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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 73/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 73 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
deceduta il 15.10.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Valdinoci (c.f. _1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo C.F._2
Faldella (c.f. ) in Via Farini n. 10 a Bologna, giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ester Voce (c.f.
) e Vittorio Manes (c.f. ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso il loro studio in Via Merenda n. 9 a Forlì, giusta procura in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. ) Parte_2 C.F._6
APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1049/2022 del 1.12.2022, pubblicata il
05.12.2022.
pagina 1 di 13 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
Appellante ): Pt_1
“In parziale riforma della sentenza n. 1049/2022 del Tribunale di Forlì in data 5.12.2022:
- ACCERTATO il mancato compimento a regola d'arte dei lavori compiuti dalle ditte
di e u incarico di Parte_2 Parte_2 Parte_3
sul terrazzo di proprietà di sito in Ravenna, frazione Lido di Persona_1 Parte_1
Classe, Via Santa Maria 10;
- ACCERTATO che il mancato compimento a regola d'arte dei lavori preventivati ed i vizi da ciò prodotti hanno determinato un danno a e , che sono dovuti Parte_1 Persona_1 ricorrere ad un diverso installatore per il ripristino, o meglio il rifacimento quasi integrale, della copertura del terrazzo di cui è causa;
- ACCERTATO che il palesarsi, a distanza ravvicinata, dei difetti dell'opera installata ed i conseguenti danni susseguitisi, fino al crollo completo della struttura, hanno determinato
l'impossibilità per e di utilizzare il terrazzo della casa estiva per Parte_1 Persona_1 le stagioni 2016 e 2017;
- DICHIARARE le ditte Parte_4
contrattualmente responsabili ex art. 2222 e seguenti c.c. e, conseguentemente,
[...]
CONDANNARE, in solido tra loro, le medesime al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese sostenute da e per l'eliminazione dei vizi e per il Parte_1 Persona_1 ripristino del pergolato e dei tendaggi danneggiati a causa del crollo conseguito al lavoro compiuto non a regola d'arte, da quantificarsi nella somma di €. 4.668,00, già detratta la somma di €. 2.500,00 trattenuta titolo di acconto, ovvero alla somma, maggiore o minore, o comunque di giustizia, che risulterà all'esito del giudizio;
- in subordine, ex art. 2228 c.c. CONDANNARE, in solido tra loro, le medesime ditte alla ripetizione delle ulteriori (detratta la somma già restituita di €. 2.500,00) somme già percepite in eccesso in relazione all'utilità dell'opera compiuta, oltre al risarcimento dei danni causati dal crollo della struttura;
- in ogni caso CONDANNARE le medesime e Parte_2 [...] al risarcimento del danno subito per il mancato godimento, per due Parte_3 stagioni estive (anno 2016 e anno 2017) del terrazzo, del pergolato e della copertura dello stesso, da quantificarsi, in via equitativa, in ulteriori €. 4.000,00 ovvero alla somma, maggiore o minore, o comunque di giustizia, che risulterà all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, se ed in quanto dovuti;
- in ogni caso, PORRE DEFINITIVAMENTE A CARICO delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU e di CTP - €. 1.365,00 -;
- in ogni caso CONDANNARE le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento integrale, senza alcuna compensazione, delle spese e dei compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Forlì, conseguentemente disponendo la ripetizione di quanto ricevuto in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.”
Appellata : Parte_3
“Dichiarare inammissibile e/o infondato, per i motivi tutti dedotti in comparsa di costituzione
e risposta contenente appello incidentale-domanda riconvenzionale trasversale ed in atti, anche in via di appello incidentale condizionato, l'appello proposto dal SI. sia Parte_1
pagina 2 di 13 in proprio che quale erede della SI.ra ed in ogni caso respingere, anche in Persona_1 accoglimento dell'appello incidentale, ogni domanda avversaria anche per la exceptio rei transactae, per intervenuta decadenza, prescrizione e per difetto di legittimazione attiva e soggettivazione passiva, ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_1
[...]
In accoglimento dell'appello incidentale dedotto anche in via condizionata all'accoglimento di alcuno dei motivi di appello principale, in accoglimento della dedotta riconvenzionale trasversale, nella denegata ed impensata ipotesi in cui la società Controparte_1 dovesse essere ritenuta corresponsabile a qualsivoglia titolo e/o percentuale, dichiarare e condannare la ditta a tenere indenne e manlevare la società Parte_2
, in ogni caso accertando il diverso e maggior grado di Controparte_2 responsabilità della anche ai fini dell'eventuale azione di regresso. Parte_5
Tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre C.P.A., RSG ed IVA se dovuta.
In via istruttoria, senza accedere ad alcuna inversione dell'onere della prova, ove ritenuta la necessità, si chiede ammettersi l'ammissione della prova per testi dedotta con la memoria
183, sesto comma n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati anche con riferimento ai capitoli sotto riportati e non ammessi in quanto non risultano né superflui né irrilevanti:
1) “Vero che il giorno 27/08/2017, la SI.ra contattava telefonicamente il SI. _1
, perché il SI. era in ferie ed aveva il telefono staccato”; Parte_3 Pt_2
2) “Vero che la SI.ra affermava che aveva dei problemi con un telecomando”; _1
3) “Vero che il SI. faceva presente alla SI.ra che avrebbe dovuto Parte_3 _1 chiamare il SI. ; Pt_2
4) “Vero che il SI. contattava telefonicamente il sig. affinché Pt_3 Pt_2 quest'ultimo si recasse in loco, ma il telefono era staccato”;
5) “Vero che in quell'occasione la tenda era montata”;
6) “Vero che il problema riguardava un telecomando che presentava i contatti ossidati”;
Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 6 la SI.ra , residente in [...]
Benedetto Croce n. 4;
Si chiede la chiamata a chiarimenti del C.T.U. in contraddittorio con i C.T.P. sui seguenti quesiti:
“Dica il C.T.U. esaminati gli atti di causa ed in particolare le foto allegate se è possibile in merito alle chiusure laterali avvolgibili motorizzate accertare la mancata e corretta regolazione dell'elemento di scorrimento contenuto all'interno della guida;
Dica il C.T.U. se la porzione di copertura (adiacente il fabbricato) dove il telo era fissato alle travi del pergolato con cinghie rientra tra le forniture effettuate dalla ditta
[...]
, dica inoltre se dalle foto è dato affermare con certezza l'esistenza del Parte_3 vizio lamentato;
Dica il C.T.U. esaminati i doc. 17-18-20-21 fattura Ditta Ferro Design, preventivo
TA CC TI, preventivo ditta Lo RE MI, se è dato individuare quali interventi sono stati effettuati e quali materiali sono stati utilizzati e se l'importo richiesto
è congruo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 13 1. I sig. e (da qui o committenza) Parte_1 Persona_1 Parte_6
con atto di citazione del 24.8.2018, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì la
(da qui e la Parte_2 Parte_2 Pt_2 Pt_3 [...]
(da qui , esponendo: Parte_3 Pt_3
- nel febbraio 2016 gli attori si erano rivolti alla ditta Parte_2
per l'installazione di un sistema di coperture (in parte costituito da tendaggi fissi, in parte da tendaggi mobili) del terrazzo dell'appartamento a Lido di Classe (Ravenna);
- la ditta i avvaleva della ditta in quanto Pt_2 Parte_3 fornitrice dei prodotti di marca scelti dagli attori tra le marche disponibili;
CP_3
- gli attori avevano avuto successivamente contatti diretti con entrambe le ditte che provvedevano al montaggio dei rispettivi prodotti;
- ognuna delle due ditte aveva emesso fattura ed ognuna era stata pagata separatamente (€
2.838,94 a d € 7.673,00 a;
Pt_2 Pt_3
- già nella primavera - estate del 2016 il sistema di tende aveva evidenziato difetti e malfunzionamenti ed in particolare il telone di copertura fisso era stato fissato al pergolato con un numero di cinghie insufficienti ad assicurare uno stabile fissaggio alle travi, per cui in presenza di vento si alzava e si muoveva violentemente con un pericoloso effetto vela;
- le ditte convenute avevano tentato di ovviare alla problematica, senza però riuscirvi;
- nonostante l'inserimento nelle tende di alcuni profili rigidi da parte delle ditte, la pendenza del tendone, sia nella parte fissa che in quella ritraibile, era insufficiente ad assicurare il completo scolo delle acque meteoriche e pertanto in caso di pioggia, si formavano depositi di acqua;
- le chiusure laterali avvolgibili non si bloccavano correttamente a terra nonostante l'inserimento di un sistema di bloccaggio a calamita;
- uno dei telecomandi dei motori delle tende ripiegabili risultava non funzionante;
- il sistema di fissaggio in alluminio e gancetti in plastica utilizzato per il tendaggio in tessuto verticale, si sganciava alla minima sollecitazione;
- nessuna delle ditte aveva provveduto all'installazione di un sensore vento della tenda ritraibile in pvc motorizzata, né soprattutto aveva suggerito o consigliato l'inserimento di tale apparecchio;
- le ditte, sollecitate a porre rimedio ai predetti vizi, avevano effettuato interventi non risolutivi;
- gli attori si erano quindi rivolti ad altra ditta ed il 28.9.2017 avevano depositato al
Giudice di Pace di Forlì un ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c.;
pagina 4 di 13 - nelle more del procedimento, il 5.12.2017 le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte delle convenute di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione del manufatto a regola d'arte;
- pochi giorni prima della firma della scrittura privata da parte dei sig. , Parte_6
nel fine settimana dell'8-10 dicembre 2017, la struttura crollava completamente;
- gli attori si erano quindi rifiutati di sottoscrivere l'accordo transattivo del 5.12.2017, chiedendo di “rinegoziare” il medesimo, ma a seguito del rifiuto delle ditte convenute, la somma già consegnata mediante assegno circolare di € 2.500,00, veniva trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
- gli attori erano stati costretti a far installare un nuovo sistema di copertura con una spesa di € 5.733,00 + € 935,00, oltre alla riverniciatura del pergolato (€ 500,00);
- per due stagioni estive gli attori non avevano potuto godere del terrazzo, con un danno quantificato in via equitativa in € 4.000,00.
Parte attrice concludeva chiedendo la condanna delle ditte convenute, in solido fra di loro, al pagamento di € 4.668,00 a titolo di risarcimento del danno subito.
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Parte_3
- a seguito di segnalazione degli attori, la ditta veva effettuato interventi per Pt_2
garantire la funzionalità dell'opera;
- gli attori avevano presentato un ricorso per ATP al Giudice di Pace di Forlì con udienza fissata per il 15.12.2017 per il conferimento dell'incarico peritale;
- con scrittura privata del 05.12.2017 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, in base al quale i sig. ricevevano l'importo omnicomprensivo di € 2.500,00 a Parte_6
saldo e stralcio di ogni pretesa, rinunciando espressamente al procedimento per ATP;
- il giorno stesso (05.12.2017) il sig. , in proprio e quale procuratore di Parte_1
unitamente al proprio legale Avv. Luca Valdinoci, aveva depositato al Persona_1
Giudice di Pace la rinuncia agli atti relativi al procedimento per ATP (cui faceva seguito il provvedimento di estinzione emesso in data 15.12.2017);
- la scrittura privata era stata firmata solo dal difensore dei sig. che aveva Parte_6 ricevuto anche l'assegno di € 2.500,00 per conto loro;
- nei giorni 8-9 dicembre 2017, l'Emilia Romagna era stata colpita intensi eventi atmosferici (vento forte e pioggia), già segnalati dalla Protezione Civile regionale con allerta meteo arancione e gialla;
- sebbene fosse stato dato integrale adempimento all'accordo, anche mediante il deposito pagina 5 di 13 della rinuncia agli atti presso la cancelleria del Giudice di Pace, l'11.12.2017, gli attori avevano comunicato che non avrebbero più sottoscritto l'accordo del 05.12.2017,
- i danni subiti dalla tenda mobile non potevano essere imputati alla convenuta in quanto al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo, la tenda non presentava problematiche;
- l'anemometro, trattandosi di optional con costo aggiuntivo, non era stato installato su richiesta degli attori al fine di contenere i costi;
- la domanda attorea era inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto i vizi oggetto di causa erano gli stessi oggetto del procedimento per ATP e quindi erano ricompresi nella transazione del 05.12.2017 che si era perfezionata mediante sua esecuzione da entrambe le parti (pagamento di € 2.500,00 e abbandono dell'ATP);
- il rapporto contrattuale era inquadrabile nello schema della vendita in quanto la fornitura del materiale era prevalente rispetto al lavoro e quindi i presunti vizi non erano stati denunciati nei termini di legge, con conseguente decadenza del diritto degli attori;
- l'azione non era stata promossa entro l'anno con sua conseguente prescrizione;
- la si era limitata alla sola fornitura del materiale del modello GIBUS che Pt_3
non presentava vizi, mentre i difetti erano riferibili al montaggio effettuato dalla ditta ei confronti della quale veniva formulata domanda subordinata di manleva;
Pt_2
- prima dell'evento del dicembre 2017, la (v. lettera del 8.8.2017) aveva Pt_3
segnalato agli attori che, seppur certificate per una buona resistenza al vento e all'acqua, le tende non potevano sopportare sollecitazioni di violenta intensità (come quelle verificatesi il 28.6.2017);
- nella medesima missiva la aveva avvertito i che se Pt_3 Parte_6
avessero continuato a tenere abbassate le tende in caso di maltempo o vento forte, le problematiche avrebbero potuto ripresentarsi e quindi la responsabilità sarebbe stata da attribuirsi agli attori;
- la ra comunque ripetutamente intervenuta gratuitamente su richiesta degli Pt_3
attori, mostrando correttezza e professionalità;
- i danni lamentati a seguito del fortunale del dicembre 2017 erano imputabili solo a negligenza degli attori che avevano lasciato aperte le tende, esponendole al preannunciato rischio di rottura.
La oncludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice per difetto di interesse Pt_3
ad agire, carenza di legittimazione passiva della convenuta ed intervenuta prescrizione dell'azione; in via riconvenzionale e subordinata chiedeva di essere manlevata dalla ditta pagina 6 di 13 Pt_2
3. La ditta non si costituiva in giudizio. Parte_2
4. Espletata la CTU ed assunte le prove orali, il Tribunale di Forlì con sentenza n. 1049/2022 rigettava la domanda attrice.
5. Avverso la predetta decisione il sig. in proprio e quale erede della Parte_1
defunta sig. ha proposto appello affidandosi ad articolate censure. Persona_1
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Parte_3
dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
7. La sebbene ritualmente intimata, non si è Parte_2
costituita in giudizio.
8. All'udienza del 12.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Parte_2
, in quanto, sebbene ritualmente intimata, con si è costituita in giudizio.
[...]
10. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014; n. 11458/2018).
11. La Corte ritiene pertanto di dover esaminare il primo motivo di appello incidentale formulato dall'appellata (v. pag. 18 comparsa di costituzione in giudizio) in Pt_3
quanto con l'impugnazione incidentale, è stata riproposta una questione di carattere pregiudiziale (1). Va anche precisato che le parti hanno la facoltà, per effetto del principio
(1) In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale (v. Cass. SS.UU. n. 11799/2017).
pagina 7 di 13 dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, nel qual caso il giudicante è tenuto ad esaminare quelle contenenti eccezioni pregiudiziali o di rito idonee a definire la causa.
12. La ha difatti riproposto in questo grado l'exceptio rei transactae e ritiene Pt_3
censurabile la sentenza laddove il Tribunale - pur respingendo la domanda attrice - ha ritenuto inopponibile ai sig. la transazione antecedente all'istaurazione della Parte_6
lite, in quanto non perfezionata per mancata sottoscrizione della scrittura privata del
05.12.2017 da parte degli attori in primo grado. L'appellante incidentale ritiene che la predetta transazione si sia invece perfezionata per facta concludentia, coincidenti nelle seguenti circostanze: la sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte dell'Avv. Valdinoci
(difensore degli appellanti), la consegna dell'assegno circolare di € 2.500,00 da parte di e di la dichiarazione di rinuncia agli atti per intervenuta transazione Pt_3 Pt_2
sottoscritta dal sig. (anche per conto della sig. ) con conseguente estinzione Pt_1 _1
del procedimento per ATP al Giudice di Pace. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda attrice per difetto di interesse ad agire come conseguenza del perfezionamento dell'accordo transattivo al quale le parti avevano già dato esecuzione, considerata la totale sovrapponibilità dell'oggetto dell'accordo con quello del giudizio de quo.
13. La Corte ritiene che l'eccezione e la relativa censura debbano trovare accoglimento.
14. Va ricordato che la transazione fra le parti in lite, determina il venir meno dell'interesse delle parti stesse alla pronuncia giurisdizionale, carenza che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (cfr. Cass. n. 8034/2020); con la conseguenza che se lazione è iniziata dopo l'accordo transattivo, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, mentre se l'accordo interviene in corso di causa, il processo si conclude con una pronuncia di cessata materia del contendere.
15. Già in primo grado la pur essendo vittoriosa, aveva sollevato l'exceptio rei Pt_3
transactae che il Tribunale ha però ritenuto di disattendere ritenendo l'accordo non perfezionato in difetto di sottoscrizione da parte dei committenti.
16. È noto che la transazione è un contratto che richiede la forma scritta meramente ad probationem ex art. 1967 c.c. (salvo i casi di cui all'art. 1350 n. 12) c.c.) e pertanto la mancata sottoscrizione dell'accordo non è di per sé dirimente ai fini dell'esclusione del pagina 8 di 13 perfezionamento del contratto, poiché il consenso della parte che non lo ha sottoscritto può essere prestato anche tacitamente, purché esso risulti in maniera inequivoca, ad esempio, mediante l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 1627/2018) e, in generale, mediante l'adozione di un comportamento per facta concludentia che sia incompatibile con una volontà di segno opposto: “nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali” (Cass. n. 72/2011).
17. Nella fattispecie non è in contestazione fra le parti il contenuto dell'accordo transattivo, così come risulta provato dalla scrittura privata del 05.12.2017 versata in atti, bensì il suo perfezionamento e la sua efficacia rispetto a quanto oggetto della presente causa.
18. Va osservato in primis che la sottoscrizione della scrittura privata da parte dell'Avv.
Valdinoci non rileva ai fini del perfezionamento dell'accordo, in quanto il difensore non risultava essere dotato di procura speciale a tal fine conferita dai propri clienti (nella procura alle liti a margine del ricorso per ATP, non è neppure prevista la facoltà di transigere).
19. Ciò premesso, ai fini dell'accertamento della valida conclusione dell'accordo transattivo, occorre verificare se nella fattispecie il suo perfezionamento sia comunque avvenuto per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti delle parti configurabili come espressione del loro consenso. Vi sono elementi idonei a fondare l'esistenza di una inequivoca volontà dei sig. di prestare il proprio consenso all'atto di transazione del 5.12.2017. La Parte_6
scrittura privata prevedeva da parte dei sig. la rinuncia agli atti del Parte_6
procedimento per ATP pendente al Giudice di Pace a fronte del pagamento, da parte delle due ditte, della somma di € 2.500,00.
20. Entrambe le parti hanno adempiuto alle rispettive obbligazioni previste dalla scrittura privata e pertanto l'accordo può dirsi perfezionato a seguito della sua regolare esecuzione;
difatti, il sig. ha provveduto il giorno stesso (05.12.2017) a depositare innanzi al Pt_1
Giudice di Pace la dichiarazione, sottoscritta personalmente, di rinuncia agli atti del procedimento per ATP (anche per conto della sig. in forza della procura generale del _1
11.5.2010 che prevedeva espressamente il potere del sig. di “stipulare contratti di Pt_1
pagina 9 di 13 transazione”). In particolare, tale rinuncia veniva motivata con il raggiungimento di “un accordo stragiudiziale con le controparti” (doc. 4 fasc. app.ta). Per contro, la Pt_3
la avevano consegnato, contestualmente alla sottoscrizione, l'assegno Parte_2 circolare di € 2.500,00, regolarmente ricevuto dall'Avv. Valdinoci per conto dei clienti.
Pertanto, l'accordo transattivo può dirsi perfezionato alla data del 05.12.2017 con l'adempimento da parte dei contraenti delle reciproche obbligazioni (a nulla rileva il tentativo successivo del sig. di restituire l'assegno dopo l'evento calamitoso, assegno poi Pt_1
trattenuto in acconto del presunto maggior danno).
21. Occorre tuttavia verificare se la transazione si estenda o meno all'oggetto del presente giudizio a seguito dei fatti verificatisi successivamente al 05.12.2017 (crollo dell'opera) ed in particolare ai danni lamentati dagli attori a seguito del fortunale dell'8-10 dicembre.
22. Nella scrittura privata si legge che i sig. “con il ricevimento dell'assegno Parte_6 di €. 2500,00 - salvo buon fine - nulla più hanno a pretendere dalla ditta
[...]
di Forlì nonché dalla società in Parte_2 Parte_3
relazione alla vendita, installazione e montaggio del tendaggio esterno fisso e mobile sul terrazzo dell'immobile di proprietà dei ricorrenti in Ravenna, Lido di Classe, Via Santa
Maria 10…. Firmano la presente, per accettazione nonché per rinuncia reciproca a qualsivoglia diritto in relazione alla medesima fornitura, anche i legali rappresentanti delle ditte e .”. Parte_2 Parte_7
23. Per costante giurisprudenza, si ammette che la transazione possa coprire anche i danni futuri riconducibili a vizi conosciuti ed oggetto dell'accordo stesso, purché ragionevolmente prevedibili al momento della stipulazione e comunque teleologicamente collegati ai fatti oggetto di transazione (v. Cass. n. 12320/2005, n. 615/2003). “Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 20981/2011 - Rv. 619863 - 01). In breve, ricadono nell'oggetto della transazione i danni futuri riconducibili a vizi conosciuti o conoscibili e/o prevedibili, dei quali si possa fondatamente postulare che le parti abbiano effettivamente discusso (o avrebbero potuto discutere), mentre quelli non sono ricompresi nella transazione possono pagina 10 di 13 essere fatti valere in un successivo giudizio.
24. Come detto, l'accordo transattivo prevedeva la rinuncia da parte dei sig. Parte_6
a qualsiasi pretesa verso le ditte avversarie in relazione alla vendita, istallazione e montaggio del tendaggio e non può revocarsi in dubbio che – con il richiamo al procedimento per ATP – le parti hanno fatto riferimento ai vizi oggetto del procedimento di istruzione preventiva e quindi già conosciuti. I danni lamentati sarebbero difatti derivati dai vizi dell'opera imputabili alle lavorazioni delle ditte convenute già oggetto del procedimento per ATP, la cui descrizione coincide con quella del presente giudizio;
quindi vi sarebbe uno stretto collegamento teleologico fra i successivi danni richiesti ed i predetti vizi (ragionevolmente oggetto di discussione fra le parti in sede di accordo transattivo). Ma se i successivi danni del dicembre 2017, secondo la prospettazione dell'appellante, sono collegati causalmente ai vizi oggetto della transazione, occorre verificare se detti i fatti ed i danni erano prevedibili.
25. Sul punto il CTU ha chiarito che “le cause che hanno determinato il crollo sono state provocate dalla presenza di forte vento e dalla mancata chiusura delle tende che per loro natura non sono idonee a sopportare le sollecitazioni, causate dalla pressione esercitata dal vento…” ma anche precisato che “l'evento atmosferico, che ha causato i danni, si è verificato in un periodo in cui l'immobile non era utilizzato, mese di dicembre” e che pertanto era
“…quantomeno opportuno in caso di assenza di persone all'interno dell'immobile non lasciare le tende aperte.”
26. L'evento dannoso conseguente al fenomeno atmosferico (vento e pioggia) nel periodo invernale di non utilizzo, era quindi prevedibile. Ed invero tale circostanza era nota ai sig.
ben prima del dicembre 2017, allorché, a seguito della denuncia dei vizi del Parte_6
27.07.2017 (v. doc. 6 fasc. app.nte), le ditte, con nota dell'8.8.2017, avevano messo in guardia gli attori sui rischi che avrebbero corso sul non corretto utilizzo del tendaggio: “non va dimenticato che trattasi di TENDE DA SOLE, pertanto, seppur certificate per una buona resistenza al vento e all'acqua, non possono sopportare sollecitazioni di violenta intensità, come quelle verificatesi a Lido di Classe in data 28 giugno 2017, che hanno provocato la situazione descritta. Infatti, è risaputo che le tende, in presenza divento considerevole, devono essere ritratte per evitare che si danneggino, cosa che, a quanto ci riferiscono i nostri assistiti, la Tua cliente non ha provveduto a fare nella circostanza anzidetta, provocando la situazione lamentata” (doc. 8 fasc. app.nte).
27. Il 7.12.2017 la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo con venti di forte pagina 11 di 13 intensità previsti per i successivi giorni, come poi accaduto. Peraltro, parte appellante non ha fornito la prova dell'imprevedibilità dei danni conseguenti agli eventi atmosferici dell'8-10 dicembre in correlazione ai vizi già riscontrati e oggetto dell'accordo transattivo;
anzi, risulta provato che l'appellante era a conoscenza dei rischi ai quali l'opera era esposta qualora le tende fossero state lasciate aperte, essendo di comune esperienza la frequente possibilità che si verifichino fenomeni atmosferici di tal genere durante il periodo invernale.
28. In sintesi, i fatti successivi all'accordo erano ragionevolmente prevedibili (come possibile conseguenza dei vizi noti alla committenza) con conseguente estensione degli effetti della transazione anche su tali eventi;
va dichiarato quindi il difetto di interesse ad agire in capo all'appellante a seguito della intervenuta transazione del 05.12.2017 con la quale le parti hanno inteso regolare in via definitiva i loro rapporti in relazione all'opera di cui si tratta.
Pertanto, in accoglimento dell'exceptio rei transactae sollevata da Controparte_1
la domanda proposta da va dichiarata inammissibile con
[...] Parte_1
conseguente suo rigetto e conferma della sentenza di primo grado, ancorché con diversa motivazione.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
30. Nulla per le spese nei confronti di , rimasto Parte_2 Parte_2
contumace.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- rigetta l'appello principale e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 - nulla per le spese nei confronti di;
Parte_2
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 73 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
deceduta il 15.10.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Valdinoci (c.f. _1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo C.F._2
Faldella (c.f. ) in Via Farini n. 10 a Bologna, giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTE contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ester Voce (c.f.
) e Vittorio Manes (c.f. ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliata presso il loro studio in Via Merenda n. 9 a Forlì, giusta procura in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f. ) Parte_2 C.F._6
APPELLATO - CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1049/2022 del 1.12.2022, pubblicata il
05.12.2022.
pagina 1 di 13 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
Appellante ): Pt_1
“In parziale riforma della sentenza n. 1049/2022 del Tribunale di Forlì in data 5.12.2022:
- ACCERTATO il mancato compimento a regola d'arte dei lavori compiuti dalle ditte
di e u incarico di Parte_2 Parte_2 Parte_3
sul terrazzo di proprietà di sito in Ravenna, frazione Lido di Persona_1 Parte_1
Classe, Via Santa Maria 10;
- ACCERTATO che il mancato compimento a regola d'arte dei lavori preventivati ed i vizi da ciò prodotti hanno determinato un danno a e , che sono dovuti Parte_1 Persona_1 ricorrere ad un diverso installatore per il ripristino, o meglio il rifacimento quasi integrale, della copertura del terrazzo di cui è causa;
- ACCERTATO che il palesarsi, a distanza ravvicinata, dei difetti dell'opera installata ed i conseguenti danni susseguitisi, fino al crollo completo della struttura, hanno determinato
l'impossibilità per e di utilizzare il terrazzo della casa estiva per Parte_1 Persona_1 le stagioni 2016 e 2017;
- DICHIARARE le ditte Parte_4
contrattualmente responsabili ex art. 2222 e seguenti c.c. e, conseguentemente,
[...]
CONDANNARE, in solido tra loro, le medesime al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese sostenute da e per l'eliminazione dei vizi e per il Parte_1 Persona_1 ripristino del pergolato e dei tendaggi danneggiati a causa del crollo conseguito al lavoro compiuto non a regola d'arte, da quantificarsi nella somma di €. 4.668,00, già detratta la somma di €. 2.500,00 trattenuta titolo di acconto, ovvero alla somma, maggiore o minore, o comunque di giustizia, che risulterà all'esito del giudizio;
- in subordine, ex art. 2228 c.c. CONDANNARE, in solido tra loro, le medesime ditte alla ripetizione delle ulteriori (detratta la somma già restituita di €. 2.500,00) somme già percepite in eccesso in relazione all'utilità dell'opera compiuta, oltre al risarcimento dei danni causati dal crollo della struttura;
- in ogni caso CONDANNARE le medesime e Parte_2 [...] al risarcimento del danno subito per il mancato godimento, per due Parte_3 stagioni estive (anno 2016 e anno 2017) del terrazzo, del pergolato e della copertura dello stesso, da quantificarsi, in via equitativa, in ulteriori €. 4.000,00 ovvero alla somma, maggiore o minore, o comunque di giustizia, che risulterà all'esito del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi, se ed in quanto dovuti;
- in ogni caso, PORRE DEFINITIVAMENTE A CARICO delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU e di CTP - €. 1.365,00 -;
- in ogni caso CONDANNARE le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento integrale, senza alcuna compensazione, delle spese e dei compensi del presente giudizio e del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Forlì, conseguentemente disponendo la ripetizione di quanto ricevuto in provvisorio adempimento della sentenza di primo grado.”
Appellata : Parte_3
“Dichiarare inammissibile e/o infondato, per i motivi tutti dedotti in comparsa di costituzione
e risposta contenente appello incidentale-domanda riconvenzionale trasversale ed in atti, anche in via di appello incidentale condizionato, l'appello proposto dal SI. sia Parte_1
pagina 2 di 13 in proprio che quale erede della SI.ra ed in ogni caso respingere, anche in Persona_1 accoglimento dell'appello incidentale, ogni domanda avversaria anche per la exceptio rei transactae, per intervenuta decadenza, prescrizione e per difetto di legittimazione attiva e soggettivazione passiva, ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_1
[...]
In accoglimento dell'appello incidentale dedotto anche in via condizionata all'accoglimento di alcuno dei motivi di appello principale, in accoglimento della dedotta riconvenzionale trasversale, nella denegata ed impensata ipotesi in cui la società Controparte_1 dovesse essere ritenuta corresponsabile a qualsivoglia titolo e/o percentuale, dichiarare e condannare la ditta a tenere indenne e manlevare la società Parte_2
, in ogni caso accertando il diverso e maggior grado di Controparte_2 responsabilità della anche ai fini dell'eventuale azione di regresso. Parte_5
Tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre C.P.A., RSG ed IVA se dovuta.
In via istruttoria, senza accedere ad alcuna inversione dell'onere della prova, ove ritenuta la necessità, si chiede ammettersi l'ammissione della prova per testi dedotta con la memoria
183, sesto comma n. 2 c.p.c., con i testi ivi indicati anche con riferimento ai capitoli sotto riportati e non ammessi in quanto non risultano né superflui né irrilevanti:
1) “Vero che il giorno 27/08/2017, la SI.ra contattava telefonicamente il SI. _1
, perché il SI. era in ferie ed aveva il telefono staccato”; Parte_3 Pt_2
2) “Vero che la SI.ra affermava che aveva dei problemi con un telecomando”; _1
3) “Vero che il SI. faceva presente alla SI.ra che avrebbe dovuto Parte_3 _1 chiamare il SI. ; Pt_2
4) “Vero che il SI. contattava telefonicamente il sig. affinché Pt_3 Pt_2 quest'ultimo si recasse in loco, ma il telefono era staccato”;
5) “Vero che in quell'occasione la tenda era montata”;
6) “Vero che il problema riguardava un telecomando che presentava i contatti ossidati”;
Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 6 la SI.ra , residente in [...]
Benedetto Croce n. 4;
Si chiede la chiamata a chiarimenti del C.T.U. in contraddittorio con i C.T.P. sui seguenti quesiti:
“Dica il C.T.U. esaminati gli atti di causa ed in particolare le foto allegate se è possibile in merito alle chiusure laterali avvolgibili motorizzate accertare la mancata e corretta regolazione dell'elemento di scorrimento contenuto all'interno della guida;
Dica il C.T.U. se la porzione di copertura (adiacente il fabbricato) dove il telo era fissato alle travi del pergolato con cinghie rientra tra le forniture effettuate dalla ditta
[...]
, dica inoltre se dalle foto è dato affermare con certezza l'esistenza del Parte_3 vizio lamentato;
Dica il C.T.U. esaminati i doc. 17-18-20-21 fattura Ditta Ferro Design, preventivo
TA CC TI, preventivo ditta Lo RE MI, se è dato individuare quali interventi sono stati effettuati e quali materiali sono stati utilizzati e se l'importo richiesto
è congruo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 13 1. I sig. e (da qui o committenza) Parte_1 Persona_1 Parte_6
con atto di citazione del 24.8.2018, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì la
(da qui e la Parte_2 Parte_2 Pt_2 Pt_3 [...]
(da qui , esponendo: Parte_3 Pt_3
- nel febbraio 2016 gli attori si erano rivolti alla ditta Parte_2
per l'installazione di un sistema di coperture (in parte costituito da tendaggi fissi, in parte da tendaggi mobili) del terrazzo dell'appartamento a Lido di Classe (Ravenna);
- la ditta i avvaleva della ditta in quanto Pt_2 Parte_3 fornitrice dei prodotti di marca scelti dagli attori tra le marche disponibili;
CP_3
- gli attori avevano avuto successivamente contatti diretti con entrambe le ditte che provvedevano al montaggio dei rispettivi prodotti;
- ognuna delle due ditte aveva emesso fattura ed ognuna era stata pagata separatamente (€
2.838,94 a d € 7.673,00 a;
Pt_2 Pt_3
- già nella primavera - estate del 2016 il sistema di tende aveva evidenziato difetti e malfunzionamenti ed in particolare il telone di copertura fisso era stato fissato al pergolato con un numero di cinghie insufficienti ad assicurare uno stabile fissaggio alle travi, per cui in presenza di vento si alzava e si muoveva violentemente con un pericoloso effetto vela;
- le ditte convenute avevano tentato di ovviare alla problematica, senza però riuscirvi;
- nonostante l'inserimento nelle tende di alcuni profili rigidi da parte delle ditte, la pendenza del tendone, sia nella parte fissa che in quella ritraibile, era insufficiente ad assicurare il completo scolo delle acque meteoriche e pertanto in caso di pioggia, si formavano depositi di acqua;
- le chiusure laterali avvolgibili non si bloccavano correttamente a terra nonostante l'inserimento di un sistema di bloccaggio a calamita;
- uno dei telecomandi dei motori delle tende ripiegabili risultava non funzionante;
- il sistema di fissaggio in alluminio e gancetti in plastica utilizzato per il tendaggio in tessuto verticale, si sganciava alla minima sollecitazione;
- nessuna delle ditte aveva provveduto all'installazione di un sensore vento della tenda ritraibile in pvc motorizzata, né soprattutto aveva suggerito o consigliato l'inserimento di tale apparecchio;
- le ditte, sollecitate a porre rimedio ai predetti vizi, avevano effettuato interventi non risolutivi;
- gli attori si erano quindi rivolti ad altra ditta ed il 28.9.2017 avevano depositato al
Giudice di Pace di Forlì un ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c.;
pagina 4 di 13 - nelle more del procedimento, il 5.12.2017 le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte delle convenute di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione del manufatto a regola d'arte;
- pochi giorni prima della firma della scrittura privata da parte dei sig. , Parte_6
nel fine settimana dell'8-10 dicembre 2017, la struttura crollava completamente;
- gli attori si erano quindi rifiutati di sottoscrivere l'accordo transattivo del 5.12.2017, chiedendo di “rinegoziare” il medesimo, ma a seguito del rifiuto delle ditte convenute, la somma già consegnata mediante assegno circolare di € 2.500,00, veniva trattenuta in acconto sul maggior danno subito;
- gli attori erano stati costretti a far installare un nuovo sistema di copertura con una spesa di € 5.733,00 + € 935,00, oltre alla riverniciatura del pergolato (€ 500,00);
- per due stagioni estive gli attori non avevano potuto godere del terrazzo, con un danno quantificato in via equitativa in € 4.000,00.
Parte attrice concludeva chiedendo la condanna delle ditte convenute, in solido fra di loro, al pagamento di € 4.668,00 a titolo di risarcimento del danno subito.
2. Si costituiva in giudizio la sponendo: Parte_3
- a seguito di segnalazione degli attori, la ditta veva effettuato interventi per Pt_2
garantire la funzionalità dell'opera;
- gli attori avevano presentato un ricorso per ATP al Giudice di Pace di Forlì con udienza fissata per il 15.12.2017 per il conferimento dell'incarico peritale;
- con scrittura privata del 05.12.2017 le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, in base al quale i sig. ricevevano l'importo omnicomprensivo di € 2.500,00 a Parte_6
saldo e stralcio di ogni pretesa, rinunciando espressamente al procedimento per ATP;
- il giorno stesso (05.12.2017) il sig. , in proprio e quale procuratore di Parte_1
unitamente al proprio legale Avv. Luca Valdinoci, aveva depositato al Persona_1
Giudice di Pace la rinuncia agli atti relativi al procedimento per ATP (cui faceva seguito il provvedimento di estinzione emesso in data 15.12.2017);
- la scrittura privata era stata firmata solo dal difensore dei sig. che aveva Parte_6 ricevuto anche l'assegno di € 2.500,00 per conto loro;
- nei giorni 8-9 dicembre 2017, l'Emilia Romagna era stata colpita intensi eventi atmosferici (vento forte e pioggia), già segnalati dalla Protezione Civile regionale con allerta meteo arancione e gialla;
- sebbene fosse stato dato integrale adempimento all'accordo, anche mediante il deposito pagina 5 di 13 della rinuncia agli atti presso la cancelleria del Giudice di Pace, l'11.12.2017, gli attori avevano comunicato che non avrebbero più sottoscritto l'accordo del 05.12.2017,
- i danni subiti dalla tenda mobile non potevano essere imputati alla convenuta in quanto al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo, la tenda non presentava problematiche;
- l'anemometro, trattandosi di optional con costo aggiuntivo, non era stato installato su richiesta degli attori al fine di contenere i costi;
- la domanda attorea era inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto i vizi oggetto di causa erano gli stessi oggetto del procedimento per ATP e quindi erano ricompresi nella transazione del 05.12.2017 che si era perfezionata mediante sua esecuzione da entrambe le parti (pagamento di € 2.500,00 e abbandono dell'ATP);
- il rapporto contrattuale era inquadrabile nello schema della vendita in quanto la fornitura del materiale era prevalente rispetto al lavoro e quindi i presunti vizi non erano stati denunciati nei termini di legge, con conseguente decadenza del diritto degli attori;
- l'azione non era stata promossa entro l'anno con sua conseguente prescrizione;
- la si era limitata alla sola fornitura del materiale del modello GIBUS che Pt_3
non presentava vizi, mentre i difetti erano riferibili al montaggio effettuato dalla ditta ei confronti della quale veniva formulata domanda subordinata di manleva;
Pt_2
- prima dell'evento del dicembre 2017, la (v. lettera del 8.8.2017) aveva Pt_3
segnalato agli attori che, seppur certificate per una buona resistenza al vento e all'acqua, le tende non potevano sopportare sollecitazioni di violenta intensità (come quelle verificatesi il 28.6.2017);
- nella medesima missiva la aveva avvertito i che se Pt_3 Parte_6
avessero continuato a tenere abbassate le tende in caso di maltempo o vento forte, le problematiche avrebbero potuto ripresentarsi e quindi la responsabilità sarebbe stata da attribuirsi agli attori;
- la ra comunque ripetutamente intervenuta gratuitamente su richiesta degli Pt_3
attori, mostrando correttezza e professionalità;
- i danni lamentati a seguito del fortunale del dicembre 2017 erano imputabili solo a negligenza degli attori che avevano lasciato aperte le tende, esponendole al preannunciato rischio di rottura.
La oncludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice per difetto di interesse Pt_3
ad agire, carenza di legittimazione passiva della convenuta ed intervenuta prescrizione dell'azione; in via riconvenzionale e subordinata chiedeva di essere manlevata dalla ditta pagina 6 di 13 Pt_2
3. La ditta non si costituiva in giudizio. Parte_2
4. Espletata la CTU ed assunte le prove orali, il Tribunale di Forlì con sentenza n. 1049/2022 rigettava la domanda attrice.
5. Avverso la predetta decisione il sig. in proprio e quale erede della Parte_1
defunta sig. ha proposto appello affidandosi ad articolate censure. Persona_1
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Parte_3
dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
7. La sebbene ritualmente intimata, non si è Parte_2
costituita in giudizio.
8. All'udienza del 12.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Parte_2
, in quanto, sebbene ritualmente intimata, con si è costituita in giudizio.
[...]
10. La Corte ritiene che nella fattispecie si debba seguire un iter conforme al principio della
“ragione più liquida” secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014; n. 11458/2018).
11. La Corte ritiene pertanto di dover esaminare il primo motivo di appello incidentale formulato dall'appellata (v. pag. 18 comparsa di costituzione in giudizio) in Pt_3
quanto con l'impugnazione incidentale, è stata riproposta una questione di carattere pregiudiziale (1). Va anche precisato che le parti hanno la facoltà, per effetto del principio
(1) In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale (v. Cass. SS.UU. n. 11799/2017).
pagina 7 di 13 dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, nel qual caso il giudicante è tenuto ad esaminare quelle contenenti eccezioni pregiudiziali o di rito idonee a definire la causa.
12. La ha difatti riproposto in questo grado l'exceptio rei transactae e ritiene Pt_3
censurabile la sentenza laddove il Tribunale - pur respingendo la domanda attrice - ha ritenuto inopponibile ai sig. la transazione antecedente all'istaurazione della Parte_6
lite, in quanto non perfezionata per mancata sottoscrizione della scrittura privata del
05.12.2017 da parte degli attori in primo grado. L'appellante incidentale ritiene che la predetta transazione si sia invece perfezionata per facta concludentia, coincidenti nelle seguenti circostanze: la sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte dell'Avv. Valdinoci
(difensore degli appellanti), la consegna dell'assegno circolare di € 2.500,00 da parte di e di la dichiarazione di rinuncia agli atti per intervenuta transazione Pt_3 Pt_2
sottoscritta dal sig. (anche per conto della sig. ) con conseguente estinzione Pt_1 _1
del procedimento per ATP al Giudice di Pace. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda attrice per difetto di interesse ad agire come conseguenza del perfezionamento dell'accordo transattivo al quale le parti avevano già dato esecuzione, considerata la totale sovrapponibilità dell'oggetto dell'accordo con quello del giudizio de quo.
13. La Corte ritiene che l'eccezione e la relativa censura debbano trovare accoglimento.
14. Va ricordato che la transazione fra le parti in lite, determina il venir meno dell'interesse delle parti stesse alla pronuncia giurisdizionale, carenza che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (cfr. Cass. n. 8034/2020); con la conseguenza che se lazione è iniziata dopo l'accordo transattivo, va dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, mentre se l'accordo interviene in corso di causa, il processo si conclude con una pronuncia di cessata materia del contendere.
15. Già in primo grado la pur essendo vittoriosa, aveva sollevato l'exceptio rei Pt_3
transactae che il Tribunale ha però ritenuto di disattendere ritenendo l'accordo non perfezionato in difetto di sottoscrizione da parte dei committenti.
16. È noto che la transazione è un contratto che richiede la forma scritta meramente ad probationem ex art. 1967 c.c. (salvo i casi di cui all'art. 1350 n. 12) c.c.) e pertanto la mancata sottoscrizione dell'accordo non è di per sé dirimente ai fini dell'esclusione del pagina 8 di 13 perfezionamento del contratto, poiché il consenso della parte che non lo ha sottoscritto può essere prestato anche tacitamente, purché esso risulti in maniera inequivoca, ad esempio, mediante l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto (cfr. Cass. n. 1627/2018) e, in generale, mediante l'adozione di un comportamento per facta concludentia che sia incompatibile con una volontà di segno opposto: “nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali” (Cass. n. 72/2011).
17. Nella fattispecie non è in contestazione fra le parti il contenuto dell'accordo transattivo, così come risulta provato dalla scrittura privata del 05.12.2017 versata in atti, bensì il suo perfezionamento e la sua efficacia rispetto a quanto oggetto della presente causa.
18. Va osservato in primis che la sottoscrizione della scrittura privata da parte dell'Avv.
Valdinoci non rileva ai fini del perfezionamento dell'accordo, in quanto il difensore non risultava essere dotato di procura speciale a tal fine conferita dai propri clienti (nella procura alle liti a margine del ricorso per ATP, non è neppure prevista la facoltà di transigere).
19. Ciò premesso, ai fini dell'accertamento della valida conclusione dell'accordo transattivo, occorre verificare se nella fattispecie il suo perfezionamento sia comunque avvenuto per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti delle parti configurabili come espressione del loro consenso. Vi sono elementi idonei a fondare l'esistenza di una inequivoca volontà dei sig. di prestare il proprio consenso all'atto di transazione del 5.12.2017. La Parte_6
scrittura privata prevedeva da parte dei sig. la rinuncia agli atti del Parte_6
procedimento per ATP pendente al Giudice di Pace a fronte del pagamento, da parte delle due ditte, della somma di € 2.500,00.
20. Entrambe le parti hanno adempiuto alle rispettive obbligazioni previste dalla scrittura privata e pertanto l'accordo può dirsi perfezionato a seguito della sua regolare esecuzione;
difatti, il sig. ha provveduto il giorno stesso (05.12.2017) a depositare innanzi al Pt_1
Giudice di Pace la dichiarazione, sottoscritta personalmente, di rinuncia agli atti del procedimento per ATP (anche per conto della sig. in forza della procura generale del _1
11.5.2010 che prevedeva espressamente il potere del sig. di “stipulare contratti di Pt_1
pagina 9 di 13 transazione”). In particolare, tale rinuncia veniva motivata con il raggiungimento di “un accordo stragiudiziale con le controparti” (doc. 4 fasc. app.ta). Per contro, la Pt_3
la avevano consegnato, contestualmente alla sottoscrizione, l'assegno Parte_2 circolare di € 2.500,00, regolarmente ricevuto dall'Avv. Valdinoci per conto dei clienti.
Pertanto, l'accordo transattivo può dirsi perfezionato alla data del 05.12.2017 con l'adempimento da parte dei contraenti delle reciproche obbligazioni (a nulla rileva il tentativo successivo del sig. di restituire l'assegno dopo l'evento calamitoso, assegno poi Pt_1
trattenuto in acconto del presunto maggior danno).
21. Occorre tuttavia verificare se la transazione si estenda o meno all'oggetto del presente giudizio a seguito dei fatti verificatisi successivamente al 05.12.2017 (crollo dell'opera) ed in particolare ai danni lamentati dagli attori a seguito del fortunale dell'8-10 dicembre.
22. Nella scrittura privata si legge che i sig. “con il ricevimento dell'assegno Parte_6 di €. 2500,00 - salvo buon fine - nulla più hanno a pretendere dalla ditta
[...]
di Forlì nonché dalla società in Parte_2 Parte_3
relazione alla vendita, installazione e montaggio del tendaggio esterno fisso e mobile sul terrazzo dell'immobile di proprietà dei ricorrenti in Ravenna, Lido di Classe, Via Santa
Maria 10…. Firmano la presente, per accettazione nonché per rinuncia reciproca a qualsivoglia diritto in relazione alla medesima fornitura, anche i legali rappresentanti delle ditte e .”. Parte_2 Parte_7
23. Per costante giurisprudenza, si ammette che la transazione possa coprire anche i danni futuri riconducibili a vizi conosciuti ed oggetto dell'accordo stesso, purché ragionevolmente prevedibili al momento della stipulazione e comunque teleologicamente collegati ai fatti oggetto di transazione (v. Cass. n. 12320/2005, n. 615/2003). “Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. n. 20981/2011 - Rv. 619863 - 01). In breve, ricadono nell'oggetto della transazione i danni futuri riconducibili a vizi conosciuti o conoscibili e/o prevedibili, dei quali si possa fondatamente postulare che le parti abbiano effettivamente discusso (o avrebbero potuto discutere), mentre quelli non sono ricompresi nella transazione possono pagina 10 di 13 essere fatti valere in un successivo giudizio.
24. Come detto, l'accordo transattivo prevedeva la rinuncia da parte dei sig. Parte_6
a qualsiasi pretesa verso le ditte avversarie in relazione alla vendita, istallazione e montaggio del tendaggio e non può revocarsi in dubbio che – con il richiamo al procedimento per ATP – le parti hanno fatto riferimento ai vizi oggetto del procedimento di istruzione preventiva e quindi già conosciuti. I danni lamentati sarebbero difatti derivati dai vizi dell'opera imputabili alle lavorazioni delle ditte convenute già oggetto del procedimento per ATP, la cui descrizione coincide con quella del presente giudizio;
quindi vi sarebbe uno stretto collegamento teleologico fra i successivi danni richiesti ed i predetti vizi (ragionevolmente oggetto di discussione fra le parti in sede di accordo transattivo). Ma se i successivi danni del dicembre 2017, secondo la prospettazione dell'appellante, sono collegati causalmente ai vizi oggetto della transazione, occorre verificare se detti i fatti ed i danni erano prevedibili.
25. Sul punto il CTU ha chiarito che “le cause che hanno determinato il crollo sono state provocate dalla presenza di forte vento e dalla mancata chiusura delle tende che per loro natura non sono idonee a sopportare le sollecitazioni, causate dalla pressione esercitata dal vento…” ma anche precisato che “l'evento atmosferico, che ha causato i danni, si è verificato in un periodo in cui l'immobile non era utilizzato, mese di dicembre” e che pertanto era
“…quantomeno opportuno in caso di assenza di persone all'interno dell'immobile non lasciare le tende aperte.”
26. L'evento dannoso conseguente al fenomeno atmosferico (vento e pioggia) nel periodo invernale di non utilizzo, era quindi prevedibile. Ed invero tale circostanza era nota ai sig.
ben prima del dicembre 2017, allorché, a seguito della denuncia dei vizi del Parte_6
27.07.2017 (v. doc. 6 fasc. app.nte), le ditte, con nota dell'8.8.2017, avevano messo in guardia gli attori sui rischi che avrebbero corso sul non corretto utilizzo del tendaggio: “non va dimenticato che trattasi di TENDE DA SOLE, pertanto, seppur certificate per una buona resistenza al vento e all'acqua, non possono sopportare sollecitazioni di violenta intensità, come quelle verificatesi a Lido di Classe in data 28 giugno 2017, che hanno provocato la situazione descritta. Infatti, è risaputo che le tende, in presenza divento considerevole, devono essere ritratte per evitare che si danneggino, cosa che, a quanto ci riferiscono i nostri assistiti, la Tua cliente non ha provveduto a fare nella circostanza anzidetta, provocando la situazione lamentata” (doc. 8 fasc. app.nte).
27. Il 7.12.2017 la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo con venti di forte pagina 11 di 13 intensità previsti per i successivi giorni, come poi accaduto. Peraltro, parte appellante non ha fornito la prova dell'imprevedibilità dei danni conseguenti agli eventi atmosferici dell'8-10 dicembre in correlazione ai vizi già riscontrati e oggetto dell'accordo transattivo;
anzi, risulta provato che l'appellante era a conoscenza dei rischi ai quali l'opera era esposta qualora le tende fossero state lasciate aperte, essendo di comune esperienza la frequente possibilità che si verifichino fenomeni atmosferici di tal genere durante il periodo invernale.
28. In sintesi, i fatti successivi all'accordo erano ragionevolmente prevedibili (come possibile conseguenza dei vizi noti alla committenza) con conseguente estensione degli effetti della transazione anche su tali eventi;
va dichiarato quindi il difetto di interesse ad agire in capo all'appellante a seguito della intervenuta transazione del 05.12.2017 con la quale le parti hanno inteso regolare in via definitiva i loro rapporti in relazione all'opera di cui si tratta.
Pertanto, in accoglimento dell'exceptio rei transactae sollevata da Controparte_1
la domanda proposta da va dichiarata inammissibile con
[...] Parte_1
conseguente suo rigetto e conferma della sentenza di primo grado, ancorché con diversa motivazione.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
30. Nulla per le spese nei confronti di , rimasto Parte_2 Parte_2
contumace.
31. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- rigetta l'appello principale e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 - nulla per le spese nei confronti di;
Parte_2
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 17 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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