Sentenza 16 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2020, proposto da Società Impianti ME S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca A. Lanzalone, Stefano Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Alfredo Lanzalone in Milano, corso Monforte 2;
contro
Comune di Turate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio eletto presso lo studio Angela Canta in Milano, corso Venezia, 10;
Comune di Como, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Turate n. 97 del 12.10.2019, avente ad oggetto “Definizione del valore non condiviso di rimborso da riconoscersi al gestore uscente del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale da parte del nuovo aggiudicatario della gara d’ambito”, posta in pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, a far data dal 29.10.2019;
- di ogni altro presupposto, connesso o conseguente, “al momento non cognito”;
nonché, in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente e della conseguente condanna del Comune di Turate
alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 11, comma 4, della legge n. 241/1990, ovvero, in subordine, di cui all’art. 21-octies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, ed in ogni caso, anche sensi dell’art. 2041 c.c., alla restituzione del premio una tantum di € 60.000,00, oltre IVA, e delle spese di convenzione per € 5.000,00 oltre IVA, versate al Comune di Turate a fronte della definizione consensuale del valore di rimborso del locale impianto di distribuzione del gas naturale, in forza degli artt. 6 e 7 dell’accordo pubblico amministrativo di cui all’atto rep. n. 2358 del 19.12.2013, recante la “convenzione per la definizione dei rapporti connessi alla valorizzazione delle reti e degli impianti attinenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Turate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Turate e la S.I.Me. – Società Impianti ME (alla quale, per effetto di una serie di operazioni societarie, è infine subentrata l’odierna ricorrente, Società Impianti ME s.r.l., per brevità SIM) stipulavano in data 30.5.1963 un contratto avente ad oggetto la concessione del diritto di esercitare in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas per 29 anni.
La durata della concessione ha subìto, nel corso degli anni varie proroghe.
La disciplina relativa al settore della distribuzione del gas è stata profondamente innovata dal d.l.gs. n. 164/2000.
Il d.lgs. n. 164/2000 ha previsto l’obbligo a carico delle amministrazioni comunali di procedere all’affidamento “esclusivamente mediante gara” del servizio di distribuzione, dettando un regime transitorio e la previsione, in favore dei titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere, di un rimborso a carico del nuovo gestore (art. 15). Il successivo d.lgs. n. 159/2007 ha stabilito che le gare per l’affidamento del servizio (ove ancora non bandite dagli enti locali) fossero svolte, non più a livello comunale, bensì “unicamente per ambiti territoriali” ossia per Ambito Territoriali Minimo - ATEM (art. 24).
Con d.m. n. 226 del 12.11.2011 si è stabilita la disciplina per lo svolgimento delle gare d’ambito e la metodologia di calcolo del valore di rimborso da concedersi al gestore uscente e gravante sul nuovo gestore d’ambito per il c.d. primo periodo ossia per la prima messa a gara del servizio, cessate le concessioni ante riforma.
Il Comune di Turate, a conclusione della procedura per la determinazione del valore industriale residuo dell’impianto di distribuzione del gas del concessionario ai sensi del d.m. n. 226/2011, con deliberazione giuntale n. 173 del 7.11.2013 determinava il rimborso da riconoscere al gestore uscente nella somma di euro 5.394.298,07.
Il Comune e la SIM stipulavano in data 19.12.2013 un accordo con cui definivano la consistenza degli impianti e il valore di rimborso dei medesimi, come esistenti alla data del 31.12.2012, ai sensi del d.m. n. 226/2011, da indicare negli atti di gara volti all’affidamento del servizio al fine di consentire il rimborso al gestore uscente. Le parti confermavano che il valore del rimborso era di euro 5.394.298,07, salvo aggiornamento alla data di effettivo subentro del nuovo gestore e che il concessionario si impegnava a versare al Comune un premio una tantum di euro 60.000,00.
Con il d.l. n. 91 del 2014 veniva modificata la disciplina dell’art. 15, comma 5, d.l.gs. n. 164/2000.
Il Comune chiedeva al concessionario l’aggiornamento del valore del rimborso al 31.12.2017, in base a quanto prevedeva il d.m. del 22.5.2014 n. 74951 che, medio tempore, aveva introdotto le “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”.
La SIM riscontrava la richiesta indicando, anche in considerazione dell’accordo del 19.12.2013, la complessiva valorizzazione dell’impianto esistente al 31.12.2017 per un ammontare pari ad euro 4.157.429,00.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 12.10.2019, il Comune prendeva atto della sopravvenienza normativa, avente efficacia retroattiva, introdotta dal d.l. n. 91/2014 di modifica dell’art. 15, comma 5, d.l.gs. n. 164/2000 che, a suo avviso, rendeva “nulli tutti gli atti assunti dopo il 2012”. Non condividendo il valore trasmesso da ultimo dal concessionario, il Comune stabiliva di adottare il minor valore di rimborso di euro 3.548.326,60, quale valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente relativo agli impianti realizzati a tutto il 31.12.2017, da indicarsi negli atti di gara.
Nella stessa deliberazione si precisava che “l’eventuale differenza” tra valori di rimborso “è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente” così da garantire comunque l’ente concedente da qualsiasi possibile rivalsa di ordine patrimoniale da parte del gestore uscente.
La SIM ha impugnato la deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 12.10.2019 sulla base della considerazione che il Comune ha adottato unilateralmente il nuovo valore di rimborso disapplicando il vigente accordo pubblico amministrativo del 19.12.2013, agendo così al di fuori delle disposizioni della legge n. 241/1990 in materia di accordi amministrativi o comunque, in via generale, delle potestà di autotutela, anche in relazione alla precedente deliberazione n. 173/201.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, lamenta l’omissione dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Quale destinataria degli effetti del provvedimento finale, è stato precluso alla ricorrente l’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione al procedimento, “impedendo di confrontarsi” con l’amministrazione in funzione della quantificazione dell’indennizzo dovuto SIM ai sensi dell’art. 11, comma 4, legge n. 241/1990 e dell’individuazione dei punti di divergenza nel calcolo degli alternativi valori di rimborso e delle peculiari metodologie di fonte contrattuale alla base del valore di rimborso concordato nel 2013, secondo il disposto dell’art. 5, comma 16, ultimo capoverso, del DM 226/2011.
Con il secondo motivo, contesta la sussistenza dei presupposti normativi per l’esercizio dei poteri di autotutela in relazione all’accordo del 2013 qualora il provvedimento impugnato dovesse intendersi alternativamente quale “annullamento d’ufficio” (art. 21-nonies, legge n. 241/1990) o “recesso” dagli accordi amministrativi (art. 11, comma 4, legge n. 241/1990) o “revoca” (art. 21-quinquies, legge n. 241/1990). Inoltre, l’unilaterale modifica del valore di rimborso, in precedenza condiviso, sarebbe illegittima anche avuto riguardo alla disciplina recata dall’art. 5 del d.m. n. 226/2011 non indicando le ragioni del perché, alla luce delle sopravvenienze e del disaccordo con il concessionario, non era più condiviso il precedente valore di rimborso.
Infine, con il terzo motivo, formulato in via subordinata, evidenzia l’obbligo, a carico del Comune, di “indennizzare” SIM per il pregiudizio patito per effetto del recesso o revoca dell’accordo amministrativo del 19.12.2013, tenendo conto dell’affidamento sul maggior valore serbato dalla ricorrente “in forza del quale la società ricorrente ha gestito il servizio ed effettuato investimenti”. Aggiunge che, ove si dovesse escludere l’obbligo di indennizzo, la deliberazione giuntale 97/2019, in quanto atto incidente su un accordo amministrativo, dovrebbe comportare l’obbligo del Comune di restituire gli importi del premio una tantum, di € 60.000,00 e le spese di convenzione, di € 5.000,00 ricevuti nella prospettiva della validità ed efficacia dell’accordo pubblico amministrativo, a titolo di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta od eccessiva onerosità sopravvenuta o, in via residuale, per il generale principio del divieto di arricchimento senza giusta causa.
Il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dal momento è spirato il termine originario di durata della convenzione n. 1632 del 5.7.2000 fissato al 31.12.2021, con la conseguenza che - al di là del fatto che non si possa più nemmeno astrattamente concepire una cessazione anticipata della concessione consegna che costituiva il fondamento della delibera di Giunta n. 97/2019 - assume rilievo la previsione dell’art. 6 della detta Convenzione, a mente della quale gli impianti saranno “saranno devolute al Comune concedente a titolo gratuito”.
Nel merito ha replicato puntualmente alle censure sollevate.
Ha affermato in particolare che l’inserimento nel bando della gara ATEM del valore di riscatto “non condiviso” (anziché del VIR quantificato da SIM) non esplica effetti immediatamente e concretamente pregiudizievoli per la ricorrente, stante il richiamo all’art. 5, comma 16, del DM 226/11, ai sensi del quale “l'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente”. Inoltre, non sarebbe dovuto alcun indennizzo o restituzione del premio e delle spese di convenzione in quanto la concessione è arrivata alla naturale scadenza del 31.12.2021, sicché non è maturato alcun pregiudizio in capo a SIM, che è tenuta oggi a devolvere gli impianti gratuitamente al Comune di Turate, indipendentemente dalle modalità seguite per il calcolo del valore di riscatto.
La ricorrente ha replicato, a sua volta, alle deduzioni del Comune.
La Sezione con sentenza n. 2326/2023 ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, vertendo la controversia la controversia su “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in cui rientra che anche il “rimborso” preteso dall’interessata derivante dal rapporto di concessione, espressamente escluse dall’ambito della giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a..
Interposto appello, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4703/2024 ha riformato la sentenza di primo grado affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando che:
i. “la controversia ha per oggetto un accordo amministrativo, e anzi un accordo amministrativo necessario, essendo previsto l’accordo tra pubblica amministrazione concedente e concessionario uscente in tema di valore residuo degli impianti del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale, come emerge dall’art. 5, comma 16 del decreto ministeriale n. 226 del 2011” emanato in attuazione dell’art. 14, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 164 del 2000;
ii. “il richiamo alla necessità di un accordo tra le parti per determinare il valore residuo degli impianti implica la sussistenza di potestà amministrativa, in quanto l’accordo si ricollega alla previsione, di cui alle norme sopra richiamate, della determinazione del valore di rimborso dei beni non ammortizzati, da riconoscere al gestore uscente, e da inserire nel bando di gara per l’affidamento del servizio al nuovo concessionario (che dovrà sopportarne il costo)”, quale atto prodromico all’indizione della gara d’ambito;
iii. “l’accordo, pertanto, si colloca all’esterno del contratto di concessione” e sul piano del riparto di giurisdizione non rientra nell’art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., “ma nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di accordi amministrativi” ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a..
Con atto di riassunzione, ritualmente notificato e depositato ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., la ricorrente ha riassunto il giudizio (rg. 71/2020) avanti al Tar, testualmente richiamato il ricorso introduttivo.
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare va esaminata l’eccezione di rito sollevata dal Comune.
L’eccezione va respinta.
La ricorrente agisce in giudizio al fine di accertare il corretto valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas realizzati sul territorio del Comune di Turate in forza della concessione di costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas del 1963.
Con contratto n. 1632 del 5.7.2000, stipulato in forza della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.2.2000, a fronte di alcuni lavori di potenziamento e ampliamento della rete imposti dall’Ente, la scadenza del rapporto concessorio veniva traslato al 31.12.2021, stabilendo che, al termine del rapporto, le opere realizzate dovessero essere trasferite a titolo gratuito al Comune.
A distanza di poco tempo dalla stipula del contratto, veniva adottata la riforma del settore della distribuzione del gas di cui al d.lgs. n. 164/2000 che imponeva l’adozione di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio e uno specifico regime transitorio per gli affidamenti in essere. Come la riforma si è stabilito di porre a carico del nuovo gestore l’obbligo di rimborsare il valore residuo (non ammortizzato) degli impianti di distribuzione (VIR) realizzati dal precedente concessionario.
Con deliberazione CC n. 19 del 2006 il Comune ha in seguito rideterminato la durata del rapporto concessorio sino al 31.12.2012, prevedendo che gli ampliamenti di rete disposti dal Comune saranno rimborsati al nuovo gestore al termine della concessione.
Con la successiva deliberazione GC n. 173 del 2013 si è stabilito quale fosse il valore residuo degli impianti di distribuzione realizzati dal precedente concessionario oggetto rimborso da parte del nuovo gestore.
La ricorrete con la proposizione del gravame si promette di ottenere, mediante l’annullamento degli atti impugnati, un importo maggiore rispetto a quello stabilito, a titolo di rimborso, con la deliberazione GC n. 173 del 2013.
Sussiste l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in quanto la pronuncia richiesta al giudice vale a tutelare il pregiudizio dedotto in giudizio dalla ricorrente che è attuale in quanto presente al momento in cui si propone la domanda e concreto poiché si è già verificato in suo danno.
La circostanza per cui nel 2000 si era convenuto di cedere a titolo gratuito gli impianti al Comune non ha rilevanza ai fini dell’accertamento dell’interesse ad agire.
La clausola sulla cessione gratuita, collegata alla scadenza della concessione al 2021, è stata superata dalle successive deliberazioni del Comune con le quali da un lato (deliberazione CC n. 19 del 2006) si è ridotta la durata della concessione sino al 2012 (facendo venire meno il rapporto sinallagmatico a base della cessione gratuita) e dall’altro lato si è determinato il VIR dovuto al concessionario con il passaggio al nuovo gestore a seguito della gara (deliberazione GC n. 173 del 2013).
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Le garanzie procedimentali, e in particolare la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, non vanno intese in senso formalistico, bensì sostanziale nel senso che le garanzie possono ritenersi assicurate laddove emerge dagli atti del procedimento che sia stata comunque garantita la partecipazione al procedimento da parte dell’interessato oppure questi abbia comunque partecipato al procedimento.
Nel caso di specie, emerge dal provvedimento impugnato, e non è contestato dal ricorrente, che il Comune ha avviato una complessa istruttoria procedimentale con la ricorrente in ordine alla definizione del VIR, richiedendo alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti e la documentazione aggiornata al 31.12.2017 per la verifica del valore di rimborso di cui al punto 19 del d.m. “Linee Guida” per il tramite di una società incarica a svolgere le verifiche tecniche.
La ricorrente ha poi predisposto lo stato di consistenza degli impianti ed ha inviato all’ente concedente la propria valutazione di tali beni.
In seguito, le parti hanno avviato e condotto un tavolo tecnico congiunto ed effettuato in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo (VIR) degli impianti e delle reti gas in conformità alla pertinente normativa, sebbene poi le parti non hanno condiviso una tesi comune.
Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 12.10.2019 il Comune ha stabilito il valore di rimborso degli impianti non ammortizzati in un importo inferiore a quella indicata dalla ricorrente nel corso del procedimento.
La decisione di non condividere la proposta del ricorrente risiede nell’aver applicato la disciplina di cui al d.l. n. 91 del 24.6.2014, conv. con mod. nella legge n. 116/2014, che ha modificato il comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 164/2000.
Il comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 164/2000, come modificato nel 2014, stabilisce che ai “titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98” (ossia il d.m. MISE del 22.5.2014 contenente “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”).
L’art. 5, comma 2, d.m. n. 226 del 2011, come modificato dal d.m. 106 del 2015, prevede che il valore di rimborso ai titolari degli affidamenti e concessioni “viene calcolato in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, conformemente a quanto previsto nell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale, purché i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzario applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell'Autorità”.
Con provvedimento impugnato il Comune è intervento in via autoritativa a stabilire il valore del rimborso come prevede l’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164 del 2000, nonché l’art. 5, comma 16, d.m. n. 226 del 2011 (ai sensi del quale “16. Qualora, trascorso il periodo di tempo disponibile per emettere il bando di gara d'ambito, si manifesti un disaccordo tra l'Ente locale concedente e il gestore uscente con riferimento alla determinazione del valore di rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, in particolare per la verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione delle offerte, determinato come il più grande fra i seguenti valori … Il gestore subentrante versa al gestore uscente il valore di riferimento, previsto nel bando di gara all'atto del passaggio di proprietà dell'impianto. L'eventuale differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato dal gestore subentrante è regolata fra il gestore entrante e il gestore uscente”).
Dunque, la deliberazione n. 97/2019 ha natura di provvedimento di amministrazione attiva con il quale il Comune, atteso il disaccordo con il concessionario, ha determinato in via unilaterale il valore del rimborso dovuto a questi da parte del nuovo gestore del servizio.
Di conseguenza, non trattandosi di autotutela, perdono di fondamento le censure della ricorrente volte a contestare l’illegittimo esercizio del potere di autotutela sia nella forma dell’annullamento d’ufficio che della revoca.
Tuttavia, il Comune, determinando in via unilaterale il VIR, ha di fatto receduto dal precedente contratto stipulato con il concessionario nel 2013 in cui si era convenuto un diverso valore del rimborso.
Il contratto del 2013 ha natura, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, di un accordo integrativo del contenuto di un provvedimento amministrativo costituito della successiva procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas in cui recepire il valore del rimborso a carico del gestore subentrante.
L’art. 11, comma 4, legge n. 241/1990, stabilisce che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato”.
Nel caso di specie il Comune ha ravvisato la sussistenza di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” nella modifica della disciplina recata dal comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. n. 164/2000, come modificato nel 2014.
La nuova disciplina sul rimborso, innovando il regime precedente con efficacia retroattiva, attribuisce valenza giuridica agli accordi sul rimborso “purché stipulati prima” della data di entrata in vigore del d.m. 12.12.2011, n. 226, disponendo che, in mancanza di tali accordi, trova applicazione la disciplina di cui al d.m. MISE del 22.5.2014 contenente “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”.
La scelta del Comune di recedere dall’accordo dal 2013, a seguito della sopravvenuta normativa del 2014, si fonda su di una motivazione logica e congrua in quanto giustificata dall’entrata in vigore di una disciplina sul rimborso che ha sostituito, ponendola nel nulla, la precedente disciplina.
La nuova disciplina introdotta nel 2014 si pone quale sopravvenienza normativa che costituisce vero e proprio factum principis di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del precedente accordo del 2013.
È vero che l’amministrazione non indica nel provvedimento i criteri con cui è addivenuta al rimborso stabilito unilateralmente.
Tuttavia, la difesa del Comune rileva che l’amministrazione è giunta al valore del rimborso per gli impianti pari ad euro 3.548.325,60 facendo applicazione dei criteri indicati nel d.m. 22.5.2014 recante le “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli
impianti di distribuzione del gas naturale”. La difesa della ricorrente non solo non muove al riguardo alcuna censura, ma non contesta, neppure in corso di causa, quanto riferito in merito, la stima riferita dalla difesa della resistente. La circostanza dedotta dalla difesa del Comune può dirsi pertanto non contesta.
È invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Venendo meno l’accordo del 2013 in cui le parti avevano convenuto un determinato valore per il VIR, viene meno la causa giustificativa del premio che è stato riconosciuto una tantum al Comune proprio sulla base dell’assetto di interessi ivi previsto.
La ragione del premio è infatti ravvisata, nell’art. 6 del contratto, “a fronte della definizione consensuale del valore di rimborso”. Tale inciso sottolinea il vincolo di sinallagmaticità tra le prestazioni il premio e la definizione consensuale del rimborso. Ne deriva che il venir meno per impossibilità sopravvenuta dell’accordo comporta il sorgere dell’obbligazione di restituzione del premio ricevuto, in relazione a quell’accordo, secondo la disciplina sulla ripetizione dell’indebito.
Non costituisce indebito invece la spesa di consulenza pari a euro 5.000,00 sostenuta dalla ricorrente per la stipula del contratto del 2013, in quanto spese collegate alla trattativa negoziale che rimangono a carico di ciascuna parte.
In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti innanzi esposti ossia con riferimento alla restituzione del premio corrisposto al Comune; va invece respinto per il resto.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, nonché della natura della controversia, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO