Articolo 4 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Articolo 3Articolo 5
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21 novembre 1967
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10 dicembre 1994
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23 ottobre 1999
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5 luglio 2006
Art. 4. 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. ((5)) 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365 .
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il decreto 27 aprile 2006, n. 218 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all' articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato".
Entrata in vigore il 5 luglio 2006
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