CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 5068 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da IE GA, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., dei reati ex artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 612 comma secondo e 697 cod. pen., 23 commi terzo e quarto legge 18 aprile 1975, n. 110, per i quali venne condannato ad anni uno e mesi undici di reclusione (con pena sospesa e non menzione ed euro 2.100,00 di multa, con sentenza della medesima Corte di appello del 14 marzo 2016 (passata in giudicato il 12 maggio 2017). La decisione reiettiva si fonda sul rilievo che, dal certificato del casellario giudiziale unito all'incarto processuale, risulta come - in data 16 luglio 2017 e, dunque, entro il quinquennio dalla irrevocabilità della condanna suddetta - GA abbia commesso altro delitto per cui ha riportato condanna, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 2 maggio 2022 (passata in giudicato in data 17 ottobre 2022); definitività questa che è intervenuta, peraltro, prima della presentazione dell'istanza ex art. 167 cod. pen. sopraindicata. 2. Ricorre per cassazione IE GA, a mezzo del difensore di fiducia avv. Gianluca Barbieri, deducendo due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., quanto alla erronea applicazione della disciplina complessivamente desumibile dalle norme di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen., in relazione all'art. 27 Cost. La Corte ha omesso di valutare come il motivo ritenuto ostativo alla declaratoria di estinzione del reato, ossia la condanna divenuta irrevocabile per un reato commesso nel quinquennio, non possa essere valutato come tale, trattandosi di condanna a pena pecuniaria che - a norma dell'art. 168 cod. pen. - non consentirebbe la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. Di contro, un'interpretazione sistematica della disciplina della sospensione condizionale della pena dovrebbe condurre alla irrilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza presentata, della condanna a pena solo pecuniaria. La difesa prospetta, comunque, questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede che una condanna, ancorché irrevocabile, per un fatto commesso nel quinquennio, ma che non sarebbe motivo di revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., n.G.R. debba svolgere funzione ostativa alla declaratoria di estinzione del reato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., rilevandosi violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. La Corte ha violato il generale principio del contraddittorio, in quanto la questione attinente all'irrevocabilità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano - e la correlata circostanza che ciò costituisse ostacolo, all'accoglimento dell'istanza ex art. 167 cod. pen. - sono state sollevate dal giudice d'ufficio in sede decisoria, ma mai sottoposte al contraddittorio processuale. 2 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, risultando fondato e assorbente il primo motivo dì ricorso. Invero, benché la lettera delVart. 167 cod. pen. faccia riferimento alla commissione di un reato entro il quinquennio, decorrente dal passaggio in giudicato della precedente condanna e non al tipo di pena cui l'imputato venga condannato, un'interpretazione sistematica della disciplina della sospensione condizionale della pena fa propendere per la non rilevanza di una condanna a pena solo pecuniaria, ancorché il fatto sia stato commesso nel termine stabilito dalla legge, ai fini della declaratoria di estinzione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al preliminare inquadramento normativo, giova ricordare come, in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'art. 168 cod. pen. - nella sua formulazione originaria, cristallizzata nel r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice Penale) e in vigore dal 01/07/1031 - prevedesse testualmente quanto segue: «La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena». Tale norma era contenutísticamente sovrapponibile - nonché perfettamente raccordata, sotto il profilo funzionale - alla regola dettata, in materia di estinzione del reato, dall'art. 167 primo comma cod. pen., ai sensi del quale «Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto>>. La disciplina codicistica, quindi, postulava semplicemente la commissione entro i termini stabiliti dalla legge per l'esperimento della prova - di un delitto (ai fini della revoca della sospensione ex art. 168 cod. pen.), ovvero la non commissione dello stesso (perché potesse dichiararsi positivamente conclusa la prova e, consequenzialmente, estinto il reato). 2.1. L'art. 168 primo comma cod. pen. è stato però novellato, ad opera dell'art. 13, primo comma, decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 1974, n. 99 ed ha così assunto la seguente, attuale veste: «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revoc:ata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163». Tale modifica ha inevitabilmente 3 fatto venire meno l'amalgama precedentemente esistente fra le due norme regolatrici, rispettivamente, del fenomeno della estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., per effetto della mancata commissione di un fatto delittuoso (indipendentemente dalla tipologia di pena inflitta) e, invece, della revoca del beneficio della sospensione condizionale, in conseguenza della commissione di un fatto delittuoso entro il prescritto termine di legge (in relazione al quale è necessaria, secondo la veste attuale della norma, la realizzazione di un fatto delittuoso dal quale scaturisca l'irrogazione di pena detentiva). 2.2. Già all'indomani di tale modifica normativa, la giurisprudenza dì legittimità si è interrogata sugli effetti della novella, oltre che sulle connesse problematiche, inerenti al difetto di coordinamento ormai esistente, fra le succitate norme. Con principio risalente, ma mai rivisitato, questa Corte ha dunque ritenuto che: «Poiché allo spirare del termine previsto dalla legge, deve aversi o la decadenza e revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, o l' estinzione del reato e l'art 168 cod. pen., nella nuova formulazione sancita dal DL 11 aprile 1974 n 99, subordina la decadenza e la revoca del beneficio in parola alla commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva o all'inadempimento da parte dell'imputato di uno degli obblighi imposti, ovvero ad un'altra condanna subita dallo stesso per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art 163 cod. pen., la commissione nel termine predetto di delitti puniti con la sola pena pecuniaria non osta all'estinzione del reato." (Sez. 2, n. 1255 del 07/11/1975, Maffey, Rv. 131468). Trattasi di un principio che questo Collegio condivide pienamente e al quale intende dare continuità. 2.3. Deve anzitutto porsi una netta linea di demarcazione teorica, fra i concetti di "analogia" e di "interpretazione estensiva". A quest'ultima può farsi ricorso, infatti, allorquando il perimetro applicativo di una determinata figura tipica - a causa di una necessità di ordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza, risc:ontrabile nei dati empirici - venga esteso ad un caso, che, sebbene non rientri nell'ambito previsionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possa reputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa;
operazione di "ricongiunzione", che può esser compiuta all'esito di una modalità di ricollegamento ideale, del caso stesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettato dell'art. 12 delle Disposizioni della legge in generale, le cosiddette preleggi. L'interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all'art. 14 delle medesime Preleggi: essa non dilata il contenuto effettivo della previsione incriminatrice, bensì scongiura la possibilità che fattispecie, ad essa soggette, restino ingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di un immotivato limite fissato da mere espressioni letterali. Dovere specifico dell'interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa, rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata della norma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno 4 vedere le risalenti, ma mai rivisitate, Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, Riva, Rv. 144606 e Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084). Diverso è il percorso concettuale che conduce ad una applicazione analogica. In tal caso, l'interprete perviene alla soluzione di casi non espressamente e specificamente tipizzati dalla legge, ricorrendo all'applicazione della disciplina che governa casi simili, così realizzando la analogia legis, o che possa essere ricavata attraverso una lettura coordinata dei principi generali dell'ordinamento, così concretizzandosi la cd. analogia iuris. Il nostro sistema conosce il divieto di applicazione analogica delle norme penali, dettato dal succitato art. 14 delle Preleggi, in virtù del quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (ostacolo, del resto, ribadito - sebbene non con uguale forza didascalica - ma con pari efficacia, sia a livello codicistico dall'art. 1 cod. pen, ove si legge che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite", sia in sede di Carta costituzionale, ove si rifletta che il divieto in questione è, di fatto, espressione del primato in materia penale, rispetto alle altre fonti del diritto, della legge formale, presidiato dall'art. 25 Cost.). Il divieto di analogia esplica effetti non soltanto nel campo strettamente attinente alla conformazione dei vari paradigmi normativi, estendendosi ad ampio raggio anche a istituti incidenti sulla punibilità, sulla imputabilità e sulla colpevolezza. L'ambito applicativo del divieto di analogia in campo penale, però, non deve essere inteso in maniera rigida, in modo da sancirne una indiscriminata applicazione, sia essa in bonam che in malam partem;
la ratio della regola ermeneutica fissata dall'art. 14 delle Preleggi, infatti, non può che risiedere nella volontà legislativa di assicurare tutela alle libertà individuali, a fronte di limitazioni non preventivamente tipizzate e, quindi, di inibire possibili arbitri ad opera del giudice. Deve ritenersi conforme ai principi di diritto che reggono il vigente ordinamento, allora, l'applicazione analogica in bonam partem delle norme atte a esplicare effetti favorevoli in caso all'interessato, sia esso imputato, oppure condannato (sulla applicabilità esclusivamente in malam partem del divieto di applicazione per analogia, si vedano, fra tante Sez. 6, n. 42309 del 6/10/2016, Ciemente, Rv. 268461; Sez. 6, n. 29145 del 08/07/2015, Parlangeli, Rv. 264103; Sez. 1, n. 8752 del 26/02/2004, Hiebeler, Rv. 226898; Sez. 1, n. 30206 del 17/07/2003, Cuzzocrea, Rv. 226002 e Sez. 1, n. 2213 del 23/05/1996, Rv. 204918). Restano invece escluse quelle norme alle quali già il Legislatore ha attribuito una veste di straordinarietà, definendole, appunto nell'art. 14 delle Preleggi, quali eccezionali. 2.4. La Corte, in conclusione, ribadisce il principio di diritto secondo il quale - entro il periodo di tempo stabilito dalla legge - devono alternativamente realizzarsi i fenomeni della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, o dell'estinzione del reato. In coerenza con la attuale veste dell'art. 168 cod. pelli. (che subordina la revoca del suddetto beneficio alla commissione di un delitto, oppure di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva), l'art. 167 cod. pen. deve essere letto nel senso che la commissione, entro il termine di legge predetto, di delitti puniti con la sola pena pecuniaria non 5 possa essere ritenuta ostativa alla declaratoria di estinzione del reato, per positivo superamento del periodo di sospensione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 5068 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata da IE GA, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., dei reati ex artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 612 comma secondo e 697 cod. pen., 23 commi terzo e quarto legge 18 aprile 1975, n. 110, per i quali venne condannato ad anni uno e mesi undici di reclusione (con pena sospesa e non menzione ed euro 2.100,00 di multa, con sentenza della medesima Corte di appello del 14 marzo 2016 (passata in giudicato il 12 maggio 2017). La decisione reiettiva si fonda sul rilievo che, dal certificato del casellario giudiziale unito all'incarto processuale, risulta come - in data 16 luglio 2017 e, dunque, entro il quinquennio dalla irrevocabilità della condanna suddetta - GA abbia commesso altro delitto per cui ha riportato condanna, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 2 maggio 2022 (passata in giudicato in data 17 ottobre 2022); definitività questa che è intervenuta, peraltro, prima della presentazione dell'istanza ex art. 167 cod. pen. sopraindicata. 2. Ricorre per cassazione IE GA, a mezzo del difensore di fiducia avv. Gianluca Barbieri, deducendo due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., quanto alla erronea applicazione della disciplina complessivamente desumibile dalle norme di cui agli artt. 167 e 168 cod. pen., in relazione all'art. 27 Cost. La Corte ha omesso di valutare come il motivo ritenuto ostativo alla declaratoria di estinzione del reato, ossia la condanna divenuta irrevocabile per un reato commesso nel quinquennio, non possa essere valutato come tale, trattandosi di condanna a pena pecuniaria che - a norma dell'art. 168 cod. pen. - non consentirebbe la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena. Di contro, un'interpretazione sistematica della disciplina della sospensione condizionale della pena dovrebbe condurre alla irrilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza presentata, della condanna a pena solo pecuniaria. La difesa prospetta, comunque, questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede che una condanna, ancorché irrevocabile, per un fatto commesso nel quinquennio, ma che non sarebbe motivo di revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 cod. pen., n.G.R. debba svolgere funzione ostativa alla declaratoria di estinzione del reato. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., rilevandosi violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. La Corte ha violato il generale principio del contraddittorio, in quanto la questione attinente all'irrevocabilità della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano - e la correlata circostanza che ciò costituisse ostacolo, all'accoglimento dell'istanza ex art. 167 cod. pen. - sono state sollevate dal giudice d'ufficio in sede decisoria, ma mai sottoposte al contraddittorio processuale. 2 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, risultando fondato e assorbente il primo motivo dì ricorso. Invero, benché la lettera delVart. 167 cod. pen. faccia riferimento alla commissione di un reato entro il quinquennio, decorrente dal passaggio in giudicato della precedente condanna e non al tipo di pena cui l'imputato venga condannato, un'interpretazione sistematica della disciplina della sospensione condizionale della pena fa propendere per la non rilevanza di una condanna a pena solo pecuniaria, ancorché il fatto sia stato commesso nel termine stabilito dalla legge, ai fini della declaratoria di estinzione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al preliminare inquadramento normativo, giova ricordare come, in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'art. 168 cod. pen. - nella sua formulazione originaria, cristallizzata nel r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice Penale) e in vigore dal 01/07/1031 - prevedesse testualmente quanto segue: «La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso. Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena». Tale norma era contenutísticamente sovrapponibile - nonché perfettamente raccordata, sotto il profilo funzionale - alla regola dettata, in materia di estinzione del reato, dall'art. 167 primo comma cod. pen., ai sensi del quale «Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto>>. La disciplina codicistica, quindi, postulava semplicemente la commissione entro i termini stabiliti dalla legge per l'esperimento della prova - di un delitto (ai fini della revoca della sospensione ex art. 168 cod. pen.), ovvero la non commissione dello stesso (perché potesse dichiararsi positivamente conclusa la prova e, consequenzialmente, estinto il reato). 2.1. L'art. 168 primo comma cod. pen. è stato però novellato, ad opera dell'art. 13, primo comma, decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 1974, n. 99 ed ha così assunto la seguente, attuale veste: «Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revoc:ata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163». Tale modifica ha inevitabilmente 3 fatto venire meno l'amalgama precedentemente esistente fra le due norme regolatrici, rispettivamente, del fenomeno della estinzione del reato ex art. 167 cod. pen., per effetto della mancata commissione di un fatto delittuoso (indipendentemente dalla tipologia di pena inflitta) e, invece, della revoca del beneficio della sospensione condizionale, in conseguenza della commissione di un fatto delittuoso entro il prescritto termine di legge (in relazione al quale è necessaria, secondo la veste attuale della norma, la realizzazione di un fatto delittuoso dal quale scaturisca l'irrogazione di pena detentiva). 2.2. Già all'indomani di tale modifica normativa, la giurisprudenza dì legittimità si è interrogata sugli effetti della novella, oltre che sulle connesse problematiche, inerenti al difetto di coordinamento ormai esistente, fra le succitate norme. Con principio risalente, ma mai rivisitato, questa Corte ha dunque ritenuto che: «Poiché allo spirare del termine previsto dalla legge, deve aversi o la decadenza e revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, o l' estinzione del reato e l'art 168 cod. pen., nella nuova formulazione sancita dal DL 11 aprile 1974 n 99, subordina la decadenza e la revoca del beneficio in parola alla commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva o all'inadempimento da parte dell'imputato di uno degli obblighi imposti, ovvero ad un'altra condanna subita dallo stesso per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art 163 cod. pen., la commissione nel termine predetto di delitti puniti con la sola pena pecuniaria non osta all'estinzione del reato." (Sez. 2, n. 1255 del 07/11/1975, Maffey, Rv. 131468). Trattasi di un principio che questo Collegio condivide pienamente e al quale intende dare continuità. 2.3. Deve anzitutto porsi una netta linea di demarcazione teorica, fra i concetti di "analogia" e di "interpretazione estensiva". A quest'ultima può farsi ricorso, infatti, allorquando il perimetro applicativo di una determinata figura tipica - a causa di una necessità di ordine logico, semantico, ovvero in virtù di una sostanziale equivalenza, risc:ontrabile nei dati empirici - venga esteso ad un caso, che, sebbene non rientri nell'ambito previsionale, secondo la rigorosa veste testuale dello schema normativo, si possa reputare ricompreso nella sfera applicativa della fattispecie stessa;
operazione di "ricongiunzione", che può esser compiuta all'esito di una modalità di ricollegamento ideale, del caso stesso alle intenzioni del Legislatore e, quindi, alla ratio della norma, secondo il dettato dell'art. 12 delle Disposizioni della legge in generale, le cosiddette preleggi. L'interpretazione estensiva, pertanto, non incorre nelle limitazioni di cui all'art. 14 delle medesime Preleggi: essa non dilata il contenuto effettivo della previsione incriminatrice, bensì scongiura la possibilità che fattispecie, ad essa soggette, restino ingiustamente immuni dalla disciplina precettiva e sanzionatoria, a causa di un immotivato limite fissato da mere espressioni letterali. Dovere specifico dell'interprete è, infatti, quello di applicare la norma in maniera anche più estesa, rispetto al mero dato testuale, così da far coincidere la portata della norma stessa con il pensiero e la volontà del Legislatore (sul punto, si potranno 4 vedere le risalenti, ma mai rivisitate, Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, Riva, Rv. 144606 e Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990, Dolci, Rv. 185084). Diverso è il percorso concettuale che conduce ad una applicazione analogica. In tal caso, l'interprete perviene alla soluzione di casi non espressamente e specificamente tipizzati dalla legge, ricorrendo all'applicazione della disciplina che governa casi simili, così realizzando la analogia legis, o che possa essere ricavata attraverso una lettura coordinata dei principi generali dell'ordinamento, così concretizzandosi la cd. analogia iuris. Il nostro sistema conosce il divieto di applicazione analogica delle norme penali, dettato dal succitato art. 14 delle Preleggi, in virtù del quale le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (ostacolo, del resto, ribadito - sebbene non con uguale forza didascalica - ma con pari efficacia, sia a livello codicistico dall'art. 1 cod. pen, ove si legge che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite", sia in sede di Carta costituzionale, ove si rifletta che il divieto in questione è, di fatto, espressione del primato in materia penale, rispetto alle altre fonti del diritto, della legge formale, presidiato dall'art. 25 Cost.). Il divieto di analogia esplica effetti non soltanto nel campo strettamente attinente alla conformazione dei vari paradigmi normativi, estendendosi ad ampio raggio anche a istituti incidenti sulla punibilità, sulla imputabilità e sulla colpevolezza. L'ambito applicativo del divieto di analogia in campo penale, però, non deve essere inteso in maniera rigida, in modo da sancirne una indiscriminata applicazione, sia essa in bonam che in malam partem;
la ratio della regola ermeneutica fissata dall'art. 14 delle Preleggi, infatti, non può che risiedere nella volontà legislativa di assicurare tutela alle libertà individuali, a fronte di limitazioni non preventivamente tipizzate e, quindi, di inibire possibili arbitri ad opera del giudice. Deve ritenersi conforme ai principi di diritto che reggono il vigente ordinamento, allora, l'applicazione analogica in bonam partem delle norme atte a esplicare effetti favorevoli in caso all'interessato, sia esso imputato, oppure condannato (sulla applicabilità esclusivamente in malam partem del divieto di applicazione per analogia, si vedano, fra tante Sez. 6, n. 42309 del 6/10/2016, Ciemente, Rv. 268461; Sez. 6, n. 29145 del 08/07/2015, Parlangeli, Rv. 264103; Sez. 1, n. 8752 del 26/02/2004, Hiebeler, Rv. 226898; Sez. 1, n. 30206 del 17/07/2003, Cuzzocrea, Rv. 226002 e Sez. 1, n. 2213 del 23/05/1996, Rv. 204918). Restano invece escluse quelle norme alle quali già il Legislatore ha attribuito una veste di straordinarietà, definendole, appunto nell'art. 14 delle Preleggi, quali eccezionali. 2.4. La Corte, in conclusione, ribadisce il principio di diritto secondo il quale - entro il periodo di tempo stabilito dalla legge - devono alternativamente realizzarsi i fenomeni della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, o dell'estinzione del reato. In coerenza con la attuale veste dell'art. 168 cod. pelli. (che subordina la revoca del suddetto beneficio alla commissione di un delitto, oppure di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva), l'art. 167 cod. pen. deve essere letto nel senso che la commissione, entro il termine di legge predetto, di delitti puniti con la sola pena pecuniaria non 5 possa essere ritenuta ostativa alla declaratoria di estinzione del reato, per positivo superamento del periodo di sospensione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.