Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
... OTORI -REPUBBLICA ITALIANA N SI) " 0 3076/03 F LA CO E Oggetto L P -- d o trit. SEZIONI UNITE CIVILI Lamani_di dejur. - this acque reflue | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f.f. CORONA -Dott. Rafaele R.G.N. 1727/02 -- - cron. 7120 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione | Dott. Paolo VITTORIA Rel Consigliere Rep. T Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere ua. 07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - L Dott. Ernesto LUPO Consigliere " Consigliere ALTIERI Dott. Enrico -- - Dott. Ugo Consigliere VITRONE ha pronunciato la sequente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, 1 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO PEDIO RAG Ï 28, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PARRINO, | --- - | rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI LALLO, Т giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2002 contro elettivamente domiciliato in 1261 CIARAVOLA FRANCESCO, -1- I ROMA, VIA DELLA GTULIANA 44, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso -· |- I dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente -1 Γ avvers0 Ja sentenza definitiva n. 3325/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 28/09/01 noy | Aufiativ- $530/61- - 19/4/01 - - Judita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Luigi DI LALLO;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Domenico LL che ha concluso per 1. I l'accoglimento del primo motivo, giurisdizione delle + Commissioni Tributarie. -2- Svolgimento del processo 1. - Il Comune di Scafati ha domandato a vari uzenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio crico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di Sognatura e di depurazione delle acque reflue e Ta acmma è stata chiesta per gli arni compres: tra il 1994 ed il 1999. 2. - L'utente ha reagito corvenendo in giudizio il Comune di Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificaca 1 8.5.200 ha chiesto fosse dichiarato che il Comune гог aveva diritto al paçamento delie 3omme pretese e ne ha domandato la condanna alla restituzione dello somme che aveva percepizo. Il Comune di Scafati ha resistito opponendo p.ù eccezioni. T giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze. 3. - Con na prima senterza ha deciso una questione di giurisdizione ed ha dichiaralo che concscere delia domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per -1 periodo avevano assunto natura di corrispettivo del serviziosuccessivo idrico Integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché 3 l'utente ΣΩΠ Aveva sostenuto di гоп dover pagare il canone, Ta aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa vertova su diritzi soggettivi. Il giudice di pace, con la successiva sentenza del 28.9.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato un'istanza di riunione del procedimento поп Quelli relativi a cause connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra aztinente A A empestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa de a Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. Ha stabilito che nulla era dovuto per nolo del contatore dichiarato che il Comune, per ottenere pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dial rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ila stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potovano ritenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed Uso dei servizi salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo avezne determinato 1' armontare con criteri conformi a legge. + A l'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato, 1. - ¯l Comune di Scafati ha chicsto _a cassazione delle due sentenze. L'utente ha resistito con centroricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene dieci motivi. Rientra ne le a tribuzioni de le sezioni unito, in base all'art. 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il terzo, il primo e decimo motivo: gli ultimi due in quanto riguardano la giurisdizione, l'altro perché relativo ad UTIO questione pregiudizialc circa la validità della citazione. 2. - Il terzo motivo denuncia un vizio di nullità della sentenza, por violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 318, 163 o 164 dello stesso codice]. Non è fondato. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso ɔ risulta assolutamente incerto il recuisito previsto civ. è sanato dalla costituzioneda l' art. 163 г. 2) cod. proc. del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 161, commi primo, secondo o tozzo). 3. - Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 c 80, secondo comma, D. л5 с 7 8. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 settemore 1995, n. 403, conv. in . 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei. servizi di fognatura o di depurazione celle acque refiuc. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al Giudice tributario. I motivo è fondato. nelDe sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 solco di precedenti decisioni hanno enunciato 1 principio di diritto per cui il canone del servizio di fognatura o depurazione delie acque reflue integra un tributo comunale secondo ia disciplina vigente anteriormente al ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 D. Lga. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Igs. 11 maggio 1999, n. 152) ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha invoce qualificato il corrispettivo dei servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e 89. L. 5 gennaio 1994, n. 36. No segue che le controversio sottoposto all'esame del giudice pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha pretoso di applicarlo sis misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudico tributario, nolla materia che è alla sua giurisdizione, individuata sulla bage dei attribuita Tribuli deila cui applicazione si controverte, si ostcndo infatti 6 ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo aeila sua applicazione nel caso concreto (Sez. On. 5 marzo 2001 n. 881. Non le sono quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di paco, che cadono sulle applicazione della relativa alla liquidazione della misura del Tributodisciplina dovuto. 3.1. - L'accoglimento del primo molivo determina l'assorbimento del decimo ed ultimo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio.
4. La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate in riferimento alle statuizioni rose a proposito del canone del servizio di tognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso dove proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso;
accoglie 11 dica ara assorbito l'ultimo; dichiara la giurisdizionee primo delle commissiori tributarie sulla domanda rolativa al canone del servizio di fognatura e depurazione: cassa la sentenza parziale ed in roiazione al motivo annoito ia sentenza dcfinitiva;
rimelle per l'esame degli altri motivi al primo prosidento per l'assegnazione ad una soziono semplice. 7 Così deciso il di consiglio delle cassazione. il relatore ed الحمام giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera sezioni unite civili della Corze suprema di estersore Ii Presidente. мети IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depocitata in Cencelleria - 3. MAR. 2003 VELLIERE C1 Giovanni Giambattista 0 0