli (NA), in via A. De Curtis n. 3, presso lo Studio Legale dell'avv. Agostino Savanelli (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._2
in virtù di procura,
- appellante -
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore sig. (C.F.: ), con sede in Scicli (RG) CP_1 C.F._3
presso Mercato Ortofrutticolo in C.da Spinello Box n. 4 (P.IVA: , P.IVA_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Matteo Gentile;
- appellata -
All'udienza del 7/1/24 nessuno è comparso e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 814/2023 pubbl. il 18/05/2023, il Tribunale di Ragusa così statuiva:”
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1299/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa il 28/09/2020 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
1 CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa”.
Con atto di citazione notificato il 14/12/23, proponeva appello . Parte_1
Si costituiva l'appellata, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19/11/24 nessuno compariva e la causa veniva rinviata all'udienza del
7/1/25, ex art. 309 CPC.
All'udienza del 7/1/25, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Rileva il collegio che le parti non sono comparse nè all'udienza del 19 novembre 2024, nè alla successiva udienza del 7 gennaio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al 24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto-legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa n. 1598/23 di R.G. dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro
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