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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12984 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 36688/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: incarico di supplenza e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 17 novembre 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo:
- che con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 il
[...]
ha indetto le “procedure di aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- che le predette graduatorie sono distinte in due fasce;
- che nella I fascia sono inseriti i docenti dotati di abilitazione mentre nella II fascia i docenti privi del titolo di abilitazione;
- che per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono a inserire le sedi di preferenza;
- di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma per la seconda fascia, per la classe di concorso
“A022”, collocandosi in graduatoria al posto n. 1551 con 66 punti;
- di non avere ottenuto, correttamente, alcun incarico di supplenza nel primo bollettino di nomine, in quanto sono state assegnate sedi da lei non richieste, ovvero a docenti in posizione poziore in graduatoria;
- che con il secondo bollettino di nomine del 22 settembre 2023 l'amministrazione ha tuttavia conferito incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche a docenti (nominativamente indicati) con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse:
- di non avere stipulato contratti di supplenza per l'intero anno scolastico. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, ha affermato il diritto, in virtù del maggiore punteggio posseduto, alla stipulazione di un contratto di supplenza per la classe di concorso per la quale aveva presentato la domanda per l'anno scolastico 2023/2024 e ha postulato il risarcimento del danno subito, anche in forma specifica, con l'attribuzione del punteggio che le sarebbe spettato, formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A022”; E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il Controparte_1 diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento Controparte_1 del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni
2 maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € € 16.642,31, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, riguarda l'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2023/2024, con riferimento alle preferenze espresse nella domanda di aggiornamento delle GPS della provincia di Roma e al risarcimento del danno consequenziale, in misura pari alla retribuzione che avrebbe percepito per effetto della stipulazione del predetto contratto di supplenza nella classe di concorso “A022”, oltre all'attribuzione del relativo punteggio ai fini della successiva progressione in carriera e dell'affidamento degli incarichi di supplenza (12 punti). In punto di fatto, risulta documentalmente la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS della provincia di Roma (cfr. doc. n. 3 del ricorso), con le varie preferenze espresse dalla ricorrente, nonché il collocamento in graduatoria, con la posizione e il punteggio indicati in ricorso (cfr. doc. n. 4 del ricorso). Emerge, inoltre, che nel secondo bollettino di nomine del 22 settembre 2023 la ricorrente non sia stata destinataria di un contratto di supplenza (cfr. doc. n. 5 del ricorso), ma che sia stato tuttavia conferito un incarico di supplenza fino al termine dell'attività didattiche nella classe di concorso
“A022”, presso l'Istituto Cattaneo, al docente , inserito alla Persona_1 posizione n. 1953 con 58 punti. Emerge, inoltre, che la ricorrente aveva punteggio superiore (punti 66) ed era collocata in graduatoria in posizione poziore (n. 1551), nonché che
3 questo istituto era stato indicato nel distretto di preferenza per l'attribuzione dell'incarico di supplenza al momento della compilazione della domanda per le supplenze da GPS. Nei suddetti termini, pertanto, in assenza di circostanze allegate e comprovate dall'amministrazione scolastica che consentano di ritenere legittima la postergazione della ricorrente nell'attribuzione del contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, la domanda di accertamento del diritto alla stipulazione contrattuale con decorrenza dal 22 settembre 2023 è fondata e va accolta.
3. Non può essere condiviso l'assunto difensivo del resistente CP_1 secondo cui l'estromissione della ricorrente dall'assegnazione dei contratti di supplenza sarebbe stata legittimamente disposta in quanto le sedi e la tipologia di cattedre indicate dalla ricorrente, relativamente alla classe di concorso invocate, nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel turno di nomina di sua spettanza, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere considerata “rinunciataria”, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'o.m., nonché esclusa dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico controverso. La disposizione in questione, invero, nella parte che qui rileva, stabilisce che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto,
4 qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Il successivo art. 11 del medesimo articolo 12, poi, prevede che “11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita
o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
4. Dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si ricava la tipizzazione di tre diverse ipotesi di rinuncia: a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente il quale, già iscritto alle GPS istituite con la precedente ordinanza ministeriale n. 60/2020, ometta di proporre l'ulteriore istanza telematica e viene, pertanto, qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento (comma 4, prima parte); b) la rinuncia all'incarico da parte del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo, con conseguente esclusione dalle successive fasi della procedura (comma 11); c) la rinuncia alla sede nell'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica, si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre (comma 4, seconda parte), che comporta la sola rinuncia per le sedi non espresse e non per l'intera procedura, nelle varie successive fasi che si possono sviluppare. Orbene, come già ritenuto in vari precedenti recenti anche di questo ufficio giudiziario (cfr. Tribunale di Roma n. 12367 del 2 dicembre 2025, Tribunale di Bologna n. 1066 del 6 dicembre 2025, Tribunale di Roma n. 12051 del 25 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 3278 del 2 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 4167 del 4 dicembre 2025) ritiene il Tribunale che una interpretazione secondo cui nell'ipotesi di cui al superiore punto c) si possa ritenere il docente rinunciatario anche per le successive fasi della
5 procedura non sia condivisibile, poiché confonde le due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
5. Infatti, sulla base del primario criterio esegetico dell'interpretazione letterale delle previsioni sopra riportate, ricomponendo il significato complessivo delle varie ipotesi delineate, si ricava univocamente che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Sicché a tale dato letterale non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determini solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Per contro, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza”
o nel caso di “rinuncia all'incarico”. Del resto, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità, che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria. E, in effetti, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della P.A. consentire l'espressione di una o più preferenze – e, comunque, non per tutte le sedi disponibili –, per poi penalizzare significativamente, sanzionando con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico, chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove.
6. Possono essere pertanto condivisi i principi affermati dalla recente, già citata, sentenza della Corte di appello di Roma n. 4167/2025, le cui motivazioni si trascrivono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.: “In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere
6 nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito. In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il CP_1 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze. Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve CP_1 effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato. Del resto il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce "3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente." Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: "L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente”.
7. In definitiva, sulla base di questi condivisibili principi, relativi alla corretta esegesi della normativa applicabile al caso controverso, dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, non potendosi considerare la ricorrente rinunciataria ed essendo stata dimostrata l'assegnazione di un incarico di supplenza, su una sede indicata tra le preferenze in domanda, a un docente collocato in posizione posteriore in
7 graduatoria, in assenza di elementi di segno contrario va accertato il diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso “A022”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 22 settembre 2023. Preme rilevare che non è in questa sede in discussione la correttezza del comportamento dell'amministrazione in ordine ai precedenti bollettini per l'assegnazione degli incarichi di supplenza, rispetto ai quali non sono state svolte censure, ma soltanto la mancata inclusione della ricorrente – in quanto, all'evidenza, ritenuta rinunciataria – nel bollettino del 22 settembre 2023, unico contestato in questo procedimento. È, parimenti, fondata la domanda risarcitoria, non risultando – e non essendo nemmeno stato allegato – che la ricorrente abbia svolto altri incarichi di supplenza nell'anno in questione. Di conseguenza, il danno risarcibile è quantificabile in misura pari alla retribuzione che la docente avrebbe percepito qualora fosse stata destinataria del contratto di supplenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 297/1994, per il periodo dal 22 settembre 2023 al 30 giugno 2024.
7.1 Sul punto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
7.2 Sicché, in definitiva, l'amministrazione convenuta va condannata al
8 pagamento dell'importo complessivo di € 16.642,31. All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
7.3 Inoltre, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del relativo punteggio di 12 punti per il servizio per il quale sarebbe stata ragionevolmente nominata se l'amministrazione la avesse effettivamente convocata per l'assegnazione dell'incarico di supplenza cui aveva diritto, tenuto conto della durata complessiva del servizio in questione.
8. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente
9 pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente alla stipulazione di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso “A022”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 22 settembre 2023 e, per l'effetto, condanna il e del Controparte_1 merito al risarcimento del danno, in misura pari a € 16.642,31, oltre interessi legali, come per legge, nonché all'attribuzione di 12 punti ai fini del conferimento di successivi incarichi di supplenza. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
10
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 36688/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi ex CP_2 art. 417 bis c.p.c.,
- resistente -
OGGETTO: incarico di supplenza e risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 17 novembre 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 esponendo:
- che con ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 il
[...]
ha indetto le “procedure di aggiornamento delle Controparte_1 graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, al fine di disciplinare per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- che le predette graduatorie sono distinte in due fasce;
- che nella I fascia sono inseriti i docenti dotati di abilitazione mentre nella II fascia i docenti privi del titolo di abilitazione;
- che per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono a inserire le sedi di preferenza;
- di avere presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la provincia di Roma per la seconda fascia, per la classe di concorso
“A022”, collocandosi in graduatoria al posto n. 1551 con 66 punti;
- di non avere ottenuto, correttamente, alcun incarico di supplenza nel primo bollettino di nomine, in quanto sono state assegnate sedi da lei non richieste, ovvero a docenti in posizione poziore in graduatoria;
- che con il secondo bollettino di nomine del 22 settembre 2023 l'amministrazione ha tuttavia conferito incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche a docenti (nominativamente indicati) con punteggio inferiore al suo presso sedi di preferenza da lei espresse:
- di non avere stipulato contratti di supplenza per l'intero anno scolastico. Tanto premesso, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della condotta dell'amministrazione, ha affermato il diritto, in virtù del maggiore punteggio posseduto, alla stipulazione di un contratto di supplenza per la classe di concorso per la quale aveva presentato la domanda per l'anno scolastico 2023/2024 e ha postulato il risarcimento del danno subito, anche in forma specifica, con l'attribuzione del punteggio che le sarebbe spettato, formulando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso “A022”; E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il Controparte_1 diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento Controparte_1 del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni
2 maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € € 16.642,31, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il e del merito, contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, riguarda l'accertamento del diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2023/2024, con riferimento alle preferenze espresse nella domanda di aggiornamento delle GPS della provincia di Roma e al risarcimento del danno consequenziale, in misura pari alla retribuzione che avrebbe percepito per effetto della stipulazione del predetto contratto di supplenza nella classe di concorso “A022”, oltre all'attribuzione del relativo punteggio ai fini della successiva progressione in carriera e dell'affidamento degli incarichi di supplenza (12 punti). In punto di fatto, risulta documentalmente la presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS della provincia di Roma (cfr. doc. n. 3 del ricorso), con le varie preferenze espresse dalla ricorrente, nonché il collocamento in graduatoria, con la posizione e il punteggio indicati in ricorso (cfr. doc. n. 4 del ricorso). Emerge, inoltre, che nel secondo bollettino di nomine del 22 settembre 2023 la ricorrente non sia stata destinataria di un contratto di supplenza (cfr. doc. n. 5 del ricorso), ma che sia stato tuttavia conferito un incarico di supplenza fino al termine dell'attività didattiche nella classe di concorso
“A022”, presso l'Istituto Cattaneo, al docente , inserito alla Persona_1 posizione n. 1953 con 58 punti. Emerge, inoltre, che la ricorrente aveva punteggio superiore (punti 66) ed era collocata in graduatoria in posizione poziore (n. 1551), nonché che
3 questo istituto era stato indicato nel distretto di preferenza per l'attribuzione dell'incarico di supplenza al momento della compilazione della domanda per le supplenze da GPS. Nei suddetti termini, pertanto, in assenza di circostanze allegate e comprovate dall'amministrazione scolastica che consentano di ritenere legittima la postergazione della ricorrente nell'attribuzione del contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, la domanda di accertamento del diritto alla stipulazione contrattuale con decorrenza dal 22 settembre 2023 è fondata e va accolta.
3. Non può essere condiviso l'assunto difensivo del resistente CP_1 secondo cui l'estromissione della ricorrente dall'assegnazione dei contratti di supplenza sarebbe stata legittimamente disposta in quanto le sedi e la tipologia di cattedre indicate dalla ricorrente, relativamente alla classe di concorso invocate, nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel turno di nomina di sua spettanza, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere considerata “rinunciataria”, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'o.m., nonché esclusa dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico controverso. La disposizione in questione, invero, nella parte che qui rileva, stabilisce che “
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del . CP_1
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto,
4 qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. Il successivo art. 11 del medesimo articolo 12, poi, prevede che “11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita
o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
4. Dalla lettura complessiva del trascritto art. 12 si ricava la tipizzazione di tre diverse ipotesi di rinuncia: a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente il quale, già iscritto alle GPS istituite con la precedente ordinanza ministeriale n. 60/2020, ometta di proporre l'ulteriore istanza telematica e viene, pertanto, qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura di reclutamento (comma 4, prima parte); b) la rinuncia all'incarico da parte del docente iscritto delle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo, con conseguente esclusione dalle successive fasi della procedura (comma 11); c) la rinuncia alla sede nell'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, nel presentare l'istanza telematica, si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre (comma 4, seconda parte), che comporta la sola rinuncia per le sedi non espresse e non per l'intera procedura, nelle varie successive fasi che si possono sviluppare. Orbene, come già ritenuto in vari precedenti recenti anche di questo ufficio giudiziario (cfr. Tribunale di Roma n. 12367 del 2 dicembre 2025, Tribunale di Bologna n. 1066 del 6 dicembre 2025, Tribunale di Roma n. 12051 del 25 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 3278 del 2 novembre 2025, Corte di appello Roma n. 4167 del 4 dicembre 2025) ritiene il Tribunale che una interpretazione secondo cui nell'ipotesi di cui al superiore punto c) si possa ritenere il docente rinunciatario anche per le successive fasi della
5 procedura non sia condivisibile, poiché confonde le due distinte figure della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.
5. Infatti, sulla base del primario criterio esegetico dell'interpretazione letterale delle previsioni sopra riportate, ricomponendo il significato complessivo delle varie ipotesi delineate, si ricava univocamente che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Sicché a tale dato letterale non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determini solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Per contro, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di “mancata presentazione dell'istanza”
o nel caso di “rinuncia all'incarico”. Del resto, la ratio della norma è quella di razionalizzare la gestione della procedura, non certo quella di mortificare le professionalità, che si esprimono in una superiore posizione in graduatoria. E, in effetti, sarebbe contrario allo stesso principio di buon andamento della P.A. consentire l'espressione di una o più preferenze – e, comunque, non per tutte le sedi disponibili –, per poi penalizzare significativamente, sanzionando con l'esclusione definitiva dalla procedura per l'anno scolastico, chi a questa preferenza si voglia attenere, rifiutando incarichi altrove.
6. Possono essere pertanto condivisi i principi affermati dalla recente, già citata, sentenza della Corte di appello di Roma n. 4167/2025, le cui motivazioni si trascrivono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.: “In sostanza, l'art. 12 dell'O.M. n. 112 del 2022, per l'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza o di rinuncia all'incarico assegnato, prevede l'esclusione dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria. Mentre per l'ipotesi di mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, prevede l'impossibilità per il docente di concorrere per le sedi non espresse, con l'ulteriore conseguenza che, se al suo turno di nomina sono disponibili solo sedi/posti non indicati, sarà escluso da successive convocazioni/assegnazioni di incarichi dalla graduatoria per la quale ha partecipato al turno di nomina, mentre continuerà a concorrere
6 nella procedura di reclutamento per altre graduatorie ove fosse inserito. In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il CP_1 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze. Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve CP_1 effettuare una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato. Del resto il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce "3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente." Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: "L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento". Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente”.
7. In definitiva, sulla base di questi condivisibili principi, relativi alla corretta esegesi della normativa applicabile al caso controverso, dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, non potendosi considerare la ricorrente rinunciataria ed essendo stata dimostrata l'assegnazione di un incarico di supplenza, su una sede indicata tra le preferenze in domanda, a un docente collocato in posizione posteriore in
7 graduatoria, in assenza di elementi di segno contrario va accertato il diritto alla stipulazione di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso “A022”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 22 settembre 2023. Preme rilevare che non è in questa sede in discussione la correttezza del comportamento dell'amministrazione in ordine ai precedenti bollettini per l'assegnazione degli incarichi di supplenza, rispetto ai quali non sono state svolte censure, ma soltanto la mancata inclusione della ricorrente – in quanto, all'evidenza, ritenuta rinunciataria – nel bollettino del 22 settembre 2023, unico contestato in questo procedimento. È, parimenti, fondata la domanda risarcitoria, non risultando – e non essendo nemmeno stato allegato – che la ricorrente abbia svolto altri incarichi di supplenza nell'anno in questione. Di conseguenza, il danno risarcibile è quantificabile in misura pari alla retribuzione che la docente avrebbe percepito qualora fosse stata destinataria del contratto di supplenza, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 297/1994, per il periodo dal 22 settembre 2023 al 30 giugno 2024.
7.1 Sul punto, l'amministrazione resistente ha omesso di contestare specificamente anche i conteggi analitici predisposti da controparte, sicché gli stessi, in difetto di errori, vincolano il decidente. Com'è noto, secondo l'insegnamento della Corte regolatrice nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2008, n. 7697 e Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012). Siffatto onere, peraltro, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n. 18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
7.2 Sicché, in definitiva, l'amministrazione convenuta va condannata al
8 pagamento dell'importo complessivo di € 16.642,31. All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
7.3 Inoltre, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del relativo punteggio di 12 punti per il servizio per il quale sarebbe stata ragionevolmente nominata se l'amministrazione la avesse effettivamente convocata per l'assegnazione dell'incarico di supplenza cui aveva diritto, tenuto conto della durata complessiva del servizio in questione.
8. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente
9 pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente alla stipulazione di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nella classe di concorso “A022”, per l'anno scolastico 2023/2024, con decorrenza dal 22 settembre 2023 e, per l'effetto, condanna il e del Controparte_1 merito al risarcimento del danno, in misura pari a € 16.642,31, oltre interessi legali, come per legge, nonché all'attribuzione di 12 punti ai fini del conferimento di successivi incarichi di supplenza. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.216, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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