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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/07/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6395/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6395/2022
All'udienza del 22 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Orsini Marco ha depositato le note Parte_1 sostitutive di udienza in data 10.7.2025;
- Per il l'avv. Muccitelli Alessandra ha depositato le note sostitutive di Parte_2 udienza in data 21.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6395/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Orsini Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , via Adua n.34, giusta procura in atti;
Pt_2
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Muccitelli Alessandra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
, Viale IV Novembre n. 25, giusta procura in atti;
Pt_2
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio il deducendo che: 1) con raccomandata n.
[...] Parte_2
61692534208-1, spedita in data 20.12.2017 e ricevuta in data 25.01.2018, veniva inoltrato, dal
, alla società il sollecito Parte_3 Parte_1 di pagamento n. 911 del 11.12.2017 della Tariffa Integrata Ambientale anno 2012, relativa agli immobili siti in , Piazza della Libertà n. 30 e Via Rossetti Vincenzo, del complessivo Pt_2
pagina 2 di 8 importo di €. 6.083,00; 2) l'odierna opponente con istanza in autotutela, inoltrata al
[...]
a mezzo pec del 01.02.2018, contestava il predetto sollecito di pagamento Parte_3 della fattura n. 3314 del 01.08.2014 relativo alla anno 2012, eccependo l'erroneità Pt_4 dell'importo richiesto, essendo cessata la detenzione dell'immobile di via Rossetti anticipatamente a far data dal 25.09.2012, la mancata ricezione della fattura n. 3314 del
01.08.2014, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, comma 4,
c.c.; 3) in data 16.11.2022, veniva notificato a mezzo pec alla società “avviso Parte_1 di accertamento esecutivo per entrata patrimoniale - Omesso pagamento”, provvedimento n.
11487 del 05.10.2022, del complessivo importo di €. 6.720,00 (semilasettecentoventi/00) relativo alla TIA 2 per l'anno 2012; 4) l'opponente non aveva mai ricevuto la fattura n. 3314 del
01.08.2014 relativa alla TIA 2 anno 2012, menzionata sia nel sollecito di pagamento, ricevuto in data 25.01.2018, che nell'avviso di accertamento notificato in data 16.11.2022.
In diritto, esponeva che, sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito la Tariffa Integrata Ambientale natura di corrispettivo e non di tributo, alla luce dell'art. 238, D.lgs n. 152/06, con conseguente sussistenza della giurisdizione Par del giudice ordinario. La , inoltre, doveva essere considerata come una prestazione periodica o di durata, in quanto tale sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.; quindi, come più volte affermato dalla Suprema Corte, seppur in materia di tributi locali, il dies a quo della prescrizione non decorreva dalla scadenza del termine sancito per il pagamento, ma dal primo giorno dell'anno successivo, nel caso di specie al 31.12.2017. Pertanto, nessun valore interruttivo della prescrizione poteva riconoscersi al sollecito di pagamento n. 911 del
11.12.2017, ricevuto dall'opponente solo in data 25.01.2018, giacché nel caso della prescrizione l'effetto interruttivo poteva essere prodotto esclusivamente nel momento in cui si perfezionava la notificazione con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
Di conseguenza, l' “avviso di accertamento esecutivo per entrata patrimoniale omesso pagamento”, n. 11487 del 05.10.2022, notificato in data 16.11.2022, si riferiva a crediti ormai prescritti ed, in quanto tali, inidonei a fondare il diritto di agire in executivis da parte del
[...]
. Parte_2
In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: − In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
− Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e per l'effetto dichiarare nullo ed annullare
pagina 3 di 8 “l'avviso di accertamento esecutivo per entrata patrimoniale - Omesso pagamento”, n. 11487 del 05.10.2022, notificato dal in data 16.11.2022, relativo alla , anno Parte_2 Pt_4
2012 e non dovute le somme che ne costituiscono oggetto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il esponendo che: 1) a seguito di mancato pagamento Parte_2 della fattura n. 2014/F/41/3314 del 0 1/0 8/201 4, per un totale di €.6.082 , 9 0, l'Ufficio notificava atto di sollecito n. S1 2 3991 del 11/12/201 7, spedito in data 20/12/201 7 e ricevuto dall'attrice in data 25/01/2018, ai sensi dell'art. 33, comma 8 del Regolamento Tia allora vigente;
2) l'invocata eccezione doveva reputarsi infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del
Regolamento Tia, “il pagamento va effettuato entro il temine indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria”; 3) nella specie, il sollecito di pagamento veniva emanato a seguito del mancato pagamento della fattura n. 2014/F/41/3314 la quale, come data di scadenza, opzione pagamento con rata unica indicava il termine del 01/08/2014, mentre a voler pagare nella modalità dilazionata operavano le seguenti scadenze: la prima rata al 05/09/2014, la seconda rata al
05/12/2014, la terza rata al 05/03/2015 e per la quarta rata al 05/06/2015; 4) pertanto, era dallo spirare del temine indicato, per il pagamento della quarta rata, che doveva calcolarsi il dies a quo per la prescrizione quinquennale: poiché l'Ente notificava il sollecito in data 28/01/2018, il termine di prescrizione quinquennale non poteva dirsi spirato.
Sosteneva, dunque, che l'avviso di accertamento n. 11487 del 05/10/2022 prot. n. 171481 del
05/10/2022, notificato il 16/11/2022, a cui si riferiva il precedente sollecito n. 12911 del
11/12/2017, risultava notificato entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. poiché veniva interrotto il temine di prescrizione in data 28/01/2018 (data della notifica del sollecito) e da cui ricominciava a decorrere il temine ai fini della prescrizione.
Soggiungeva altresì che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con Sentenza n. 4772/2002, per il mittente la notifica si perfeziona alla data della consegna dell'atto al notificatore, ritenendo tale tesi applicabile non solo per gli atti processuali ma anche in riferimento a quelli aventi natura tributaria.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reijectis in via preliminare rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o revocarla non ricorrendone i presupposti di legge relativamente al fumus boni iuris e al periculum in mora
pagina 4 di 8 e nel merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto e diritto per non essere l'Ente impositore incorso in alcuna prescrizione per le ragioni sopra spiegate. Con il favore delle spese di giudizio. Si allegano i documenti come da separato indice”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, occorre innanzitutto rilevare la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in conformità al principio giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta
TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA-1)” (Cass. Civ., Sez. Un., 6.5.2022, n.
14467).
Nel merito, ad avviso del Giudicante deve reputarsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Invero, l'atto di accertamento oggetto di opposizione veniva notificato dall' a mezzo pec Pt_3 in data 16.11.2022 a seguito dell'omesso versamento della somma di € 6.082,90 riferita alla fattura n. 3314 del 01.08.2014.
La stessa, come eccepito e contestato da parte attrice, non risulta notificata alla parte. Il Pt_2 infatti, in sede di costituzione, si è limitato al deposito della fattura senza, tuttavia, dare alcuna prova dell'invio o della ricezione di essa da parte del destinatario, odierna parte opponente che, come detto, contesta la circostanza.
L'unica richiesta di pagamento precedente all'ingiunzione impugnata è, dunque, l'atto di sollecito del 11.12.2017 spedito in data 20.12.2017 e ricevuto dalla parte il 25.01.2018.
Nel caso di specie, il credito oggetto dell'avviso di accertamento opposto è riferito alla T.I.A. anno 2012, per cui, considerata la durata quinquennale del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, in assenza di atti interruttivi il termine prescrizionale dovrebbe reputarsi decorso al
31.12.2017.
pagina 5 di 8 Ed invero, ritiene il Tribunale che il dies a quo della prescrizione non possa identificarsi con la data di scadenza indicata per il pagamento, bensì, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi dal primo giorno dell'anno successivo a quello di riferimento. Difatti, posto che la T.I.A. è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., comincia a decorrere dalla data di scadenza delle singole annualità. Del resto, se così non fosse, e cioè aderendo alla tesi difensiva del si consentirebbe allo stesso Ente, mediante l'indicazione in fattura della Parte_2 data di scadenza del pagamento, di determinare unilateralmente il termine di decorrenza della prescrizione. Ciò a maggior ragione ove si consideri che, nel caso di specie, la fattura n. 3314 del
01.08.2014 non risulta essere mai stata comunicata all'odierna opponente.
Occorre quindi verificare l'idoneità del sollecito di pagamento, spedito il 20.12.2017 e ricevuto il
25.1.2018, a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, con riferimento alla prescrizione, non possa invocarsi a favore del creditore il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Va premesso che, come noto, l'art. 2943 c.c. sancisce il principio della natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, sicché “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario” (Cass. Civ., Sez. 6, 21.05.2013, n. 12480).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. Civ., Sez.
U., 09/12/2015, n. 24822; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, 18.02.2025 n. 4193).
Da ciò discende che per l'interruzione della prescrizione, da farsi con un atto unilaterale recettizio e non con un atto processuale, non vale il principio della scissione degli effetti della notifica tra pagina 6 di 8 notificante e notificato, ma è necessario che l'atto interruttivo pervenga all'indirizzo del notificato (con conoscenza anche solo legale dello stesso).
In altri termini, la scissione degli effetti della notificazione opera solo per quei diritti che non possono essere compiuti in altro modo se non tramite una domanda giudiziale e non anche, invece, con riguardo agli atti recettizi con effetti sostanziali, come nel caso di specie ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che invece possono essere fatti valere anche in via stragiudiziale (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Roma, 3.2.2025, n. 709, la quale richiama, sul punto, la sentenza n. 17644/2008 della S.C., nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, affermando nello specifico che: “È manifestamente infondata
l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio – posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e della normativa postale per violazione dell'art.
24 Cost. – e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334
e 1335 c.c., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”).
Ed allora, facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve conclusivamente ritenersi che la mera spedizione del sollecito di pagamento, effettuata in data 20.12.2017, non è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non operando in tale fattispecie il principio della scissione degli effetti della notificazione. Pertanto, posto che il sollecito di pagamento è stato ricevuto solo in data 25.1.2018, in assenza di ulteriori atti interruttivi, deve concludersi che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo Parte_2 secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) ed applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto del Parte_2
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...] Parte_1 in forza dell'avviso di accertamento n. 11487 del 05.10.2022,
[...] notificato dal in data 16.11.2022,, avente ad oggetto la TIA 2012, per Parte_2 intervenuta prescrizione del credito;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2 [...]
che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 4.237,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6395/2022
All'udienza del 22 luglio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Orsini Marco ha depositato le note Parte_1 sostitutive di udienza in data 10.7.2025;
- Per il l'avv. Muccitelli Alessandra ha depositato le note sostitutive di Parte_2 udienza in data 21.7.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6395/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Orsini Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , via Adua n.34, giusta procura in atti;
Pt_2
ATTRICE
Contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Muccitelli Alessandra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
, Viale IV Novembre n. 25, giusta procura in atti;
Pt_2
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Parte_1 conveniva in giudizio il deducendo che: 1) con raccomandata n.
[...] Parte_2
61692534208-1, spedita in data 20.12.2017 e ricevuta in data 25.01.2018, veniva inoltrato, dal
, alla società il sollecito Parte_3 Parte_1 di pagamento n. 911 del 11.12.2017 della Tariffa Integrata Ambientale anno 2012, relativa agli immobili siti in , Piazza della Libertà n. 30 e Via Rossetti Vincenzo, del complessivo Pt_2
pagina 2 di 8 importo di €. 6.083,00; 2) l'odierna opponente con istanza in autotutela, inoltrata al
[...]
a mezzo pec del 01.02.2018, contestava il predetto sollecito di pagamento Parte_3 della fattura n. 3314 del 01.08.2014 relativo alla anno 2012, eccependo l'erroneità Pt_4 dell'importo richiesto, essendo cessata la detenzione dell'immobile di via Rossetti anticipatamente a far data dal 25.09.2012, la mancata ricezione della fattura n. 3314 del
01.08.2014, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948, comma 4,
c.c.; 3) in data 16.11.2022, veniva notificato a mezzo pec alla società “avviso Parte_1 di accertamento esecutivo per entrata patrimoniale - Omesso pagamento”, provvedimento n.
11487 del 05.10.2022, del complessivo importo di €. 6.720,00 (semilasettecentoventi/00) relativo alla TIA 2 per l'anno 2012; 4) l'opponente non aveva mai ricevuto la fattura n. 3314 del
01.08.2014 relativa alla TIA 2 anno 2012, menzionata sia nel sollecito di pagamento, ricevuto in data 25.01.2018, che nell'avviso di accertamento notificato in data 16.11.2022.
In diritto, esponeva che, sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito la Tariffa Integrata Ambientale natura di corrispettivo e non di tributo, alla luce dell'art. 238, D.lgs n. 152/06, con conseguente sussistenza della giurisdizione Par del giudice ordinario. La , inoltre, doveva essere considerata come una prestazione periodica o di durata, in quanto tale sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.; quindi, come più volte affermato dalla Suprema Corte, seppur in materia di tributi locali, il dies a quo della prescrizione non decorreva dalla scadenza del termine sancito per il pagamento, ma dal primo giorno dell'anno successivo, nel caso di specie al 31.12.2017. Pertanto, nessun valore interruttivo della prescrizione poteva riconoscersi al sollecito di pagamento n. 911 del
11.12.2017, ricevuto dall'opponente solo in data 25.01.2018, giacché nel caso della prescrizione l'effetto interruttivo poteva essere prodotto esclusivamente nel momento in cui si perfezionava la notificazione con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
Di conseguenza, l' “avviso di accertamento esecutivo per entrata patrimoniale omesso pagamento”, n. 11487 del 05.10.2022, notificato in data 16.11.2022, si riferiva a crediti ormai prescritti ed, in quanto tali, inidonei a fondare il diritto di agire in executivis da parte del
[...]
. Parte_2
In tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: − In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
− Nel merito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e per l'effetto dichiarare nullo ed annullare
pagina 3 di 8 “l'avviso di accertamento esecutivo per entrata patrimoniale - Omesso pagamento”, n. 11487 del 05.10.2022, notificato dal in data 16.11.2022, relativo alla , anno Parte_2 Pt_4
2012 e non dovute le somme che ne costituiscono oggetto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il esponendo che: 1) a seguito di mancato pagamento Parte_2 della fattura n. 2014/F/41/3314 del 0 1/0 8/201 4, per un totale di €.6.082 , 9 0, l'Ufficio notificava atto di sollecito n. S1 2 3991 del 11/12/201 7, spedito in data 20/12/201 7 e ricevuto dall'attrice in data 25/01/2018, ai sensi dell'art. 33, comma 8 del Regolamento Tia allora vigente;
2) l'invocata eccezione doveva reputarsi infondata, in quanto, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del
Regolamento Tia, “il pagamento va effettuato entro il temine indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria”; 3) nella specie, il sollecito di pagamento veniva emanato a seguito del mancato pagamento della fattura n. 2014/F/41/3314 la quale, come data di scadenza, opzione pagamento con rata unica indicava il termine del 01/08/2014, mentre a voler pagare nella modalità dilazionata operavano le seguenti scadenze: la prima rata al 05/09/2014, la seconda rata al
05/12/2014, la terza rata al 05/03/2015 e per la quarta rata al 05/06/2015; 4) pertanto, era dallo spirare del temine indicato, per il pagamento della quarta rata, che doveva calcolarsi il dies a quo per la prescrizione quinquennale: poiché l'Ente notificava il sollecito in data 28/01/2018, il termine di prescrizione quinquennale non poteva dirsi spirato.
Sosteneva, dunque, che l'avviso di accertamento n. 11487 del 05/10/2022 prot. n. 171481 del
05/10/2022, notificato il 16/11/2022, a cui si riferiva il precedente sollecito n. 12911 del
11/12/2017, risultava notificato entro il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. poiché veniva interrotto il temine di prescrizione in data 28/01/2018 (data della notifica del sollecito) e da cui ricominciava a decorrere il temine ai fini della prescrizione.
Soggiungeva altresì che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con Sentenza n. 4772/2002, per il mittente la notifica si perfeziona alla data della consegna dell'atto al notificatore, ritenendo tale tesi applicabile non solo per gli atti processuali ma anche in riferimento a quelli aventi natura tributaria.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reijectis in via preliminare rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o revocarla non ricorrendone i presupposti di legge relativamente al fumus boni iuris e al periculum in mora
pagina 4 di 8 e nel merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto e diritto per non essere l'Ente impositore incorso in alcuna prescrizione per le ragioni sopra spiegate. Con il favore delle spese di giudizio. Si allegano i documenti come da separato indice”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 22.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, occorre innanzitutto rilevare la sussistenza della giurisdizione ordinaria, in conformità al principio giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta
TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA-1)” (Cass. Civ., Sez. Un., 6.5.2022, n.
14467).
Nel merito, ad avviso del Giudicante deve reputarsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Invero, l'atto di accertamento oggetto di opposizione veniva notificato dall' a mezzo pec Pt_3 in data 16.11.2022 a seguito dell'omesso versamento della somma di € 6.082,90 riferita alla fattura n. 3314 del 01.08.2014.
La stessa, come eccepito e contestato da parte attrice, non risulta notificata alla parte. Il Pt_2 infatti, in sede di costituzione, si è limitato al deposito della fattura senza, tuttavia, dare alcuna prova dell'invio o della ricezione di essa da parte del destinatario, odierna parte opponente che, come detto, contesta la circostanza.
L'unica richiesta di pagamento precedente all'ingiunzione impugnata è, dunque, l'atto di sollecito del 11.12.2017 spedito in data 20.12.2017 e ricevuto dalla parte il 25.01.2018.
Nel caso di specie, il credito oggetto dell'avviso di accertamento opposto è riferito alla T.I.A. anno 2012, per cui, considerata la durata quinquennale del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, in assenza di atti interruttivi il termine prescrizionale dovrebbe reputarsi decorso al
31.12.2017.
pagina 5 di 8 Ed invero, ritiene il Tribunale che il dies a quo della prescrizione non possa identificarsi con la data di scadenza indicata per il pagamento, bensì, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi dal primo giorno dell'anno successivo a quello di riferimento. Difatti, posto che la T.I.A. è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 c.c., comincia a decorrere dalla data di scadenza delle singole annualità. Del resto, se così non fosse, e cioè aderendo alla tesi difensiva del si consentirebbe allo stesso Ente, mediante l'indicazione in fattura della Parte_2 data di scadenza del pagamento, di determinare unilateralmente il termine di decorrenza della prescrizione. Ciò a maggior ragione ove si consideri che, nel caso di specie, la fattura n. 3314 del
01.08.2014 non risulta essere mai stata comunicata all'odierna opponente.
Occorre quindi verificare l'idoneità del sollecito di pagamento, spedito il 20.12.2017 e ricevuto il
25.1.2018, a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, con riferimento alla prescrizione, non possa invocarsi a favore del creditore il principio della scissione degli effetti della notificazione.
Va premesso che, come noto, l'art. 2943 c.c. sancisce il principio della natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, sicché “In tema d'interruzione della prescrizione, tanto l'atto giudiziale, di cui ai primi tre commi dell'art. 2943 cod. civ., quanto l'atto stragiudiziale, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, postulano, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto - non necessariamente effettiva, essendo sufficiente la conoscenza legale (artt. 1334, 1335 cod. civ., artt. 137 e segg. cod. proc. civ.) - da parte del destinatario” (Cass. Civ., Sez. 6, 21.05.2013, n. 12480).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. Civ., Sez.
U., 09/12/2015, n. 24822; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, 18.02.2025 n. 4193).
Da ciò discende che per l'interruzione della prescrizione, da farsi con un atto unilaterale recettizio e non con un atto processuale, non vale il principio della scissione degli effetti della notifica tra pagina 6 di 8 notificante e notificato, ma è necessario che l'atto interruttivo pervenga all'indirizzo del notificato (con conoscenza anche solo legale dello stesso).
In altri termini, la scissione degli effetti della notificazione opera solo per quei diritti che non possono essere compiuti in altro modo se non tramite una domanda giudiziale e non anche, invece, con riguardo agli atti recettizi con effetti sostanziali, come nel caso di specie ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che invece possono essere fatti valere anche in via stragiudiziale (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Roma, 3.2.2025, n. 709, la quale richiama, sul punto, la sentenza n. 17644/2008 della S.C., nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, affermando nello specifico che: “È manifestamente infondata
l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 4, comma 3, della l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio – posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e della normativa postale per violazione dell'art.
24 Cost. – e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334
e 1335 c.c., perché l'atto produca i suoi effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”).
Ed allora, facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve conclusivamente ritenersi che la mera spedizione del sollecito di pagamento, effettuata in data 20.12.2017, non è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non operando in tale fattispecie il principio della scissione degli effetti della notificazione. Pertanto, posto che il sollecito di pagamento è stato ricevuto solo in data 25.1.2018, in assenza di ulteriori atti interruttivi, deve concludersi che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Si impone, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza del e sono liquidate in dispositivo Parte_2 secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) ed applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'insussistenza del diritto del Parte_2
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
[...] Parte_1 in forza dell'avviso di accertamento n. 11487 del 05.10.2022,
[...] notificato dal in data 16.11.2022,, avente ad oggetto la TIA 2012, per Parte_2 intervenuta prescrizione del credito;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2 [...]
che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 4.237,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 22 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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