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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 608 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 608 / 2023 promossa da:
(C.F. ), che agisce nel procedimento in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Perugia, Via Campo Battaglia, 1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in proprio ed in qualità Controparte_1 C.F._2 di legale rappresentante di (P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Fabio Lombardi, Controparte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Spoleto
(PG), Largo Lucio Apuleio, 11
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 422/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.03.2023, pubblicata il 16.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5457/2017, con la quale era stato accertato che il credito di euro 25.000,00 vantato dall'attore, avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_3 era stato già soddisfatto e rigettata la domanda di condanna al
[...] pagamento della maggior somma variamente richiesta a titolo di inadempimento del contratto di mandato asseritamente conferito dai pagina 1 di 13 convenuti per la rappresentanza legale di società terze, di accollo, di contratto a favore del terzo, di risarcimento del danno nonché di arricchimento ingiustificato. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1) dichiara che il credito di euro 25.000,00 vantato da nei confronti di è Parte_1 Controparte_3 stato soddisfatto nel corso del giudizio;
2) rigetta per il resto le domande dell'attore; 3) spese interamente compensate”.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) del vizio di omessa pronuncia circa la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale derivante dalle offese ingiuriose proferite dal nell'ambito di corrispondenza telematica con terzi e CP_1 circa la domanda di condanna al pagamento di accessori ed interessi sulle somme già riconosciute e versate da pari ad € Controparte_3
2.880,00 per interessi di mora;
2) dell'omessa valutazione della copiosissima produzione documentale di parte attrice e del conseguente omesso accertamento del diritto di credito dell'attore avv. in Parte_1 forza dell'obbligo assunto – a titolo di accollo ex art. 1273 c.c. ovvero di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. - dal convenuto
[...]
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
(ora di pagamento degli oneri Controparte_3 Controparte_2 professionali spettanti all'attore in relazione a numerosissimi procedimenti civili ed amministrativi seguiti per conto di molteplici società, su procura legale solo formalmente conferita dai legali rappresentanti di ciascuna, ma incarico sostanziale del , CP_1 trattandosi di società tutte collegate al in quanto formalmente CP_1 intestate ai suoi familiari ovvero partecipate da società da questi direttamente controllate ma, in sostanza, direttamente gestite dallo stesso quale amministratore di fatto;
3) in ogni caso, dell'omesso accertamento dell'ingiustificato arricchimento del e di CP_1 Controparte_3
In data 28.05.2024 si sono costituiti gli appellati mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché
l'infondatezza delle doglianze avverse.
3. Con ordinanza del 16.07.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. Nonostante l'esposizione delle doglianze risulti confusionaria e di difficile lettura, l'appello consente di individuare i capi della sentenza pagina 2 di 13 impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, è parzialmente fondato e deve essere accolto.
5. Il primo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa statuizione circa la domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora sulle somme già riconosciute e tardivamente corrisposte da pari ad € 2.880,00. Controparte_3
Pur riconoscendo il credito di parte attrice nei confronti di
[...]
e risultando provato il ritardo nel pagamento dei compensi Controparte_3 dovuti, il Giudice di prime cure ha omesso di riconoscere le somme dovute a titolo di interessi di mora, che devono essere, pertanto, liquidate, come correttamente quantificate da parte appellante. In tal caso, l'avv.
vanta diritto di credito esclusivamente nei confronti di Parte_1 [...]
avendogli ordinariamente conferito Controparte_3 Controparte_1 mandato in qualità di legale rappresentante di società a Controparte_3 responsabilità limitata, e, non già, in qualità di stipulante di contratto a favore del terzo - diversamente dagli ulteriori crediti vantati dall'avv. per le prestazioni rese in adempimento del contratto Parte_1 di mandato defensionale a favore di terze società beneficiarie, stipulato da in proprio ed in qualità di legale Controparte_1 rappresentante di dei quali entrambi gli appellati Controparte_3 sono tenuti a rispondere, in solido tra loro.
5.1 Al contrario, la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale derivante dalle offese ingiuriose asseritamente proferite dal CP_1 nell'ambito di corrispondenza telematica condivisa con terzi è inammissibile in quanto domanda nuova, tardivamente introdotta, solo con prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., configurante vera e propria mutatio libelli e, non già, mera emendatio libelli. Peraltro, la domanda da ingiuria, oltre che tardivamente introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe comunque infondata, non ravvisandosi i requisiti del reato di ingiuria nel contenuto della corrispondenza telematica né essendovi minimamente principio di prova di tutte le allegazioni di parte appellante in termini di stravolgimento esistenziale ovvero circa il danno concretamente sofferto.
6. L'azione di arricchimento, avanzata in subordine da parte appellante, si pone già, ex ante, come inammissibile, per il suo carattere di assoluta sussidiarietà e residualità in astratto, che ne impedisce la proposizione, per l'appunto in subordine, unitamente ad altra domanda astrattamente pagina 3 di 13 proponibile, nonché in ragione del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, avuto riguardo all'omessa proposizione della domanda verso il soggetto effettivamente arricchitosi (le società beneficiarie dell'attività di assistenza legale compiuta dall'avv. ) secondo la Parte_1 prospettazione di parte attrice. Come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, infatti, “Ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti” (Cassazione civile sez. un., 11/09/2008, n.
23385). L'art. 2041 c.c. si configura, dunque, come norma di chiusura volta ad operare in via residuale ogniqualvolta non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro e, ciononostante, non sia astrattamente configurabile un diverso strumento di tutela, al fine di ripristinare l'assetto patrimoniale modificatosi ingiustificatamente, purché siano soddisfatti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Il requisito di sussidiarietà postula la non esperibilità, in astratto, di altro strumento di tutela, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ed esclude la possibilità di ricorso a tale azione qualora un'altra azione sia astrattamente prevista dal legislatore, pur se tale azione non sia utilmente esperibile o esperita in concreto, correndosi altrimenti il rischio di alterazione delle regole sulle tutele tipizzate. In ogni caso, l'arricchimento deve risolversi in un'attribuzione effettiva, e non già meramente eventuale o futura, la quale renda necessario l'esperimento di tale rimedio residuale, al fine di ristabilire un equilibrio, realmente alterato, negli assetti patrimoniali coinvolti. Peraltro, l'azione di arricchimento ingiustificato postula la prova di un nesso di causalità diretta fra l'impoverimento dell'attore e l'arricchimento del convenuto, non potendo trovare accoglimento qualora ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario della stessa. Nel caso di specie, dunque, l'azione di indebito arricchimento deve ritenersi primariamente inammissibile, in quanto in pagina 4 di 13 astratto era configurabile altro rimedio giurisdizionale cui l'attore poteva fare ricorso per ottenere tutela del proprio diritto e, in concreto, la domanda è stata, per l'appunto, avanzata in subordine. Inoltre, l'azione di arricchimento senza causa, quandanche configurabile, sarebbe in ogni caso risultata infondata, a fronte della mancata prova dell'effettivo arricchimento di parte convenuta (e, non già, delle società terze da questa di fatto controllate) in considerazione del depauperamento di parte attrice, nonché del conseguente arricchimento di parte convenuta, del rapporto di causalità fra le due situazioni di depauperamento ed arricchimento, dell'unicità del fatto costitutivo.
7. Il secondo motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto. Pur dovendosi ritenere corretta la valutazione di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento dell'accertamento del diritto di credito azionato dall'attore - variamente richiesti a titolo di accollo esterno ex art. 1273
c.c., che presuppone l'assunzione dell'obbligo di pagamento a cura del terzo in epoca successiva alla sua insorgenza, ovvero di contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c., che presuppone, invece, l'assunzione dell'obbligo di pagamento del compenso professionale in epoca antecedente all'insorgenza dello stesso -, il Giudice di prime cure ha, infatti, omesso di accertare il diritto di credito dell'attore, avv. , nonostante Parte_1 le copiosissime e concordi risultanze istruttorie comprovino chiaramente che negli anni 2015-2017 il convenuto, in proprio Controparte_1 ed in qualità di legale rappresentante di (ora Controparte_3 [...]
, gli ha conferito numerosissimi mandati a rappresentare Controparte_2 molteplici società CP_4 Controparte_3 CP_5
RL S.p.A.), - formalmente amministrate da CP_6 CP_7 soggetti terzi, generalmente familiari del ovvero prestanome CP_1 impiegati con ruolo subordinato presso le medesime società, ma sostanzialmente facenti capo al in quanto prevalentemente CP_1 partecipate da società da questi direttamente controllate ovvero soggette ai poteri di direzione e controllo dello stesso – in procedimenti civili ed amministrativi nonché in sede stragiudiziale, con ciò assumendo la veste di mandante in favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, di cliente, obbligato al pagamento del compenso nei confronti del professionista legale. Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula, infatti, l'avvenuto conferimento del relativo incarico in pagina 5 di 13 qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. Pertanto, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra il mandante ed il professionista (ex multis,
Cassazione civile sez. II, 25/03/2024, n.7953). Il rapporto che sorge tra la parte e l'avvocato in virtù del rilascio della procura ad litem è, pertanto, ben distinto dal rapporto di mandato - dal quale deriva l'obbligo di pagamento del compenso professionale - che si instaura tra il cliente ed il legale. Ciò in quanto mediante il mandato difensivo il cliente conferisce all'avvocato l'incarico di prestare la propria opera professionale in ambito giudiziale ovvero stragiudiziale in favore di terzo beneficiario secondo lo schema di cui all'art. 1411 c.c. obbligandosi al pagamento del relativo compenso;
mediante la procura alle liti il terzo beneficiario conferisce al legale rappresentante i necessari poteri di rappresentanza affinché adempia all'obbligazione assunta nel contratto di mandato difensivo a favore del terzo. Né, peraltro, il mandato difensivo all'avvocato a favore del terzo è soggetto ai medesimi requisiti di forma previsti per la procura alle liti.
7.1 Ebbene, le concordi risultanze istruttorie comprovano inequivocabilmente che, nonostante la procura alle liti sia stata conferita all'avvocato dai rappresentati legali delle società di volta in Parte_1 volta rappresentate, l'incarico di prestazione d'opera professionale nei confronti delle suddette società gli è stato senz'altro conferito dal Sig.
A tale riguardo, la copiosissima produzione Controparte_1 documentale allegata agli atti di parte attrice e, segnatamente, la corrispondenza telematica intrattenuta dall'avv. con il Parte_1 CP_1
e con i legali rappresentanti delle società rappresentate comprovano chiaramente: che in epoca antecedente al conferimento formale della procura ad litem a cura del legale rappresentante della società beneficiaria dell'attività di assistenza legale dell'avv. questi ha sempre Parte_1 pagina 6 di 13 formalmente inoltrato al cliente, e nonché CP_1 Controparte_3 al legale rappresentante della società rappresentata le proprie valutazioni tecnico-professionali circa l'attività giudiziale ovvero stragiudiziale da compiere nonché formale prospetto di spesa per il suo onorario, rapportato ai parametri forensi applicabili per l'incarico ricevuto;
che, a fronte di tali puntuali indicazioni, il non ha mai in alcun modo contestato i CP_1 preventivi di spesa ricevuti ovvero rappresentato la propria estraneità ai giudizi di volta in volta considerati;
che, al contrario, il ha CP_1 sempre avuto conoscenza diretta e potestà decisionale esclusiva delle scelte economiche e delle vicende giudiziali interne alle summenzionate società, pur formalmente amministrate da soggetti terzi, e, a fronte delle insistenze dell'avv. al fine di avere un anticipo dei compensi Parte_1 dovuti in ragione della imponente attività professionale prestata, lo ha personalmente rassicurato circa l'imminenza dei pagamenti, riconoscendo la propria obbligazione con dichiarazioni di chiaro tenore confessorio.
Segnatamente, con riguardo a con missiva del 10.12.2015 il CP_7
chiedeva delucidazioni al legale sulla “posizione della Cava CP_1
Mancini” rappresentando di essere stato nominato liquidatore di Signum
Finance S.p.A.; con missiva del 15.03.2017, il scriveva all'avv. CP_1
: “Carissimo , ti invio il provvedimento di bki di questa Parte_1 Pt_1 mattina su Gbm finanziaria. Qui penso sia opportuno andare da soli senza professoroni però dimmi tu cosa ne pensi” ed ancora “ , ho Tes_1 Pt_1 preso visione delle mail, per la prima volta ti stanno inviando dalla
Cont segreteria tutti i documenti… per il tuo pagamento, in settimana stiamo aspettando incassi importanti e sei ovviamente nelle priorità aziendali al numero uno della lista. Le restanti rate vanno benissimo e ti ringrazio in tal senso”, allegando copiosissima documentazione finanziaria e contabile che comprova con chiarezza i poteri direttivi esercitati dal . Con CP_1 riguardo a formalmente intestata a madre del CP_5 ER
, questi, con missiva del 19.09.2016, comunicava all'avv. CP_1
: “ho preso visione della mail del pregiatissimo avv. Parte_1 Parte_1 in tal senso confermo sia la volontà di non procedere ad atti negoziali, che la prossima liquidazione delle spettanze”. Con riguardo a RL
S.p.A., partecipata da il rassicurava Controparte_3 CP_1 ancora l'avv. , ribadendo: “Caro , non hai necessità di Parte_1 Pt_1 sollecitare e francamente non penso nemmeno che sia mia volontà postergarti oltre. Penso sia necessario solo sentirci per comprendere come procedere pagina 7 di 13 oltre […] del rapporto che resta comunque mio e tuo e non coinvolge altre persone” ed ancora, con missiva del 23.03.2017, comunicava: “ho confermato
l'orientamento ad aderire alla forma di pagamento prospettata […] ad oggi il nome della società che possiede le partecipazioni è Controparte_3 che procederà alla cessione in favore di Per
[...] Controparte_8 quanto al pagamento delle spettanze, come più volte detto, si procederà in ragione degli incassi di periodo”. Tali affermazioni assumono chiaro carattere confessorio (“per il tuo pagamento, in settimana stiamo aspettando incassi importanti e sei ovviamente nelle priorità aziendali al numero uno della lista. Le restanti rate vanno benissimo e ti ringrazio in tal senso”; “confermo sia la volontà di non procedere ad atti negoziali, che la prossima liquidazione delle spettanze”; “Penso sia necessario solo sentirci per comprendere come procedere oltre […] del rapporto che resta comunque mio e tuo e non coinvolge altre persone”) e sono idonee a rivelare inequivocabilmente il conferimento dell'incarico defensionale al professionista a cura del in proprio ed in qualità di legale CP_1 rappresentante di Le risultanze documentali Controparte_3 comprovano, altresì, che, tra l'ottobre 2016 ed il maggio 2017, l'avv.
emetteva fatture per compensi professionali nei confronti di Parte_1 [...] ed per un valore complessivo di € 26.288,50 Controparte_9 CP_6
e, su espressa richiesta del , emetteva note di credito del CP_1
31.05.2017 e del 08.06.2017 e contestualmente riemetteva fatture per i medesimi importi nei confronti di che provvedeva Controparte_3 al pagamento di € 25.000,00. Ebbene, tale circostanza è dirimente ai fini della prova del previo conferimento di mandato a rappresentare CP_10 ed a cura del , in proprio e quale legale
[...] CP_6 CP_1 rappresentante di non sussistendo, altrimenti, Controparte_3 alcun titolo giuridico idoneo a giustificare la suddetta operazione contabile di imputazione del credito vantato dall'avv. in favore Parte_1 di società terze ( ed a carico di Controparte_9 CP_6 [...]
Infine, le risultanze documentali comprovano che anche gli Controparte_3 altri professionisti di volta in volta coinvolti nei vari giudizi in ragione delle precipue conoscenze tecniche possedute avevano espressamente ricevuto incarico e direttive dal a riprova dei poteri di fatto da CP_1 questi esercitati su tutte le summenzionate società, fittiziamente intestate a familiari ovvero ad impiegati prestanome;
che, a fronte delle reiterate richieste di pagamento dell'avv. il lo Parte_1 CP_1 pagina 8 di 13 sollecitava in molteplici occasioni ad incontrarsi personalmente;
che, da ultimo, l'avv. dopo aver seguito numerosissime liti su incarico Parte_1 del per molteplici anni, averne personalmente anticipato i costi CP_1 vivi ed aver persino personalmente provveduto al pagamento dei professionisti (legali e tecnici) che aveva di volta in volta coinvolto su incarico dello stesso in conseguenza dell'inadempimento di CP_1 quest'ultimo, insospettitosi, da ultimo rifiutava di rendere ulteriori prestazioni nel difetto di previo pagamento dei compensi dovuti;
che, solo in tal caso, il - che mai aveva sino ad ora eccepito alcunché, CP_1 nonostante l'avv. avesse sempre indirizzato a lui ed a Parte_1 [...] tutte le missive inerenti le società rappresentate, avesse Controparte_3 sempre svolto la propria prestazione d'opera professionale seguendo esclusivamente le direttive del e gli avesse inoltrato tutte le CP_1 fatture emesse in acconto con opportune note spese -, negava la sussistenza di qualsivoglia accordo con l'avv. invitandolo a rivolgersi Parte_1 esclusivamente alle società rappresentate, e CP_5 CP_6 [...] asseritamente “non facenti parte del suo gruppo”. Le suddette CP_7 risultanze documentali comprovano, dunque, chiaramente il conferimento di mandato defensionale a favore di terzi da parte di Controparte_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Controparte_3
, in favore dell'avv. in relazione all'attività di
[...] Parte_1 assistenza legale giudiziale e stragiudiziale prestata nei confronti delle società Signum Finance S.r.l., IES RP ss.r.l., CP_5 [...]
RL S.p.A., formalmente amministrate da soggetti terzi CP_10
e di fatto soggette al controllo del . Peraltro, risulta parimenti CP_1 accertato che mediante il conferimento formale della procura ad litem i legali rappresentanti delle società beneficiarie dell'attività di assistenza legale dell'avv. abbiano profittato degli effetti del Parte_1 contratto stipulato in loro favore dal con ciò determinandone una CP_1 stabilizzazione ed inibendo l'esercizio dei poteri di revoca dello stipulante.
7.2 Il conferimento di mandato defensionale a favore del terzo risulta, peraltro, corroborato dagli atti relativi ai procedimenti penali subiti dal
, dai familiari e dalla convivente more uxorio, CP_1 Persona_2 come allegati da parte attrice (all.ti 31 e 11), nonché dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in relazione a reati patrimoniali e finanziari commessi proprio mediante l'intestazione fittizia di società in pagina 9 di 13 capo a prestanome ed alla gestione fraudolenta delle stesse a cura del
, quale amministratore di fatto, che ha, dunque, senz'altro CP_1 conferito mandato defensionale al salvo incaricare il legale CP_1 rappresentante della società di volta in volta considerata di firmare procura ad litem ai fini della valida instaurazione della rappresentanza processuale. Peraltro, risulta chiaramente comprovato che di tale gestione fraudolenta l'avv. è rimasto vittima, avendo prestato una Parte_1 colossale attività di assistenza legale per molteplici anni, inutilmente confidando nella serietà del e nella solvibilità di CP_1 [...]
e ricevendo appena € 25.000,00 (in relazione ai soli Controparte_3 compensi asseritamente dovuti a a fronte della Controparte_3 imponente attività legale svolta, con ciò ravvisandosi, in ogni caso, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da fatto illecito del
. CP_1
7.3 Da ultimo, anche le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado – assolutamente attendibili in ragione della puntualità e credibilità delle dichiarazioni rese - corroborano con chiarezza le risultanze documentali. All'udienza istruttoria del 20.10.2020, il teste,
dott. commercialista che aveva rivestito la qualifica di Testimone_2 risk manager di da gennaio ad aprile 2017, Controparte_9 indifferente, ha confermato che dal 2014 al 2018 il si è avvalso di CP_1 molteplici soggetti onde celare la propria amministrazione di fatto “delle imprese Signum Finance, IES RP, WBI, WBI Intermediari del CP_5
Credito, WBI Broker, LE TI, RL e Controparte_9
RL Broker, ” ed ha riferito espressamente che l'avv. CP_3 Cont
“seguiva diverse società, tra queste ricordo la finanziaria Parte_1 Cont e per l'attività svolta aveva emesso diverse fatture;
questo per la per gli anni in cui ho lavorato. Per le altre società non avevo accesso ai documenti quindi ho solo sentito dire delle fatture emesse dall'avv.to”;
Cont che “le decisioni prese per la finanziaria partivano da CP_1
”; che, nonostante avessero sede nei
[...] Controparte_11 medesimi locali di non aveva mai incontrato madre CP_7 ER Cont del ed amministratrice di né presso la sede di CP_1 CP_5
Spoleto né presso quella di Roma. All'udienza istruttoria del 22.10.2020 il teste, indifferente, ha concordemente dichiarato: “a Testimone_3 Cont
sono passati e per un breve periodo Parte_2 Persona_3 Cont credo anche e […] Di fatto la era Persona_2 Parte_3 pagina 10 di 13 gestita in tutto e per tutto dal Io da consigliere sono Controparte_1 Cont stato poi nominato Presidente della anche se dissi al dott. che CP_1 al dott. che non avevo i requisiti professionali per ricoprire il Per_4 ruolo di Presidente. Loro mi rassicurarono dicendomi di stare tranquilli che a loro serviva una persona pulita”; “So che aveva rapporti con CP_1
l'avv.to con il quale ho anche io all'epoca conferito su ordine Parte_1 di . Ho sentito dire che l'avv.to doveva avere diversi CP_1 Parte_1 Cont soldi da per attività professionale svolta sia per che per CP_1 Cont
”; “Nel 2017 sono andato via da Posso solo dire che sapevo CP_3 Cont che faceva attività di consulenza per e Parte_4 quest'ultima pagava per detto servizio la ”. CP_3
8. Tanto premesso, il diritto di credito di parte attrice risulta senz'altro comprovato, sia in punto di an che in punto di quantum.
L'attore ha, infatti, in primo luogo, puntualmente provato la colossale attività defensionale, giudiziale e stragiudiziale, compiuta per le società di fatto amministrate dal mediante copiosissime allegazioni CP_1 documentali all'atto di citazione nel giudizio di primo grado ed alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (i cui riferimenti alfa- numerici non sono riportati per mera scorrevolezza di lettura). La corrispondenza telematica con il convenuto comprova, inoltre, che l'attore ha sempre inoltrato al cliente ed alla società beneficiaria preventivo scritto di spesa anteriormente alla formale assunzione dell'incarico, ricevendo riscontro positivo dal cliente, che mai nulla ha opinato al riguardo (così, ad esempio, il scriveva all'avv. “per il CP_1 Parte_1 tuo pagamento, in settimana stiamo aspettando incassi importanti e sei ovviamente nelle priorità aziendali al numero uno della lista. Le restanti rate vanno benissimo e ti ringrazio in tal senso”). L'attore ha, altresì, meticolosamente allegato e provato il credito maturato nei confronti del
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di CP_1 [...]
in ragione di ciascuna attività defensionale svolta, Controparte_3 allegando copiosa documentazione alla seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.(all.ti Q, Q.a, Q.b, Q.c, Q.d, Q.e, Q.f, Q.g, Q.h, Q.i, Q.j, Q.k,
Q.l, Q.m, Q.n, Q.o, Q.p, Q.q, Q.r, Q.s, Q.t, Q.u, Q.v, Q.w, Q.x, Q.y, Q.z,
W, O.a, O.c) comprovante l'attività di volta puntualmente compiuta per ciascuna società, le differenti controparti processuali singolarmente affrontate, lo scaglione di valore di riferimento, il compenso spettante al professionista legale avuto riguardo ai parametri forensi intermedi e pagina 11 di 13 l'eventuale maggiorazione percentuale calcolata esclusivamente qualora il procedimento sia stato caratterizzato dalla presenza di più parti ovvero contraddistinto da particolare difficoltà. Tale documentazione comprova l'ammontare del credito del pari a complessivi € 547.502,05, già CP_1 considerati oneri accessori ed IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deve, infine, debitamente evidenziarsi che parte convenuta ha omesso qualsivoglia contestazione circa l'attività giudiziale prestata dall'attore ovvero l'ammontare delle somme richieste limitandosi ad affermare che la documentazione allegata dall'attore si riferisse a clienti terzi, estranei al contenzioso. Conclusivamente, in considerazione dei molteplici incarichi a favore delle terze società beneficiarie conferiti da in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
ora questi ultimi devono essere Controparte_3 Controparte_2 condannati, in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 547.502,05, già considerati oneri accessori ed IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti da parte appellante, a titolo di compenso per prestazione d'opera professionale, in favore dell'avv. . Parte_1
9. Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto, relativamente al diritto dell'avv. al pagamento degli interessi di mora sulle Parte_1 somme già (tardivamente) percepite da nonché al Controparte_3 diritto al pagamento del compenso professionale per l'attività defensionale svolta su incarico degli appellati.
10. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ossequio al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M.
55/2014.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
n. 422/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.03.2023, pubblicata il 16.03.2023, nella causa iscritta al n. r.
g. 5457/2017; pagina 12 di 13 1. Condanna (già al Controparte_2 Controparte_3 pagamento di € 2.800,00 in favore di a titolo di Parte_1 interessi di mora sulle somme tardivamente corrisposte allo stesso in pagamento delle prestazioni professionali rese;
2. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento di complessivi € 547.502,05, già considerati oneri accessori ed IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per prestazione d'opera professionale, in favore dell'avv.
; Parte_1
3. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 29.193,00 oltre accessori di legge, in favore di
; Parte_1
4. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 18.511,00 oltre accessori di legge, in favore di
. Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 28.08.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 608 / 2023 promossa da:
(C.F. ), che agisce nel procedimento in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Perugia, Via Campo Battaglia, 1
APPELLANTE
Contro
(C.F. , in proprio ed in qualità Controparte_1 C.F._2 di legale rappresentante di (P.IVA ), già Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Fabio Lombardi, Controparte_3 elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Spoleto
(PG), Largo Lucio Apuleio, 11
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Prestazione d'opera intellettuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 422/2023, emessa
[...] dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.03.2023, pubblicata il 16.03.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5457/2017, con la quale era stato accertato che il credito di euro 25.000,00 vantato dall'attore, avv. nei confronti di Parte_1 Controparte_3 era stato già soddisfatto e rigettata la domanda di condanna al
[...] pagamento della maggior somma variamente richiesta a titolo di inadempimento del contratto di mandato asseritamente conferito dai pagina 1 di 13 convenuti per la rappresentanza legale di società terze, di accollo, di contratto a favore del terzo, di risarcimento del danno nonché di arricchimento ingiustificato. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “1) dichiara che il credito di euro 25.000,00 vantato da nei confronti di è Parte_1 Controparte_3 stato soddisfatto nel corso del giudizio;
2) rigetta per il resto le domande dell'attore; 3) spese interamente compensate”.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) del vizio di omessa pronuncia circa la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale derivante dalle offese ingiuriose proferite dal nell'ambito di corrispondenza telematica con terzi e CP_1 circa la domanda di condanna al pagamento di accessori ed interessi sulle somme già riconosciute e versate da pari ad € Controparte_3
2.880,00 per interessi di mora;
2) dell'omessa valutazione della copiosissima produzione documentale di parte attrice e del conseguente omesso accertamento del diritto di credito dell'attore avv. in Parte_1 forza dell'obbligo assunto – a titolo di accollo ex art. 1273 c.c. ovvero di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. - dal convenuto
[...]
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Controparte_1
(ora di pagamento degli oneri Controparte_3 Controparte_2 professionali spettanti all'attore in relazione a numerosissimi procedimenti civili ed amministrativi seguiti per conto di molteplici società, su procura legale solo formalmente conferita dai legali rappresentanti di ciascuna, ma incarico sostanziale del , CP_1 trattandosi di società tutte collegate al in quanto formalmente CP_1 intestate ai suoi familiari ovvero partecipate da società da questi direttamente controllate ma, in sostanza, direttamente gestite dallo stesso quale amministratore di fatto;
3) in ogni caso, dell'omesso accertamento dell'ingiustificato arricchimento del e di CP_1 Controparte_3
In data 28.05.2024 si sono costituiti gli appellati mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché
l'infondatezza delle doglianze avverse.
3. Con ordinanza del 16.07.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. Nonostante l'esposizione delle doglianze risulti confusionaria e di difficile lettura, l'appello consente di individuare i capi della sentenza pagina 2 di 13 impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, è parzialmente fondato e deve essere accolto.
5. Il primo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa statuizione circa la domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora sulle somme già riconosciute e tardivamente corrisposte da pari ad € 2.880,00. Controparte_3
Pur riconoscendo il credito di parte attrice nei confronti di
[...]
e risultando provato il ritardo nel pagamento dei compensi Controparte_3 dovuti, il Giudice di prime cure ha omesso di riconoscere le somme dovute a titolo di interessi di mora, che devono essere, pertanto, liquidate, come correttamente quantificate da parte appellante. In tal caso, l'avv.
vanta diritto di credito esclusivamente nei confronti di Parte_1 [...]
avendogli ordinariamente conferito Controparte_3 Controparte_1 mandato in qualità di legale rappresentante di società a Controparte_3 responsabilità limitata, e, non già, in qualità di stipulante di contratto a favore del terzo - diversamente dagli ulteriori crediti vantati dall'avv. per le prestazioni rese in adempimento del contratto Parte_1 di mandato defensionale a favore di terze società beneficiarie, stipulato da in proprio ed in qualità di legale Controparte_1 rappresentante di dei quali entrambi gli appellati Controparte_3 sono tenuti a rispondere, in solido tra loro.
5.1 Al contrario, la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale derivante dalle offese ingiuriose asseritamente proferite dal CP_1 nell'ambito di corrispondenza telematica condivisa con terzi è inammissibile in quanto domanda nuova, tardivamente introdotta, solo con prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., configurante vera e propria mutatio libelli e, non già, mera emendatio libelli. Peraltro, la domanda da ingiuria, oltre che tardivamente introdotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe comunque infondata, non ravvisandosi i requisiti del reato di ingiuria nel contenuto della corrispondenza telematica né essendovi minimamente principio di prova di tutte le allegazioni di parte appellante in termini di stravolgimento esistenziale ovvero circa il danno concretamente sofferto.
6. L'azione di arricchimento, avanzata in subordine da parte appellante, si pone già, ex ante, come inammissibile, per il suo carattere di assoluta sussidiarietà e residualità in astratto, che ne impedisce la proposizione, per l'appunto in subordine, unitamente ad altra domanda astrattamente pagina 3 di 13 proponibile, nonché in ragione del difetto di legittimazione passiva dei convenuti, avuto riguardo all'omessa proposizione della domanda verso il soggetto effettivamente arricchitosi (le società beneficiarie dell'attività di assistenza legale compiuta dall'avv. ) secondo la Parte_1 prospettazione di parte attrice. Come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, infatti, “Ai sensi dell'art. 2041 c.c., i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti” (Cassazione civile sez. un., 11/09/2008, n.
23385). L'art. 2041 c.c. si configura, dunque, come norma di chiusura volta ad operare in via residuale ogniqualvolta non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro e, ciononostante, non sia astrattamente configurabile un diverso strumento di tutela, al fine di ripristinare l'assetto patrimoniale modificatosi ingiustificatamente, purché siano soddisfatti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Il requisito di sussidiarietà postula la non esperibilità, in astratto, di altro strumento di tutela, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ed esclude la possibilità di ricorso a tale azione qualora un'altra azione sia astrattamente prevista dal legislatore, pur se tale azione non sia utilmente esperibile o esperita in concreto, correndosi altrimenti il rischio di alterazione delle regole sulle tutele tipizzate. In ogni caso, l'arricchimento deve risolversi in un'attribuzione effettiva, e non già meramente eventuale o futura, la quale renda necessario l'esperimento di tale rimedio residuale, al fine di ristabilire un equilibrio, realmente alterato, negli assetti patrimoniali coinvolti. Peraltro, l'azione di arricchimento ingiustificato postula la prova di un nesso di causalità diretta fra l'impoverimento dell'attore e l'arricchimento del convenuto, non potendo trovare accoglimento qualora ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario della stessa. Nel caso di specie, dunque, l'azione di indebito arricchimento deve ritenersi primariamente inammissibile, in quanto in pagina 4 di 13 astratto era configurabile altro rimedio giurisdizionale cui l'attore poteva fare ricorso per ottenere tutela del proprio diritto e, in concreto, la domanda è stata, per l'appunto, avanzata in subordine. Inoltre, l'azione di arricchimento senza causa, quandanche configurabile, sarebbe in ogni caso risultata infondata, a fronte della mancata prova dell'effettivo arricchimento di parte convenuta (e, non già, delle società terze da questa di fatto controllate) in considerazione del depauperamento di parte attrice, nonché del conseguente arricchimento di parte convenuta, del rapporto di causalità fra le due situazioni di depauperamento ed arricchimento, dell'unicità del fatto costitutivo.
7. Il secondo motivo d'impugnazione è fondato e deve essere accolto. Pur dovendosi ritenere corretta la valutazione di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento dell'accertamento del diritto di credito azionato dall'attore - variamente richiesti a titolo di accollo esterno ex art. 1273
c.c., che presuppone l'assunzione dell'obbligo di pagamento a cura del terzo in epoca successiva alla sua insorgenza, ovvero di contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c., che presuppone, invece, l'assunzione dell'obbligo di pagamento del compenso professionale in epoca antecedente all'insorgenza dello stesso -, il Giudice di prime cure ha, infatti, omesso di accertare il diritto di credito dell'attore, avv. , nonostante Parte_1 le copiosissime e concordi risultanze istruttorie comprovino chiaramente che negli anni 2015-2017 il convenuto, in proprio Controparte_1 ed in qualità di legale rappresentante di (ora Controparte_3 [...]
, gli ha conferito numerosissimi mandati a rappresentare Controparte_2 molteplici società CP_4 Controparte_3 CP_5
RL S.p.A.), - formalmente amministrate da CP_6 CP_7 soggetti terzi, generalmente familiari del ovvero prestanome CP_1 impiegati con ruolo subordinato presso le medesime società, ma sostanzialmente facenti capo al in quanto prevalentemente CP_1 partecipate da società da questi direttamente controllate ovvero soggette ai poteri di direzione e controllo dello stesso – in procedimenti civili ed amministrativi nonché in sede stragiudiziale, con ciò assumendo la veste di mandante in favore di terzo ex art. 1411 c.c. e, pertanto, di cliente, obbligato al pagamento del compenso nei confronti del professionista legale. Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula, infatti, l'avvenuto conferimento del relativo incarico in pagina 5 di 13 qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. Pertanto, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra il mandante ed il professionista (ex multis,
Cassazione civile sez. II, 25/03/2024, n.7953). Il rapporto che sorge tra la parte e l'avvocato in virtù del rilascio della procura ad litem è, pertanto, ben distinto dal rapporto di mandato - dal quale deriva l'obbligo di pagamento del compenso professionale - che si instaura tra il cliente ed il legale. Ciò in quanto mediante il mandato difensivo il cliente conferisce all'avvocato l'incarico di prestare la propria opera professionale in ambito giudiziale ovvero stragiudiziale in favore di terzo beneficiario secondo lo schema di cui all'art. 1411 c.c. obbligandosi al pagamento del relativo compenso;
mediante la procura alle liti il terzo beneficiario conferisce al legale rappresentante i necessari poteri di rappresentanza affinché adempia all'obbligazione assunta nel contratto di mandato difensivo a favore del terzo. Né, peraltro, il mandato difensivo all'avvocato a favore del terzo è soggetto ai medesimi requisiti di forma previsti per la procura alle liti.
7.1 Ebbene, le concordi risultanze istruttorie comprovano inequivocabilmente che, nonostante la procura alle liti sia stata conferita all'avvocato dai rappresentati legali delle società di volta in Parte_1 volta rappresentate, l'incarico di prestazione d'opera professionale nei confronti delle suddette società gli è stato senz'altro conferito dal Sig.
A tale riguardo, la copiosissima produzione Controparte_1 documentale allegata agli atti di parte attrice e, segnatamente, la corrispondenza telematica intrattenuta dall'avv. con il Parte_1 CP_1
e con i legali rappresentanti delle società rappresentate comprovano chiaramente: che in epoca antecedente al conferimento formale della procura ad litem a cura del legale rappresentante della società beneficiaria dell'attività di assistenza legale dell'avv. questi ha sempre Parte_1 pagina 6 di 13 formalmente inoltrato al cliente, e nonché CP_1 Controparte_3 al legale rappresentante della società rappresentata le proprie valutazioni tecnico-professionali circa l'attività giudiziale ovvero stragiudiziale da compiere nonché formale prospetto di spesa per il suo onorario, rapportato ai parametri forensi applicabili per l'incarico ricevuto;
che, a fronte di tali puntuali indicazioni, il non ha mai in alcun modo contestato i CP_1 preventivi di spesa ricevuti ovvero rappresentato la propria estraneità ai giudizi di volta in volta considerati;
che, al contrario, il ha CP_1 sempre avuto conoscenza diretta e potestà decisionale esclusiva delle scelte economiche e delle vicende giudiziali interne alle summenzionate società, pur formalmente amministrate da soggetti terzi, e, a fronte delle insistenze dell'avv. al fine di avere un anticipo dei compensi Parte_1 dovuti in ragione della imponente attività professionale prestata, lo ha personalmente rassicurato circa l'imminenza dei pagamenti, riconoscendo la propria obbligazione con dichiarazioni di chiaro tenore confessorio.
Segnatamente, con riguardo a con missiva del 10.12.2015 il CP_7
chiedeva delucidazioni al legale sulla “posizione della Cava CP_1
Mancini” rappresentando di essere stato nominato liquidatore di Signum
Finance S.p.A.; con missiva del 15.03.2017, il scriveva all'avv. CP_1
: “Carissimo , ti invio il provvedimento di bki di questa Parte_1 Pt_1 mattina su Gbm finanziaria. Qui penso sia opportuno andare da soli senza professoroni però dimmi tu cosa ne pensi” ed ancora “ , ho Tes_1 Pt_1 preso visione delle mail, per la prima volta ti stanno inviando dalla
Cont segreteria tutti i documenti… per il tuo pagamento, in settimana stiamo aspettando incassi importanti e sei ovviamente nelle priorità aziendali al numero uno della lista. Le restanti rate vanno benissimo e ti ringrazio in tal senso”, allegando copiosissima documentazione finanziaria e contabile che comprova con chiarezza i poteri direttivi esercitati dal . Con CP_1 riguardo a formalmente intestata a madre del CP_5 ER
, questi, con missiva del 19.09.2016, comunicava all'avv. CP_1
: “ho preso visione della mail del pregiatissimo avv. Parte_1 Parte_1 in tal senso confermo sia la volontà di non procedere ad atti negoziali, che la prossima liquidazione delle spettanze”. Con riguardo a RL
S.p.A., partecipata da il rassicurava Controparte_3 CP_1 ancora l'avv. , ribadendo: “Caro , non hai necessità di Parte_1 Pt_1 sollecitare e francamente non penso nemmeno che sia mia volontà postergarti oltre. Penso sia necessario solo sentirci per comprendere come procedere pagina 7 di 13 oltre […] del rapporto che resta comunque mio e tuo e non coinvolge altre persone” ed ancora, con missiva del 23.03.2017, comunicava: “ho confermato
l'orientamento ad aderire alla forma di pagamento prospettata […] ad oggi il nome della società che possiede le partecipazioni è Controparte_3 che procederà alla cessione in favore di Per
[...] Controparte_8 quanto al pagamento delle spettanze, come più volte detto, si procederà in ragione degli incassi di periodo”. Tali affermazioni assumono chiaro carattere confessorio (“per il tuo pagamento, in settimana stiamo aspettando incassi importanti e sei ovviamente nelle priorità aziendali al numero uno della lista. Le restanti rate vanno benissimo e ti ringrazio in tal senso”; “confermo sia la volontà di non procedere ad atti negoziali, che la prossima liquidazione delle spettanze”; “Penso sia necessario solo sentirci per comprendere come procedere oltre […] del rapporto che resta comunque mio e tuo e non coinvolge altre persone”) e sono idonee a rivelare inequivocabilmente il conferimento dell'incarico defensionale al professionista a cura del in proprio ed in qualità di legale CP_1 rappresentante di Le risultanze documentali Controparte_3 comprovano, altresì, che, tra l'ottobre 2016 ed il maggio 2017, l'avv.
emetteva fatture per compensi professionali nei confronti di Parte_1 [...] ed per un valore complessivo di € 26.288,50 Controparte_9 CP_6
e, su espressa richiesta del , emetteva note di credito del CP_1
31.05.2017 e del 08.06.2017 e contestualmente riemetteva fatture per i medesimi importi nei confronti di che provvedeva Controparte_3 al pagamento di € 25.000,00. Ebbene, tale circostanza è dirimente ai fini della prova del previo conferimento di mandato a rappresentare CP_10 ed a cura del , in proprio e quale legale
[...] CP_6 CP_1 rappresentante di non sussistendo, altrimenti, Controparte_3 alcun titolo giuridico idoneo a giustificare la suddetta operazione contabile di imputazione del credito vantato dall'avv. in favore Parte_1 di società terze ( ed a carico di Controparte_9 CP_6 [...]
Infine, le risultanze documentali comprovano che anche gli Controparte_3 altri professionisti di volta in volta coinvolti nei vari giudizi in ragione delle precipue conoscenze tecniche possedute avevano espressamente ricevuto incarico e direttive dal a riprova dei poteri di fatto da CP_1 questi esercitati su tutte le summenzionate società, fittiziamente intestate a familiari ovvero ad impiegati prestanome;
che, a fronte delle reiterate richieste di pagamento dell'avv. il lo Parte_1 CP_1 pagina 8 di 13 sollecitava in molteplici occasioni ad incontrarsi personalmente;
che, da ultimo, l'avv. dopo aver seguito numerosissime liti su incarico Parte_1 del per molteplici anni, averne personalmente anticipato i costi CP_1 vivi ed aver persino personalmente provveduto al pagamento dei professionisti (legali e tecnici) che aveva di volta in volta coinvolto su incarico dello stesso in conseguenza dell'inadempimento di CP_1 quest'ultimo, insospettitosi, da ultimo rifiutava di rendere ulteriori prestazioni nel difetto di previo pagamento dei compensi dovuti;
che, solo in tal caso, il - che mai aveva sino ad ora eccepito alcunché, CP_1 nonostante l'avv. avesse sempre indirizzato a lui ed a Parte_1 [...] tutte le missive inerenti le società rappresentate, avesse Controparte_3 sempre svolto la propria prestazione d'opera professionale seguendo esclusivamente le direttive del e gli avesse inoltrato tutte le CP_1 fatture emesse in acconto con opportune note spese -, negava la sussistenza di qualsivoglia accordo con l'avv. invitandolo a rivolgersi Parte_1 esclusivamente alle società rappresentate, e CP_5 CP_6 [...] asseritamente “non facenti parte del suo gruppo”. Le suddette CP_7 risultanze documentali comprovano, dunque, chiaramente il conferimento di mandato defensionale a favore di terzi da parte di Controparte_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Controparte_3
, in favore dell'avv. in relazione all'attività di
[...] Parte_1 assistenza legale giudiziale e stragiudiziale prestata nei confronti delle società Signum Finance S.r.l., IES RP ss.r.l., CP_5 [...]
RL S.p.A., formalmente amministrate da soggetti terzi CP_10
e di fatto soggette al controllo del . Peraltro, risulta parimenti CP_1 accertato che mediante il conferimento formale della procura ad litem i legali rappresentanti delle società beneficiarie dell'attività di assistenza legale dell'avv. abbiano profittato degli effetti del Parte_1 contratto stipulato in loro favore dal con ciò determinandone una CP_1 stabilizzazione ed inibendo l'esercizio dei poteri di revoca dello stipulante.
7.2 Il conferimento di mandato defensionale a favore del terzo risulta, peraltro, corroborato dagli atti relativi ai procedimenti penali subiti dal
, dai familiari e dalla convivente more uxorio, CP_1 Persona_2 come allegati da parte attrice (all.ti 31 e 11), nonché dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in relazione a reati patrimoniali e finanziari commessi proprio mediante l'intestazione fittizia di società in pagina 9 di 13 capo a prestanome ed alla gestione fraudolenta delle stesse a cura del
, quale amministratore di fatto, che ha, dunque, senz'altro CP_1 conferito mandato defensionale al salvo incaricare il legale CP_1 rappresentante della società di volta in volta considerata di firmare procura ad litem ai fini della valida instaurazione della rappresentanza processuale. Peraltro, risulta chiaramente comprovato che di tale gestione fraudolenta l'avv. è rimasto vittima, avendo prestato una Parte_1 colossale attività di assistenza legale per molteplici anni, inutilmente confidando nella serietà del e nella solvibilità di CP_1 [...]
e ricevendo appena € 25.000,00 (in relazione ai soli Controparte_3 compensi asseritamente dovuti a a fronte della Controparte_3 imponente attività legale svolta, con ciò ravvisandosi, in ogni caso, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità da fatto illecito del
. CP_1
7.3 Da ultimo, anche le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado – assolutamente attendibili in ragione della puntualità e credibilità delle dichiarazioni rese - corroborano con chiarezza le risultanze documentali. All'udienza istruttoria del 20.10.2020, il teste,
dott. commercialista che aveva rivestito la qualifica di Testimone_2 risk manager di da gennaio ad aprile 2017, Controparte_9 indifferente, ha confermato che dal 2014 al 2018 il si è avvalso di CP_1 molteplici soggetti onde celare la propria amministrazione di fatto “delle imprese Signum Finance, IES RP, WBI, WBI Intermediari del CP_5
Credito, WBI Broker, LE TI, RL e Controparte_9
RL Broker, ” ed ha riferito espressamente che l'avv. CP_3 Cont
“seguiva diverse società, tra queste ricordo la finanziaria Parte_1 Cont e per l'attività svolta aveva emesso diverse fatture;
questo per la per gli anni in cui ho lavorato. Per le altre società non avevo accesso ai documenti quindi ho solo sentito dire delle fatture emesse dall'avv.to”;
Cont che “le decisioni prese per la finanziaria partivano da CP_1
”; che, nonostante avessero sede nei
[...] Controparte_11 medesimi locali di non aveva mai incontrato madre CP_7 ER Cont del ed amministratrice di né presso la sede di CP_1 CP_5
Spoleto né presso quella di Roma. All'udienza istruttoria del 22.10.2020 il teste, indifferente, ha concordemente dichiarato: “a Testimone_3 Cont
sono passati e per un breve periodo Parte_2 Persona_3 Cont credo anche e […] Di fatto la era Persona_2 Parte_3 pagina 10 di 13 gestita in tutto e per tutto dal Io da consigliere sono Controparte_1 Cont stato poi nominato Presidente della anche se dissi al dott. che CP_1 al dott. che non avevo i requisiti professionali per ricoprire il Per_4 ruolo di Presidente. Loro mi rassicurarono dicendomi di stare tranquilli che a loro serviva una persona pulita”; “So che aveva rapporti con CP_1
l'avv.to con il quale ho anche io all'epoca conferito su ordine Parte_1 di . Ho sentito dire che l'avv.to doveva avere diversi CP_1 Parte_1 Cont soldi da per attività professionale svolta sia per che per CP_1 Cont
”; “Nel 2017 sono andato via da Posso solo dire che sapevo CP_3 Cont che faceva attività di consulenza per e Parte_4 quest'ultima pagava per detto servizio la ”. CP_3
8. Tanto premesso, il diritto di credito di parte attrice risulta senz'altro comprovato, sia in punto di an che in punto di quantum.
L'attore ha, infatti, in primo luogo, puntualmente provato la colossale attività defensionale, giudiziale e stragiudiziale, compiuta per le società di fatto amministrate dal mediante copiosissime allegazioni CP_1 documentali all'atto di citazione nel giudizio di primo grado ed alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (i cui riferimenti alfa- numerici non sono riportati per mera scorrevolezza di lettura). La corrispondenza telematica con il convenuto comprova, inoltre, che l'attore ha sempre inoltrato al cliente ed alla società beneficiaria preventivo scritto di spesa anteriormente alla formale assunzione dell'incarico, ricevendo riscontro positivo dal cliente, che mai nulla ha opinato al riguardo (così, ad esempio, il scriveva all'avv. “per il CP_1 Parte_1 tuo pagamento, in settimana stiamo aspettando incassi importanti e sei ovviamente nelle priorità aziendali al numero uno della lista. Le restanti rate vanno benissimo e ti ringrazio in tal senso”). L'attore ha, altresì, meticolosamente allegato e provato il credito maturato nei confronti del
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di CP_1 [...]
in ragione di ciascuna attività defensionale svolta, Controparte_3 allegando copiosa documentazione alla seconda memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.(all.ti Q, Q.a, Q.b, Q.c, Q.d, Q.e, Q.f, Q.g, Q.h, Q.i, Q.j, Q.k,
Q.l, Q.m, Q.n, Q.o, Q.p, Q.q, Q.r, Q.s, Q.t, Q.u, Q.v, Q.w, Q.x, Q.y, Q.z,
W, O.a, O.c) comprovante l'attività di volta puntualmente compiuta per ciascuna società, le differenti controparti processuali singolarmente affrontate, lo scaglione di valore di riferimento, il compenso spettante al professionista legale avuto riguardo ai parametri forensi intermedi e pagina 11 di 13 l'eventuale maggiorazione percentuale calcolata esclusivamente qualora il procedimento sia stato caratterizzato dalla presenza di più parti ovvero contraddistinto da particolare difficoltà. Tale documentazione comprova l'ammontare del credito del pari a complessivi € 547.502,05, già CP_1 considerati oneri accessori ed IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deve, infine, debitamente evidenziarsi che parte convenuta ha omesso qualsivoglia contestazione circa l'attività giudiziale prestata dall'attore ovvero l'ammontare delle somme richieste limitandosi ad affermare che la documentazione allegata dall'attore si riferisse a clienti terzi, estranei al contenzioso. Conclusivamente, in considerazione dei molteplici incarichi a favore delle terze società beneficiarie conferiti da in proprio e quale legale rappresentante di Controparte_1 [...]
ora questi ultimi devono essere Controparte_3 Controparte_2 condannati, in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 547.502,05, già considerati oneri accessori ed IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti da parte appellante, a titolo di compenso per prestazione d'opera professionale, in favore dell'avv. . Parte_1
9. Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto, relativamente al diritto dell'avv. al pagamento degli interessi di mora sulle Parte_1 somme già (tardivamente) percepite da nonché al Controparte_3 diritto al pagamento del compenso professionale per l'attività defensionale svolta su incarico degli appellati.
10. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ossequio al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M.
55/2014.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
n. 422/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 13.03.2023, pubblicata il 16.03.2023, nella causa iscritta al n. r.
g. 5457/2017; pagina 12 di 13 1. Condanna (già al Controparte_2 Controparte_3 pagamento di € 2.800,00 in favore di a titolo di Parte_1 interessi di mora sulle somme tardivamente corrisposte allo stesso in pagamento delle prestazioni professionali rese;
2. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento di complessivi € 547.502,05, già considerati oneri accessori ed IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per prestazione d'opera professionale, in favore dell'avv.
; Parte_1
3. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 29.193,00 oltre accessori di legge, in favore di
; Parte_1
4. Condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 18.511,00 oltre accessori di legge, in favore di
. Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 28.08.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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