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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 637/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto "adozione di maggiorenni" e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marotta
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] C.F. rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Marotta
ADOTTATA
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Ai sensi dell'art. 40 lett. A) L. 218/1995 il giudice italiano ha giurisdizione nella presente causa avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne perché l'adottante è cittadino italiano.
Ai sensi dell'articolo 38 della stessa legge 218/1995 i presupposti e la costituzione dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante cioè dal diritto italiano anche se è fatta salva l'applicazione della legge nazionale adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essi eventualmente richieda.
L'adozione delle persone maggiori di età è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile.
L'art. 291 c.c. dispone che l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni 35 e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Gli artt. 296 e 297 c.c. dispongono rispettivamente che per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando ed è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e non legalmente separati.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'art. 312 c.c. dispone che il Tribunale verifica se tutte le condizioni di legge sono state adempiute e se l'adozione conviene all'adottando.
Nel caso di specie, ha oltre 35 anni -70- e la differenza di età con Parte_1 CP_1
è di oltre 18 anni, avendo la stessa 44 anni.
[...]
Il padre di , , presente in udienza, non si è opposto alla Controparte_1 Controparte_2
adozione della figlia da parte di che è, peraltro, sua moglie da oltre quarant'anni. Parte_1
La mamma biologica di è morta nel 1982. Persona_1
È stato, altresì, acquisito il consenso all'adozione da parte del marito di Controparte_1
anch'egli ascoltato in udienza ai sensi dell'articolo 297 c.c.. Persona_2 Dall'ascolto delle parti alla citata udienza del 4 giugno 2025 è emerso che è Parte_1
sempre stata di fatto una mamma per (cfr. dichiarazioni, “Io sono sposata da circa Controparte_1
40 anni con e non ho figli. E' una cosa che desidero fortemente”). Controparte_2
In definitiva l'adozione conviene all'adottanda sia per il consolidato e reciproco legame affettivo assimilabile a quello filiale-come emerso dalle dichiarazioni acquisite-, sia per l'indubbio legame che si è creato con la ricorrente.
L'esistenza di un nucleo familiare stabile non lascia dubbi a questo Tribunale sulla opportunità
di procedere all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 311 ss. C.c., dichiara farsi luogo all'adozione di nata a [...] Controparte_1
il 27.7.1980 C.F. da parte di , nata a [...] il [...] , C.F. C.F._2 Parte_1
; C.F._1
manda la cancelleria di comunicare la presente sentenza all'adottante, all'adottato e al pm nonché di trascriverla all'apposito registro e di comunicarla all'ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione sensi dell'articolo 314 co. 1 c.c. a margine dell'atto di nascita della adottata.
Si comunichi.
Avellino, 5/6/2024
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 637/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto "adozione di maggiorenni" e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marotta
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] C.F. rappresentata dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Marotta
ADOTTATA
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Ai sensi dell'art. 40 lett. A) L. 218/1995 il giudice italiano ha giurisdizione nella presente causa avente ad oggetto l'adozione di persona maggiorenne perché l'adottante è cittadino italiano.
Ai sensi dell'articolo 38 della stessa legge 218/1995 i presupposti e la costituzione dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante cioè dal diritto italiano anche se è fatta salva l'applicazione della legge nazionale adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essi eventualmente richieda.
L'adozione delle persone maggiori di età è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile.
L'art. 291 c.c. dispone che l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni 35 e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare.
Gli artt. 296 e 297 c.c. dispongono rispettivamente che per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando ed è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e non legalmente separati.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'art. 312 c.c. dispone che il Tribunale verifica se tutte le condizioni di legge sono state adempiute e se l'adozione conviene all'adottando.
Nel caso di specie, ha oltre 35 anni -70- e la differenza di età con Parte_1 CP_1
è di oltre 18 anni, avendo la stessa 44 anni.
[...]
Il padre di , , presente in udienza, non si è opposto alla Controparte_1 Controparte_2
adozione della figlia da parte di che è, peraltro, sua moglie da oltre quarant'anni. Parte_1
La mamma biologica di è morta nel 1982. Persona_1
È stato, altresì, acquisito il consenso all'adozione da parte del marito di Controparte_1
anch'egli ascoltato in udienza ai sensi dell'articolo 297 c.c.. Persona_2 Dall'ascolto delle parti alla citata udienza del 4 giugno 2025 è emerso che è Parte_1
sempre stata di fatto una mamma per (cfr. dichiarazioni, “Io sono sposata da circa Controparte_1
40 anni con e non ho figli. E' una cosa che desidero fortemente”). Controparte_2
In definitiva l'adozione conviene all'adottanda sia per il consolidato e reciproco legame affettivo assimilabile a quello filiale-come emerso dalle dichiarazioni acquisite-, sia per l'indubbio legame che si è creato con la ricorrente.
L'esistenza di un nucleo familiare stabile non lascia dubbi a questo Tribunale sulla opportunità
di procedere all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
P.Q.M.
Visti gli artt. 311 ss. C.c., dichiara farsi luogo all'adozione di nata a [...] Controparte_1
il 27.7.1980 C.F. da parte di , nata a [...] il [...] , C.F. C.F._2 Parte_1
; C.F._1
manda la cancelleria di comunicare la presente sentenza all'adottante, all'adottato e al pm nonché di trascriverla all'apposito registro e di comunicarla all'ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione sensi dell'articolo 314 co. 1 c.c. a margine dell'atto di nascita della adottata.
Si comunichi.
Avellino, 5/6/2024
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)