Articolo 13 della Legge 2 aprile 1968, n. 475
Articolo 12Articolo 12
Versione
12 maggio 1968
Art. 13.
Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, ne' esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovra' dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sara' rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
Entrata in vigore il 12 maggio 1968
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