TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11845/2020, tra
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti FILIPPO PINGUE (CF:
) e (CF: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nell'atto depositato in data 13.10.2013
ATTORE
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti (GIOVANNI DESIDERI (CF: ) e (CF: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nella comparsa depositata in data 28.3.2022
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GUGLIELMO ARA (CF:
, il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 nella comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Azione di adempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1
(d'ora in poi, anche: e la (d'ora in poi, anche:
[...] Pt_1 CP_1 IRIDE) hanno convenuto in giudizio la per sentire accolte le Controparte_2 conclusioni appresso riportate:
1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di quale Parte_1 attuale titolare dei crediti ceduti da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A., ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte dell'odierna convenuta del saldo relativo alle fatture per sorta capitale, per un importo complessivo di € 5.137.268,63, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l' CP_2
, in persona di chi legalmente la rappresenta, al pagamento in favore di
[...] [...] dell'importo di € 5.137.268,63, ovvero della diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 dal 24.10.2019 al soddisfo ovvero di quella diversa somma, dovuta sempre a titolo di interessi moratori, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e dalla data di maturazione che il giudice riterrà di fissare ex lege;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di quale Parte_1 attuale titolare dei crediti, per sorta capitale, ceduti da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A., ad ottenere il pagamento da parte dall'odierna convenuta del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 5.137.268,63, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l' , in persona di chi legalmente la rappresenta, al Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di euro € 5.137.268,63, Parte_1 ovvero ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ovvero in subordine ai sensi degli art. 1218 e/o 2043 cod. civ., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
3) in via ulteriormente subordinata accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguito dalla convenuta, in danno dell'attore e, per l'effetto, condannarle al pagamento a titolo di indennizzo in favore di Parte_1 quale cessionaria dei crediti ceduti da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A.., dell'importo di € 5.137.268,63, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e maggior danno;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di ovvero di chi di Controparte_1 ragione e dovere, quale titolare del credito maturato a titolo di interessi moratori dovuti dalla scadenza delle fatture cedute a titolo di sorta capitale al 23.10.2019, per ritardato pagamento delle prestazioni erogate da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A. ed incorporato nella fattura nr. 166 del 14.11.2019, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l , in persona Controparte_2 di chi legalmente la rappresenta, al pagamento in favore di ovvero Controparte_1 di chi di ragione e dovere, dell'importo che dovesse essere accertato in corso di causa a titolo di interessi moratori comunque maturati, in particolar modo, ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture per sorta capitale al
23.10.2019;
5) condannare l' , per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei Controparte_2 titoli e delle causali esposti in narrativa, anche al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda al saldo effettivo, a mente dell'art. 1284 co. IV codice civile;
6) il tutto con vittoria di spese e compensi di procedura (…).
2. In linea di premessa, le attrici hanno dedotto: a) che la società CENTRO AKTIS DI DIAGNOSTICA E TERAPIA SPA (d'ora in poi, anche: AKTIS) opera nel settore dei servizi di radioterapia e della radiodiagnostica in regime di accreditamento con il Contr SSR;
b) che la predetta società ha stipulato con la l'accordo CP_2 per la branca di radioterapia relativamente agli anni 2016 e 2017 e per la branca di radiodiagnostica per l'anno 2018; c) in esecuzione di tale rapporto contrattuale, la società AKTIS maturava nei riguardi della controparte i crediti portati dalle fatture – emesse secondo il sistema della fatturazione elettronica - indicate a pag. 2 dell'atto introduttivo per l'ammontare complessivo (a titolo di capitale) di euro 5.137.268,63; d) che i crediti in questione sono stati ceduti, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, alla , sopra menzionata, con avviso pubblicato in GU n. Pt_1
72 del 20.6.2019 e notificato al debitore ceduto;
e) che il credito relativo agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 (incorporato nella fattura n. 166 per l'importo di euro 861.698,81) è stato ceduto, sempre nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, alla , sopra menzionata, con avviso pubblicato in GU n. 93 CP_1 dell'8.8.2020 e notificato al debitore ceduto.
3. Premessi cenni relativamente alla propria legittimazione attiva, le società attrici richiedono l'adozione dei provvedimenti sopra indicati ed in specie: a) Pt_1 chiede in via principale l'accertamento del credito di euro 5.137,268,63 (o quello di misura inferiore eventualmente risultante al termine del presente giudizio) a titolo di corrispettivo contrattuale per le prestazione sanitarie erogate dalla società AKTIS, Contr come risultanti dalle fatture “inviate all' e da questa “non rifiutate né tanto meno Contr contestate” e la condanna della al relativo pagamento;
b) la stessa Pt_1 chiede, in via subordinata, che gli stessi crediti siano accertati ex art. 2033 c.c. o, in via ulteriormente gradata, ex artt. 1218 e 2043 c.c. o, infine, ex art. 2041 c.c.; contestualmente chiedendo, di volta in volta, anche il succedaneo provvedimento di condanna;
c) sulla ritenuta applicabilità nel caso di specie del d.lgs. n. 231/2002, la chiede l'accertamento del credito per interessi moratori (come rappresentato CP_1 dalla fattura n. 166, ovvero nella diversa misura in concreto accertata) e la condanna al relativo pagamento nonché la condanna al pagamento degli interessi ulteriori.
4. Si è costituita la che ha contraddetto punto per punto Controparte_2 all'avverso dedotto.
5. In particolare, l'Ente sanitario ha: a) dedotto la carenza di legittimazione attiva delle attrici, stante l'avvenuta comunicazione, in data 8.7.2019, del “proprio diniego e non adesione alla cessione delle fatture oggetto del presente giudizio”; b) richiamato ed illustrato in dettaglio la normativa in materia di “tetti di spesa”; e osservato: c) che con decreti nn. 89/2016 e 103/2016 il Commissario ad acta della per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario Controparte_3 individuava, per gli atti 2016 e 2017, in ordine alla macroarea specialistica della radioterapia delle strutture facenti capo alla , un budget pari a Controparte_2
10.883.930,00 (2016) e a 11.101.608,00 (2017); d) che il contratto veniva stipulato con la cedente in data 10.3.2017; e) che “si era verificat[a], nel corso degli anni, una
“esplosione” della spesa per le prestazioni di radioterapia rese dal Centro Aktis S.p.A., poiché lo stesso utilizzava (ed utilizza) apparecchiature di nuova generazione (con metodiche IMRT-IGRT-VMAT), fatturando un numero di schermature
“personalizzate” per ogni fascio di irraggiamento, superiore a quanto consentito dal vigente Nomenclatore Tariffario”: pertanto, con disposizione prot. 2864 del 2015, il Sub Commissario ad acta per la comunicava che erano stati Controparte_3 chiesti in merito dei chiarimenti al ministero;
chiarimenti poi intervenuti nel senso di confermare il vigore del Nomenclatore Tariffario di cui al d.m. 22.7.1996 “invitando le a conformarsi, rispettando i tetti di spesa assegnati nelle liquidazioni delle CP_4 prestazioni rese dalle strutture accreditate”; peraltro, la suddetta disposizione veniva ritenuta legittima dalla magistratura amministrativa;
e) che le decurtazioni operata fondavano pertanto su tale disposizione n. 2864/2015, ragion per cui “per ciascun mese l' ha proceduto alla relativa decurtazione, inviando alla struttura Pt_4 cedente, a mezzo PEC, una richiesta di emissione di nota di credito, il cui importo era pari alla differenza tra quanto fatturato dalla struttura e quanto contabilizzato applicando una prestazione per ogni paziente trattato relativamente ai codici del Nomenclatore tariffario 92.29.1 – 92.29.2 – 92-29.3 – 92.29.7 - 92.29.8 e 92.29.9, il tutto per l'importo di euro 4.237.254,01, come risultante dallo schema riepilogativo indicato a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta;
nel medesimo contesto viene riportato anche lo schema delle determine relative agli importi non riconosciuti e fatto presente che: i) “in data 04/12/2015 tra la ed il Legale Controparte_2
Rappresentante del Centro Aktis SpA che disciplinava le modalità di restituzione di parte delle somme percepite a titolo di acconto per l'erogazione di prestazioni di Radioterapia nell'anno 2015, a seguito delle intervenute disposizioni del Sub Commissario Ad Acta della pro tempore e del Commissario Controparte_3 Cont Straordinario pro tempore della ”; ii) “che la società cedente aveva, CP_2 ad onta degli impegni sottoscritti, intrapreso azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di somme eccedenti il tetto di spesa e relative proprio all'anno 2015. Codesto Tribunale, con sentenza n.2015/2020 ebbe a rigettare la domanda, Contr condannando l'attrice al pagamento delle spese di giudizio”; f) che la adottò determinazioni di liquidazione dei saldi e, in mancanza di note di credito, emise le fatture di cui a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta, per un totale non riconosciuto per “fuori tetto” di euro 7.562.192,47; dunque, a dire della convenuta,
“nulla è dovuto”, la cedente (e quindi la cessionaria) essendo a conoscenza della non debenza di somme una volta raggiunto il tetto di spesa;
g) in definitiva, che “nessun addebito può essere contestato all'Azienda convenuta nei confronti delle attrici, per aver pagato tutto quanto dovuto, nell'ambito del tetto spesa assegnato: perché è bene ribadire che le prestazioni rese sono state tutte pagate a norma di contratto e tariffario vigente e per tutto l'anno 2017” e “ciò che non è stato possibile pagare non è la prestazione resa ma l'aumento incontrollato ed illegittimo del costo operato dalla società cedente e dunque dalla cessionaria che ne ha acquisto imprudentemente il presunto credito inesistente”; infine: h) la convenuta deduce anche l'infondatezza delle domande subordinate (con segnato riferimento a quella di cui all'art. 2041 c.c.).
6. In conseguenza delle difese dell'Ente convenuto, la chiedeva di Pt_1 essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente;
tale richiesta veniva rigettata;
a seguito dell'istruzione della causa, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2022; tale udienza veniva differita: 1) una prima volta al 16.11.2023; 2) una seconda volta al 20.5.2024 (con la precisazione che in tale occasione veniva formulata l'eccezione relativa alla mancata iscrizione delle cessionarie all'elenco di cui all'art. 106 TUB); 3) infine al 18.11.2024.
7. Va poi precisato che: 1) con comparsa depositata in data 15.3.2022, si è costituita, non in proprio ma quale mandataria di la Pt_1 CP_5 Pt_5
(d'ora in poi, anche: , la quale ha svolto difese adesive a
[...] Parte_6 quelle già svolte dalla medesima;
2) con comparsa depositata in data Pt_1
28.3.2022, si è costituita, con autonoma difesa tecnica, la CP_1 riportandosi a quanto già dedotto nella domanda introduttiva.
8. All'udienza del 18.11.2024 (celebrata innanzi allo scrivente, subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, concludendo in conformità.
10. Le domande vanno accolte nei limiti e per le motivazioni appresso indicate.
11. Preliminarmente, occorre delibare sulla eccezione di legittimazione attiva Contr sollevata dalla
12. La stessa va rigettata in quanto: a) le cessioni in esame furono effettuate ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti;
b) l'art. 4 l. n. 130/1999 richiama l'art. 58 TUB;
c) tale ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che l'opponibilità delle cessioni ricadenti nel relativo ambito di applicazione richiede, in deroga alle previsioni del codice civile, la sola pubblicazione in G.U.
Non avendo la convenuta contestato specificamente la ricomprensione di singole partite di credito nella cessione “in blocco” di cui si tratta, ed essendo stato documentata l'avvenuta pubblicazione in G.U. dei contratti di cessione (v. all. n. 26 e n. 35), deve ritenersi sussistere la legittimazione attiva delle attrici, a nulla rilevando Contr la “non adesione” della
Ancora, relativamente alla sollevata eccezione relativa alla mancata iscrizione delle società attrici nell'elenco ex art. 106 TUB, a tacere della valutazione circa la tempestività di tale eccezione, deve darsi corso alla giurisprudenza secondo cui l'argomento relativo alla mancata iscrizione all'elenco in questione è “artificioso” e comunque “destituito di fondamento”, atteso che la disciplina in questione afferisce all'ordinamento bancario e la relativa violazione ha rilievo solo all'interno di tale ordinamento particolare (v. così chiaramente Cass. 18.3.2024, n. 7243).
13. Nel merito, come si anticipava, le domande sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. 14. Va premesso: a) che non è in contestazione che la società AKTIS fosse accreditata all'espletamento delle prestazioni in questione (si v. ad abuntantiam la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo); b) che non è in contestazione che tali prestazioni siano state effettivamente erogate;
c) che, al contrario, si discute se le stesse possano essere remunerate avuto riguardo alla circostanza che alcune di esse siano state effettuate dopo il superamento del c.d. tetto di spesa, fissato con riguardo alle diverse tipologie di prestazioni sanitarie con oneri da sostenere, secondo la disciplina conferente, da parte del servizio sanitario pubblico.
15. Al riguardo appare utile osservare quanto segue: a) ai sensi degli artt. 8-bis e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 che la determinazione del tetto di spesa costituisce un provvedimento autoritativo recante l'indicazione della spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (tra le tante v. Cons. St., 18.2.2013, n. 980); b) i soggetti accreditati ai sensi degli artt. 8-ter e 8-quater, d.lgs. n. 502/1992 possono subire gli effetti della c.d. regressione tariffaria, definita come un “corollario” del potere autoritativo di determinazione dei tetti di spesa, nel senso che trattasi dello strumento “attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione” (v. al riguardo Trib. Napoli Nord, 12.5.2023, n. 1944); c) pertanto, la deduzione che una certa prestazione non può essere remunerata (o va remunerata in misura ridotta) perché è stata erogata dopo la data di esaurimento del c.d. tetto di spesa integra un fatto impeditivo della pretesa del soggetto che ha erogato la prestazione stessa, della Contr cui prova è onerata l' convenuta.
Più in dettaglio, va ricordato e condiviso l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice ( [Cass. 13.2.2018, n. 3403 ed ivi ulteriori CP_2 riferimenti giurisprudenziali].
16. Ora, tenuto conto di tali principi, deve ritenersi che la Controparte_2 non ha sopperito all'onere probatorio sulla stessa incombente.
17. In particolare, all'art. 5 – disposizione recante la rubrica “criteri di remunerazione della prestazione” - del contratto prodotto sub all. 3) dalle parti attrici si prevede a carico dell'Ente sanitario l'onere di comunicare “OGNI MESE”: i) la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
ii) la data consuntiva del raggiungimento di dette percentuali di consumo.
Agli atti risultano prodotte, a tal fine, restringendo l'attenzione a quanto rilevante nel presente giudizio, comunicazioni PEC (dell'8.11.2017 e del 18.12.2017) relative alla determinazione trimestrale del conguaglio pagamenti per le prestazioni del I e del II trimestre 2017 (le altre comunicazioni essendo relative al riscontro di anomalie in ordine a determinate prestazioni ma non all'indicazione del tetto di spesa ovvero relative a periodi non oggetto dalla presente controversia); ovvero ancora, relativamente all'all. 9 della produzione di parte convenuta, non è dimostrabile l'avvenuta ricezione di tale comunicazione in quanto non è stato prodotto un file in formato ".eml" o ".msg" (e questo a tacere, in ogni caso, della intempestività di tale comunicazione).
Tali comunicazioni (oltretutto non relative all'intero periodo in cui furono svolte le prestazioni in questione) non sono avvenute nel rispetto della disciplina contrattuale determinata tra le parti, sia per quanto attiene ai relativi tempi che per quanto riguarda Contr i relativi contenuti (v. sopra), onde l' non può invocare (pure relativamente alle prestazioni erogate nei primi due trimestri del 2017) i meccanismi di regressione stabiliti sia dal predetto art. 5 che (in connessione a quest'ultimo) dall'art. 7.
D'altro canto, in vicende similari alla presente, il Tribunale si è orientato secondo il medesimo criterio qui seguito.
18. Va infine aggiunto che le questioni relative alle prestazioni erogate nel corso del 2015 fuoriescono dall'ambito del presente giudizio.
19. In definitiva, per l'assorbente ragione di cui al punto a) [ed ove occorra anche in ragione delle motivazioni espresse alle lettere seguenti], deve concludersi nel senso che, non essendo stata offerta la prova del fatto impeditivo, non vi è ragione di ritenere che le prestazioni di cui si discute vadano integralmente remunerate. Contr
20. Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore di Pt_1 dell'importo di euro 5.137.268,63.
21. Quanto agli interessi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col CP_6 erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. S.U., 14.12.2023, n. 35092)”.
In ragione di tanto la domanda di va accolta e per l'effetto va disposta la CP_1 Contr condanna della al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 861.698,81.
Anche gli interessi sulle somme determinate in favore di andranno Pt_1 determinati secondo il medesimo parametro normativo.
22. Quanto sopra porta all'assorbimento delle altre questioni poste (perché non inerenti al rapporto contrattuale di cui si tratta) nonché delle domande svolte in via subordinata.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.n. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 34.404,00, così determinati: euro 10.122,00 per la fase introduttiva;
euro 6.677,00 per la fase introduttiva;
euro 17.605,00 per la fase decisionale;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11845/2020, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 5.137.268,63, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2022 a far data dal 14.11.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
b) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto CP_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 861.698,81, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c) CONDANNA alla refusione in favore delle parti attrici Controparte_2 delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 34.404,00, da corrispondersi in ragione del 70% in favore di ed in Parte_1 ragione del 30% in favore di oltre rimborso delle s.g. nella CP_1 misura del 15% (sugli importi parziari appena indicati), IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 11845/2020, tra
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti FILIPPO PINGUE (CF:
) e (CF: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nell'atto depositato in data 13.10.2013
ATTORE
, nella qualità specificata in atti e in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti (GIOVANNI DESIDERI (CF: ) e (CF: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 subentrati al difensore precedentemente costituito, e che hanno eletto domicilio all'indirizzo PEC indicato nella comparsa depositata in data 28.3.2022
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GUGLIELMO ARA (CF:
, il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 nella comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Azione di adempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1
(d'ora in poi, anche: e la (d'ora in poi, anche:
[...] Pt_1 CP_1 IRIDE) hanno convenuto in giudizio la per sentire accolte le Controparte_2 conclusioni appresso riportate:
1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di quale Parte_1 attuale titolare dei crediti ceduti da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A., ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte dell'odierna convenuta del saldo relativo alle fatture per sorta capitale, per un importo complessivo di € 5.137.268,63, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l' CP_2
, in persona di chi legalmente la rappresenta, al pagamento in favore di
[...] [...] dell'importo di € 5.137.268,63, ovvero della diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 dal 24.10.2019 al soddisfo ovvero di quella diversa somma, dovuta sempre a titolo di interessi moratori, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e dalla data di maturazione che il giudice riterrà di fissare ex lege;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di quale Parte_1 attuale titolare dei crediti, per sorta capitale, ceduti da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A., ad ottenere il pagamento da parte dall'odierna convenuta del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo complessivo di € 5.137.268,63, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l' , in persona di chi legalmente la rappresenta, al Controparte_2 pagamento in favore di dell'importo di euro € 5.137.268,63, Parte_1 ovvero ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ovvero in subordine ai sensi degli art. 1218 e/o 2043 cod. civ., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
3) in via ulteriormente subordinata accertare l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 c.c. conseguito dalla convenuta, in danno dell'attore e, per l'effetto, condannarle al pagamento a titolo di indennizzo in favore di Parte_1 quale cessionaria dei crediti ceduti da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A.., dell'importo di € 5.137.268,63, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e maggior danno;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di ovvero di chi di Controparte_1 ragione e dovere, quale titolare del credito maturato a titolo di interessi moratori dovuti dalla scadenza delle fatture cedute a titolo di sorta capitale al 23.10.2019, per ritardato pagamento delle prestazioni erogate da Centro Aktis di Diagnostica e Terapia S.p.A. ed incorporato nella fattura nr. 166 del 14.11.2019, per i titoli e i fatti esposti in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l , in persona Controparte_2 di chi legalmente la rappresenta, al pagamento in favore di ovvero Controparte_1 di chi di ragione e dovere, dell'importo che dovesse essere accertato in corso di causa a titolo di interessi moratori comunque maturati, in particolar modo, ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture per sorta capitale al
23.10.2019;
5) condannare l' , per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei Controparte_2 titoli e delle causali esposti in narrativa, anche al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati ex art. 1283 c.c., al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla proposizione della domanda al saldo effettivo, a mente dell'art. 1284 co. IV codice civile;
6) il tutto con vittoria di spese e compensi di procedura (…).
2. In linea di premessa, le attrici hanno dedotto: a) che la società CENTRO AKTIS DI DIAGNOSTICA E TERAPIA SPA (d'ora in poi, anche: AKTIS) opera nel settore dei servizi di radioterapia e della radiodiagnostica in regime di accreditamento con il Contr SSR;
b) che la predetta società ha stipulato con la l'accordo CP_2 per la branca di radioterapia relativamente agli anni 2016 e 2017 e per la branca di radiodiagnostica per l'anno 2018; c) in esecuzione di tale rapporto contrattuale, la società AKTIS maturava nei riguardi della controparte i crediti portati dalle fatture – emesse secondo il sistema della fatturazione elettronica - indicate a pag. 2 dell'atto introduttivo per l'ammontare complessivo (a titolo di capitale) di euro 5.137.268,63; d) che i crediti in questione sono stati ceduti, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, alla , sopra menzionata, con avviso pubblicato in GU n. Pt_1
72 del 20.6.2019 e notificato al debitore ceduto;
e) che il credito relativo agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 (incorporato nella fattura n. 166 per l'importo di euro 861.698,81) è stato ceduto, sempre nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, alla , sopra menzionata, con avviso pubblicato in GU n. 93 CP_1 dell'8.8.2020 e notificato al debitore ceduto.
3. Premessi cenni relativamente alla propria legittimazione attiva, le società attrici richiedono l'adozione dei provvedimenti sopra indicati ed in specie: a) Pt_1 chiede in via principale l'accertamento del credito di euro 5.137,268,63 (o quello di misura inferiore eventualmente risultante al termine del presente giudizio) a titolo di corrispettivo contrattuale per le prestazione sanitarie erogate dalla società AKTIS, Contr come risultanti dalle fatture “inviate all' e da questa “non rifiutate né tanto meno Contr contestate” e la condanna della al relativo pagamento;
b) la stessa Pt_1 chiede, in via subordinata, che gli stessi crediti siano accertati ex art. 2033 c.c. o, in via ulteriormente gradata, ex artt. 1218 e 2043 c.c. o, infine, ex art. 2041 c.c.; contestualmente chiedendo, di volta in volta, anche il succedaneo provvedimento di condanna;
c) sulla ritenuta applicabilità nel caso di specie del d.lgs. n. 231/2002, la chiede l'accertamento del credito per interessi moratori (come rappresentato CP_1 dalla fattura n. 166, ovvero nella diversa misura in concreto accertata) e la condanna al relativo pagamento nonché la condanna al pagamento degli interessi ulteriori.
4. Si è costituita la che ha contraddetto punto per punto Controparte_2 all'avverso dedotto.
5. In particolare, l'Ente sanitario ha: a) dedotto la carenza di legittimazione attiva delle attrici, stante l'avvenuta comunicazione, in data 8.7.2019, del “proprio diniego e non adesione alla cessione delle fatture oggetto del presente giudizio”; b) richiamato ed illustrato in dettaglio la normativa in materia di “tetti di spesa”; e osservato: c) che con decreti nn. 89/2016 e 103/2016 il Commissario ad acta della per la prosecuzione del piano di rientro nel settore sanitario Controparte_3 individuava, per gli atti 2016 e 2017, in ordine alla macroarea specialistica della radioterapia delle strutture facenti capo alla , un budget pari a Controparte_2
10.883.930,00 (2016) e a 11.101.608,00 (2017); d) che il contratto veniva stipulato con la cedente in data 10.3.2017; e) che “si era verificat[a], nel corso degli anni, una
“esplosione” della spesa per le prestazioni di radioterapia rese dal Centro Aktis S.p.A., poiché lo stesso utilizzava (ed utilizza) apparecchiature di nuova generazione (con metodiche IMRT-IGRT-VMAT), fatturando un numero di schermature
“personalizzate” per ogni fascio di irraggiamento, superiore a quanto consentito dal vigente Nomenclatore Tariffario”: pertanto, con disposizione prot. 2864 del 2015, il Sub Commissario ad acta per la comunicava che erano stati Controparte_3 chiesti in merito dei chiarimenti al ministero;
chiarimenti poi intervenuti nel senso di confermare il vigore del Nomenclatore Tariffario di cui al d.m. 22.7.1996 “invitando le a conformarsi, rispettando i tetti di spesa assegnati nelle liquidazioni delle CP_4 prestazioni rese dalle strutture accreditate”; peraltro, la suddetta disposizione veniva ritenuta legittima dalla magistratura amministrativa;
e) che le decurtazioni operata fondavano pertanto su tale disposizione n. 2864/2015, ragion per cui “per ciascun mese l' ha proceduto alla relativa decurtazione, inviando alla struttura Pt_4 cedente, a mezzo PEC, una richiesta di emissione di nota di credito, il cui importo era pari alla differenza tra quanto fatturato dalla struttura e quanto contabilizzato applicando una prestazione per ogni paziente trattato relativamente ai codici del Nomenclatore tariffario 92.29.1 – 92.29.2 – 92-29.3 – 92.29.7 - 92.29.8 e 92.29.9, il tutto per l'importo di euro 4.237.254,01, come risultante dallo schema riepilogativo indicato a pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta;
nel medesimo contesto viene riportato anche lo schema delle determine relative agli importi non riconosciuti e fatto presente che: i) “in data 04/12/2015 tra la ed il Legale Controparte_2
Rappresentante del Centro Aktis SpA che disciplinava le modalità di restituzione di parte delle somme percepite a titolo di acconto per l'erogazione di prestazioni di Radioterapia nell'anno 2015, a seguito delle intervenute disposizioni del Sub Commissario Ad Acta della pro tempore e del Commissario Controparte_3 Cont Straordinario pro tempore della ”; ii) “che la società cedente aveva, CP_2 ad onta degli impegni sottoscritti, intrapreso azione giudiziaria al fine di ottenere il pagamento di somme eccedenti il tetto di spesa e relative proprio all'anno 2015. Codesto Tribunale, con sentenza n.2015/2020 ebbe a rigettare la domanda, Contr condannando l'attrice al pagamento delle spese di giudizio”; f) che la adottò determinazioni di liquidazione dei saldi e, in mancanza di note di credito, emise le fatture di cui a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta, per un totale non riconosciuto per “fuori tetto” di euro 7.562.192,47; dunque, a dire della convenuta,
“nulla è dovuto”, la cedente (e quindi la cessionaria) essendo a conoscenza della non debenza di somme una volta raggiunto il tetto di spesa;
g) in definitiva, che “nessun addebito può essere contestato all'Azienda convenuta nei confronti delle attrici, per aver pagato tutto quanto dovuto, nell'ambito del tetto spesa assegnato: perché è bene ribadire che le prestazioni rese sono state tutte pagate a norma di contratto e tariffario vigente e per tutto l'anno 2017” e “ciò che non è stato possibile pagare non è la prestazione resa ma l'aumento incontrollato ed illegittimo del costo operato dalla società cedente e dunque dalla cessionaria che ne ha acquisto imprudentemente il presunto credito inesistente”; infine: h) la convenuta deduce anche l'infondatezza delle domande subordinate (con segnato riferimento a quella di cui all'art. 2041 c.c.).
6. In conseguenza delle difese dell'Ente convenuto, la chiedeva di Pt_1 essere autorizzata alla chiamata in causa della cedente;
tale richiesta veniva rigettata;
a seguito dell'istruzione della causa, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2022; tale udienza veniva differita: 1) una prima volta al 16.11.2023; 2) una seconda volta al 20.5.2024 (con la precisazione che in tale occasione veniva formulata l'eccezione relativa alla mancata iscrizione delle cessionarie all'elenco di cui all'art. 106 TUB); 3) infine al 18.11.2024.
7. Va poi precisato che: 1) con comparsa depositata in data 15.3.2022, si è costituita, non in proprio ma quale mandataria di la Pt_1 CP_5 Pt_5
(d'ora in poi, anche: , la quale ha svolto difese adesive a
[...] Parte_6 quelle già svolte dalla medesima;
2) con comparsa depositata in data Pt_1
28.3.2022, si è costituita, con autonoma difesa tecnica, la CP_1 riportandosi a quanto già dedotto nella domanda introduttiva.
8. All'udienza del 18.11.2024 (celebrata innanzi allo scrivente, subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi, concludendo in conformità.
10. Le domande vanno accolte nei limiti e per le motivazioni appresso indicate.
11. Preliminarmente, occorre delibare sulla eccezione di legittimazione attiva Contr sollevata dalla
12. La stessa va rigettata in quanto: a) le cessioni in esame furono effettuate ai sensi della legge sulla cartolarizzazione dei crediti;
b) l'art. 4 l. n. 130/1999 richiama l'art. 58 TUB;
c) tale ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che l'opponibilità delle cessioni ricadenti nel relativo ambito di applicazione richiede, in deroga alle previsioni del codice civile, la sola pubblicazione in G.U.
Non avendo la convenuta contestato specificamente la ricomprensione di singole partite di credito nella cessione “in blocco” di cui si tratta, ed essendo stato documentata l'avvenuta pubblicazione in G.U. dei contratti di cessione (v. all. n. 26 e n. 35), deve ritenersi sussistere la legittimazione attiva delle attrici, a nulla rilevando Contr la “non adesione” della
Ancora, relativamente alla sollevata eccezione relativa alla mancata iscrizione delle società attrici nell'elenco ex art. 106 TUB, a tacere della valutazione circa la tempestività di tale eccezione, deve darsi corso alla giurisprudenza secondo cui l'argomento relativo alla mancata iscrizione all'elenco in questione è “artificioso” e comunque “destituito di fondamento”, atteso che la disciplina in questione afferisce all'ordinamento bancario e la relativa violazione ha rilievo solo all'interno di tale ordinamento particolare (v. così chiaramente Cass. 18.3.2024, n. 7243).
13. Nel merito, come si anticipava, le domande sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione. 14. Va premesso: a) che non è in contestazione che la società AKTIS fosse accreditata all'espletamento delle prestazioni in questione (si v. ad abuntantiam la documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo); b) che non è in contestazione che tali prestazioni siano state effettivamente erogate;
c) che, al contrario, si discute se le stesse possano essere remunerate avuto riguardo alla circostanza che alcune di esse siano state effettuate dopo il superamento del c.d. tetto di spesa, fissato con riguardo alle diverse tipologie di prestazioni sanitarie con oneri da sostenere, secondo la disciplina conferente, da parte del servizio sanitario pubblico.
15. Al riguardo appare utile osservare quanto segue: a) ai sensi degli artt. 8-bis e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 che la determinazione del tetto di spesa costituisce un provvedimento autoritativo recante l'indicazione della spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (tra le tante v. Cons. St., 18.2.2013, n. 980); b) i soggetti accreditati ai sensi degli artt. 8-ter e 8-quater, d.lgs. n. 502/1992 possono subire gli effetti della c.d. regressione tariffaria, definita come un “corollario” del potere autoritativo di determinazione dei tetti di spesa, nel senso che trattasi dello strumento “attraverso cui il fatturato complessivo dei centri può essere riportato nei limiti del budget annuale di volta in volta fissato dalla Regione” (v. al riguardo Trib. Napoli Nord, 12.5.2023, n. 1944); c) pertanto, la deduzione che una certa prestazione non può essere remunerata (o va remunerata in misura ridotta) perché è stata erogata dopo la data di esaurimento del c.d. tetto di spesa integra un fatto impeditivo della pretesa del soggetto che ha erogato la prestazione stessa, della Contr cui prova è onerata l' convenuta.
Più in dettaglio, va ricordato e condiviso l'orientamento di legittimità secondo cui “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice ( [Cass. 13.2.2018, n. 3403 ed ivi ulteriori CP_2 riferimenti giurisprudenziali].
16. Ora, tenuto conto di tali principi, deve ritenersi che la Controparte_2 non ha sopperito all'onere probatorio sulla stessa incombente.
17. In particolare, all'art. 5 – disposizione recante la rubrica “criteri di remunerazione della prestazione” - del contratto prodotto sub all. 3) dalle parti attrici si prevede a carico dell'Ente sanitario l'onere di comunicare “OGNI MESE”: i) la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
ii) la data consuntiva del raggiungimento di dette percentuali di consumo.
Agli atti risultano prodotte, a tal fine, restringendo l'attenzione a quanto rilevante nel presente giudizio, comunicazioni PEC (dell'8.11.2017 e del 18.12.2017) relative alla determinazione trimestrale del conguaglio pagamenti per le prestazioni del I e del II trimestre 2017 (le altre comunicazioni essendo relative al riscontro di anomalie in ordine a determinate prestazioni ma non all'indicazione del tetto di spesa ovvero relative a periodi non oggetto dalla presente controversia); ovvero ancora, relativamente all'all. 9 della produzione di parte convenuta, non è dimostrabile l'avvenuta ricezione di tale comunicazione in quanto non è stato prodotto un file in formato ".eml" o ".msg" (e questo a tacere, in ogni caso, della intempestività di tale comunicazione).
Tali comunicazioni (oltretutto non relative all'intero periodo in cui furono svolte le prestazioni in questione) non sono avvenute nel rispetto della disciplina contrattuale determinata tra le parti, sia per quanto attiene ai relativi tempi che per quanto riguarda Contr i relativi contenuti (v. sopra), onde l' non può invocare (pure relativamente alle prestazioni erogate nei primi due trimestri del 2017) i meccanismi di regressione stabiliti sia dal predetto art. 5 che (in connessione a quest'ultimo) dall'art. 7.
D'altro canto, in vicende similari alla presente, il Tribunale si è orientato secondo il medesimo criterio qui seguito.
18. Va infine aggiunto che le questioni relative alle prestazioni erogate nel corso del 2015 fuoriescono dall'ambito del presente giudizio.
19. In definitiva, per l'assorbente ragione di cui al punto a) [ed ove occorra anche in ragione delle motivazioni espresse alle lettere seguenti], deve concludersi nel senso che, non essendo stata offerta la prova del fatto impeditivo, non vi è ragione di ritenere che le prestazioni di cui si discute vadano integralmente remunerate. Contr
20. Ne consegue la condanna della al pagamento, in favore di Pt_1 dell'importo di euro 5.137.268,63.
21. Quanto agli interessi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col CP_6 erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato” (Cass. S.U., 14.12.2023, n. 35092)”.
In ragione di tanto la domanda di va accolta e per l'effetto va disposta la CP_1 Contr condanna della al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 861.698,81.
Anche gli interessi sulle somme determinate in favore di andranno Pt_1 determinati secondo il medesimo parametro normativo.
22. Quanto sopra porta all'assorbimento delle altre questioni poste (perché non inerenti al rapporto contrattuale di cui si tratta) nonché delle domande svolte in via subordinata.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.n. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 34.404,00, così determinati: euro 10.122,00 per la fase introduttiva;
euro 6.677,00 per la fase introduttiva;
euro 17.605,00 per la fase decisionale;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11845/2020, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 5.137.268,63, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2022 a far data dal 14.11.2019 e fino all'effettivo soddisfo;
b) ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto CP_1
CONDANNA la al pagamento in relativo favore della Controparte_2 complessiva somma di euro 861.698,81, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
c) CONDANNA alla refusione in favore delle parti attrici Controparte_2 delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 34.404,00, da corrispondersi in ragione del 70% in favore di ed in Parte_1 ragione del 30% in favore di oltre rimborso delle s.g. nella CP_1 misura del 15% (sugli importi parziari appena indicati), IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 4.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta