Articolo 98 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 97Articolo 99
Versione
14 marzo 1965
Art. 98.
Ai sensi dell' art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' autorizzata, per l'anno finanziario 1965, la spesa di lire 540.000.000 di cui:
lire 350.000.000 per la concessione di contributi previsti dall' articolo 12 - primo comma, lettera a) - della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 ;
lire 100.000.000 per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza;
lire 75.000.000 e lire 15.000.000 per la corresponsione dei contributi di cui, rispettivamente, alla lettera a) ed alla lettera b) dell'articolo 19-quater, inserito nella legge 4 novembre 1963, n. 1457 con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1965