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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 2092/2023
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta civile, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Amadei contro
Arch. ( ), con l'avv. Enrica Controparte_1 C.F._2
Bonara oggetto: prestazione d'opera professionale;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 1911/2023, emessa il 12.10.2023; causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante : in via principale e nel merito Parte_1
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1911/2023 emessa dal Tribunale di
Verona in persona del Giudice dott. Massimo Vaccari, pubblicata in data 9.10.2023, emessa all'esito del procedimento RG 9560/2022, notificata a mezzo pec in data 12.10.2023 e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano.
CONCLUSIONI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
In via preliminare di merito: Autorizzare il convenuto , Parte_1
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa i signori: PT
, nato il [...] a [...] e residente in
[...]
37010 Torri del Benaco (VR) in Via Per Albisano 143 (c.f.:
, nata il [...] a [...]F._3 Parte_3
Caprino Veronese (VR) e residente in [...] in Via Maoni
Alti n. 15 (c.f.: ) e , nata C.F._4 Parte_4
il 13.10.1942 a OS (MN) e residente in [...] in via B.
Barbarani n. 3 (c.f.: ), in proprio e quali eredi del C.F._5
signor , nato in data [...] a [...] e Persona_1
deceduto in DA il 07/01/2020 e di conseguenza chiede che il G.I.
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
In via riconvenzionale: annullarsi i contratti intercorsi tra il signor
e l'architetto aventi ad oggetto il conferimento Parte_1 CP_1
di incarico per la progettazione dell'immobile di Via Barbarani e per la progettazione dell'immobile di Via Risare con condanna alla integrale restituzione dei compensi versati e conseguentemente rigettarsi le domande tutte svolte dall'architetto nei confronti del signor CP_1
con condanna alla integrale restituzione dei compensi Parte_1
versati;
In via principale: rigettarsi le domande dell'architetto perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto per responsabilità professionale e per i
pag. 2/21 motivi sopra esposti, con condanna alla integrale restituzione dei compensi versati;
in via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi in cui il
Tribunale dovesse accogliere anche solo una delle domande dell'architetto nei confronti del signor , CP_1 Parte_1
condannare i signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e quali eredi di a manlevare e a
[...] Persona_1
tenere indenne il signor da ogni conseguenza Parte_1
economica, ivi compresa la rifusione delle spese di lite per i motivi sopra espressi.
- Con vittoria di compensi e spese come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria si insiste nella prova per testi sui capitoli già indicati
e come richiesto e specificato nel settimo motivo di appello; conclusioni per l'appellato Controparte_1
- rigettarsi in toto le plurime richieste dell'appellante di sospensione della Sentenza del Tribunale impugnata con conferma del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione emesso nel sub procedimento n. 1 e relativa condanna alla pena pecuniaria ex art. 283 co. 3 c.p.c.
- in via preliminare, dichiarare, l'inammissibilità dell'appello principale proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e/o per manifesta infondatezza per i motivi spiegati in comparsa di risposta
- nel merito, rigettare in quanto infondato l'appello proposto avverso
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Verona n. 1911/2023, che per
l'effetto andrà riconfermata integralmente per i motivi dedotti nell'atto introduttivo.
pag. 3/21 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali per la presente fase del giudizio e della fase relativa al sub procedimento n. 1, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 co.
1-bis del DM 77/14 per la redazione con collegamenti ipertestuali e di un ulteriore terzo ai sensi dell'art. 8 per manifesta fondatezza delle difese in comparsa di costituzione di appello e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello, oltre spese forfettarie 15% CPA e IVA. Con condanna dell'appellante soccombente al pagamento del doppio del contributo unificato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1191/2023, ha accolto parzialmente la domanda dell'arch. volta a ottenere il Controparte_1
pagamento del saldo delle competenze maturare per prestazioni professionali relative a incarichi di progettazione e coordinamento di pratiche edilizie concernenti immobili siti in DA (VR), alle vie Risare
e Barbarani;
detta attività professionale è stata resa nell'interesse del committente geom. e assunta con lettere d'incarico del Parte_1
18.12.2019 (vd. doc. 3 per loc. Risare, e doc. 4 per via Barbarani).
2. Nel dettaglio, il tribunale ha riconosciuto dovuti all'architetto gli importi di € 35.100,00, quale compenso per il progetto di via CP_1
Risare, e di € 21.690,75 per la progettazione di via Barbarani, comprensivi di accessori di legge, oltre al rimborso spese di € 1.040,00 e interessi al saggio ex art. 1284, ult. comma cc dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
ha respinto le ulteriori domande attoree (ossia la condanna del convenuto a pagare gli importi ex artt. 10 e 18 l. 143/1949,
a risarcire il danno reputazionale, nonché la richiesta condanna ex art. 96 cpc), ponendo altresì a carico del geom. le spese di soccombenza. Pt_1
pag. 4/21 3. Il Tribunale ha pure respinto la richiesta avanzata da
[...]
di chiamare in causa tali sig.ri con i quali il Parte_1 PT
geometra aveva stipulato l'appalto del 18.12.2019 per costruire la Pt_1
villetta su terreno di proprietà degli stessi in Via Risare su progetto
(doc. 1), appalto collegato col preliminare di compravendita (vd. CP_1
bozza doc. 2), nel quale il figura come promissario acquirente Pt_1
dell'immobile di via Barbarani sempre in ditta la chiamata dei PT
terzi è stata chiesta dal geom. per esserne manlevato da ogni Pt_1
eventuale pagamento, se il tribunale non avesse annullato i contratti di prestazione d'opera conclusi con l'arch. a causa di una CP_1
negligenza professionale di quest'ultimo nell'individuare la corretta cubatura edificatoria e nel mancato riconoscimento di un abuso edilizio.
4. L'appellante ha quindi interposto gravame, Parte_1
formulando sette motivi: 1. “errato convincimento del giudice circa la mancata contestazione da parte dell'appellante dei fatti decisivi – mancata prova dello svolgimento dell'attività professionale”; 2. “in ordine alla mancata prova circa la minore capacità edificatoria dell'immobile di via Barbarani e sulla avvenuta dimostrazione del dolo fondante la domanda di annullamento”; 3. “in ordine all'omesso accoglimento della domanda subordinata di responsabilità professionale dell'architetto ; 4. “in ordine all'inesigibilità del pagamento”; 5. CP_1
“errata quantificazione dei conteggi contenuti nella sentenza di condanna”; 6. “sulla mancata prova dei fatti determinanti e sulla mancata ammissione dei capitoli di prova”; 7. “sulla mancata autorizzazione alla chiamata in causa di terzi”; azionando altresì autonoma istanza ex art. 351 cpc per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 5/21 5. L'appellato si è costituito per la fase dell'inibitoria Controparte_1
e successivamente nel merito instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Respinta l'istanza di sospensiva con decreto 1.12.2024 non apparendo la stessa manifestamente fondata, la causa viene in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
6. In via preliminare, esaminando le eccezioni d'inammissibilità dell'impugnazione e a prescindere dalla decisione sulle ragioni dell'appello, la Corte osserva come la trattazione del giudizio abbia reso superflua ogni ulteriore questione sul punto, tenuto altresì conto che il richiamo all'art. 436 bis cpc dell'appellato appare inconferente al caso de quo, poiché disposto semmai applicabile alla diversa fattispecie delle controversie in materia locatizia.
7. Quanto al merito del gravame, si osserva invece quanto segue.
Risulta dagli atti che: nel 2019, il geom. si è posto alla Parte_1
ricerca di un immobile nella zona del Lago di DA per effettuare un intervento edilizio. Nell'estate 2019 è stato contattato dall'arch. CP_1
il quale gli ha segnalato un'operazione immobiliare avente ad
[...]
oggetto l'acquisto di un fabbricato in DA (VR), la sua demolizione e successiva ricostruzione sfruttando la possibilità di un aumento di cubatura.
8. Il 18.12.2019 il geom. ha stipulato due contratti Parte_1
con la famiglia tra loro collegati: il contratto di appalto, con il PT
quale si è impegnato a realizzare una villetta su terreno di proprietà della famiglia in Via Risare (DA) al prezzo di € 400.000,00 (doc. 1 PT
– contratto di appalto); il preliminare di compravendita dell'immobile di via Barbarani (DA) promesso in vendita dai consorti a PT [...]
, promissario acquirente. Parte_1
pag. 6/21 9. Contestualmente alla stipula di tali contratti le parti hanno incaricato l'arch. in particolare, nel contratto di appalto, Controparte_1
all'art. 3 si legge: «l'architetto per comune accordo delle parti, CP_1
viene incaricato dall'Appaltatore, con lettera di incarico separatamente firmata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, alla stesura del progetto definitivo, secondo lo schema di massima dell'allegato sulla base del quale verrà richiesto il Permesso di
Costruire o altro idoneo titolo abilitativo. L'architetto a totale CP_1
ed esclusivo onere dell'Appaltatore ), riceve incarico Parte_1
ad eseguire presso i competenti uffici, tutte le pratiche inerenti la presentazione ed il ritiro del medesimo», salvo eventuali variazioni da concordarsi per iscritto.
10. Il geom. ha riconosciuto di dover pagare i compensi Pt_1
sottoscritti all'arch. nei termini seguenti: «io risulto nei tuoi CP_1
confronti pagatore per conto dei delle prestazioni concordate e PT
definite nell'incarico stesso intercorso tra noi…io sono tenuto a corrisponderti per conto dei di fatto tuoi committenti, quanto PT
pattuito (e non poco) con l'incarico sottoscritto per le prestazioni in esso concordate” (doc. 32, email di a in data 1.4.2021). Pt_1 CP_1
11. Il tribunale di Verona ha dunque condannato a Parte_1
pagare all'arch. un totale di € 35.100,00, comprensivo Controparte_1
del saldo per la progettazione di via Risare «essendo pacifico che abbia corrisposto degli acconti ammontanti a € 12.000,00», nonché di €
21.690,75 per il progetto di via Barbarani, 3.
12. Il non ha contestato, anzi ha ammesso di aver sottoscritto il Pt_1
contratto e la mail di conferimento degli incarichi posti dal a CP_1
fondamento della pretesa creditoria (doc.
3-5 di parte attrice), e non ha pag. 7/21 contestato che gli importi indicati in atto di citazione fossero conformi agli accordi.
13. Col primo motivo (pagg. 7 – 12), il geom. lamenta errore Pt_1
del tribunale per aver rilevato che «il non avrebbe contestato Pt_1
l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'arch. il quale CP_1
avrebbe altresì dimostrato documentalmente l'esecuzione di tale attività», rilevando inoltre che «come ampiamente esposto negli atti di causa e dimostrato, non solo il non ha dimostrato l'esecuzione CP_1
delle attività, ma è pacifico come il abbia contestato ampiamente Pt_1
l'operato del ovvero le prestazioni di cui l'attore aveva chiesto CP_1
il pagamento.
14. Tale doglianza può essere esaminata col secondo motivo (pagg. 12
– 16) che contesta al tribunale di aver ritenuto non provata da parte del geom. una capacità edificatoria inferiore nell'immobile sito in Pt_1
DA (VR) via Barbarani rispetto a quella indicata nel preliminare di compravendita sottoscritto dall'appellante con i consorti (doc. 2 PT
cit), con violazione delle regole sull'onere di prova (art. 2697 cc) e dell'art. 115 cpc, omettendo altresì il Tribunale di valutare l'eccezione di annullabilità per dolo ex art. 1439 cc dei contratti d'opera sottoscritti tra le parti.
15. Ancora, si può esaminare subito anche il terzo motivo (pagg. 16 –
25), con il quale il geom. lamenta il mancato accertamento della Pt_1
responsabilità professionale dell'arch. rispetto agli incarichi CP_1
conferitigli.
16. Ad avviso della Corte, l'appellante censura in modo generico e apodittico la motivazione del tribunale senza fornire riscontri probatori significativi di segno contrario. Innanzitutto, ha Parte_1
sottoscritto le lettere d'incarico e non ha dimostrato il «prospettato pag. 8/21 errore essenziale in cui sarebbe incorso» relativo alla cubatura e potenzialità edificatoria dell'immobile di via Barbarani, né la «dedotta responsabilità professionale del , limitandosi a chiedere in CP_1
difetto di altro, l'ammissione di prova orale respinta con coerente e logica motivazione dal tribunale e neppure censurata in sede di comparsa conclusionale di prime cure (come verrà esposto in seguito sul sesto motivo d'impugnazione), fermo restando che era suo onere contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista atteso che la stessa è stata formulata all'esito di un conteggio preciso e dettagliato.
17. Sul punto, l'appellante ha espressamente dichiarato (doc. 32,
e_mail 1.4.2021) di essere debitore delle prestazioni concordate, fra l'altro con lettera successiva all'asserita revoca dell'incarico (doc. 7 del convenuto: lettera apparentemente datata 30.7.2020, che non è Pt_5
nemmeno indirizzata direttamente all'arch. e di cui comunque CP_1
non v'è prova dell'effettivo inoltro e ricezione). In tal senso si confrontino anche i doc. 12 (quest'ultima contenente anche le repliche dell'attore alle osservazioni del convenuto), 20, 26 e 29 attorei, a riprova che la collaborazione è proseguita anche dopo il luglio 2020 e con le valutazioni positive degli uffici comunali.
18. Va poi evidenziato come l'attore abbia dimesso in primo grado il progetto definitivo di via Risare relativo alle due unità abitative, sottoscritto dal convenuto (doc. 7 e 8 attorei), in forza del quale è stato poi firmato il sub-appalto con la Nicoper srl avente per la costruzione della villetta sui terreni di proprietà (doc. 6 del convenuto, dal PT
quale è emerso pure un prezzo inferiore rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto), a dimostrazione dell'intervenuta accettazione da parte del convenuto . In tal senso, l'arch. ha provato che Pt_1 CP_1
l'elaborato depositato presso al comune di DA (doc. 45 – 49 di parte pag. 9/21 attrice) coincide con quello sottoscritto dalle parti nel marzo 2021 (ossia i già menzionati doc. 7 e 8).
19. L'arch. ha poi provato l'esecuzione della prestazione CP_1
professionale dimettendo, con l'atto di citazione, anche i doc. 16 – 22, ovvero il progetto preliminare e quello definitivo, le planivolumetrie, le relazioni tecniche, ambientali e paesaggistiche, con autorizzazione del
Comune, circostanze sostanzialmente confermate dalle parti con lo scambio di mail del 25.8.2020 (doc. 20): fra l'altro, si rileva che questo scambio di mail di agosto 2020 è addirittura successivo alla asserita revoca dell'incarico che il ha fatto in data 30.7.2020, come risulta Pt_1
dal doc. 7 ; inoltre, sono stati prodotti i doc. 29 – 31 relativi alla Pt_1
variante al progetto Maccari-Risare e capitolato tecnico.
20. Ancora, l'arch. ha prodotto la corrispondenza relativa alla CP_1
procedimento in comune di DA (doc. 9 – 14), dalla quale risulta l'elenco dei documenti che il geom. avrebbe dovuto fornire, e che Pt_1
questi ha fatto pervenire solo in parte, consegnando copia della relazione geologica soltanto nel corso del giudizio di primo grado (doc. 13 di parte convenuta): d'altro canto, con mail del 16.3.2021 (sempre successiva al
30.7.2020, doc. 42) il geom. ha comunicato all'arch. Pt_1 CP_1
«…relativamente alla concessione di via Risare fammi sapere di cosa ha bisogno il Comune che mi attivo;
scusa per la tarda comunicazione ma, sono impegnato in cantiere per smontare la gru».
21. Quanto all'immobile di via Barbarani, l'arch. ha CP_1
dimostrato (oltre alla redazione dei progetti, doc. 24 e 25) che le parti ne hanno inteso lo sviluppo su tre piani (vd. doc. 52 – 54): anzi, la richiesta del geom. di un nuovo progetto di via Barbarani su 4 piani è stata Pt_1
esplicitamente ritenuta «azzardata» dal mentre a conferma delle CP_1
perplessità dell'arch. sul punto, v'è la richiesta dello stesso CP_1
pag. 10/21 geom. di inserire nella bozza di preliminare con i la frase Pt_1 PT
contenente la potenzialità volumetrica dell'edificio di via Barbarani su tre piani e non quattro (doc. 55, 55.1), segno dunque che pure l'appellante era consapevole della realtà effettuale, poi trasfusa nel preliminare vero e proprio (doc. 68 e 68.1).
22. Per quanto attiene al contestato abuso edilizio (pag. 19 atto d'appello: si tratta di una chiusura della scala di accesso esterna al fabbricato), l'appellato ha chiarito (peraltro richiamando quanto CP_1
già emerso nelle difese di primo grado), senza confutazione del geom.
, che lo stesso era ben noto, tant'è che in preliminare di Pt_1
compravendita (allegato anche dal come doc. 3, art. 7) si è Pt_1
precisato che qualunque abuso sarebbe stato sanato non dall'arch.
bensì dalla parte venditrice (estranea alla causa) e prima CP_1 PT
del rogito.
23. In ogni caso, l'appellante non ha dimostrato che sia stato l'arch.
a prospettare la possibilità di edificare l'immobile di via CP_1
Barbarani su quattro piani e, ancor prima, non ha dimostrato che la volumetria indicata in preliminare fosse maggiore di quella assentibile dal Comune di DA (VR), tenuto anche conto che l'appellante non ha precisato i documenti che il tribunale avrebbe valutato in modo erroneo, né ha indicato documenti che non sono stati esaminati, né ha prodotto documenti per confutare le spettanze dell'arch. o per smentire la CP_1
prova per tabulas attorea, anche in ordine al fatto, solo lumeggiato ma senza supporto probatorio, che il progetto di massima di via Barbarani
(doc. 24-25 di parte attrice) sarebbe stato inutilizzabile con conseguente danno (neppure quantificato) per il committente.
24. Dunque, il tribunale ha statuito sui compensi riconosciuti all'arch. applicando correttamente il principio di non contestazione, anche CP_1
pag. 11/21 alla luce della documentazione prodotta dall'attore a comprova delle prestazioni eseguite (pagg. 3 – 4 della sentenza), tanto più che il geom.
non sembra aver mosso contestazioni di data certa all'operato Pt_1
dell'arch. prima del giudizio di primo grado, mostrando di CP_1
ritenere valido il contratto d'opera finché il professionista non ha agito per il pagamento del saldo.
25. L'appellante non ha poi dimostrato una responsabilità professionale dell'architetto. In argomento, va ricordato che «in tema di contratti, a norma dell'art. 1439 cc, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cc. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cass. 25968/2021), da ponderare in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive della parte, così da poterne appurare l'idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza.
26. Nel caso in esame, a prescindere dalla carenza di prova della sussistenza di artifizi o raggiri nella condotta dell'arch. appare CP_1
inverosimile che il geom. , imprenditore accorto e tecnico esperto Pt_1
di questioni immobiliari (come egli stesso ha esposto nella comparsa di risposta di primo grado), non fosse ben consapevole dello stato dei pag. 12/21 luoghi e degli atti al momento di firmare l'appalto, il sub-appalto e infine il preliminare di compravendita, pure considerando che non v'è prova che gli stessi contratti siano stati annullati (o che un tanto sia stato richiesto dall'appellante in altre sedi) e che vi sia stato un danno effettivo risentito dal . Pertanto, i motivi di gravame per come formulati non Pt_1
possono essere accolti.
27. Col quarto motivo (pagg. 25 – 27), l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe dovuto accertare l'inesigibilità del pagamento richiesto dal negli importi concordati (€ 35.000,00, come da scrittura CP_1
privata del 18.12.2019), opponendo il mancato adempimento di obbligazioni in questi termini: «per ambedue gli immobili non c'è un progetto approvato;
né una concessione né l'inizio dei lavori» (p. 25 atto d'appello); «non è mai stato approvato alcun progetto e questo per le mancanze dell'architetto vi è alcuna prova in ordine al Persona_2
rilascio del permesso, né con riferimento all'immobile di Via Risare, né con riferimento all'immobile di Via Barbarani» (p. 26 atto d'appello).
28. Fermo quanto già esposto sul conferimento dell'incarico e sulla quantificazione del compenso (non contestati), l'appellante doveva dimostrare l'inadempimento di controparte, il danno conseguente, quanto meno la colpa grave del prestatore d'opera (vd. art. 2236 cc), nonché il nesso di causa tra colpa e danno, tutti elementi indimostrati: in effetti, il geom. non ha mai lamentato un danno concreto, ma le sue pretese Pt_1
sono dirette solo a negare la debenza del compenso reclamato dall'arch.
poiché l'odierno appellante in primo grado si era limitato a CP_1
chiedere, in via riconvenzionale, dopo che l'architetto aveva promosso la causa per il saldo del dovuto, l'annullamento dei contratti e la restituzione di quanto già versato.
pag. 13/21 29. Del resto, la difesa della comparsa di costituzione è del tutto generica: il infatti, dopo aver richiamato giurisprudenza della Pt_1
Corte Suprema (pagg. 20s), afferma che l'arch. è inadempiente CP_1
per la «mancata approvazione di detto progetto e non può certo pretendere il pagamento del compenso pattuito. Quello di individuare
l'effettiva potenzialità edificatoria di un immobile è senz'altro attività che non comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà…Per questo motivo, ai sensi dell'art. 1176 e 2236 cc, il professionista deve rispondere dei danni cagionati al cliente, che il signor si riserva espressamente di determinare in separato e Pt_1
successivo giudizio» (p. 21).
30. Tuttavia, il motivo è infondato per quanto è stato argomentato a proposito della volumetria, nel senso che la richiesta di aumento volumetrico è stata sollecitata dal geom. (doc. 55: mail Pt_1 Pt_1
10.12.19 con modifiche preliminare e doc. 55.1: allegato preliminare con modifiche alla mail 10.12.2019), documentazione dalla quale si evince che il committente era ben consapevole che il progetto doveva avere tre piani (vd. docc. 19, 51, 52, 52.1 e 53), come poi ha confermato in sede di preliminare.
31. Sono pertanto infondati anche i richiami agli artt. 112 cpc (che prevede un'omissione completa di pronuncia) e 1353 cc, tenuto conto che la decisione è stata assunta dal tribunale sulla valutazione degli elementi documentali emersi in causa poiché, dopo aver esposto le domande formulate dalle parti, il giudice (pagg. 3 – 4 della sentenza) ha dato atto (succintamente attesa la carenza di prova del convenuto, su cui gravava l'onere probatorio delle pretese formulate anche in via riconvenzionale) che la difesa del geom. «è stata incentrata, con Pt_1
riguardo sia al prospettato errore essenziale in cui sarebbe incorso sia
pag. 14/21 alla dedotta responsabilità professionale del sull'allegazione di CP_1
una circostanza di fatto, ovvero essergli stata rappresentata dall'attore una potenzialità edificatoria dell'immobile oggetto del preliminare concluso con i molto maggiore di quella assentibile dal PT
Comune di DA, che egli non ha dimostrato»: risolvendo così la questione posta alla sua attenzione senza omissioni di pronuncia, anche considerando il fatto che non è risultato che il convenuto avesse contestato oppure chiesto di annullare anche i contratti di appalto e preliminare di compravendita stipulati con i in ordine ai quali PT
non risulta essere stata avanzata (ossia documentata) alcuna richiesta risarcitoria.
32. Quanto esposto sarebbe sufficiente a licenziare come infondato anche il quinto motivo (pagg. 27 – 31), con il quale il geom. Pt_1
contesta la quantificazione delle spettanze dell'arch. di fatto CP_1
argomentando non già sui conteggi effettuati dall'attore, ma sempre sull'esecuzione dell'incarico.
33. In realtà l'attore con la prima memoria istruttoria, ha CP_1
soltanto esplicitato/precisato (emendatio libelli, ovvero modificazione della domanda riguardante sia il petitum che la causa petendi, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, vd. Cass. 18546/2020) gli importi richiesti per le prestazioni rese, senza alcun radicale mutamento della domanda processuale (mutatio libelli invece infondatamente invocata dal convenuto) e pertanto senza violare l'art. 183 cpc, contrariamente a quanto sostenuto dal geom. . Pt_1
34. Va inoltre considerato che la contestazione deve essere chiara e specifica alla luce anche delle allegazioni agli atti, mentre la difesa dell'appellante in prime cure si è ridotta – con la memoria ex art. 183 cpc del 20.6.2022, pag. 6, ossia la prima difesa utile successiva alla pag. 15/21 precisazione del credito attoreo – a contestare genericamente «che controparte formula delle conclusioni che sono diverse da quelle indicate in atto di citazione e che sono pertanto inammissibili».
35. Tale doglianza, anche ai fini del motivo di gravame, non è stata corroborata neppure con la replica del 29.7.2022 all'istanza ex art. 186 bis cpc dell'attore (accolta dal tribunale con ordinanza 28.10.2022): non sono stati confutati i conteggi dell'arch. con dettaglio delle voci CP_1
di costo delle singole prestazioni professionali, secondo il tariffario afferente all'opera siccome individuato con le lettere d'incarico del
18.12.2019, esplicato anche in sede di terza memoria ex art. 183 cpc, all'esito della quale il geom. non ha svolto una puntuale Pt_1
contestazione all'udienza del 14.7.2022; vieppiù in ordine al chiarimento fornito dall'attore con la memoria istruttoria di secondo termine sull'erroneità degli importi riportati nell'avviso di fattura inviato con email del 29.7.2021 (doc. 34) dove l'appellato, per mero errore di calcolo, ha chiesto un saldo di € 24.400,48 (doc. 37 – email 29.7.2021 e allegato) anziché € 35.100,00 dovuti per contratto, oltre spese generali
(fino a un massimo di 25% (€ 8.750,00), cassa previdenza architetti 4%
(€ 1.750,00) e IVA (doc. 38 – calcolo on line compensi allegato alla lettera di incarico), al netto dell'acconto di € 10.400,00 (doc. 23).
36. In ordine al progetto di via Barbarani, l'arch. ha dimostrato CP_1
che il compenso è stato determinato secondo tariffa in ossequio alla lettera d'incarico sottoscritta dal geom. e al contratto preliminare Pt_1
(del quale l'appellato non era parte) ad essa afferente (doc. 2 e 4), esponendo a chiarimento ancora in sede di memoria ex art. 183, 6° comma cpc (pagg. 4 – 5) che «il convenuto nel costituirsi riconosce sia stata svolta l'attività di progettazione di massima, come allegata in atto di citazione (studi di fattibilità e progettazione preliminare come da doc.
pag. 16/21 24 [Qal.02; Qbl.01]). Riconosce, anzi lamenta, siano stati effettuati molteplici accessi e colloqui tecnici presso il Comune (supporto al RUP
[Qbl.19]). Riconosce, producendo il doc. 2, che sono stati svolti i rilievi dei manufatti e planoaltimetrici di tutti i fabbricati della zona ([Qbll.02;
Qbll.07]), il tutto secondo quanto indicato nel calcolo di compenso allegato alla lettera di incarico (anch'esso incontestato) per complessivi
€ 18.223,65, oltre 25% (€ 4.555,91), oltre cassa previdenza architetti 4%
(€ 911,18). Dei complessivi € 23.690,75 dovuti (oltre IVA), nonostante €
13.000,00 (10.000,00+25%+4%) risultassero immediatamente esigibili alla data del 18.12.2019 (cfr. doc.
4-attore) il convenuto ne riconosceva pagati solo €2.000,00 (doc. 27 – attore). Risultano, quindi, ora dovuti €
21.690,75, oltre le spese per rilievi ed interessi di mora», ossia l'importo per tali voci di compenso poi riconosciuto in sentenza, senza che il geom. – con la memoria di terzo termine a prova contraria Pt_1
dell'11.7.2022 – sia riuscito a smentire alcunché. Anche tale motivo di gravame andrà perciò rigettato.
37. Il geom. , con il sesto motivo (pagg. 31 – 40), lamenta la Pt_1
mancata ammissione dei mezzi di prova orale capitolati in prime cure. In tal senso reitera le istanze istruttorie, ma non argomenta una fondata difesa al fine di confutare il fatto che il giudice del merito non è tenuto ad ammettere le istanze istruttorie dedotte dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e di essere già in grado di formarsi un convincimento, laddove le stesse non consentano di far assolvere all'onere probatorio anche ex art. 2697 cc, tenuto conto che il geom.
non ha dimostrato che con l'assunzione delle prove richieste la Pt_1
decisione sarebbe stata diversa in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità.
pag. 17/21 38. I capitoli sono stati respinti dal giudice con ordinanza 28.10.2022 che la Corte ritiene di confermare: infatti, il rigetto per singola circostanza è stato motivato per genericità, mancando qualsiasi riferimento temporale, sicché l'eventuale ammissione non avrebbe consentito alla controparte di opporre una prova contraria;
perché le circostanze dovevano essere provate documentalmente, oppure perché contenevano valutazioni che non possono essere rimesse alla conferma testimoniale. In particolare, va ribadita la genericità dei capitoli 3 e 4, che appunto sono privi di riferimenti a tempi e luoghi in cui sarebbe venuto il colloquio tra le parti in essi citato – 3. vero che l'architetto rappresentava al geometra che era possibile CP_1 Parte_1
aumentare dell'85%, la potenzialità edificatoria dell'immobile sino ad un totale di 1.040 mq (mq 260x4piani) oltre alla superficie ricavabile nel sottotetto in forza del piano casa ex legge 14/2009 e legge 14/2019
(testi: , , avv. Lorenza Ragnolini) 4. Vero Parte_2 Parte_3
che l'architetto consegnava al signor la planimetria CP_1 Pt_1
generale dello stato attuale da lui controfirmata di cui al doc. 2 che si esibisce al teste (testi: , , avv. Lorenza Parte_2 Parte_3
Ragnolini, . Testimone_1
39. È irrilevante quanto afferma alla p. 33 Parte_1
dell'appello, ovvero che «contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di primo grado, è chiaro che i capitoli 3-4, non ammessi in quanto privi di riferimenti temporali, possono essere pacificamente compresi dai testimoni e dalla controparte (con conseguente diritto di replica) in quanto tutti presenti alla sottoscrizione dei preliminari.
Inoltre, come detto, l'ammissione dei capitoli 1 e 2 non avrebbe di certo impedito di sostenerne l'indeterminatezza temporale»: il capitolo di prova testimoniale deve essere preciso e deve contenere puntuali pag. 18/21 indicazioni di luogo, tempo, persone presenti e così via, tutti elementi necessari per mettere la controparte in condizione di svolgere la difesa e soprattutto consentire al testimone di riferire in modo altrettanto preciso.
40. Quanto alla richiesta di CTU, appare suggestiva nella sua formulazione, non essendo mezzo atto a supplire alle carenze istruttorie delle parti, né potendo assumere la veste di indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze solo supposte dal convenuto ma non provate. La doglianza non può dunque essere accolta.
41. Con il settimo motivo (pagg. 40 – 41) l'appellante contesta al
Tribunale di non aver autorizzato la chiamata in garanzia di
[...]
e in proprio e quali eredi di PT Parte_3 Parte_4
per esserne manlevato «da ogni conseguenza Persona_1
economica, ivi compresa la rifusione delle spese di lite», imputando ai predetti comportamenti tali da aver indotto esso «in errore in Pt_1
ordine alla capacità edificatoria dell'immobile di via Barbarani» così sottoscrivendo i contratti di appalto e preliminare di compravendita
(docc. 3 e 4 convenuto) e anche gli incarichi professionali all'arch.
che diversamente non avrebbe conferito. CP_1
42. Il motivo non può essere accolto, poiché la controversia attiene esclusivamente al contratto d'opera professionale concluso tra le parti, ossia al pagamento delle spettanze dell'arch. previste nelle lettere CP_1
d'incarico: rispetto a questo tema, la posizione dei terzi è stata PT
esposta come un autonomo rapporto sostanziale fonte di eventuale responsabilità per i danni che il loro contegno avrebbe arrecato alla controparte . Del resto, da un lato non emerge una Parte_1
responsabilità dei consorti e che è stata solo lumeggiata PT Pt_4
dall'appellante, il quale ha affermato senza documentarlo (vd. comparsa di risposta, pagg. 13s), di aver agito nei loro confronti davanti al pag. 19/21 Tribunale di Verona;
dall'altro, non vi sono elementi per ritenere che i contratti di appalto e compravendita siano annullabili, e in ogni caso si tratta di circostanze che non riguardano il compenso per le prestazioni svolte dal professionista.
43. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da va Parte_1
respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (indeterminato
– complessità bassa- atteso il criterio del disputandum e tenuto conto del fatto che anche in prime cure lo stesso attore, pag. 8 atto di citazione, aveva attribuito valore indeterminato alla vertenza), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
44. Non si applica la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/2014, poiché non possibile aprire i link ipertestuali contenuti nella comparsa di costituzione;
inoltre, non sussistono i presupposti per applicare l'aumento ai sensi del comma 8, dal momento che l'infondatezza del gravame è stata determinata non solo dall'apporto argomentativo delle difese attoree, ma anche dalle emergenze istruttorie di causa.
45. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pag. 20/21 1. respinge l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe;
2. condanna a rifondere le spese a favore dell'arch. Parte_1
liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali e accessori di Controparte_1
legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012,
e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 20.2.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 2092/2023
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta civile, in persona dei magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Amadei contro
Arch. ( ), con l'avv. Enrica Controparte_1 C.F._2
Bonara oggetto: prestazione d'opera professionale;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 1911/2023, emessa il 12.10.2023; causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante : in via principale e nel merito Parte_1
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1911/2023 emessa dal Tribunale di
Verona in persona del Giudice dott. Massimo Vaccari, pubblicata in data 9.10.2023, emessa all'esito del procedimento RG 9560/2022, notificata a mezzo pec in data 12.10.2023 e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano.
CONCLUSIONI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
In via preliminare di merito: Autorizzare il convenuto , Parte_1
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa i signori: PT
, nato il [...] a [...] e residente in
[...]
37010 Torri del Benaco (VR) in Via Per Albisano 143 (c.f.:
, nata il [...] a [...]F._3 Parte_3
Caprino Veronese (VR) e residente in [...] in Via Maoni
Alti n. 15 (c.f.: ) e , nata C.F._4 Parte_4
il 13.10.1942 a OS (MN) e residente in [...] in via B.
Barbarani n. 3 (c.f.: ), in proprio e quali eredi del C.F._5
signor , nato in data [...] a [...] e Persona_1
deceduto in DA il 07/01/2020 e di conseguenza chiede che il G.I.
Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
In via riconvenzionale: annullarsi i contratti intercorsi tra il signor
e l'architetto aventi ad oggetto il conferimento Parte_1 CP_1
di incarico per la progettazione dell'immobile di Via Barbarani e per la progettazione dell'immobile di Via Risare con condanna alla integrale restituzione dei compensi versati e conseguentemente rigettarsi le domande tutte svolte dall'architetto nei confronti del signor CP_1
con condanna alla integrale restituzione dei compensi Parte_1
versati;
In via principale: rigettarsi le domande dell'architetto perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto per responsabilità professionale e per i
pag. 2/21 motivi sopra esposti, con condanna alla integrale restituzione dei compensi versati;
in via subordinata: nella denegata e non voluta ipotesi in cui il
Tribunale dovesse accogliere anche solo una delle domande dell'architetto nei confronti del signor , CP_1 Parte_1
condannare i signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e quali eredi di a manlevare e a
[...] Persona_1
tenere indenne il signor da ogni conseguenza Parte_1
economica, ivi compresa la rifusione delle spese di lite per i motivi sopra espressi.
- Con vittoria di compensi e spese come per legge per entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria si insiste nella prova per testi sui capitoli già indicati
e come richiesto e specificato nel settimo motivo di appello; conclusioni per l'appellato Controparte_1
- rigettarsi in toto le plurime richieste dell'appellante di sospensione della Sentenza del Tribunale impugnata con conferma del provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione emesso nel sub procedimento n. 1 e relativa condanna alla pena pecuniaria ex art. 283 co. 3 c.p.c.
- in via preliminare, dichiarare, l'inammissibilità dell'appello principale proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. e/o per manifesta infondatezza per i motivi spiegati in comparsa di risposta
- nel merito, rigettare in quanto infondato l'appello proposto avverso
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Verona n. 1911/2023, che per
l'effetto andrà riconfermata integralmente per i motivi dedotti nell'atto introduttivo.
pag. 3/21 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali per la presente fase del giudizio e della fase relativa al sub procedimento n. 1, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 co.
1-bis del DM 77/14 per la redazione con collegamenti ipertestuali e di un ulteriore terzo ai sensi dell'art. 8 per manifesta fondatezza delle difese in comparsa di costituzione di appello e/o manifesta infondatezza dell'atto di appello, oltre spese forfettarie 15% CPA e IVA. Con condanna dell'appellante soccombente al pagamento del doppio del contributo unificato”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz cpc.
1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1191/2023, ha accolto parzialmente la domanda dell'arch. volta a ottenere il Controparte_1
pagamento del saldo delle competenze maturare per prestazioni professionali relative a incarichi di progettazione e coordinamento di pratiche edilizie concernenti immobili siti in DA (VR), alle vie Risare
e Barbarani;
detta attività professionale è stata resa nell'interesse del committente geom. e assunta con lettere d'incarico del Parte_1
18.12.2019 (vd. doc. 3 per loc. Risare, e doc. 4 per via Barbarani).
2. Nel dettaglio, il tribunale ha riconosciuto dovuti all'architetto gli importi di € 35.100,00, quale compenso per il progetto di via CP_1
Risare, e di € 21.690,75 per la progettazione di via Barbarani, comprensivi di accessori di legge, oltre al rimborso spese di € 1.040,00 e interessi al saggio ex art. 1284, ult. comma cc dalla notifica dell'atto di citazione al saldo;
ha respinto le ulteriori domande attoree (ossia la condanna del convenuto a pagare gli importi ex artt. 10 e 18 l. 143/1949,
a risarcire il danno reputazionale, nonché la richiesta condanna ex art. 96 cpc), ponendo altresì a carico del geom. le spese di soccombenza. Pt_1
pag. 4/21 3. Il Tribunale ha pure respinto la richiesta avanzata da
[...]
di chiamare in causa tali sig.ri con i quali il Parte_1 PT
geometra aveva stipulato l'appalto del 18.12.2019 per costruire la Pt_1
villetta su terreno di proprietà degli stessi in Via Risare su progetto
(doc. 1), appalto collegato col preliminare di compravendita (vd. CP_1
bozza doc. 2), nel quale il figura come promissario acquirente Pt_1
dell'immobile di via Barbarani sempre in ditta la chiamata dei PT
terzi è stata chiesta dal geom. per esserne manlevato da ogni Pt_1
eventuale pagamento, se il tribunale non avesse annullato i contratti di prestazione d'opera conclusi con l'arch. a causa di una CP_1
negligenza professionale di quest'ultimo nell'individuare la corretta cubatura edificatoria e nel mancato riconoscimento di un abuso edilizio.
4. L'appellante ha quindi interposto gravame, Parte_1
formulando sette motivi: 1. “errato convincimento del giudice circa la mancata contestazione da parte dell'appellante dei fatti decisivi – mancata prova dello svolgimento dell'attività professionale”; 2. “in ordine alla mancata prova circa la minore capacità edificatoria dell'immobile di via Barbarani e sulla avvenuta dimostrazione del dolo fondante la domanda di annullamento”; 3. “in ordine all'omesso accoglimento della domanda subordinata di responsabilità professionale dell'architetto ; 4. “in ordine all'inesigibilità del pagamento”; 5. CP_1
“errata quantificazione dei conteggi contenuti nella sentenza di condanna”; 6. “sulla mancata prova dei fatti determinanti e sulla mancata ammissione dei capitoli di prova”; 7. “sulla mancata autorizzazione alla chiamata in causa di terzi”; azionando altresì autonoma istanza ex art. 351 cpc per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 5/21 5. L'appellato si è costituito per la fase dell'inibitoria Controparte_1
e successivamente nel merito instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Respinta l'istanza di sospensiva con decreto 1.12.2024 non apparendo la stessa manifestamente fondata, la causa viene in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
6. In via preliminare, esaminando le eccezioni d'inammissibilità dell'impugnazione e a prescindere dalla decisione sulle ragioni dell'appello, la Corte osserva come la trattazione del giudizio abbia reso superflua ogni ulteriore questione sul punto, tenuto altresì conto che il richiamo all'art. 436 bis cpc dell'appellato appare inconferente al caso de quo, poiché disposto semmai applicabile alla diversa fattispecie delle controversie in materia locatizia.
7. Quanto al merito del gravame, si osserva invece quanto segue.
Risulta dagli atti che: nel 2019, il geom. si è posto alla Parte_1
ricerca di un immobile nella zona del Lago di DA per effettuare un intervento edilizio. Nell'estate 2019 è stato contattato dall'arch. CP_1
il quale gli ha segnalato un'operazione immobiliare avente ad
[...]
oggetto l'acquisto di un fabbricato in DA (VR), la sua demolizione e successiva ricostruzione sfruttando la possibilità di un aumento di cubatura.
8. Il 18.12.2019 il geom. ha stipulato due contratti Parte_1
con la famiglia tra loro collegati: il contratto di appalto, con il PT
quale si è impegnato a realizzare una villetta su terreno di proprietà della famiglia in Via Risare (DA) al prezzo di € 400.000,00 (doc. 1 PT
– contratto di appalto); il preliminare di compravendita dell'immobile di via Barbarani (DA) promesso in vendita dai consorti a PT [...]
, promissario acquirente. Parte_1
pag. 6/21 9. Contestualmente alla stipula di tali contratti le parti hanno incaricato l'arch. in particolare, nel contratto di appalto, Controparte_1
all'art. 3 si legge: «l'architetto per comune accordo delle parti, CP_1
viene incaricato dall'Appaltatore, con lettera di incarico separatamente firmata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, alla stesura del progetto definitivo, secondo lo schema di massima dell'allegato sulla base del quale verrà richiesto il Permesso di
Costruire o altro idoneo titolo abilitativo. L'architetto a totale CP_1
ed esclusivo onere dell'Appaltatore ), riceve incarico Parte_1
ad eseguire presso i competenti uffici, tutte le pratiche inerenti la presentazione ed il ritiro del medesimo», salvo eventuali variazioni da concordarsi per iscritto.
10. Il geom. ha riconosciuto di dover pagare i compensi Pt_1
sottoscritti all'arch. nei termini seguenti: «io risulto nei tuoi CP_1
confronti pagatore per conto dei delle prestazioni concordate e PT
definite nell'incarico stesso intercorso tra noi…io sono tenuto a corrisponderti per conto dei di fatto tuoi committenti, quanto PT
pattuito (e non poco) con l'incarico sottoscritto per le prestazioni in esso concordate” (doc. 32, email di a in data 1.4.2021). Pt_1 CP_1
11. Il tribunale di Verona ha dunque condannato a Parte_1
pagare all'arch. un totale di € 35.100,00, comprensivo Controparte_1
del saldo per la progettazione di via Risare «essendo pacifico che abbia corrisposto degli acconti ammontanti a € 12.000,00», nonché di €
21.690,75 per il progetto di via Barbarani, 3.
12. Il non ha contestato, anzi ha ammesso di aver sottoscritto il Pt_1
contratto e la mail di conferimento degli incarichi posti dal a CP_1
fondamento della pretesa creditoria (doc.
3-5 di parte attrice), e non ha pag. 7/21 contestato che gli importi indicati in atto di citazione fossero conformi agli accordi.
13. Col primo motivo (pagg. 7 – 12), il geom. lamenta errore Pt_1
del tribunale per aver rilevato che «il non avrebbe contestato Pt_1
l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'arch. il quale CP_1
avrebbe altresì dimostrato documentalmente l'esecuzione di tale attività», rilevando inoltre che «come ampiamente esposto negli atti di causa e dimostrato, non solo il non ha dimostrato l'esecuzione CP_1
delle attività, ma è pacifico come il abbia contestato ampiamente Pt_1
l'operato del ovvero le prestazioni di cui l'attore aveva chiesto CP_1
il pagamento.
14. Tale doglianza può essere esaminata col secondo motivo (pagg. 12
– 16) che contesta al tribunale di aver ritenuto non provata da parte del geom. una capacità edificatoria inferiore nell'immobile sito in Pt_1
DA (VR) via Barbarani rispetto a quella indicata nel preliminare di compravendita sottoscritto dall'appellante con i consorti (doc. 2 PT
cit), con violazione delle regole sull'onere di prova (art. 2697 cc) e dell'art. 115 cpc, omettendo altresì il Tribunale di valutare l'eccezione di annullabilità per dolo ex art. 1439 cc dei contratti d'opera sottoscritti tra le parti.
15. Ancora, si può esaminare subito anche il terzo motivo (pagg. 16 –
25), con il quale il geom. lamenta il mancato accertamento della Pt_1
responsabilità professionale dell'arch. rispetto agli incarichi CP_1
conferitigli.
16. Ad avviso della Corte, l'appellante censura in modo generico e apodittico la motivazione del tribunale senza fornire riscontri probatori significativi di segno contrario. Innanzitutto, ha Parte_1
sottoscritto le lettere d'incarico e non ha dimostrato il «prospettato pag. 8/21 errore essenziale in cui sarebbe incorso» relativo alla cubatura e potenzialità edificatoria dell'immobile di via Barbarani, né la «dedotta responsabilità professionale del , limitandosi a chiedere in CP_1
difetto di altro, l'ammissione di prova orale respinta con coerente e logica motivazione dal tribunale e neppure censurata in sede di comparsa conclusionale di prime cure (come verrà esposto in seguito sul sesto motivo d'impugnazione), fermo restando che era suo onere contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista atteso che la stessa è stata formulata all'esito di un conteggio preciso e dettagliato.
17. Sul punto, l'appellante ha espressamente dichiarato (doc. 32,
e_mail 1.4.2021) di essere debitore delle prestazioni concordate, fra l'altro con lettera successiva all'asserita revoca dell'incarico (doc. 7 del convenuto: lettera apparentemente datata 30.7.2020, che non è Pt_5
nemmeno indirizzata direttamente all'arch. e di cui comunque CP_1
non v'è prova dell'effettivo inoltro e ricezione). In tal senso si confrontino anche i doc. 12 (quest'ultima contenente anche le repliche dell'attore alle osservazioni del convenuto), 20, 26 e 29 attorei, a riprova che la collaborazione è proseguita anche dopo il luglio 2020 e con le valutazioni positive degli uffici comunali.
18. Va poi evidenziato come l'attore abbia dimesso in primo grado il progetto definitivo di via Risare relativo alle due unità abitative, sottoscritto dal convenuto (doc. 7 e 8 attorei), in forza del quale è stato poi firmato il sub-appalto con la Nicoper srl avente per la costruzione della villetta sui terreni di proprietà (doc. 6 del convenuto, dal PT
quale è emerso pure un prezzo inferiore rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto), a dimostrazione dell'intervenuta accettazione da parte del convenuto . In tal senso, l'arch. ha provato che Pt_1 CP_1
l'elaborato depositato presso al comune di DA (doc. 45 – 49 di parte pag. 9/21 attrice) coincide con quello sottoscritto dalle parti nel marzo 2021 (ossia i già menzionati doc. 7 e 8).
19. L'arch. ha poi provato l'esecuzione della prestazione CP_1
professionale dimettendo, con l'atto di citazione, anche i doc. 16 – 22, ovvero il progetto preliminare e quello definitivo, le planivolumetrie, le relazioni tecniche, ambientali e paesaggistiche, con autorizzazione del
Comune, circostanze sostanzialmente confermate dalle parti con lo scambio di mail del 25.8.2020 (doc. 20): fra l'altro, si rileva che questo scambio di mail di agosto 2020 è addirittura successivo alla asserita revoca dell'incarico che il ha fatto in data 30.7.2020, come risulta Pt_1
dal doc. 7 ; inoltre, sono stati prodotti i doc. 29 – 31 relativi alla Pt_1
variante al progetto Maccari-Risare e capitolato tecnico.
20. Ancora, l'arch. ha prodotto la corrispondenza relativa alla CP_1
procedimento in comune di DA (doc. 9 – 14), dalla quale risulta l'elenco dei documenti che il geom. avrebbe dovuto fornire, e che Pt_1
questi ha fatto pervenire solo in parte, consegnando copia della relazione geologica soltanto nel corso del giudizio di primo grado (doc. 13 di parte convenuta): d'altro canto, con mail del 16.3.2021 (sempre successiva al
30.7.2020, doc. 42) il geom. ha comunicato all'arch. Pt_1 CP_1
«…relativamente alla concessione di via Risare fammi sapere di cosa ha bisogno il Comune che mi attivo;
scusa per la tarda comunicazione ma, sono impegnato in cantiere per smontare la gru».
21. Quanto all'immobile di via Barbarani, l'arch. ha CP_1
dimostrato (oltre alla redazione dei progetti, doc. 24 e 25) che le parti ne hanno inteso lo sviluppo su tre piani (vd. doc. 52 – 54): anzi, la richiesta del geom. di un nuovo progetto di via Barbarani su 4 piani è stata Pt_1
esplicitamente ritenuta «azzardata» dal mentre a conferma delle CP_1
perplessità dell'arch. sul punto, v'è la richiesta dello stesso CP_1
pag. 10/21 geom. di inserire nella bozza di preliminare con i la frase Pt_1 PT
contenente la potenzialità volumetrica dell'edificio di via Barbarani su tre piani e non quattro (doc. 55, 55.1), segno dunque che pure l'appellante era consapevole della realtà effettuale, poi trasfusa nel preliminare vero e proprio (doc. 68 e 68.1).
22. Per quanto attiene al contestato abuso edilizio (pag. 19 atto d'appello: si tratta di una chiusura della scala di accesso esterna al fabbricato), l'appellato ha chiarito (peraltro richiamando quanto CP_1
già emerso nelle difese di primo grado), senza confutazione del geom.
, che lo stesso era ben noto, tant'è che in preliminare di Pt_1
compravendita (allegato anche dal come doc. 3, art. 7) si è Pt_1
precisato che qualunque abuso sarebbe stato sanato non dall'arch.
bensì dalla parte venditrice (estranea alla causa) e prima CP_1 PT
del rogito.
23. In ogni caso, l'appellante non ha dimostrato che sia stato l'arch.
a prospettare la possibilità di edificare l'immobile di via CP_1
Barbarani su quattro piani e, ancor prima, non ha dimostrato che la volumetria indicata in preliminare fosse maggiore di quella assentibile dal Comune di DA (VR), tenuto anche conto che l'appellante non ha precisato i documenti che il tribunale avrebbe valutato in modo erroneo, né ha indicato documenti che non sono stati esaminati, né ha prodotto documenti per confutare le spettanze dell'arch. o per smentire la CP_1
prova per tabulas attorea, anche in ordine al fatto, solo lumeggiato ma senza supporto probatorio, che il progetto di massima di via Barbarani
(doc. 24-25 di parte attrice) sarebbe stato inutilizzabile con conseguente danno (neppure quantificato) per il committente.
24. Dunque, il tribunale ha statuito sui compensi riconosciuti all'arch. applicando correttamente il principio di non contestazione, anche CP_1
pag. 11/21 alla luce della documentazione prodotta dall'attore a comprova delle prestazioni eseguite (pagg. 3 – 4 della sentenza), tanto più che il geom.
non sembra aver mosso contestazioni di data certa all'operato Pt_1
dell'arch. prima del giudizio di primo grado, mostrando di CP_1
ritenere valido il contratto d'opera finché il professionista non ha agito per il pagamento del saldo.
25. L'appellante non ha poi dimostrato una responsabilità professionale dell'architetto. In argomento, va ricordato che «in tema di contratti, a norma dell'art. 1439 cc, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cc. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri o anche semplici menzogne, che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (Cass. 25968/2021), da ponderare in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive della parte, così da poterne appurare l'idoneità a sorprendere una persona di normale diligenza.
26. Nel caso in esame, a prescindere dalla carenza di prova della sussistenza di artifizi o raggiri nella condotta dell'arch. appare CP_1
inverosimile che il geom. , imprenditore accorto e tecnico esperto Pt_1
di questioni immobiliari (come egli stesso ha esposto nella comparsa di risposta di primo grado), non fosse ben consapevole dello stato dei pag. 12/21 luoghi e degli atti al momento di firmare l'appalto, il sub-appalto e infine il preliminare di compravendita, pure considerando che non v'è prova che gli stessi contratti siano stati annullati (o che un tanto sia stato richiesto dall'appellante in altre sedi) e che vi sia stato un danno effettivo risentito dal . Pertanto, i motivi di gravame per come formulati non Pt_1
possono essere accolti.
27. Col quarto motivo (pagg. 25 – 27), l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe dovuto accertare l'inesigibilità del pagamento richiesto dal negli importi concordati (€ 35.000,00, come da scrittura CP_1
privata del 18.12.2019), opponendo il mancato adempimento di obbligazioni in questi termini: «per ambedue gli immobili non c'è un progetto approvato;
né una concessione né l'inizio dei lavori» (p. 25 atto d'appello); «non è mai stato approvato alcun progetto e questo per le mancanze dell'architetto vi è alcuna prova in ordine al Persona_2
rilascio del permesso, né con riferimento all'immobile di Via Risare, né con riferimento all'immobile di Via Barbarani» (p. 26 atto d'appello).
28. Fermo quanto già esposto sul conferimento dell'incarico e sulla quantificazione del compenso (non contestati), l'appellante doveva dimostrare l'inadempimento di controparte, il danno conseguente, quanto meno la colpa grave del prestatore d'opera (vd. art. 2236 cc), nonché il nesso di causa tra colpa e danno, tutti elementi indimostrati: in effetti, il geom. non ha mai lamentato un danno concreto, ma le sue pretese Pt_1
sono dirette solo a negare la debenza del compenso reclamato dall'arch.
poiché l'odierno appellante in primo grado si era limitato a CP_1
chiedere, in via riconvenzionale, dopo che l'architetto aveva promosso la causa per il saldo del dovuto, l'annullamento dei contratti e la restituzione di quanto già versato.
pag. 13/21 29. Del resto, la difesa della comparsa di costituzione è del tutto generica: il infatti, dopo aver richiamato giurisprudenza della Pt_1
Corte Suprema (pagg. 20s), afferma che l'arch. è inadempiente CP_1
per la «mancata approvazione di detto progetto e non può certo pretendere il pagamento del compenso pattuito. Quello di individuare
l'effettiva potenzialità edificatoria di un immobile è senz'altro attività che non comporta la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà…Per questo motivo, ai sensi dell'art. 1176 e 2236 cc, il professionista deve rispondere dei danni cagionati al cliente, che il signor si riserva espressamente di determinare in separato e Pt_1
successivo giudizio» (p. 21).
30. Tuttavia, il motivo è infondato per quanto è stato argomentato a proposito della volumetria, nel senso che la richiesta di aumento volumetrico è stata sollecitata dal geom. (doc. 55: mail Pt_1 Pt_1
10.12.19 con modifiche preliminare e doc. 55.1: allegato preliminare con modifiche alla mail 10.12.2019), documentazione dalla quale si evince che il committente era ben consapevole che il progetto doveva avere tre piani (vd. docc. 19, 51, 52, 52.1 e 53), come poi ha confermato in sede di preliminare.
31. Sono pertanto infondati anche i richiami agli artt. 112 cpc (che prevede un'omissione completa di pronuncia) e 1353 cc, tenuto conto che la decisione è stata assunta dal tribunale sulla valutazione degli elementi documentali emersi in causa poiché, dopo aver esposto le domande formulate dalle parti, il giudice (pagg. 3 – 4 della sentenza) ha dato atto (succintamente attesa la carenza di prova del convenuto, su cui gravava l'onere probatorio delle pretese formulate anche in via riconvenzionale) che la difesa del geom. «è stata incentrata, con Pt_1
riguardo sia al prospettato errore essenziale in cui sarebbe incorso sia
pag. 14/21 alla dedotta responsabilità professionale del sull'allegazione di CP_1
una circostanza di fatto, ovvero essergli stata rappresentata dall'attore una potenzialità edificatoria dell'immobile oggetto del preliminare concluso con i molto maggiore di quella assentibile dal PT
Comune di DA, che egli non ha dimostrato»: risolvendo così la questione posta alla sua attenzione senza omissioni di pronuncia, anche considerando il fatto che non è risultato che il convenuto avesse contestato oppure chiesto di annullare anche i contratti di appalto e preliminare di compravendita stipulati con i in ordine ai quali PT
non risulta essere stata avanzata (ossia documentata) alcuna richiesta risarcitoria.
32. Quanto esposto sarebbe sufficiente a licenziare come infondato anche il quinto motivo (pagg. 27 – 31), con il quale il geom. Pt_1
contesta la quantificazione delle spettanze dell'arch. di fatto CP_1
argomentando non già sui conteggi effettuati dall'attore, ma sempre sull'esecuzione dell'incarico.
33. In realtà l'attore con la prima memoria istruttoria, ha CP_1
soltanto esplicitato/precisato (emendatio libelli, ovvero modificazione della domanda riguardante sia il petitum che la causa petendi, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, vd. Cass. 18546/2020) gli importi richiesti per le prestazioni rese, senza alcun radicale mutamento della domanda processuale (mutatio libelli invece infondatamente invocata dal convenuto) e pertanto senza violare l'art. 183 cpc, contrariamente a quanto sostenuto dal geom. . Pt_1
34. Va inoltre considerato che la contestazione deve essere chiara e specifica alla luce anche delle allegazioni agli atti, mentre la difesa dell'appellante in prime cure si è ridotta – con la memoria ex art. 183 cpc del 20.6.2022, pag. 6, ossia la prima difesa utile successiva alla pag. 15/21 precisazione del credito attoreo – a contestare genericamente «che controparte formula delle conclusioni che sono diverse da quelle indicate in atto di citazione e che sono pertanto inammissibili».
35. Tale doglianza, anche ai fini del motivo di gravame, non è stata corroborata neppure con la replica del 29.7.2022 all'istanza ex art. 186 bis cpc dell'attore (accolta dal tribunale con ordinanza 28.10.2022): non sono stati confutati i conteggi dell'arch. con dettaglio delle voci CP_1
di costo delle singole prestazioni professionali, secondo il tariffario afferente all'opera siccome individuato con le lettere d'incarico del
18.12.2019, esplicato anche in sede di terza memoria ex art. 183 cpc, all'esito della quale il geom. non ha svolto una puntuale Pt_1
contestazione all'udienza del 14.7.2022; vieppiù in ordine al chiarimento fornito dall'attore con la memoria istruttoria di secondo termine sull'erroneità degli importi riportati nell'avviso di fattura inviato con email del 29.7.2021 (doc. 34) dove l'appellato, per mero errore di calcolo, ha chiesto un saldo di € 24.400,48 (doc. 37 – email 29.7.2021 e allegato) anziché € 35.100,00 dovuti per contratto, oltre spese generali
(fino a un massimo di 25% (€ 8.750,00), cassa previdenza architetti 4%
(€ 1.750,00) e IVA (doc. 38 – calcolo on line compensi allegato alla lettera di incarico), al netto dell'acconto di € 10.400,00 (doc. 23).
36. In ordine al progetto di via Barbarani, l'arch. ha dimostrato CP_1
che il compenso è stato determinato secondo tariffa in ossequio alla lettera d'incarico sottoscritta dal geom. e al contratto preliminare Pt_1
(del quale l'appellato non era parte) ad essa afferente (doc. 2 e 4), esponendo a chiarimento ancora in sede di memoria ex art. 183, 6° comma cpc (pagg. 4 – 5) che «il convenuto nel costituirsi riconosce sia stata svolta l'attività di progettazione di massima, come allegata in atto di citazione (studi di fattibilità e progettazione preliminare come da doc.
pag. 16/21 24 [Qal.02; Qbl.01]). Riconosce, anzi lamenta, siano stati effettuati molteplici accessi e colloqui tecnici presso il Comune (supporto al RUP
[Qbl.19]). Riconosce, producendo il doc. 2, che sono stati svolti i rilievi dei manufatti e planoaltimetrici di tutti i fabbricati della zona ([Qbll.02;
Qbll.07]), il tutto secondo quanto indicato nel calcolo di compenso allegato alla lettera di incarico (anch'esso incontestato) per complessivi
€ 18.223,65, oltre 25% (€ 4.555,91), oltre cassa previdenza architetti 4%
(€ 911,18). Dei complessivi € 23.690,75 dovuti (oltre IVA), nonostante €
13.000,00 (10.000,00+25%+4%) risultassero immediatamente esigibili alla data del 18.12.2019 (cfr. doc.
4-attore) il convenuto ne riconosceva pagati solo €2.000,00 (doc. 27 – attore). Risultano, quindi, ora dovuti €
21.690,75, oltre le spese per rilievi ed interessi di mora», ossia l'importo per tali voci di compenso poi riconosciuto in sentenza, senza che il geom. – con la memoria di terzo termine a prova contraria Pt_1
dell'11.7.2022 – sia riuscito a smentire alcunché. Anche tale motivo di gravame andrà perciò rigettato.
37. Il geom. , con il sesto motivo (pagg. 31 – 40), lamenta la Pt_1
mancata ammissione dei mezzi di prova orale capitolati in prime cure. In tal senso reitera le istanze istruttorie, ma non argomenta una fondata difesa al fine di confutare il fatto che il giudice del merito non è tenuto ad ammettere le istanze istruttorie dedotte dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e di essere già in grado di formarsi un convincimento, laddove le stesse non consentano di far assolvere all'onere probatorio anche ex art. 2697 cc, tenuto conto che il geom.
non ha dimostrato che con l'assunzione delle prove richieste la Pt_1
decisione sarebbe stata diversa in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità.
pag. 17/21 38. I capitoli sono stati respinti dal giudice con ordinanza 28.10.2022 che la Corte ritiene di confermare: infatti, il rigetto per singola circostanza è stato motivato per genericità, mancando qualsiasi riferimento temporale, sicché l'eventuale ammissione non avrebbe consentito alla controparte di opporre una prova contraria;
perché le circostanze dovevano essere provate documentalmente, oppure perché contenevano valutazioni che non possono essere rimesse alla conferma testimoniale. In particolare, va ribadita la genericità dei capitoli 3 e 4, che appunto sono privi di riferimenti a tempi e luoghi in cui sarebbe venuto il colloquio tra le parti in essi citato – 3. vero che l'architetto rappresentava al geometra che era possibile CP_1 Parte_1
aumentare dell'85%, la potenzialità edificatoria dell'immobile sino ad un totale di 1.040 mq (mq 260x4piani) oltre alla superficie ricavabile nel sottotetto in forza del piano casa ex legge 14/2009 e legge 14/2019
(testi: , , avv. Lorenza Ragnolini) 4. Vero Parte_2 Parte_3
che l'architetto consegnava al signor la planimetria CP_1 Pt_1
generale dello stato attuale da lui controfirmata di cui al doc. 2 che si esibisce al teste (testi: , , avv. Lorenza Parte_2 Parte_3
Ragnolini, . Testimone_1
39. È irrilevante quanto afferma alla p. 33 Parte_1
dell'appello, ovvero che «contrariamente a quanto affermato dal
Giudice di primo grado, è chiaro che i capitoli 3-4, non ammessi in quanto privi di riferimenti temporali, possono essere pacificamente compresi dai testimoni e dalla controparte (con conseguente diritto di replica) in quanto tutti presenti alla sottoscrizione dei preliminari.
Inoltre, come detto, l'ammissione dei capitoli 1 e 2 non avrebbe di certo impedito di sostenerne l'indeterminatezza temporale»: il capitolo di prova testimoniale deve essere preciso e deve contenere puntuali pag. 18/21 indicazioni di luogo, tempo, persone presenti e così via, tutti elementi necessari per mettere la controparte in condizione di svolgere la difesa e soprattutto consentire al testimone di riferire in modo altrettanto preciso.
40. Quanto alla richiesta di CTU, appare suggestiva nella sua formulazione, non essendo mezzo atto a supplire alle carenze istruttorie delle parti, né potendo assumere la veste di indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze solo supposte dal convenuto ma non provate. La doglianza non può dunque essere accolta.
41. Con il settimo motivo (pagg. 40 – 41) l'appellante contesta al
Tribunale di non aver autorizzato la chiamata in garanzia di
[...]
e in proprio e quali eredi di PT Parte_3 Parte_4
per esserne manlevato «da ogni conseguenza Persona_1
economica, ivi compresa la rifusione delle spese di lite», imputando ai predetti comportamenti tali da aver indotto esso «in errore in Pt_1
ordine alla capacità edificatoria dell'immobile di via Barbarani» così sottoscrivendo i contratti di appalto e preliminare di compravendita
(docc. 3 e 4 convenuto) e anche gli incarichi professionali all'arch.
che diversamente non avrebbe conferito. CP_1
42. Il motivo non può essere accolto, poiché la controversia attiene esclusivamente al contratto d'opera professionale concluso tra le parti, ossia al pagamento delle spettanze dell'arch. previste nelle lettere CP_1
d'incarico: rispetto a questo tema, la posizione dei terzi è stata PT
esposta come un autonomo rapporto sostanziale fonte di eventuale responsabilità per i danni che il loro contegno avrebbe arrecato alla controparte . Del resto, da un lato non emerge una Parte_1
responsabilità dei consorti e che è stata solo lumeggiata PT Pt_4
dall'appellante, il quale ha affermato senza documentarlo (vd. comparsa di risposta, pagg. 13s), di aver agito nei loro confronti davanti al pag. 19/21 Tribunale di Verona;
dall'altro, non vi sono elementi per ritenere che i contratti di appalto e compravendita siano annullabili, e in ogni caso si tratta di circostanze che non riguardano il compenso per le prestazioni svolte dal professionista.
43. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da va Parte_1
respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (indeterminato
– complessità bassa- atteso il criterio del disputandum e tenuto conto del fatto che anche in prime cure lo stesso attore, pag. 8 atto di citazione, aveva attribuito valore indeterminato alla vertenza), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
44. Non si applica la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis,
DM 55/2014, poiché non possibile aprire i link ipertestuali contenuti nella comparsa di costituzione;
inoltre, non sussistono i presupposti per applicare l'aumento ai sensi del comma 8, dal momento che l'infondatezza del gravame è stata determinata non solo dall'apporto argomentativo delle difese attoree, ma anche dalle emergenze istruttorie di causa.
45. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pag. 20/21 1. respinge l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe;
2. condanna a rifondere le spese a favore dell'arch. Parte_1
liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali e accessori di Controparte_1
legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012,
e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 20.2.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
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