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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/05/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2222 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Formica, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giulio Cola, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno, n. 90, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.12.2022, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Montegranaro (FM), il Controparte_1
30.04.2016, esponendo che dall'unione non sono nati figli.
1 Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di essersi separato dalla coniuge in forza della sentenza n. 434/2020, emessa in data 05.12.2020 dal Tribunale di Fermo e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di riferimento, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti fissi con decreto il giorno della comparizione dei coniugi avanti a sé e, accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla Legge
898/70 ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia
– dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso dai sigg.
[...]
e con addebito a quest'ultima, per le ragioni meglio spiegate in narrativa e che nessun Parte_1 Controparte_1 assegno di divorzio sia dovuto tra i due coniugi, e/o previo rigetto di qualsivoglia eventuale richiesta di assegno divorzile per le ragioni meglio spiegate ut sopra.
Vittoria di onorari e spese di causa”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo dichiari inammissibile il ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, presentato dal Sig. nella parte in cui domanda il divorzio con addebito a carico Parte_1 della Sig.ra per inesistenza di un simile istituto;
CP_1
- che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, ove dichiari lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la
Sig.ra e il Sig. in via riconvenzionale disponga un assegno divorzile a favore della prima CP_1 Parte_1
e a carico del secondo per un importo mensile non inferiore ad euro 500,00”.
All'udienza del 02.03.2023, il Presidente del Tribunale, interrogate le parti comparse, ha esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, il Presidente ha omesso l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.05.2023, le parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva sullo status; quindi, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 703/2023, pubblicata in data 23.09.2023, l'intestato
Tribunale, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
All'udienza del 01.02.2024 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, dato atto dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la
Sig.ra e il Sig. prevedere: CP_1 Parte_1
2
1. obbligo a carico del Sig. di versare un assegno divorzile a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 dell'importo di € 1.500,00 nel mese di febbraio 2024 e successivamente di € 1.000 in ragione di mese, dal mese di marzo 2024 sino al mese di ottobre 2024. Nulla sarà più dovuto nel periodo successivo. Spese compensate”.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la concorde rinuncia delle parti.
* * *
Richiamato il contenuto della sentenza non definitiva sopra citata, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, osserva il Collegio come le condizioni di divorzio, conformemente a quanto previsto dall'accordo intervenuto tra le parti, non siano contrarie a norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 703/2023, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata in data
23.09.2023, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
Montegranaro (FM) il 30.04.2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
❖ dispone che le condizioni di divorzio siano quelle di cui al n. 1 della parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 03.05.2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Mariannunziata Taverna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Formica, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Giulio Cola, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio (FM), via Giordano Bruno, n. 90, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.12.2022, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Montegranaro (FM), il Controparte_1
30.04.2016, esponendo che dall'unione non sono nati figli.
1 Il ricorrente ha dedotto, a sostegno della domanda, di essersi separato dalla coniuge in forza della sentenza n. 434/2020, emessa in data 05.12.2020 dal Tribunale di Fermo e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha, pertanto richiesto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di riferimento, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti fissi con decreto il giorno della comparizione dei coniugi avanti a sé e, accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla Legge
898/70 ed esperito il tentativo di conciliazione, voglia
– dichiarare lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso dai sigg.
[...]
e con addebito a quest'ultima, per le ragioni meglio spiegate in narrativa e che nessun Parte_1 Controparte_1 assegno di divorzio sia dovuto tra i due coniugi, e/o previo rigetto di qualsivoglia eventuale richiesta di assegno divorzile per le ragioni meglio spiegate ut sopra.
Vittoria di onorari e spese di causa”.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo dichiari inammissibile il ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, presentato dal Sig. nella parte in cui domanda il divorzio con addebito a carico Parte_1 della Sig.ra per inesistenza di un simile istituto;
CP_1
- che l'Ecc.mo Tribunale di Fermo, ove dichiari lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la
Sig.ra e il Sig. in via riconvenzionale disponga un assegno divorzile a favore della prima CP_1 Parte_1
e a carico del secondo per un importo mensile non inferiore ad euro 500,00”.
All'udienza del 02.03.2023, il Presidente del Tribunale, interrogate le parti comparse, ha esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione;
all'esito dell'udienza, il Presidente ha omesso l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al nominato giudice istruttore.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 18.05.2023, le parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva sullo status; quindi, il giudice istruttore ha riservato al Collegio la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 703/2023, pubblicata in data 23.09.2023, l'intestato
Tribunale, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
All'udienza del 01.02.2024 le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, dato atto dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la
Sig.ra e il Sig. prevedere: CP_1 Parte_1
2
1. obbligo a carico del Sig. di versare un assegno divorzile a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1 dell'importo di € 1.500,00 nel mese di febbraio 2024 e successivamente di € 1.000 in ragione di mese, dal mese di marzo 2024 sino al mese di ottobre 2024. Nulla sarà più dovuto nel periodo successivo. Spese compensate”.
La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la concorde rinuncia delle parti.
* * *
Richiamato il contenuto della sentenza non definitiva sopra citata, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, osserva il Collegio come le condizioni di divorzio, conformemente a quanto previsto dall'accordo intervenuto tra le parti, non siano contrarie a norme imperative.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni del divorzio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 703/2023, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata in data
23.09.2023, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in
Montegranaro (FM) il 30.04.2016, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
❖ dispone che le condizioni di divorzio siano quelle di cui al n. 1 della parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 03.05.2024.
Il Presidente relatore dott.ssa Mariannunziata Taverna
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