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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato RIZZO ANTONINO Pt_1
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Conigliaro Parte_2
- Appellato - All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza n. 519/2022 il Tribunale di Trapani ha accolto l'opposizione, proposta da con ricorso depositato in data Parte_2
17/1/2022, avverso l'avviso di addebito n. 599 2021 00011364 49 000, notificato in data 8.12.2021, con cui l' gli aveva intimato il pagamento di € 26.734,66 a Pt_1 titolo di contributi e somme aggiuntive di pertinenza della gestione commercianti, dallo stesso asseritamente dovuti in qualità di coadiutore familiare nell'impresa gestita dalla per il periodo aprile 2014 Parte_3
- dicembre 2019; il Tribunale ha, in particolare, osservato che l non aveva Pt_1 fornito adeguata prova che l'attività svolta dall'opponente all'interno della avesse assunto i caratteri della Parte_3 ripetitività, stabilità e sistematicità che, alla luce della normativa applicabile alla fattispecie (art. 1 comma 203 L. n. 662/1996), costituiscono presupposto della contribuzione in discorso;
ha, infatti, ritenuto inammissibile la documentazione tardivamente prodotta dall' ed insufficienti – in quanto estremamente CP_1 generici - gli elementi desumibili dal verbale di accertamento ispettivo, dal quale
1 emergeva unicamente che il socio ed amministratore della Parte_3 [...]
(n. il 4.2.1977), aveva conferito al padre (ricorrente in primo Persona_1 grado) dapprima una procura speciale (in data 12.09.2016) e successivamente una procura generale (in data 1.09.2017), atti che non consentivano di apprezzare i necessari elementi della continuità e stabilità della prestazione eseguita. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma;
Pt_1 evidenzia che dal verbale ispettivo, tempestivamente prodotto dallo stesso ricorrente, potevano già ricavarsi elementi significativi della continuità e sistematicità delle prestazioni rese dal proprio in virtù della procura Pt_3 generale conferitagli dal socio e della tipologia di attività Persona_1 svolta in favore della società; sulla base di tale pista probatoria, aggiunge, il Tribunale avrebbe dovuto altresì ritenere acquisibili d'ufficio ex art. 421 c.p.c. i documenti (pur tardivamente) prodotti dall' consistenti nei verbali delle Pt_1 dichiarazioni dei lavoratori assunte in sede ispettiva, ovvero ammettere la prova testimoniale articolata nella memoria difensiva.
, costituitosi con memoria depositata il 30.12.2024, ha Parte_2 resistito al gravame, riproponendo, ex art. 346 c.p.c., tutti i motivi di opposizione già dedotti in primo grado e ritenuti in parte assorbiti dal Tribunale, reiterando, in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa contributiva posta in riscossione dall' individuando, quale unico obbligato al Pt_1 versamento di siffatti contributi, il “titolare dell'impresa”. All'udienza del 13/03/2025, previo invito all' di depositare la Pt_1 documentazione già prodotta nel giudizio di primo grado, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** La sentenza di primo grado merita conferma, pur dovendosene correggere la motivazione, rivelandosi dirimente il preliminare rilievo del difetto di legittimazione passiva dell'appellato rispetto all'obbligazione contributiva posta in riscossione dall' con l'avviso di addebito impugnato. Pt_1
Come emerge dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019007383 del 12.06.2019, all'esito della verifica ispettiva condotta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro a carico della società Parte_3
l' ha ritenuto assoggettabile a contribuzione da versarsi alla gestione
[...] Pt_1 commercianti l'attività svolta da (n. il 25.02.1949) in favore della Parte_2 predetta società, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L. n. 613/1966 e dell'art. 1 della L. n. 662/1996, richiamando all'uopo la circolare n. 78/2006 a Pt_1 mente della quale, “nel caso in cui il titolare non sia iscrivibile alla gestione previdenziale degli
2 esercenti attività commerciali, il riferimento a qualsivoglia attività del commercio, del turismo e dei servizi, il parente o affine entro il terzo grado che partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha il diritto alla tutela previdenziale e deve essere iscritto in qualità di coadiutore familiare di titolare non attivo” (v. verbale unico di accertamento, in atti); a tale conclusione è pervenuto riscontrando che il aveva svolto, a decorrere Pt_3 dall'aprile 2014, presso la struttura alberghiera denominata “Baglio dello Zingaro”, gestita dalla attività lavorativa “…con Parte_3 abitualità e prevalenza …partecipando personalmente al lavoro aziendale ed espletando attività esecutive, materiali e organizzative”, ritenendo, dunque, integrati i presupposti contributivi indicati dalle norme succitate. Il compendio normativo che sosterrebbe l'obbligazione contributiva di cui si controverte va dunque individuato nell'art. 1 comma 203 della L. n. 662/1996, che dispone: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Ed ancora, a norma dell'art. 2, I. n. 613/1966 "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti". Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è da tempo concorde nell'affermare che “In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del
3 lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti” (Cass. n. 1684/2021; n. 9873 del 07/05/2014). Quanto al soggetto obbligato al versamento di tale contribuzione, l'art. 10 comma 4 della L. n. 613/1966, espressamente prevede: “Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti” (nel medesimo senso l'art 2 della L. n. 233/1990). La Corte di Cassazione ha, in argomento, ancora precisato che l'obbligo di che trattasi grava sul socio iscritto negli elenchi, in quanto si può essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, non di una società; pertanto, una volta acclarato il requisito della partecipazione personale dei familiari coadiutori, con abitualità e prevalenza, al lavoro dell'azienda commerciale, va affermato il loro diritto all'iscrizione alla gestione commercianti, onde evitare che la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale;
a quel punto, nessun dubbio può residuare circa il soggetto obbligato al pagamento della contribuzione, da identificarsi nella persona fisica obbligata in proprio (quale socio) all'iscrizione presso la gestione commercianti, potendosi essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, ma non certo di una società (Cass. n. 7336 del 2017; n. 1559 del 23/01/2020). Ne consegue che, non essendo stata neppure dedotta dall' la qualità Pt_1 socio (e/o di titolare dell'impresa) dell'appellato, la cui iscrizione alla gestione commercianti è stata fatta dipendere esclusivamente dalla sua posizione di familiare coadiutore del figlio (n. il 4.2.1977), socio Persona_1 amministratore della lo stesso non può Parte_3 essere individuato quale soggetto obbligato al versamento della relativa contribuzione all' potendone lo stesso rispondere solo nei confronti del Pt_1 titolare dell'impresa – unico obbligato verso l' - che eserciti nei suoi confronti Pt_1 il diritto di rivalsa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n. 519/2022 resa il 17.11.2022 dal Tribunale di Trapani. Condanna l' a pagare all'appellato le spese processuali che liquida per Pt_1 compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
4 a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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