CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1559/2022 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Franco Amato;
appellante contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
e
), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappr. pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Rossi;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento.
All'udienza collegiale del 10 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1575/2022, pubblicata l'8 aprile 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 3904/16 Parte_1
del 9.9.2016, col quale era stato intimato il pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di €. 24.464,63, di cui euro 13.465,87 a titolo di capitale residuo ed euro
10.998,56 a titolo di interessi convenzionali di mora al 6.6.2016 - oltre successivi interessi convenzionali di mora sul solo capitale residuo e spese - riferiti al contratto di finanziamento n. 189539, finalizzato all'acquisto di una autovettura, stipulato il
13.1.2010 con Agos CA s.p.a., credito ceduto il 10.12.2013 a Controparte_4
e da questa a il 30.11.2015. Controparte_1
Ha ritenuto il tribunale a sostegno della decisione (per quanto qui d'interesse):
i) la legittimazione di ad agire in via monitoria, avendo documentato CP_1
le cessioni del credito e l'intervenuta notifica;
ii) la prova del credito ingiunto, costituita dall'allegato contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, senza che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca ne determinasse la nullità per difetto della forma scritta, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale;
iii) l'indeterminatezza del motivo di opposizione relativo alla vessatorietà delle clausole contrattuali, atteso che per un verso nel contratto risulta la sottoscrizione di specifiche clausole ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., mentre per altro verso non è stato chiarito da parte opponente quale clausola del contratto sarebbe idonea determinare un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti;
iv) la genericità del riferimento al superamento del tasso soglia usurario, non sufficiente a giustificare la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio, avente finalità meramente esplorativa;
v) la tardività ed inammissibilità delle nuove doglianze formulate solo in sede di comparsa conclusionale su circostanze non precedentemente contestate.
Ha appellato la suddetta sentenza l'opponente, con atto di citazione notificato l'8.11.2022 a la quale non si è costituita. CP_1
2 Con atto depositato il 26.1.2023, ha proposto intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., a mezzo della propria mandataria Controparte_3 Controparte_2
quale nuova cessionaria del credito, resistendo al gravame.
[...]
Assegnata la causa in decisione, nonché maturati i termini per le conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1
Deduce che la motivazione del giudice, generica nella sue argomentazioni, non
[...]
esamina quanto in proposito dedotto dalla difesa dell'opponente. Indi ribadisce che dalla documentazione versata in atti da ossia un estratto della GU ed un CP_1
contratto di cessione in blocco, non si evince la prova che in essa sia ricompreso il credito oggetto di ingiunzione di pagamento.
1.1) Il motivo non si confronta con le motivazioni della sentenza.
Occorre precisare che la cessione del credito oggetto di domanda, da parte di Agos
CA s.p.a. in favore di e da questa a in virtù Controparte_4 Controparte_1
di contratti di cessione in blocco, rispettivamente, del 10.12.2013 e del 30.11.2015, affermata col ricorso monitorio, non è stata contestata dal né con l'atto di Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo, né con la memoria ex art. 183 c.p.c.
Le argomentazioni difensive, ritrascritte alle pagg. da 2 a 5 dell'appello, delle quali l'appellante lamenta l'omesso esame in sentenza, risultano piuttosto formulate nella comparsa conclusionale di primo grado (pagg. 2/4); sicchè correttamente il tribunale non le ha esaminate, evidenziandone l'inammissibilità (pag. 9 penultimo cpv della sentenza: “Per quanto riguarda doglianze nuove formulate soltanto in sede di comparsa conclusionale, se ne rileva la tardività e inammissibilità, posto che vertono su circostanze non contestate in precedenza nel corso del giudizio”). Né sul punto la sentenza è stata oggetto di specifico motivo di appello.
D'altra parte, è pure vero che - come esattamente affermato dal tribunale - la documentazione prodotta in primo grado da era idonea a dimostrarne la CP_1
legittimazione.
3 Ciò vale, anzitutto, quanto all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 152 del 28.12.2013 concernente la cessione di crediti in blocco da Agos CA s.p.a. a CP_4
effettuata con contratto del 10.12.2013 (contratto la cui esistenza non è mai stata
[...]
contestata dall'opponente). La Suprema Corte ha infatti a più riprese affermato - con indirizzo ermeneutico consolidato - che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera -, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31118 del 2017, Cass. n. 15884 del 2019, Cass.
n. 4277 del 2023). Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, posto che i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco di cui all'avviso citato ("tutti
i crediti pecuniari di titolarità della società cedente Agos CA che alla data del
31 agosto 2013 soddisfino tutti i seguenti criteri: a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi … sottoscritti da Agos CA s.p.a. … nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990
(incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso); b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia .. al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) sia stata dichiarata da parte di Agos CA s.p.a. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre
1993, incluso e il 28 luglio 2012, incluso…"), sono idonei ad individuare senza incertezze la tipologia dei rapporti ceduti e, d'altro canto, come le specifiche caratteristiche del credito ingiunto, qui in contestazione (per tipologia del rapporto, tempo di insorgenza, data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine) impongono di ritenerlo ricompreso nella cessione in blocco medesima.
Del pari, la produzione in atti del contratto del 30.11.2015 di cessione in blocco da a di quei medesimi crediti già oggetto, nel Controparte_4 Controparte_1
dicembre 2013, della cessione in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n.
152 del 28.12.2013, consente di ritenere provata la legittimazione dell'intimante.
4 2.) Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fornita in giudizio la prova del credito ingiunto. Deduce che, nel caso che ci occupa, i documenti posti a corredo del D.I. non soddisfano i requisiti di certezza ed esigibilità che la legge postula per l'ingiunzione di pagamento, essi non integrando piena prova del credito in esso indicato, ciò in particolare qualora parte opponente eccepisca che il saldo indicato nel D.I. opposto non rispecchia, come nel caso specifico, l'effettiva somma dovuta in relazione al tasso di interesse concordato, peraltro neppure indicato in contratto. Assume, poi, che il giudice di prime cure ha sul punto omesso di valutare la denunciata violazione della normativa bancaria di riferimento al contratto di finanziamento azionato, il quale contratto avrebbe dovuto considerarsi nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto nel caso di specie non è stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla banca.
Ulteriore rilievo - aggiunge - che giudice non ha esaminato con la dovuta accortezza
è l'illeggibilità, nonché l'illegittimità di qualsivoglia clausola contrattuale di cui al contratto di finanziamento allegato nel ricorso per D.I. tenuto conto della vessatorietà delle stesse, prima tra tutte quelle che consentono alla banca di cedere il proprio credito senza alcuna preventiva informativa e richiesta di autorizzazione da parte del cliente, nonché dei caratteri piccolissimi in cui sono riportate.
2.1) Il motivo in esame appare, in parte, del tutto generico (laddove assume che i documenti posti a corredo del D.I. non soddisfano i requisiti di certezza ed esigibilità del credito), in parte manifestamente infondato (laddove assume, contrariamente al vero, che il contratto non indica il tasso di interesse applicato), in parte si limita a ribadire il contenuto delle difese di primo grado, già motivatamente disattese dal tribunale con precise argomentazioni, non oggetto di specifiche e congruenti ragioni di dissenso.
La critica dell'appellante in ordine all'inidoneità della documentazione prodotta dall'intimante, unitamente al ricorso monitorio, a costituire idonea prova scritta del credito, non tiene conto che, nella fattispecie, come esattamente rimarcato dalla sentenza appellata, tale prova scritta del credito discende direttamente dal contratto di finanziamento stipulato tra le parti.
5 Contratto - strutturato come proposta del cliente alla finanziaria, recante le sottoscrizioni del mutuatario, e perfettamente leggibile - il quale contiene tutti gli elementi (importo finanziato, numero, importo e data di scadenza delle rate di rimborso dovute, ammontare degli interessi dovuti, TAN e TAEG di riferimento, ecc.) atti a determinare con esattezza il credito oggetto di pretesa, nonché le condizioni generali di contratto.
Spetta, invece, al debitore provare l'adempimento delle obbligazioni.
Quanto poi all'eccepita nullità per difetto di forma scritta del contratto, per mancata sottoscrizione da parte della società finanziaria, già il tribunale ne ha evidenziato l'infondatezza richiamando il principio - affermato dalle Sezioni Unite in materia di intermediazione mobiliare (cfr. sent. n.898/2018, citata dal primo giudice), poi esteso dalla stessa Suprema Corte ai contratti bancari (Cass. n.
9295/2023 ed ivi riferimenti) - della validità del cd. contratto monofirma, in quanto
"la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta …trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale"; sicché "è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti".
A fronte di tali precisi riferimenti giurisprudenziali, d'altra parte, l'appellante si è limitato a richiamare, ancora una volta, risalenti precedenti di merito (tal Tribunale
del 2006) ovvero non pertinenti precedenti di legittimità (Cass. 9791/94). Per_1
Nessuna congruente censura ha poi sollevato l'appellante alla sentenza laddove opportunamente evidenzia la mancata specificazione, da parte dell'opponente, delle clausole contrattuali asseritamente vessatorie, siccome idonee a determinare un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti. Né al riguardo appare pertinente il riferimento, effettuato in appello, alla clausola che consente la cessione del credito senza l'autorizzazione del cliente, quando, nel caso in esame, la cessione del credito è avvenuta alle condizioni direttamente consentite dalla legge bancaria
(art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993).
6 L'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore della interveniente come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di e per Controparte_2
essa, quale mandataria, delle spese del presente grado, che Controparte_3
liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1559/2022 R.G. promossa da
(cf: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Franco Amato;
appellante contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
e
), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappr. pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Marco Rossi;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento.
All'udienza collegiale del 10 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa è stata posta in decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1575/2022, pubblicata l'8 aprile 2022, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 3904/16 Parte_1
del 9.9.2016, col quale era stato intimato il pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di €. 24.464,63, di cui euro 13.465,87 a titolo di capitale residuo ed euro
10.998,56 a titolo di interessi convenzionali di mora al 6.6.2016 - oltre successivi interessi convenzionali di mora sul solo capitale residuo e spese - riferiti al contratto di finanziamento n. 189539, finalizzato all'acquisto di una autovettura, stipulato il
13.1.2010 con Agos CA s.p.a., credito ceduto il 10.12.2013 a Controparte_4
e da questa a il 30.11.2015. Controparte_1
Ha ritenuto il tribunale a sostegno della decisione (per quanto qui d'interesse):
i) la legittimazione di ad agire in via monitoria, avendo documentato CP_1
le cessioni del credito e l'intervenuta notifica;
ii) la prova del credito ingiunto, costituita dall'allegato contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, senza che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca ne determinasse la nullità per difetto della forma scritta, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale;
iii) l'indeterminatezza del motivo di opposizione relativo alla vessatorietà delle clausole contrattuali, atteso che per un verso nel contratto risulta la sottoscrizione di specifiche clausole ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., mentre per altro verso non è stato chiarito da parte opponente quale clausola del contratto sarebbe idonea determinare un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti;
iv) la genericità del riferimento al superamento del tasso soglia usurario, non sufficiente a giustificare la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio, avente finalità meramente esplorativa;
v) la tardività ed inammissibilità delle nuove doglianze formulate solo in sede di comparsa conclusionale su circostanze non precedentemente contestate.
Ha appellato la suddetta sentenza l'opponente, con atto di citazione notificato l'8.11.2022 a la quale non si è costituita. CP_1
2 Con atto depositato il 26.1.2023, ha proposto intervento, ai sensi dell'art. 111
c.p.c., a mezzo della propria mandataria Controparte_3 Controparte_2
quale nuova cessionaria del credito, resistendo al gravame.
[...]
Assegnata la causa in decisione, nonché maturati i termini per le conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di CP_1
Deduce che la motivazione del giudice, generica nella sue argomentazioni, non
[...]
esamina quanto in proposito dedotto dalla difesa dell'opponente. Indi ribadisce che dalla documentazione versata in atti da ossia un estratto della GU ed un CP_1
contratto di cessione in blocco, non si evince la prova che in essa sia ricompreso il credito oggetto di ingiunzione di pagamento.
1.1) Il motivo non si confronta con le motivazioni della sentenza.
Occorre precisare che la cessione del credito oggetto di domanda, da parte di Agos
CA s.p.a. in favore di e da questa a in virtù Controparte_4 Controparte_1
di contratti di cessione in blocco, rispettivamente, del 10.12.2013 e del 30.11.2015, affermata col ricorso monitorio, non è stata contestata dal né con l'atto di Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo, né con la memoria ex art. 183 c.p.c.
Le argomentazioni difensive, ritrascritte alle pagg. da 2 a 5 dell'appello, delle quali l'appellante lamenta l'omesso esame in sentenza, risultano piuttosto formulate nella comparsa conclusionale di primo grado (pagg. 2/4); sicchè correttamente il tribunale non le ha esaminate, evidenziandone l'inammissibilità (pag. 9 penultimo cpv della sentenza: “Per quanto riguarda doglianze nuove formulate soltanto in sede di comparsa conclusionale, se ne rileva la tardività e inammissibilità, posto che vertono su circostanze non contestate in precedenza nel corso del giudizio”). Né sul punto la sentenza è stata oggetto di specifico motivo di appello.
D'altra parte, è pure vero che - come esattamente affermato dal tribunale - la documentazione prodotta in primo grado da era idonea a dimostrarne la CP_1
legittimazione.
3 Ciò vale, anzitutto, quanto all'avviso pubblicato sulla G.U. n. 152 del 28.12.2013 concernente la cessione di crediti in blocco da Agos CA s.p.a. a CP_4
effettuata con contratto del 10.12.2013 (contratto la cui esistenza non è mai stata
[...]
contestata dall'opponente). La Suprema Corte ha infatti a più riprese affermato - con indirizzo ermeneutico consolidato - che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera -, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31118 del 2017, Cass. n. 15884 del 2019, Cass.
n. 4277 del 2023). Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, posto che i dati identificativi dei crediti oggetto della cessione in blocco di cui all'avviso citato ("tutti
i crediti pecuniari di titolarità della società cedente Agos CA che alla data del
31 agosto 2013 soddisfino tutti i seguenti criteri: a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi … sottoscritti da Agos CA s.p.a. … nel periodo compreso tra il 21 giugno 1990
(incluso) ed il 3 luglio 2012 (incluso); b) siano vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia .. al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) sia stata dichiarata da parte di Agos CA s.p.a. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine (i) tra il 3 dicembre
1993, incluso e il 28 luglio 2012, incluso…"), sono idonei ad individuare senza incertezze la tipologia dei rapporti ceduti e, d'altro canto, come le specifiche caratteristiche del credito ingiunto, qui in contestazione (per tipologia del rapporto, tempo di insorgenza, data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine) impongono di ritenerlo ricompreso nella cessione in blocco medesima.
Del pari, la produzione in atti del contratto del 30.11.2015 di cessione in blocco da a di quei medesimi crediti già oggetto, nel Controparte_4 Controparte_1
dicembre 2013, della cessione in blocco di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. n.
152 del 28.12.2013, consente di ritenere provata la legittimazione dell'intimante.
4 2.) Con un secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fornita in giudizio la prova del credito ingiunto. Deduce che, nel caso che ci occupa, i documenti posti a corredo del D.I. non soddisfano i requisiti di certezza ed esigibilità che la legge postula per l'ingiunzione di pagamento, essi non integrando piena prova del credito in esso indicato, ciò in particolare qualora parte opponente eccepisca che il saldo indicato nel D.I. opposto non rispecchia, come nel caso specifico, l'effettiva somma dovuta in relazione al tasso di interesse concordato, peraltro neppure indicato in contratto. Assume, poi, che il giudice di prime cure ha sul punto omesso di valutare la denunciata violazione della normativa bancaria di riferimento al contratto di finanziamento azionato, il quale contratto avrebbe dovuto considerarsi nullo per difetto di forma ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto nel caso di specie non è stata consegnata la copia al cliente, sottoscritta dalla banca.
Ulteriore rilievo - aggiunge - che giudice non ha esaminato con la dovuta accortezza
è l'illeggibilità, nonché l'illegittimità di qualsivoglia clausola contrattuale di cui al contratto di finanziamento allegato nel ricorso per D.I. tenuto conto della vessatorietà delle stesse, prima tra tutte quelle che consentono alla banca di cedere il proprio credito senza alcuna preventiva informativa e richiesta di autorizzazione da parte del cliente, nonché dei caratteri piccolissimi in cui sono riportate.
2.1) Il motivo in esame appare, in parte, del tutto generico (laddove assume che i documenti posti a corredo del D.I. non soddisfano i requisiti di certezza ed esigibilità del credito), in parte manifestamente infondato (laddove assume, contrariamente al vero, che il contratto non indica il tasso di interesse applicato), in parte si limita a ribadire il contenuto delle difese di primo grado, già motivatamente disattese dal tribunale con precise argomentazioni, non oggetto di specifiche e congruenti ragioni di dissenso.
La critica dell'appellante in ordine all'inidoneità della documentazione prodotta dall'intimante, unitamente al ricorso monitorio, a costituire idonea prova scritta del credito, non tiene conto che, nella fattispecie, come esattamente rimarcato dalla sentenza appellata, tale prova scritta del credito discende direttamente dal contratto di finanziamento stipulato tra le parti.
5 Contratto - strutturato come proposta del cliente alla finanziaria, recante le sottoscrizioni del mutuatario, e perfettamente leggibile - il quale contiene tutti gli elementi (importo finanziato, numero, importo e data di scadenza delle rate di rimborso dovute, ammontare degli interessi dovuti, TAN e TAEG di riferimento, ecc.) atti a determinare con esattezza il credito oggetto di pretesa, nonché le condizioni generali di contratto.
Spetta, invece, al debitore provare l'adempimento delle obbligazioni.
Quanto poi all'eccepita nullità per difetto di forma scritta del contratto, per mancata sottoscrizione da parte della società finanziaria, già il tribunale ne ha evidenziato l'infondatezza richiamando il principio - affermato dalle Sezioni Unite in materia di intermediazione mobiliare (cfr. sent. n.898/2018, citata dal primo giudice), poi esteso dalla stessa Suprema Corte ai contratti bancari (Cass. n.
9295/2023 ed ivi riferimenti) - della validità del cd. contratto monofirma, in quanto
"la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta …trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale"; sicché "è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti".
A fronte di tali precisi riferimenti giurisprudenziali, d'altra parte, l'appellante si è limitato a richiamare, ancora una volta, risalenti precedenti di merito (tal Tribunale
del 2006) ovvero non pertinenti precedenti di legittimità (Cass. 9791/94). Per_1
Nessuna congruente censura ha poi sollevato l'appellante alla sentenza laddove opportunamente evidenzia la mancata specificazione, da parte dell'opponente, delle clausole contrattuali asseritamente vessatorie, siccome idonee a determinare un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti. Né al riguardo appare pertinente il riferimento, effettuato in appello, alla clausola che consente la cessione del credito senza l'autorizzazione del cliente, quando, nel caso in esame, la cessione del credito è avvenuta alle condizioni direttamente consentite dalla legge bancaria
(art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993).
6 L'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in favore della interveniente come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022.
Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di e per Controparte_2
essa, quale mandataria, delle spese del presente grado, che Controparte_3
liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7