Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 22.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2991/2024 + 13596/2024 riunite
TRA
, (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso (C.F. ; Fax n.: 06 CodiceFiscale_2
42005658; PEC: ) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l C.F._3 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2 convenuto E
, con sede in Via Ciro il Controparte_2
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF ) in persona del Presidente P.IVA_2 pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: ), in virtù di procura C.F._4
1
Convenuto nel proc. 13596/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: trattenuta iis docente estero;
contributi.
1. Con ricorso depositato il 7.2.2024 la ricorrente ha premesso: di essere Contr dipendente del e di appartenere al personale docente del comparto scuola;
di avere prestato servizio all'estero, presso l'Università di ISTANBUL, con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2500 del 07.01.2015, a decorrere dall'a.s. 2014/2015 fino al 31 Agosto 2023; di essere rientrata nei ruoli metropolitani da settembre 2023, attualmente prestando servizio presso il Liceo statale Leon IS BE di Napoli. Ha dichiarato che, durante il servizio all'estero, le era stata trattenuta dallo stipendio la voce retributiva mensile dell'indennità integrativa speciale (iis); di avere, pertanto, dapprima depositato presso il Tribunale di Roma un ricorso, recante nrg n.18765/2015, per ottenere il recupero delle somme sottratte a titolo di indennità integrativa speciale all'estero, accolto con sentenza definitiva n. 998/2016 pubbl. il 03/02/2016, con condanna del a CP_4 corrispondere la somma di € 3.768,10 per l'a.s. 2014/2015; di avere, poi, depositato un secondo ricorso, accolto con sentenza 5007/2021 pubbl. il 25/05/2021 del Tribunale di Roma, che ha nuovamente dichiarato l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio, corrispondente all'importo dovuto a titolo di indennità integrativa speciale e, per l'effetto, condannato la parte convenuta al pagamento dell'intero stipendio tabellare, ivi compresa l'IIS conglobata nello stipendio per tutto il periodo di lavoro svolto all'estero, a decorrere dal 1.9.2015 per un importo pari ad € 538,30 al mese, per una somma complessiva pari a € 32.298,00, calcolata sino al 3.2020. Reiterato l'inadempimento, la ricorrente ha agito per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente detratte con decorrenza da aprile 2020 sino al 31 agosto 2023, per una somma complessiva di € 23.685,2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione ha contestato l'avversa domanda, invocando il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. Con ulteriore ricorso depositato il 10.6.2024 la ricorrente, in relazione alle somme riconosciute a titolo di indennità integrativa speciale con sentenze n. 998/2016 e 5007/2021 del Tribunale di Roma per il periodo dal 1.2.2015 al 31.8.2015 e dal 1.9.2015 al 3.2020, riscosse a seguito di procedura esecutiva presso terzi (AN d'TA e ), ha domandato il versamento Controparte_5 dei relativi contributi a cura del ed in favore dell' in via CP_1 CP_2 subordinata, ha domandato il risarcimento dei danni. Costituitosi in giudizio, il ha contestato l'avversa domanda, CP_1 invocando il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. Costituitosi anche l' ritenuti fondati i fatti di causa, l'ente ha chiesto la CP_2 condanna del datore di lavoro a versare, in suo favore, i contributi nei limiti della prescrizione. Riunite le cause, le cause sono state decise, all'esito della discussione orale, con sentenza contestuale pubblicamente letta. 2 Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la competenza a provvedere sull'indennità integrativa speciale (iis) sia in capo al CP_1 Controparte_6
AECI).
[...]
La legittimazione passiva si determina, infatti, con riferimento alla domanda e, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del CP_1 convenuto. Va, poi, osservato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio intercorre con il convenuto , mentre la norma invocata in memoria difensiva (art 29 CP_1
D.Lgs 64/2017) riguarda il diverso istituto dell'assegno di sede. D'altronde è Contr stato il , ovvero l'amministrazione di appartenenza, ad effettuare le trattenute in esame (o meglio, a non corrispondere l'indennità integrativa speciale), sicché è quest'ultimo che deve rispondere dell'eventuale debenza delle stesse. 3
Va, poi, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal
, atteso che le somme pretese a titolo di trattenuta della indennità CP_1 integrativa speciale riguarda il periodo da aprile 2020 ad agosto 2023 e, dunque, nel quinquennio sinanche antecedente la costituzione del convenuto avvenuta il 9 ottobre 2024. 4 Nel merito, la illegittimità delle trattenute è stata già delibata con precedenti sentenze del Tribunale di Roma n. 998 del 2016 e n. 5007 del 2020 relativamente a periodi anteriori a quelli in lite.
Le motivazioni di tali sentenze vanno condivise. L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato, poi, precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”. Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare, non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero. La regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è dunque quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
solo per il biennio 2002/2003 - in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s. In assenza di una espressa riproposizione, nei successivi contratti, di tale deroga/limitazione, deve ritenersi pienamente operante la regola generale: in altre parole, la ritenuta dell'i.i.s. ai danni del personale del comparto scuola in servizio all'estero è legittima per i soli anni 2002 e 2003. D'altra parte, con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo, sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dall'art. 658 del d.lgs. n. 297/94, che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. La suesposta interpretazione, peraltro, è stata di avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17134/2013, 28935/2019, 17517/2023).
Nessuna innovazione idonea a determinare una rimeditazione di tale interpretazione risulta, inoltre, operata dall'art. 36 del CCNL del 19 aprile 2018, che, senza alcun richiamo alla nota a verbale in calce al citato art. 76, comma 3, del Ccnl 24.7.2003, al comma 3, si limita a ribadire che "Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare". Del resto, come anche recentemente ribadito da Cass. 17517/2023 "stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare "conglobato", solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo". Pur nella consapevolezza delle parti sociali dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, con l'art. 36 del CCNL
19.4.2018 non è stata espressamente richiamata la esclusione contenuta nella nota a verbale in calce al citato art. 76 comma 3, del Ccnl 24.7.2003. La stessa giurisprudenza di legittimità ha, poi, evidenziato che al personale del comparto scuola non si estende la limitazione prevista dall'art. 1-bis del decreto legge n. 138/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11 (che ha stabilito la incumulabilità tra indennità integrativa speciale e assegno di sede per i dipendenti del Ministero degli affari esteri), in ragione della differenza del trattamento economico globalmente previsto per i dipendenti delle due amministrazioni (cfr. Cass. 30.10.2014, n. 23058). Per tali motivi, alla parte ricorrente va assicurato l'integrale stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale. Va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità integrativa speciale maturata nel periodo di lavoro svolto all'estero (pari ad euro 538,30 mensili) a decorrere dal mese di aprile 2020 al mese di agosto 2023, per complessivi € 23.685,2 (somma non contestata), oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria;
segue la condanna del convenuto al relativo pagamento. CP_1
5
Quanto alla domanda contributiva, deve preliminarmente rilevarsi che non sussiste litisconsorzio necessario con i terzi (AN d'TA e ) che CP_5 hanno proceduto a versare le somme a titolo di indennità integrativa speciale all'esito dei pignoramenti e, dunque, nella fase di esecuzione. Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che, ai sensi dell'articolo 3 comma 10 bis della legge 335 del 1995, “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2 pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Gli obblighi contributivi in lite (dal febbraio 2015 al marzo 2020) non risultano, dunque, prescritti, non essendo decorso il termine del 31.12.2025. Nel merito, non sono state sollevate specifiche contestazioni a cura del debitore sulla debenza dei contributi maturati sulle somme riscosse CP_1 dalla ricorrente a titolo di IIS. Risulta in particolare che:
- per l'IIS dal febbraio all'agosto 2015, con sentenza 998/2016 è stata riconosciuta alla ricorrente la somma di euro 3.768,10; con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 14 luglio 2017, è stata assegnata la somma di € 3.787,18, comprensiva di interessi;
è stata poi pagata dalla AN d'TA la somma di € 3.038,05 al netto delle trattenute fiscali;
- per l'iis dal settembre 2015 a Marzo 2020, con sentenza 5007/2021 è stata riconosciuta alla ricorrente la somma di euro 32.298,00; con ordinanza del giudice dell'esecuzione dell'8 ottobre 2023 è stata assegnata la somma di euro 34.187,74 comprensiva di interessi;
è stata poi pagata da la Controparte_5 somma di € 27.624,28 al netto delle trattenute fiscali. Non essendovi alcuna prova del pagamento dei contributi, il convenuto va, dunque, condannato al versamento degli stessi (sia per la quota CP_1 posta a carico del lavoratore che di quella posta a carico del datore di lavoro), in favore dell' relativamente alla IIS per il periodo da febbraio 2015 a CP_2 marzo 2020.
6 Quanto all'eccepito frazionamento, occorre rilevare che le domande proposte nei due giudizi, successivamente riuniti, attengono a distinti rapporti, in quanto il pagamento della iis dall'aprile 2020 all'agosto 2023 attiene al rapporto di lavoro tra la ricorrente e il , mentre la questione CP_1 contributiva attiene ad un diritto dell'istituto previdenziale, pur avendo riflessi sulla posizione della lavoratrice. Non ricorrono, pertanto, gli estremi dell'abuso.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza del nella misura liquidata CP_1 in dispositivo. Le spese di lite con l vanno invece compensate, sussistendo giusti motivi CP_2 per la qualità ed il comportamento delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità integrativa speciale (iis) maturata nel periodo di lavoro svolto all'estero (pari ad euro 538,30 mensili) a decorrere dal mese di aprile 2020 al mese di agosto 2023, per complessivi € 23.685,2, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria;
- condanna il convenuto al relativo pagamento;
CP_1
- condanna il convenuto al versamento, in favore dell dei CP_1 CP_2 contributi relativi alla IIS dal febbraio 2015 al marzo 2020;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 4.700,00, oltre spese di contributo unificato (€ 118,50 e € 259,00) ed oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario;
- compensa le spese di lite con l' CP_2
Napoli, 22.05.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante