Articolo 2 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 aprile 1977
Art. 2.
Nell' articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , sono soppresse le parole "ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4".
Entrata in vigore il 17 aprile 1977