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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2023 promossa da:
con sede in Corso Cardinale Rotelli n. 21 (P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t. dr. rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto Parte_2 dall'avv. Laura Mariani Marini
ATTORE/I contro
(di seguito per brevità in persona del liquidatore Geom. Controparte_1 CP_1
corrente in Perugia (PG), Strada Santa Lucia, n° 6-e/17 (P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Frenguelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni come precisate nelle memorie autorizzate ed agli scritti conclusionali;
in particolare, l'avv. Marini ribadisce che nessuna somma è dovuta e che è contestata anche la somma richiesta in via subordinata. L'avv, Frenguelli ribadisce come i calcoli esposti in comparsa di costituzione in ordine alla somma subordinata non sono stati oggetto di specifica contestazione.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione al precetto notificato in data 21.9.2023 per il Parte_1 pagamento della somma di € 59.609,97, salvo il diritto di “agire per il recupero delle somme (€
151.660,00 oltre interessi) trattenute dall' in virtù della determinazione n. Controparte_3
1/2023”, richiesta a titolo di maggior avere rispetto a quanto conteggiato dall'Amministrazione per rivalutazione ed interessi dovuti in forza della sentenza 1.7.2021, n. 515 con la quale il TAR Umbria, accogliendo il ricorso proposto da aveva ritenuto il inadempiente rispetto agli CP_1 Pt_1
obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione e lo aveva condannato “al pagamento in favoredella (…), a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 964.845,00 oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi come per legge” nonché alle “spese di giudizio nella misura di €
1.000,00 oltre oneri ed accessori” e “alle spese di verificazione (…) nella somma di € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge”.
Lamenta l'Ente territoriale che il precetto avesse operato una non corretta applicazione dei principi che regolano la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie, avendo indebitamente cumulato la rivalutazione con gli interessi legali, laddove CP_1
aveva diritto di percepire i soli interessi legali sulla somma rivalutata al 30.12.2022 (trasformatasi a seguito della liquidazione operata dalla sentenza da debito di valore in debito di valuta), calcolati dalla suddetta data e sino al pagamento.
Dedotto di aver conteggiato la somma stanziata in favore della controparte nelle determine nn.
441/2022, 1/2023 e 347/2023 secondo il criterio corretto (e quindi con l'esclusione di duplicazioni), ha chiesto di “ dichiarare estinto il credito vantato da in base alla Controparte_4 sentenza del TAR Umbria n. 515/2021 a seguito dell'integrale pagamento da parte del Parte_1
delle somme di cui al suddetto titolo esecutivo, e per l'effetto accertare e dichiarare
[...]
l'invalidità ed inefficacia del precetto notificato il 29.9.2023, dichiarando che la
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno Controparte_4
opponente”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la società opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione. In particolare, ha ribadito la correttezza del precetto, conteggiato applicando, alla sorte dovuta in forza della sentenza, interessi e rivalutazione monetaria dal 26.05.2013 (data in cui è stato accertato il prodursi del danno) al 30.12.2022 (data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del danno) ed i soli interessi per il periodo successivo (interessi questi che venivano applicati alle somme residualmente dovute in ragione dei pagamenti parziali effettuati dal ). Il tutto con Parte_1
pagina 2 di 5 riserva di agire anche per ottenere la corresponsione dell'importo di € 151.660 che, come detto, era stato trattenuto dall'Amministrazione.
Senza necessità di attività istruttoria in considerazione della natura esclusivamente “di diritto” della controversia, va innanti tutto richiamata l'ordinanza con la quale, su istanza dell'attore, era stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo;
in tal provvedimento, infatti, erano espressi gli argomenti che regolano – in modo da evitare ingiustificate locupletazioni derivanti da duplicazioni di poste risarcitorie
– la liquidazione del danno da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie (come è, pacificamente, la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale di un obbligo di fare).
Il titolo esecutivo – la sentenza del Tar dell'Umbria n. – ha testualmente condannato il “al Pt_1
pagamento in favore di liquidazione, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_4 della somma di € 964.845,00 (euro novecentosessantaquattromilaottocentoquarantacinque/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”: è evidente come il comando contenuto del dispositivo non sia completo e, comunque, non sia preciso e determinabile in quanto la formula “oltre rivalutazione ed interessi” è priva di concreto significato precettivo in quanto non indica non solo il saggio degli interessi ma neppure la loro natura né il tempo della loro decorrenza nè, soprattutto, il montante di calcolo, vale a dire la “base” rispetto alla quale doveva operare il meccanismo della rivalutazione, né l'indice di rivalutazione.
Ciò posto, va considerato che nel caso di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo giudiziale che riconosca gli interessi e la rivalutazione monetaria senza stabilirne la decorrenza o fissandola in modo impreciso, il giudice dell'opposizione, secondo parte della giurisprudenza (soprattutto in materia lavoristica) può acquisire i dati della necessaria certezza del precetto da attuare dal contenuto del titolo medesimo, senza tuttavia fare ricorso ad elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, violandosi altrimenti i principi che regolano il processo esecutivo. (essi risiedono, invero, nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo, senza possibilità di operare integrazioni.)
Se, pertanto, si volge l'attenzione alla parte motiva della sentenza amministrativa al fine di desumere i dati per la necessaria certezza del precetto, emerge chiaramente – al contrario di quanto assume la convenuta che pretende di conteggiare la rivalutazione dal 2013 sulla somma oggetto di condanna - che il danno era stato liquidato in moneta “attuale” al momento della pronunzia medesima: il par. 26.1 della pagina 3 di 5 motivazione, infatti, liquida il danno in modo differenziale, con riferimento alla perdita di valore del terreno dal 2013 all' “attualità”; conteggia il danno derivante dal pagamento dal 2013 all'attualità degli interessi di mora;
conteggia sempre all'attualità le maggiori somme corrisposte per la copertura fideiussoria. Ove si consideri che – pacificamente – la liquidazione del danno (una volta che si definitiva) trasforma il debito di valore in debito di valuta, ne segue che l'inciso “oltre rivalutazione” assume la portata di una mera formula di stile: il precetto incompleto non è difatti integrabile alla luce della motivazione la quale, al contrario, dimostra che il giudice della cognizione aveva liquidato il danno in modo omnicomprensivo, “stimandolo” al valore monetario che, in forza di una implicita valutazione equitativa considerava ogni posta compensativa, come riconosciuto da come riconosciuto da Cass. n. 11975/2006 (al contrario, ove non avesse tenuto conto della rivalutazione e degli interessi che nel frattempo erano maturati, avrebbe dovuto devalutare la somma al momento della verificazione del sinistro e conteggiare senza anatocismo gli interessi legali compensativi sulla somma anno per anno rivalutata, vale a dire seguendo, come invece non è stato fatto, l'indicazione di Cass. 1712/1995 la quale, al contrario di quanto assume la convenuta non potrebbe essere “integrata” in via postuma rispetto alla formazione del titolo).
La società opposta non può quindi pretendere sulla base del generico comando contenuto nel dispositivo il pagamento della “rivalutazione e degli interessi” sulla somma liquidata in sentenza dalla data di insorgenza del danno - 26.05.2013 – alla definitività del giudizio;
al contrario, come correttamente riconosciuto dal soccombente in sede amministrativa, ha diritto a Pt_1 CP_1
percepire unicamente gli interessi legali sulla somma rivalutata fino al momento in cui la condanna di cui alla sentenza 515/2021 – pronunziata, come detto, per un credito liquidato all'attualità in modo omnicomprensivo di ogni ristoro del creditore – era divenuta definitiva (30.12.2022), calcolati dal
30.12.2022, trattandosi degli interessi di mora che decorrono a favore del creditore dal momento in cui, definitivamente, il debito di valore è stato trasformato in debito di valuta, soggetto al principio nominalistico ed alla regola generale dell'art. 1284 c.c..
Non può essere accolta la prospettazione subordinata di rideterminazione della somma proposta dalla opposta in quanto, per un verso, la correttezza del conteggio matematico è stata analiticamente smentita dall'Ente (vds. scritto conclusionale ove è dimostrato, con i relativi conteggi, che sottraendo dall'importo totale al netto degli interessi compensativi indicato da pari ad € 1.160.924,63, CP_1
l'importo complessivamente pagato dal pari a € 1.159.946,55, si avrebbe una differenza di € Pt_1
978,08 e non di € 9.732,72). Sotto altro aspetto, è nuova rispetto al precetto notificato la domanda degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle spese legali.
pagina 4 di 5 L'opposizione deve essere accolta e la società convenuta deve essere condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate secondo i parametri del d.m.55/2014 ( scaglione di valore da 52.001,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e dichiara che la non ha diritto a Controparte_4 procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente in forza del precetto notificato in quanto il credito vantato da in base alla sentenza del TAR Umbria n. Controparte_4
515/2021 è stato integralmente pagato.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
787,50 per spese ed in € 8.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2023 promossa da:
con sede in Corso Cardinale Rotelli n. 21 (P.IVA in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t. dr. rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto Parte_2 dall'avv. Laura Mariani Marini
ATTORE/I contro
(di seguito per brevità in persona del liquidatore Geom. Controparte_1 CP_1
corrente in Perugia (PG), Strada Santa Lucia, n° 6-e/17 (P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Frenguelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni come precisate nelle memorie autorizzate ed agli scritti conclusionali;
in particolare, l'avv. Marini ribadisce che nessuna somma è dovuta e che è contestata anche la somma richiesta in via subordinata. L'avv, Frenguelli ribadisce come i calcoli esposti in comparsa di costituzione in ordine alla somma subordinata non sono stati oggetto di specifica contestazione.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione al precetto notificato in data 21.9.2023 per il Parte_1 pagamento della somma di € 59.609,97, salvo il diritto di “agire per il recupero delle somme (€
151.660,00 oltre interessi) trattenute dall' in virtù della determinazione n. Controparte_3
1/2023”, richiesta a titolo di maggior avere rispetto a quanto conteggiato dall'Amministrazione per rivalutazione ed interessi dovuti in forza della sentenza 1.7.2021, n. 515 con la quale il TAR Umbria, accogliendo il ricorso proposto da aveva ritenuto il inadempiente rispetto agli CP_1 Pt_1
obblighi nascenti dalla convenzione di lottizzazione e lo aveva condannato “al pagamento in favoredella (…), a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 964.845,00 oltre CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi come per legge” nonché alle “spese di giudizio nella misura di €
1.000,00 oltre oneri ed accessori” e “alle spese di verificazione (…) nella somma di € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge”.
Lamenta l'Ente territoriale che il precetto avesse operato una non corretta applicazione dei principi che regolano la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie, avendo indebitamente cumulato la rivalutazione con gli interessi legali, laddove CP_1
aveva diritto di percepire i soli interessi legali sulla somma rivalutata al 30.12.2022 (trasformatasi a seguito della liquidazione operata dalla sentenza da debito di valore in debito di valuta), calcolati dalla suddetta data e sino al pagamento.
Dedotto di aver conteggiato la somma stanziata in favore della controparte nelle determine nn.
441/2022, 1/2023 e 347/2023 secondo il criterio corretto (e quindi con l'esclusione di duplicazioni), ha chiesto di “ dichiarare estinto il credito vantato da in base alla Controparte_4 sentenza del TAR Umbria n. 515/2021 a seguito dell'integrale pagamento da parte del Parte_1
delle somme di cui al suddetto titolo esecutivo, e per l'effetto accertare e dichiarare
[...]
l'invalidità ed inefficacia del precetto notificato il 29.9.2023, dichiarando che la
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno Controparte_4
opponente”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la società opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione. In particolare, ha ribadito la correttezza del precetto, conteggiato applicando, alla sorte dovuta in forza della sentenza, interessi e rivalutazione monetaria dal 26.05.2013 (data in cui è stato accertato il prodursi del danno) al 30.12.2022 (data in cui è divenuta definitiva la liquidazione del danno) ed i soli interessi per il periodo successivo (interessi questi che venivano applicati alle somme residualmente dovute in ragione dei pagamenti parziali effettuati dal ). Il tutto con Parte_1
pagina 2 di 5 riserva di agire anche per ottenere la corresponsione dell'importo di € 151.660 che, come detto, era stato trattenuto dall'Amministrazione.
Senza necessità di attività istruttoria in considerazione della natura esclusivamente “di diritto” della controversia, va innanti tutto richiamata l'ordinanza con la quale, su istanza dell'attore, era stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo;
in tal provvedimento, infatti, erano espressi gli argomenti che regolano – in modo da evitare ingiustificate locupletazioni derivanti da duplicazioni di poste risarcitorie
– la liquidazione del danno da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie (come è, pacificamente, la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale di un obbligo di fare).
Il titolo esecutivo – la sentenza del Tar dell'Umbria n. – ha testualmente condannato il “al Pt_1
pagamento in favore di liquidazione, a titolo di risarcimento del danno, Controparte_4 della somma di € 964.845,00 (euro novecentosessantaquattromilaottocentoquarantacinque/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”: è evidente come il comando contenuto del dispositivo non sia completo e, comunque, non sia preciso e determinabile in quanto la formula “oltre rivalutazione ed interessi” è priva di concreto significato precettivo in quanto non indica non solo il saggio degli interessi ma neppure la loro natura né il tempo della loro decorrenza nè, soprattutto, il montante di calcolo, vale a dire la “base” rispetto alla quale doveva operare il meccanismo della rivalutazione, né l'indice di rivalutazione.
Ciò posto, va considerato che nel caso di esecuzione forzata promossa sulla base di un titolo esecutivo giudiziale che riconosca gli interessi e la rivalutazione monetaria senza stabilirne la decorrenza o fissandola in modo impreciso, il giudice dell'opposizione, secondo parte della giurisprudenza (soprattutto in materia lavoristica) può acquisire i dati della necessaria certezza del precetto da attuare dal contenuto del titolo medesimo, senza tuttavia fare ricorso ad elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, violandosi altrimenti i principi che regolano il processo esecutivo. (essi risiedono, invero, nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo, senza possibilità di operare integrazioni.)
Se, pertanto, si volge l'attenzione alla parte motiva della sentenza amministrativa al fine di desumere i dati per la necessaria certezza del precetto, emerge chiaramente – al contrario di quanto assume la convenuta che pretende di conteggiare la rivalutazione dal 2013 sulla somma oggetto di condanna - che il danno era stato liquidato in moneta “attuale” al momento della pronunzia medesima: il par. 26.1 della pagina 3 di 5 motivazione, infatti, liquida il danno in modo differenziale, con riferimento alla perdita di valore del terreno dal 2013 all' “attualità”; conteggia il danno derivante dal pagamento dal 2013 all'attualità degli interessi di mora;
conteggia sempre all'attualità le maggiori somme corrisposte per la copertura fideiussoria. Ove si consideri che – pacificamente – la liquidazione del danno (una volta che si definitiva) trasforma il debito di valore in debito di valuta, ne segue che l'inciso “oltre rivalutazione” assume la portata di una mera formula di stile: il precetto incompleto non è difatti integrabile alla luce della motivazione la quale, al contrario, dimostra che il giudice della cognizione aveva liquidato il danno in modo omnicomprensivo, “stimandolo” al valore monetario che, in forza di una implicita valutazione equitativa considerava ogni posta compensativa, come riconosciuto da come riconosciuto da Cass. n. 11975/2006 (al contrario, ove non avesse tenuto conto della rivalutazione e degli interessi che nel frattempo erano maturati, avrebbe dovuto devalutare la somma al momento della verificazione del sinistro e conteggiare senza anatocismo gli interessi legali compensativi sulla somma anno per anno rivalutata, vale a dire seguendo, come invece non è stato fatto, l'indicazione di Cass. 1712/1995 la quale, al contrario di quanto assume la convenuta non potrebbe essere “integrata” in via postuma rispetto alla formazione del titolo).
La società opposta non può quindi pretendere sulla base del generico comando contenuto nel dispositivo il pagamento della “rivalutazione e degli interessi” sulla somma liquidata in sentenza dalla data di insorgenza del danno - 26.05.2013 – alla definitività del giudizio;
al contrario, come correttamente riconosciuto dal soccombente in sede amministrativa, ha diritto a Pt_1 CP_1
percepire unicamente gli interessi legali sulla somma rivalutata fino al momento in cui la condanna di cui alla sentenza 515/2021 – pronunziata, come detto, per un credito liquidato all'attualità in modo omnicomprensivo di ogni ristoro del creditore – era divenuta definitiva (30.12.2022), calcolati dal
30.12.2022, trattandosi degli interessi di mora che decorrono a favore del creditore dal momento in cui, definitivamente, il debito di valore è stato trasformato in debito di valuta, soggetto al principio nominalistico ed alla regola generale dell'art. 1284 c.c..
Non può essere accolta la prospettazione subordinata di rideterminazione della somma proposta dalla opposta in quanto, per un verso, la correttezza del conteggio matematico è stata analiticamente smentita dall'Ente (vds. scritto conclusionale ove è dimostrato, con i relativi conteggi, che sottraendo dall'importo totale al netto degli interessi compensativi indicato da pari ad € 1.160.924,63, CP_1
l'importo complessivamente pagato dal pari a € 1.159.946,55, si avrebbe una differenza di € Pt_1
978,08 e non di € 9.732,72). Sotto altro aspetto, è nuova rispetto al precetto notificato la domanda degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle spese legali.
pagina 4 di 5 L'opposizione deve essere accolta e la società convenuta deve essere condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate secondo i parametri del d.m.55/2014 ( scaglione di valore da 52.001,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e dichiara che la non ha diritto a Controparte_4 procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente in forza del precetto notificato in quanto il credito vantato da in base alla sentenza del TAR Umbria n. Controparte_4
515/2021 è stato integralmente pagato.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
787,50 per spese ed in € 8.000,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, cpa ed iva, se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Monaldi
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