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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Avv. Luigi CHIARELLI Consigliere aus.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 282/2023 affari contenziosi civili, tra
, rappresento e difeso dall'avv. Parte_1
Giacomo Porcelli
-appellante-
c/
, rappresentata e difesa dall' avv.ti Stefania Santoro e Cataldo Controparte_1
Lotito
---appellata-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, previo Controparte_1 espletamento di ATP ante causam, il di cui in epigrafe, per sentire accertare la Parte_1 responsabilità di tale ultimo per i danni subiti a seguito di errato adempimento della prestazione medica resa nei suoi confronti, ed in relazione all'intervento operatorio alle ovaie, effettuato in data 11/9/2017 presso il Nosocomio de quo.
Si evidenziava che, nonostante la programmazione dell'asportazione del solo ovaio destro, ed essendo stato prestato il consenso solo in tal senso, era stato, nel corso dell'intervento asportato anche l'ovaio sinistro, asserendo che i sanitari avrebbero potuto in alternativa adottare una scelta di tipo conservativo.
La responsabilità per l'occorso veniva quindi imputata ai medici del , Controparte_2
Pagina 1 anche per non aver acquisito il preventivo consenso informato, chiedendosi la condanna al pagamento dei danni conseguiti.
Si costituiva l' , contestando la domanda e quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 chiedendone l'integrale rigetto.
Sulla scorta delle risultanze della ctu dell'Atp, il Tribunale emetteva l'ordinanza ex art. 702ter
c.p.c. -n. 351/2023 -del 26/1/2023- con la quale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda, condannando il a pagare in favore della , la somma Parte_2 CP_1 complessiva di € 115.663,00, oltre interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva.
Si considerava al riguardo quanto verificato e valutato dai CCttuu dell'Atp, i quali avevano constatato l'atteggiamento non conforme alle leges artis dei sanitari intervenuti, essendo stata adottata una scelta “demolitiva” anziché conservativa, e tanto avendo comportando una condizione di menopausa precoce per la . CP_1
Si riteneva che, non essendo stata constatata una connotazione “maligna” delle condizioni dell'ovaio sinistro, doveva ritenersi possibile una diversa scelta -conservativa- da parte dei sanitari de quibus.
Veniva quindi riscontrato, in termini di elevata probabilità, il nesso di casualità diretta tra negligente ed imperita condotta dei medici del convenuto nosocomio, e l'aggravamento delle condizioni di salute della . CP_1
Si riteneva essere l'operato dei sanitari connotato da imperizia, per esser l'intervento demolitivo di specie non conforme a quanto indicato dalla più accreditata scienza medica sull'approccio laparoscopico e conservativo, non seguìto nella specie pur in mancanza di constatazione sul carattere maligno dei teratomi cistici rilevati, carattere comunque non rilevato all'esito dell'esame istologico appositamente effettuato.
Veniva inoltre constatata la difformità rispetto a quanto indicato nel consenso informato, essendo stato prestato il consenso solo per la rimozione dell'ovaio destro.
Si considerava, in termini di conseguenze pregiudizievoli, l'indotto stato di menopausa precoce, e la compromissione della capacità naturale di procreare.
Assumeva anche rilievo la mancanza di prova liberatoria, non fornita dalla
[...]
, rispetto al contestato inadempimento. CP_4
I danni venivano determinati in complessivi € 115.663,00, includenti il danno biologico computato alla stregua dei parametri tabellari (per € 82.031,00), ed i riflessi di danno morale
(per € 33.632,00).
Si precisava che pur avendo i CCttuu, quantificato nella misura media -del 15%- i postumi permanenti patiti dalla , e rispetto ad un range previsto dalle Linee Guida -per la CP_1 perdita delle ovaie- compreso tra il 5% ed il 25%, ed in considerazione della pregressa parziale compromissione anatomica delle ovaie della paziente, dovesse valorizzarsi, ai fini della determinazione dei postumi, la circostanza della comunque constatata capacità funzionale delle ovaie, nonostante le problematiche ravvisate.
Si riteneva quindi di riconoscere la percentuale massima -del 25%- prevista dalle Linee
Guida, anche in considerazione della giovane età della paziente (28 anni) e dei rilevanti riflessi nella sfera dinamico–relazionale conseguenti alla perdita della capacità naturale di procreare, con pregiudizio allo sviluppo della personalità, anche all'interno di un nucleo familiare.
Non veniva invece riconosciuta la personalizzazione del danno, in quanto indimostrati i relativi
Pagina 2 presupposti.
Proponeva appello il , chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ed il Parte_1 rigetto della domanda.
Si contestava:
1) La manifesta erroneità ed illogicità della ctu
Sulla quale era stata fondata la pronuncia di accoglimento, deducendo non avere i CCttuu affatto tenuto conto delle voluminose formazioni cistiche che avevano interessato entrambe le ovaie, e ne avevano sovvertito la struttura.
Si sosteneva inoltre che la conseguente menomazione della struttura ovarica, avrebbe fatto residuare al più un danno biologico pari al 4-5%, contestando la incongruità delle relative considerazioni medico-legali,
2) L'acritico recepimento, dal Tribunale, delle risultanze della ctu,
3) Il mancato riscontro rispetto alle osservazioni ed argomentazioni fornite dai consulenti di parte.
Ed il configurabile vizio di motivazione della pronuncia
4) Il mancato riscontro della responsabilità e nesso di causa;
Per essere le asserzioni attoree, supportate da una consulenza di parte espletata a distanza di quattro anni dagli accadimenti, e sulla scorta del solo esame delle risultanze della cartella clinica;
5) L'omesso esame delle argomentazioni difensive del Parte_1
Con particolare riferimento alla difficoltà di differenziazione tra neoplasie da teratomi maligni e teratomi maturi di notevole massa voluminosa;
si sosteneva che comunque tali ultimi comportano un elevato rischio di recidiva nelle pazienti di giovane età (come la ), CP_1 essendo in tali casi indicato l'intervento chirurgico volto ad evitare la trasformazione delle formazioni, da benigne in maligne, possibili laddove ci si trovi al cospetto di teratomi voluminosi.
6) L'omessa considerazione di quanto constatato dai sanitari in sede intra-operatoria sulla bilateralità della massa, con forte sospetto di malignità
Essendo stato appositamente effettuato un esame istologico estemporaneo con annessectomia bilaterale.
7) La legittimità e correttezza della scelta operatoria,
Per avere i sanitari nella specie riscontrato delle neoformazioni di notevoli dimensioni, che avevano determinato una completa assenza del parenchima ovarico sano, con alto rischio di complicanze per la paziente, laddove fosse stato conservato l'annesso controlaterale
8) Che comunque la paziente aveva dato il consenso all'intervento demolitivo, se pur per il solo ovaio destro
9) Che la scelta totalmente demolitiva, si era resa necessaria sulla scorta di quanto constatato nel corso dell'intervento, ed anche con l'esame istologico appositamente espletato
Essendo stata riscontrata la neoplasia anche per l'ovaio sinistro, e dovendo la scelta operatoria compiuta, ritenersi conforme alle best-practice.
10) Che il danno da perdita della capacità procreativa, dovesse addebitarsi solo alla patologia della CP_1
Pagina 3 11) La erronea quantificazione del danno
Per avere il Giudice ingiustificatamente disatteso le risultanze della ctu, riconoscendo un percentuale maggiore rispetto a quella indicata dai periti -nella percentuale media del 15%- tenendo al riguardo conto della constatata condizione ovarica pregressa della , CP_1 rispetto all'intervento eseguito.
Ed ancora si censurava l'avvenuto riconoscimento del danno morale, sostenendo essere una indebita duplicazione risarcitoria.
La , costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto, instando per il CP_1 rigetto dell'appello, e contestandone preliminarmente l'inammissibilità, perché fondato su nuovi documenti istruttorii, in quanto depositati fuori termine;
tanto con specifico riferimento alle “ulteriori osservazioni formulate dal proprio perito di parte dott. ”, Persona_1 rilevando non essere il predetto identificabile quale Ctp, e che il medesimo non risultava esser mai stato appositamente incaricato, neppure nel procedimento di Atp, e non avendo il Ctp indicato in tale procedimento, depositato alcuna osservazione sulle risultanze dell'attività peritale.
Veniva anche contestata la produzione di sei foto -oltre che per la relativa tardività- con relativo disconoscimento, ed ignota riconducibilità alla . CP_1
Si evidenziava anche che lo stesso consulente di parte del , dott. , aveva Parte_1 Per_2 Pa aderito alle conclusioni tratte dai CCttuu dell' .
*********************************
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va, quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante, considerato che le considerazioni tecniche di parte integrano delle mere difese -tecniche-, allegabili anche in appello, non potendo quindi esser assimilate alle allegazioni probatorie che devono essere prodotte nei termini di sbarramento ex lege previsti.
Peraltro le foto prodotte unitamente alle note tecniche di specie, non assumono alcuna valenza probatoria, in quanto non identificabili quanto a riconducibilità.
Quanto ai motivi di appello formulati, occorre considerare che le doglianze, si compendiano in sostanza nel,
I) Vizio di motivazione della sentenza, per avere il Tribunale recepito le erronee risultanze e conclusioni della ctu, e non aver dato riscontro alle osservazioni, anche tecniche del
Policlinico;
II) Erronee, incomplete, apodittiche valutazioni dei CCttuu per non avere i periti tenuto conto di quanto constatato -in sede intraoperatoria- sulle voluminose formazioni cistiche che avevano interessato entrambe le ovaie, e ne avevano sovvertito la struttura, con elevato rischio di recidiva nelle pazienti di giovane età (come la ), avendo CP_1 indotto la scelta demolitiva, per evitare la possibile trasformazione delle formazioni da benigne in maligne.
III) Assenza di responsabilità dei sanitari, per aver effettuato la corretta scelta operatoria, per le ragioni di cui sopra
IV) Erroneo riconoscimento e quantificazione dei postumi e dei danni, perché riconducibili alla sola condizione patologica della paziente, ed in quanto computati anche in eccesso
Pagina 4 rispetto ai postumi individuati dai CCttuu;
Le questioni sub I), II) e III) vanno esaminate congiuntamente, avendo il Tribunale basato la decisione sulle valutazioni e conclusioni dei periti officiati nell'Atp, ed essendo l'appello fondato sulle contestazioni mosse alla ctu, e quindi alle correlate ed adesive valutazioni del
Giudice di prime cure, e su una differente lettura e valutazione dei fatti in controversia, che dovrebbe portare a concludere per l'assenza di responsabilità dei sanitari.
Quel che assume rilievo ai fini della valutazione dell'intervento del 11/9/2017, è la scelta di procedere alla asportazione dell'ovaio sinistro, non solo in mancanza del consenso della
, ma anche in carenza di un chiaro quadro di riscontri sulla condizione “maligna” CP_1 della formazione in loco ed in corrispondenza dell'ovaio sinistro, e comunque di condizioni della paziente tali da imporre una scelta totalmente demolitiva, piuttosto che conservativa.
Occorre al riguardo considerare che i profili colposi nell'adempimento delle prestazioni mediche, sono stati ravvisati nella asportazione dell'ovaio sinistro della , in quanto CP_1 ritenuta non necessaria.
I periti -ed il Tribunale- hanno ritenuto potersi e doversi scegliere un approccio di tipo conservativo, idoneo a preservare la capacità procreativa della suddetta, rilevando esservi comunque residui di funzionalità delle ovaie.
Per quanto innanzi, le prestazioni fornite con l'intervento chirurgico del 11/9/2017, sono state ritenute, nella relativa esecuzione, connotate da imperizia/imprudenza.
Va al riguardo considerato che non è contestato che la , abbia manifestato CP_1 problemi alle ovaie, e che quindi si è reso necessario il ricovero in ambiente ospedaliero, con appositi esami, e decisione di procedere -all'esito della TAC effettuata- ad intervento di asportazione dell'ovaio destro.
I CCttuu hanno, pur nel quadro patologico riscontrabile per la , confermato la non CP_1 necessarietà della scelta, e la possibilità di procedere con approccio conservativo da parte dei sanitari del Policlinico.
Tanto a differenza rispetto a quanto contestato dal nosocomio appellante, che ha sostenuto che le condizioni presentatesi in sede operatoria, avevano comportato la necessità di procedere nei termini in contestazione, al fine di preservare la salute della paziente.
Si è al riguardo evidenziato che in sede di intervento chirurgico, i sanitari avevano accertato non solo la bilateralità della massa, ma anche caratteristiche macroscopiche tali da indurre il forte sospetto di malignità.
E' stato quindi dedotto che tale riscontrata condizione, aveva indotto la determinazione - dopo l'effettuazione dell'esame istologico estemporaneo- di procedere in termini demolitivi, pur nella consapevolezza della giovane età della paziente e della incidenza sulla funzione procreativa.
In particolare è stato evidenziato che la scelta de qua, era stata indotta proprio dalle notevoli dimensioni delle neoformazioni (24x13 cm a destra, 17x8 cm a sinistra) e dalla completa assenza del parenchima ovarico sano, essendo stato valutato l'alto rischio di complicanze per la paziente nel caso in caso di intervento conservativo (quali torsione, rottura, peritonite chimica, trasformazione maligna).
E' stato pertanto contestato ai CCttuu, di non aver tenuto affatto conto di tali constatazioni e considerazioni, con particolare riferimento alla valutazione della voluminosità delle
Pagina 5 formazioni cistiche e sovvertimento della struttura ovarica.
Si è quindi sostenuto che per i suddetti motivi “il danno biologico permanente atterrebbe esclusivamente alla componente anatomica del residuo ovarico, menomato della sua funzione dal teratoma rispetto al quale appare ben più congrua una valutazione dei postumi permanenti pari al 4-5% di permanente pregiudizio biologico di carattere essenzialmente anatomico”.
Asserendo pertanto che il lamentato danno derivante dalla perdita della capacità procreativa della , dovesse essere ascritto in via esclusiva alla patologia di base da CP_1 cui la stessa era affetta (id est teratoma bilaterale ovarico), e non già all'intervento chirurgico per cui è causa, è stato specificamente rappresentato che:
- I teratomi maturi o cisti dermoidi dell'ovaio sono il tumore ovarico più comune nelle donne nella seconda e terza decade di vita.
- I relativi sintomi dipendono dalle dimensioni della massa.
- La correlata torsione è tutt'altro che rara, e può comunque comportare la rottura delle cisti dermoidi con fuoriuscita di materiale sebaceo nella cavità addominale, con conseguente shock ed emorragia, e con possibili e successive reazioni granulomatose (peritonite chimica), con formazione di tenaci aderenze;
- A fronte della constatazione di tali voluminosi teratomi, è difficile/impossibile differenziare queste neoplasie da ipotesi maligne;
- Nel caso di specie la giovane età della paziente (meno di 30 anni), e le grandi dimensioni delle cisti, oltre che l'incidenza bilaterale, erano tutti fattori di rischio che inducevano a ritenere una probabile di recidiva, particolarmente elevato perché configurabili molteplici riscontri sul rischio de quo;
- l'intervento chirurgico (di cistectomia ovarica) è quindi indicato laddove debbano essere evitati, potenziali problemi come la torsione che si verifica in casi di cisti di dimensioni rilevanti -oltre i 5-6 cm.-; o anche la trasformazione maligna (p. es., carcinoma a cellule squamose).
Pur essendo stati addotti tali e molteplici rilievi sulla voluminosità delle masse, dei conseguenti e possibili riflessi patologici, e sul rischio di recidiva, va, quanto alla condizione della , considerato che non emergono dalla documentazione in atti -e dalle correlate CP_1 verifiche condotte dai CCttuu- evidenze tali che possano indurre a ritenere l'appropriatezza dell'intervento demolitivo.
Il rilievo sulle carenze della cartella clinica, è stato specificamente mosso dalla attrice, ed a mezzo e per quanto rilevato dal proprio Ctp.
Va inoltre considerato che, quanto ritenuto dai CCttuu sulla erronea scelta dei sanitari di procedere alla chirurgia demolitiva -perché non consona alle leges artis- deriva in particolare dalla constatazione degli esiti dell'esame istologico, che non aveva dimostrato caratteri di malignità della neoformazione.
Si è quindi nello specifico ritenuto che trattandosi di teratomi maturi e come tali biologicamente benigni, non risultava esser comprensibile la decisione di procedere con chirurgia demolitiva.
Non vi sono evidenze in atti, che possano portare a ritenere la natura maligna della formazione che aveva interessato l'ovaio destro.
Pagina 6 Da parte appellante si adduce solo il “forte sospetto” che la formazione potesse essere maligna, ed in considerazione della consistenza della stessa.
Gli esiti dell'esame istologico effettuato, non consentono di giungere a conclusioni in termini di ipotizzabilità e probabilità sulla natura maligna della formazione.
Peraltro non assume al riguardo rilievo, ed a fronte delle risultanze dell'esame de quo, quanto dedotto sulla difficoltà/impossibilità di differenziare le neoplasie benigne da quelle maligne, in considerazione della voluminosità dei teratomi, non potendo comunque tale prospettata difficoltà, indurre a ritenere necessitata la scelta demolitiva adottata nella specie.
Va in merito ed in particolare considerato che i CCttuu hanno anche posto in evidenza che i teratomi biologicamente benigni, possono indurre un'irrilevante percentuale di viraggio verso la malignità.
Quel che è rilevante nella specie, è la constatazione data dall'esame istologico, che non ha riscontrato la natura maligna.
Per quanto affermato e desumibile dalla ctu, poteva essere la natura maligna ad eventualmente giustificare l'intervento demolitivo.
Non essendo state acquisite risultanze in tal senso, doveva e deve ritenersi non necessario l'intervento demolitivo, e quindi che si poteva preservare la zona ovarica, con una scelta di tipo conservativo.
Tanto pur al cospetto della condizione della paziente, così come riscontrata in sede operatoria.
Non assumono difatti valenza idonea le considerazioni addotte al riguardo -come sopra richiamate, sui riflessi, rischi di evoluzione delle patologie, recidive-, non essendosi peraltro presentate situazioni di urgenza o di necessità, e di tutela quoad vitam, che potevano comportare l'obbligo, o l'unica opzione in termini di scelta demolitiva.
A fronte di quanto evidenziato nella ctu, sulle “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica all'epoca dei fatti di causa” ed alla stregua delle quali
“l'asportazione di entrambe le ovaie non era intervento assolutamente necessario in relazione alle caratteristiche del teratoma cistico bilaterale……….”, tutte le considerazioni riferite alle possibilità e rischio di eventi successivi (le indicate torsione, rottura delle cisti dermoidi con fuoriuscita di materiale nella cavità addominale, shock ed emorragia, e reazioni granulomatose con formazione di tenaci aderenze), devono ritenersi delle eventualità non probabilisticamente valutabili in termini significativi -non essendovi riscontro in tal senso- tali da giustificare, pur nella constatata voluminosità dei teratomi, la scelta necessitata e priva di alternative (peraltro senza l'acquisizione del preventivo consenso della paziente), dell'asportazione anche dell'ovaio destro -per quello sinistro vi era il consenso-.
Quanto rappresentato sul rischio di recidiva e di verificazione di conseguenze patologiche, non è supportato da idonei elementi di specifico riscontro, non essendo in particolare dato apprezzare l'entità di tale probabilità -e quindi se possa nell'ipotesi ritenersi l'alta prevalenza probabilistica-, quale idoneo sostegno per indurre a ritenere corretta la scelta demolitiva, peraltro a fronte di una opzione alternativa volta a tutelare e preservare la capacità procreativa della paziente.
[...
Va anche considerato che lo stesso Ctp del Policlinico nominato in sede di Atp -Dott.
non ha dissentito sulle conclusioni tratte dai CCttuu sulla individuata responsabilità, Per_2
Pagina 7 aderendo alle relative affermazioni rese in perizia, senza formulare alcuna delle considerazioni oggetto dell'odierno appello, e sollevando questioni solo sulla quantificazione dei postumi.
L'appellante , che si è avvalso del supporto tecnico del testè menzionato Ctp, ha Parte_1 solo successivamente -ed in difformità rispetto a quanto oggetto delle valutazioni del predetto consulente di parte- addotto i rilievi in precedenza evidenziati, corredati da una valutazione tecnica resa in epoca posteriore, valutazione che, comunque e per le ragioni innanzi addotte, non risulta esser condivisibile.
Per quanto specificamente rilevato dai CCttuu, e come da indicazioni date nella descrizione dell'intervento chirurgico del 11/9/2017, “.. La risposta telefonica all'esame estemporaneo su entrambi gli annessi risulta negativa per malignità (teratoma maturo)”.
I CCttuu hanno, proprio alla stregua delle risultanze della verifica istologica, considerato che la scelta della chirurgia demolitiva adottata dai sanitari non poteva ritenersi consona alle leges artis.
Tale affermazione è stata fondata sulla specifica considerazione della priorità nella scelta chirurgica mininvasiva, con approccio laparoscopico e conservativo, e con la finalità di preservare quanto più possibile il parenchima ovarico residuo, al fine di salvaguardare il patrimonio follicolare soprattutto in giovani donne, e con desiderio riproduttivo non ancora finalizzato.
Tali essendo le best practice e linee guida da seguire nei casi come quello di specie, non trova giustificazione la scelta demolitiva adottata, rispetto alla possibilità di preservare - almeno in parte- gli organi necessari alla riproduzione.
Tutto quanto innanzi considerato, anche in particolare sulle osservazioni e deduzioni del Ctp dell'appellante, porta a concludere per la valutazione di imperizia/imprudenza nella scelta effettuata dai sanitari del , e quindi per la configurabilità della responsabilità per Parte_1 quanto occorso, ed in termini di danno alla salute e pregiudizio alla paziente sulla possibilità di procreare, avendone indotto la menopausa precoce, che comporta anche risvolti negativi connessi alla attuazione di terapia ormonale sostitutiva.
Evidente emerge il nesso di causalità, posto che la menopausa indotta, la perdita di fertilità
e la impossibilità di procreare con metodi naturali, sono chiaramente riconducibili all'asportazione dell'ovaio destro, non essendo programmato il relativo intervento -e non essendo prestato il consenso informato al riguardo-.
Può quindi affermarsi, con valutazione controfattuale, che se i sanitari non avessero proceduto all' asportazione de qua, adottando una scelta operatoria conservativa, non sarebbero state cagionate le conseguenze pregiudizievoli innanzi richiamate.
Va peraltro rilevato che non è stata oggetto di valutazione, ai fini del riconoscimento dei riflessi pregiudizievoli, la mancanza del consenso informato, in particolare in ordine alla prospettazione della possibilità di procedere diversamente (rispetto a quanto inizialmente indicato alla paziente) in considerazione della situazione intraoperatoria constatabile;
non sono stati né addotti, né valutati specifici riflessi di danno, non potendosi comunque formulare considerazioni sulle eventuali scelte che la avrebbe potuto effettuate al CP_1 riguardo (se optare o meno per la chirurgia demolitiva, o scegliere comunque un approccio conservativo, pur a fronte della complessiva condizione della zona ovarica).
Pagina 8 Deve ancora essere considerato che nella specie non è dato ravvisare -non essendovi prospettazione in tal senso- una ipotesi di complicanza sopravvenuta, non essendo neppure dato comprendere alcunchè sulla mancanza di preventiva constatazione della condizione complessiva -poi riscontrata in sede operatoria- della , ed a mezzo degli esami CP_1 strumentali preoperatori -pur essendo stata effettuata una TAC-.
Acclarata la sussistenza della responsabilità colposa addebitata, deve esser valutato quanto oggetto di censura, sulla quantificazione dei riflessi dannosi,
Va rilevato che il Tribunale ha -pur considerando le valutazioni formulate dai CCttuu al riguardo, ed in particolare sulla individuazione della percentuale media del 15% dei postumi-
, ritenuto di riconoscere la percentuale massima del 25% indicata nelle linee guida;
tanto in considerazione della giovane età della paziente (28 anni) e dei rilevanti riflessi nella sfera dinamico–relazionale conseguenti alla perdita della capacità naturale di procreare, con pregiudizio allo sviluppo della personalità, anche all'interno di un nucleo familiare, valorizzando la considerazione/precisazione dei periti secondo la quale “nonostante la condizione anatomica delle ovaie fosse in gran parte compromessa, per converso non vi erano indicazioni su di una incapacità funzionale delle stesse”, e tenendo conto che gli organi riproduttivi asportati, erano comunque ancora idonei sotto il profilo funzionale.
E' stato inoltre riconosciuto l'aumento per danno morale in considerazione della intensa sofferenza soggettiva verosimilmente patita dalla in conseguenza della grave CP_1 menomazione subita, non preventivata al momento della prestazione del consenso per la sottoposizione all'intervento chirurgico.
L'appellante contesta tali valutazioni sostenendo essere le conseguenze dannose, riconducibili alla sola condizione patologica della paziente.
Ed ancora deducendo essere i postumi computati dal Tribunale, eccessivi rispetto alle specifiche indicazioni date dai CCttuu.
E' stata anche contestata la spettanza del danno morale, per mancanza dei presupposti al riguardo, e deducendo integrare tale riconoscimento, una duplicazione risarcitoria.
Quanto al primo rilievo, va considerato che è acclarato che -si ribadisce- le conseguenze dannose sono riconducibili alla asportazione dell'ovaio destro, essendo stata ritenuta non corretta la scelta demolitiva, e quindi che i sanitari dovessero procedere con approccio conservativo, atto a preservare la capacità procreativa, e quindi senza asportare l'ovaio.
Quel che assume quindi rilevanza, è il pregiudizio alla capacità di procreare e per menopausa indotta, derivante dalla asportazione di un ovaio con residua funzionalità, e del quale non si appalesava necessaria la rimozione.
Non è quindi la condizione patologica della paziente in sè, che risulta incidere ai fini del riconoscimento del danno.
Quanto alla contestata eccessività nella quantificazione dei postumi, va considerato che il
Giudice di prime cure ha, nello specifico, ritenuto dover riconoscere la percentuale massima del range di riferimento -pari al 25%- per le considerazioni poc'anzi esposte, motivando tale scelta, e la difforme valutazione rispetto a quanto ritenuto dai periti officiati.
Va al riguardo rilevato che la ctu dell'Atp, ha stato specificamente considerato “Le linee guida richiamate nella relazione in realtà indicano una percentuale tra il 5 ed il 25% per la perdita anatomica o funzionale delle ovaie (menopausa iatrogena) dopo la maturazione
Pagina 9 sessuale”
Ed ancora che l'opzione formulata per l'individuazione dei postumi permanenti, è stata orientata sul range medio del 15%, in considerazione della condizione patologica della
, ed evidenziando che la percentuale massima poteva esser riconosciuta in casi di CP_1 paziente con strutture ovariche non compromesse.
Peraltro i CCttuu hanno anche evidenziato che lo stato anteriore -rispetto all'intervento- delle ovaie, non poteva indurre a valutazioni riduttive dei postumi riconosciuti -come sostenuto dall'appellante- non essendovi riscontri sulla incapacità funzionale delle stesse.
Pur dovendosi prendere atto di tali specifiche considerazioni formulate da parte dei tecnici, può ritenersi condivisibile e corretta la scelta del Giudice di prime cure nella quantificazione dei postumi, essendo le relative valutazioni supportate da specifiche ed idonee argomentazioni.
Occorre al riguardo considerare che:
a) Quel che assume primario rilievo è la ravvisabilità di residua capacità funzionale delle ovaie della , ed in particolare dell'ovaio destro, CP_1
Non risultando che, la pur constatabile condizione patologica della paziente, avesse compromesso il funzionamento delle ovaie, in particolare di quello per il quale non era stata programmata l'asportazione;
b) In conseguenza quel che risulta incidere ai fini della valutazione dei postumi, non è la condizione patologica pregressa, ma l'asportazione dell'ovaio funzionale, e quindi la relativa incidenza, in termini di compromissione definitiva, sulla fertilità e capacità riproduttiva;
c) Tale asportazione ha cagionato la menopausa precoce per una donna di giovane età, condizione che comporta anche risvolti negativi connessi alla attuazione di terapia ormonale sostitutiva;
d) I relativi riflessi, che sopravvengono in età compresa tra i 45 ed i 55 anni, sono stati di molto anticipati, avendo la 28 anni all'epoca; CP_1
e) La indotta perdita della capacità di procreare, comporta indubitabili riflessi sulla personalità della danneggiata, non potendo essere realizzato il desiderio di maternità, ed anche di creare un nucleo familiare con figli, con pregiudizio allo sviluppo della personalità, anche all'interno di un nucleo familiare autonomo.
f) Non trascurabili devono ritenersi al riguardo, anche i riflessi a livello psichico, ai fini della ponderazione del danno biologico.
Dovendosi considerare che, pur non essendo stati dai periti apprezzati riflessi funzionali degni di nota, risulta esser comunque stata rilevata la presenza di un disturbo depressivo, e che la
è stata sottoposta a trattamento psicoterapico. CP_1
Può, al cospetto di quanto argomentato dal Tribunale, e dei rilievi testè richiamati, esser confermata la percentuale del 25% di postumi permanenti, giustificata dalla radicale compromissione della possibilità di procreare, pur al cospetto della rilevata funzionalità residua dell'ovaio -destro- che anziché esser stata preservata, è stata annullata, con la relativa asportazione.
Anche il riconoscimento del danno morale può essere confermato, in quanto valutato in termini di intensa sofferenza soggettiva verosimilmente patita dalla in conseguenza CP_1
Pagina 10 della grave menomazione subita, non preventivata al momento della prestazione del consenso per la sottoposizione all'intervento chirurgico.
Va al riguardo considerato che il danno morale ha connotazione autonoma nell'ambito del danno non patrimoniale, e quindi differente dal danno biologico, del quale non costituisce una duplicazione.
Gli orientamenti costanti della giurisprudenza in materia, riconoscono la suscettibilità di riconoscimento separato di tale tipologia di danno, in quanto riconducibile principalmente alla sofferenza soggettiva -ed interiore- che il soggetto danneggiato patisce.
Tale danno, in quanto attinente alla sfera interiore, e quindi non percepibile a mezzo di evidenze oggettive, può essere desunto in via presuntiva, dalla gravità di quanto occorso e dei riflessi dannosi verificatisi, e quindi dall'incidenza che gli accadimenti devono aver avuto sul danneggiato, da apprezzare in termini di sofferenza interiore.
Tanto trova conferma in numerose pronunce della S.C., essendo stata dalla medesima ritenuta (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19922) la suscettibilità di utilizzazione, ai fini della liquidazione del danno morale, delle Tabelle milanesi (nelle versioni successive al
2008) posto che le previsioni tabellari, “comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva”, proprio in considerazione della ontologica diversità tra danno morale e danno biologico
Il danno morale è quindi suscettibile di liquidazione autonoma e separata, ed ove allegato e riscontrabile anche in termini presuntivi, correlabili alla gravità dei fatti ed ai riflessi sulla sofferenza soggettiva, valutati in termini di relativa proporzionalità.
Tanto posto che (Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444) la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare sul piano presuntivo ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale;
ed infatti pur non potendo il danno morale conseguire in via automatica dal riconoscimento del danno alla salute, le connotazioni, entità e caratteristiche della lesione dell'integrità psico-fisica, assumono rilevanza, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale;
il relativo ragionamento inferenziale, risulta avere maggiore efficacia laddove i riflessi di danno e relativa percentuale, siano consistenti e tali da indurre a ritenere la ravvisabilità dell'incidenza in termini di patimento soggettivo.
La prova presuntiva può peraltro (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164) costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice, essendo il danno de quo, attinente ad un bene immateriale, ed assumendo rilievo al riguardo anche le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante.
Nella specie, tale valutazione presuntiva poteva e può esser formulata, alla stregua di tutto quanto constatato sulla consistenza e gravità del pregiudizio, derivante dalla indotta condizione di menopausa in giovane età, e sulla relative conseguente, e consapevole percezione da parte della danneggiata, di non poter più realizzare -essendo venuta a mancare la capacità procreativa- le proprie aspirazioni personali e familiari, fonti di indubbia sofferenza soggettiva, vista la compromissione delle proprie aspirazioni e sviluppo futuro dell'esistenza.
Pagina 11 Deve quindi esser confermato anche il riconoscimento del danno morale.
In definitiva l'appello deve, per tutto quanto innanzi argomentato, esser rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna del soccombente al Parte_2 pagamento delle spese del giudizio, parametrate al valore della controversia -fino ad €
260.000,00-, con compensi per la fase istruttoria/di trattazione, ragguagliati al minimo.
Al rigetto dell'appello consegue la dichiarazione per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza n. 351/2023, del 26/1/2023 del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_5 lite, che si liquidano in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
c) Dichiara che il è tenuto a pagare all'Erario Controparte_5
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
- Avv. Luigi CHIARELLI Consigliere aus.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 282/2023 affari contenziosi civili, tra
, rappresento e difeso dall'avv. Parte_1
Giacomo Porcelli
-appellante-
c/
, rappresentata e difesa dall' avv.ti Stefania Santoro e Cataldo Controparte_1
Lotito
---appellata-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, previo Controparte_1 espletamento di ATP ante causam, il di cui in epigrafe, per sentire accertare la Parte_1 responsabilità di tale ultimo per i danni subiti a seguito di errato adempimento della prestazione medica resa nei suoi confronti, ed in relazione all'intervento operatorio alle ovaie, effettuato in data 11/9/2017 presso il Nosocomio de quo.
Si evidenziava che, nonostante la programmazione dell'asportazione del solo ovaio destro, ed essendo stato prestato il consenso solo in tal senso, era stato, nel corso dell'intervento asportato anche l'ovaio sinistro, asserendo che i sanitari avrebbero potuto in alternativa adottare una scelta di tipo conservativo.
La responsabilità per l'occorso veniva quindi imputata ai medici del , Controparte_2
Pagina 1 anche per non aver acquisito il preventivo consenso informato, chiedendosi la condanna al pagamento dei danni conseguiti.
Si costituiva l' , contestando la domanda e quanto ex adverso dedotto, Controparte_3 chiedendone l'integrale rigetto.
Sulla scorta delle risultanze della ctu dell'Atp, il Tribunale emetteva l'ordinanza ex art. 702ter
c.p.c. -n. 351/2023 -del 26/1/2023- con la quale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda, condannando il a pagare in favore della , la somma Parte_2 CP_1 complessiva di € 115.663,00, oltre interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva.
Si considerava al riguardo quanto verificato e valutato dai CCttuu dell'Atp, i quali avevano constatato l'atteggiamento non conforme alle leges artis dei sanitari intervenuti, essendo stata adottata una scelta “demolitiva” anziché conservativa, e tanto avendo comportando una condizione di menopausa precoce per la . CP_1
Si riteneva che, non essendo stata constatata una connotazione “maligna” delle condizioni dell'ovaio sinistro, doveva ritenersi possibile una diversa scelta -conservativa- da parte dei sanitari de quibus.
Veniva quindi riscontrato, in termini di elevata probabilità, il nesso di casualità diretta tra negligente ed imperita condotta dei medici del convenuto nosocomio, e l'aggravamento delle condizioni di salute della . CP_1
Si riteneva essere l'operato dei sanitari connotato da imperizia, per esser l'intervento demolitivo di specie non conforme a quanto indicato dalla più accreditata scienza medica sull'approccio laparoscopico e conservativo, non seguìto nella specie pur in mancanza di constatazione sul carattere maligno dei teratomi cistici rilevati, carattere comunque non rilevato all'esito dell'esame istologico appositamente effettuato.
Veniva inoltre constatata la difformità rispetto a quanto indicato nel consenso informato, essendo stato prestato il consenso solo per la rimozione dell'ovaio destro.
Si considerava, in termini di conseguenze pregiudizievoli, l'indotto stato di menopausa precoce, e la compromissione della capacità naturale di procreare.
Assumeva anche rilievo la mancanza di prova liberatoria, non fornita dalla
[...]
, rispetto al contestato inadempimento. CP_4
I danni venivano determinati in complessivi € 115.663,00, includenti il danno biologico computato alla stregua dei parametri tabellari (per € 82.031,00), ed i riflessi di danno morale
(per € 33.632,00).
Si precisava che pur avendo i CCttuu, quantificato nella misura media -del 15%- i postumi permanenti patiti dalla , e rispetto ad un range previsto dalle Linee Guida -per la CP_1 perdita delle ovaie- compreso tra il 5% ed il 25%, ed in considerazione della pregressa parziale compromissione anatomica delle ovaie della paziente, dovesse valorizzarsi, ai fini della determinazione dei postumi, la circostanza della comunque constatata capacità funzionale delle ovaie, nonostante le problematiche ravvisate.
Si riteneva quindi di riconoscere la percentuale massima -del 25%- prevista dalle Linee
Guida, anche in considerazione della giovane età della paziente (28 anni) e dei rilevanti riflessi nella sfera dinamico–relazionale conseguenti alla perdita della capacità naturale di procreare, con pregiudizio allo sviluppo della personalità, anche all'interno di un nucleo familiare.
Non veniva invece riconosciuta la personalizzazione del danno, in quanto indimostrati i relativi
Pagina 2 presupposti.
Proponeva appello il , chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ed il Parte_1 rigetto della domanda.
Si contestava:
1) La manifesta erroneità ed illogicità della ctu
Sulla quale era stata fondata la pronuncia di accoglimento, deducendo non avere i CCttuu affatto tenuto conto delle voluminose formazioni cistiche che avevano interessato entrambe le ovaie, e ne avevano sovvertito la struttura.
Si sosteneva inoltre che la conseguente menomazione della struttura ovarica, avrebbe fatto residuare al più un danno biologico pari al 4-5%, contestando la incongruità delle relative considerazioni medico-legali,
2) L'acritico recepimento, dal Tribunale, delle risultanze della ctu,
3) Il mancato riscontro rispetto alle osservazioni ed argomentazioni fornite dai consulenti di parte.
Ed il configurabile vizio di motivazione della pronuncia
4) Il mancato riscontro della responsabilità e nesso di causa;
Per essere le asserzioni attoree, supportate da una consulenza di parte espletata a distanza di quattro anni dagli accadimenti, e sulla scorta del solo esame delle risultanze della cartella clinica;
5) L'omesso esame delle argomentazioni difensive del Parte_1
Con particolare riferimento alla difficoltà di differenziazione tra neoplasie da teratomi maligni e teratomi maturi di notevole massa voluminosa;
si sosteneva che comunque tali ultimi comportano un elevato rischio di recidiva nelle pazienti di giovane età (come la ), CP_1 essendo in tali casi indicato l'intervento chirurgico volto ad evitare la trasformazione delle formazioni, da benigne in maligne, possibili laddove ci si trovi al cospetto di teratomi voluminosi.
6) L'omessa considerazione di quanto constatato dai sanitari in sede intra-operatoria sulla bilateralità della massa, con forte sospetto di malignità
Essendo stato appositamente effettuato un esame istologico estemporaneo con annessectomia bilaterale.
7) La legittimità e correttezza della scelta operatoria,
Per avere i sanitari nella specie riscontrato delle neoformazioni di notevoli dimensioni, che avevano determinato una completa assenza del parenchima ovarico sano, con alto rischio di complicanze per la paziente, laddove fosse stato conservato l'annesso controlaterale
8) Che comunque la paziente aveva dato il consenso all'intervento demolitivo, se pur per il solo ovaio destro
9) Che la scelta totalmente demolitiva, si era resa necessaria sulla scorta di quanto constatato nel corso dell'intervento, ed anche con l'esame istologico appositamente espletato
Essendo stata riscontrata la neoplasia anche per l'ovaio sinistro, e dovendo la scelta operatoria compiuta, ritenersi conforme alle best-practice.
10) Che il danno da perdita della capacità procreativa, dovesse addebitarsi solo alla patologia della CP_1
Pagina 3 11) La erronea quantificazione del danno
Per avere il Giudice ingiustificatamente disatteso le risultanze della ctu, riconoscendo un percentuale maggiore rispetto a quella indicata dai periti -nella percentuale media del 15%- tenendo al riguardo conto della constatata condizione ovarica pregressa della , CP_1 rispetto all'intervento eseguito.
Ed ancora si censurava l'avvenuto riconoscimento del danno morale, sostenendo essere una indebita duplicazione risarcitoria.
La , costituendosi, contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto, instando per il CP_1 rigetto dell'appello, e contestandone preliminarmente l'inammissibilità, perché fondato su nuovi documenti istruttorii, in quanto depositati fuori termine;
tanto con specifico riferimento alle “ulteriori osservazioni formulate dal proprio perito di parte dott. ”, Persona_1 rilevando non essere il predetto identificabile quale Ctp, e che il medesimo non risultava esser mai stato appositamente incaricato, neppure nel procedimento di Atp, e non avendo il Ctp indicato in tale procedimento, depositato alcuna osservazione sulle risultanze dell'attività peritale.
Veniva anche contestata la produzione di sei foto -oltre che per la relativa tardività- con relativo disconoscimento, ed ignota riconducibilità alla . CP_1
Si evidenziava anche che lo stesso consulente di parte del , dott. , aveva Parte_1 Per_2 Pa aderito alle conclusioni tratte dai CCttuu dell' .
*********************************
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va, quanto alla eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante, considerato che le considerazioni tecniche di parte integrano delle mere difese -tecniche-, allegabili anche in appello, non potendo quindi esser assimilate alle allegazioni probatorie che devono essere prodotte nei termini di sbarramento ex lege previsti.
Peraltro le foto prodotte unitamente alle note tecniche di specie, non assumono alcuna valenza probatoria, in quanto non identificabili quanto a riconducibilità.
Quanto ai motivi di appello formulati, occorre considerare che le doglianze, si compendiano in sostanza nel,
I) Vizio di motivazione della sentenza, per avere il Tribunale recepito le erronee risultanze e conclusioni della ctu, e non aver dato riscontro alle osservazioni, anche tecniche del
Policlinico;
II) Erronee, incomplete, apodittiche valutazioni dei CCttuu per non avere i periti tenuto conto di quanto constatato -in sede intraoperatoria- sulle voluminose formazioni cistiche che avevano interessato entrambe le ovaie, e ne avevano sovvertito la struttura, con elevato rischio di recidiva nelle pazienti di giovane età (come la ), avendo CP_1 indotto la scelta demolitiva, per evitare la possibile trasformazione delle formazioni da benigne in maligne.
III) Assenza di responsabilità dei sanitari, per aver effettuato la corretta scelta operatoria, per le ragioni di cui sopra
IV) Erroneo riconoscimento e quantificazione dei postumi e dei danni, perché riconducibili alla sola condizione patologica della paziente, ed in quanto computati anche in eccesso
Pagina 4 rispetto ai postumi individuati dai CCttuu;
Le questioni sub I), II) e III) vanno esaminate congiuntamente, avendo il Tribunale basato la decisione sulle valutazioni e conclusioni dei periti officiati nell'Atp, ed essendo l'appello fondato sulle contestazioni mosse alla ctu, e quindi alle correlate ed adesive valutazioni del
Giudice di prime cure, e su una differente lettura e valutazione dei fatti in controversia, che dovrebbe portare a concludere per l'assenza di responsabilità dei sanitari.
Quel che assume rilievo ai fini della valutazione dell'intervento del 11/9/2017, è la scelta di procedere alla asportazione dell'ovaio sinistro, non solo in mancanza del consenso della
, ma anche in carenza di un chiaro quadro di riscontri sulla condizione “maligna” CP_1 della formazione in loco ed in corrispondenza dell'ovaio sinistro, e comunque di condizioni della paziente tali da imporre una scelta totalmente demolitiva, piuttosto che conservativa.
Occorre al riguardo considerare che i profili colposi nell'adempimento delle prestazioni mediche, sono stati ravvisati nella asportazione dell'ovaio sinistro della , in quanto CP_1 ritenuta non necessaria.
I periti -ed il Tribunale- hanno ritenuto potersi e doversi scegliere un approccio di tipo conservativo, idoneo a preservare la capacità procreativa della suddetta, rilevando esservi comunque residui di funzionalità delle ovaie.
Per quanto innanzi, le prestazioni fornite con l'intervento chirurgico del 11/9/2017, sono state ritenute, nella relativa esecuzione, connotate da imperizia/imprudenza.
Va al riguardo considerato che non è contestato che la , abbia manifestato CP_1 problemi alle ovaie, e che quindi si è reso necessario il ricovero in ambiente ospedaliero, con appositi esami, e decisione di procedere -all'esito della TAC effettuata- ad intervento di asportazione dell'ovaio destro.
I CCttuu hanno, pur nel quadro patologico riscontrabile per la , confermato la non CP_1 necessarietà della scelta, e la possibilità di procedere con approccio conservativo da parte dei sanitari del Policlinico.
Tanto a differenza rispetto a quanto contestato dal nosocomio appellante, che ha sostenuto che le condizioni presentatesi in sede operatoria, avevano comportato la necessità di procedere nei termini in contestazione, al fine di preservare la salute della paziente.
Si è al riguardo evidenziato che in sede di intervento chirurgico, i sanitari avevano accertato non solo la bilateralità della massa, ma anche caratteristiche macroscopiche tali da indurre il forte sospetto di malignità.
E' stato quindi dedotto che tale riscontrata condizione, aveva indotto la determinazione - dopo l'effettuazione dell'esame istologico estemporaneo- di procedere in termini demolitivi, pur nella consapevolezza della giovane età della paziente e della incidenza sulla funzione procreativa.
In particolare è stato evidenziato che la scelta de qua, era stata indotta proprio dalle notevoli dimensioni delle neoformazioni (24x13 cm a destra, 17x8 cm a sinistra) e dalla completa assenza del parenchima ovarico sano, essendo stato valutato l'alto rischio di complicanze per la paziente nel caso in caso di intervento conservativo (quali torsione, rottura, peritonite chimica, trasformazione maligna).
E' stato pertanto contestato ai CCttuu, di non aver tenuto affatto conto di tali constatazioni e considerazioni, con particolare riferimento alla valutazione della voluminosità delle
Pagina 5 formazioni cistiche e sovvertimento della struttura ovarica.
Si è quindi sostenuto che per i suddetti motivi “il danno biologico permanente atterrebbe esclusivamente alla componente anatomica del residuo ovarico, menomato della sua funzione dal teratoma rispetto al quale appare ben più congrua una valutazione dei postumi permanenti pari al 4-5% di permanente pregiudizio biologico di carattere essenzialmente anatomico”.
Asserendo pertanto che il lamentato danno derivante dalla perdita della capacità procreativa della , dovesse essere ascritto in via esclusiva alla patologia di base da CP_1 cui la stessa era affetta (id est teratoma bilaterale ovarico), e non già all'intervento chirurgico per cui è causa, è stato specificamente rappresentato che:
- I teratomi maturi o cisti dermoidi dell'ovaio sono il tumore ovarico più comune nelle donne nella seconda e terza decade di vita.
- I relativi sintomi dipendono dalle dimensioni della massa.
- La correlata torsione è tutt'altro che rara, e può comunque comportare la rottura delle cisti dermoidi con fuoriuscita di materiale sebaceo nella cavità addominale, con conseguente shock ed emorragia, e con possibili e successive reazioni granulomatose (peritonite chimica), con formazione di tenaci aderenze;
- A fronte della constatazione di tali voluminosi teratomi, è difficile/impossibile differenziare queste neoplasie da ipotesi maligne;
- Nel caso di specie la giovane età della paziente (meno di 30 anni), e le grandi dimensioni delle cisti, oltre che l'incidenza bilaterale, erano tutti fattori di rischio che inducevano a ritenere una probabile di recidiva, particolarmente elevato perché configurabili molteplici riscontri sul rischio de quo;
- l'intervento chirurgico (di cistectomia ovarica) è quindi indicato laddove debbano essere evitati, potenziali problemi come la torsione che si verifica in casi di cisti di dimensioni rilevanti -oltre i 5-6 cm.-; o anche la trasformazione maligna (p. es., carcinoma a cellule squamose).
Pur essendo stati addotti tali e molteplici rilievi sulla voluminosità delle masse, dei conseguenti e possibili riflessi patologici, e sul rischio di recidiva, va, quanto alla condizione della , considerato che non emergono dalla documentazione in atti -e dalle correlate CP_1 verifiche condotte dai CCttuu- evidenze tali che possano indurre a ritenere l'appropriatezza dell'intervento demolitivo.
Il rilievo sulle carenze della cartella clinica, è stato specificamente mosso dalla attrice, ed a mezzo e per quanto rilevato dal proprio Ctp.
Va inoltre considerato che, quanto ritenuto dai CCttuu sulla erronea scelta dei sanitari di procedere alla chirurgia demolitiva -perché non consona alle leges artis- deriva in particolare dalla constatazione degli esiti dell'esame istologico, che non aveva dimostrato caratteri di malignità della neoformazione.
Si è quindi nello specifico ritenuto che trattandosi di teratomi maturi e come tali biologicamente benigni, non risultava esser comprensibile la decisione di procedere con chirurgia demolitiva.
Non vi sono evidenze in atti, che possano portare a ritenere la natura maligna della formazione che aveva interessato l'ovaio destro.
Pagina 6 Da parte appellante si adduce solo il “forte sospetto” che la formazione potesse essere maligna, ed in considerazione della consistenza della stessa.
Gli esiti dell'esame istologico effettuato, non consentono di giungere a conclusioni in termini di ipotizzabilità e probabilità sulla natura maligna della formazione.
Peraltro non assume al riguardo rilievo, ed a fronte delle risultanze dell'esame de quo, quanto dedotto sulla difficoltà/impossibilità di differenziare le neoplasie benigne da quelle maligne, in considerazione della voluminosità dei teratomi, non potendo comunque tale prospettata difficoltà, indurre a ritenere necessitata la scelta demolitiva adottata nella specie.
Va in merito ed in particolare considerato che i CCttuu hanno anche posto in evidenza che i teratomi biologicamente benigni, possono indurre un'irrilevante percentuale di viraggio verso la malignità.
Quel che è rilevante nella specie, è la constatazione data dall'esame istologico, che non ha riscontrato la natura maligna.
Per quanto affermato e desumibile dalla ctu, poteva essere la natura maligna ad eventualmente giustificare l'intervento demolitivo.
Non essendo state acquisite risultanze in tal senso, doveva e deve ritenersi non necessario l'intervento demolitivo, e quindi che si poteva preservare la zona ovarica, con una scelta di tipo conservativo.
Tanto pur al cospetto della condizione della paziente, così come riscontrata in sede operatoria.
Non assumono difatti valenza idonea le considerazioni addotte al riguardo -come sopra richiamate, sui riflessi, rischi di evoluzione delle patologie, recidive-, non essendosi peraltro presentate situazioni di urgenza o di necessità, e di tutela quoad vitam, che potevano comportare l'obbligo, o l'unica opzione in termini di scelta demolitiva.
A fronte di quanto evidenziato nella ctu, sulle “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica all'epoca dei fatti di causa” ed alla stregua delle quali
“l'asportazione di entrambe le ovaie non era intervento assolutamente necessario in relazione alle caratteristiche del teratoma cistico bilaterale……….”, tutte le considerazioni riferite alle possibilità e rischio di eventi successivi (le indicate torsione, rottura delle cisti dermoidi con fuoriuscita di materiale nella cavità addominale, shock ed emorragia, e reazioni granulomatose con formazione di tenaci aderenze), devono ritenersi delle eventualità non probabilisticamente valutabili in termini significativi -non essendovi riscontro in tal senso- tali da giustificare, pur nella constatata voluminosità dei teratomi, la scelta necessitata e priva di alternative (peraltro senza l'acquisizione del preventivo consenso della paziente), dell'asportazione anche dell'ovaio destro -per quello sinistro vi era il consenso-.
Quanto rappresentato sul rischio di recidiva e di verificazione di conseguenze patologiche, non è supportato da idonei elementi di specifico riscontro, non essendo in particolare dato apprezzare l'entità di tale probabilità -e quindi se possa nell'ipotesi ritenersi l'alta prevalenza probabilistica-, quale idoneo sostegno per indurre a ritenere corretta la scelta demolitiva, peraltro a fronte di una opzione alternativa volta a tutelare e preservare la capacità procreativa della paziente.
[...
Va anche considerato che lo stesso Ctp del Policlinico nominato in sede di Atp -Dott.
non ha dissentito sulle conclusioni tratte dai CCttuu sulla individuata responsabilità, Per_2
Pagina 7 aderendo alle relative affermazioni rese in perizia, senza formulare alcuna delle considerazioni oggetto dell'odierno appello, e sollevando questioni solo sulla quantificazione dei postumi.
L'appellante , che si è avvalso del supporto tecnico del testè menzionato Ctp, ha Parte_1 solo successivamente -ed in difformità rispetto a quanto oggetto delle valutazioni del predetto consulente di parte- addotto i rilievi in precedenza evidenziati, corredati da una valutazione tecnica resa in epoca posteriore, valutazione che, comunque e per le ragioni innanzi addotte, non risulta esser condivisibile.
Per quanto specificamente rilevato dai CCttuu, e come da indicazioni date nella descrizione dell'intervento chirurgico del 11/9/2017, “.. La risposta telefonica all'esame estemporaneo su entrambi gli annessi risulta negativa per malignità (teratoma maturo)”.
I CCttuu hanno, proprio alla stregua delle risultanze della verifica istologica, considerato che la scelta della chirurgia demolitiva adottata dai sanitari non poteva ritenersi consona alle leges artis.
Tale affermazione è stata fondata sulla specifica considerazione della priorità nella scelta chirurgica mininvasiva, con approccio laparoscopico e conservativo, e con la finalità di preservare quanto più possibile il parenchima ovarico residuo, al fine di salvaguardare il patrimonio follicolare soprattutto in giovani donne, e con desiderio riproduttivo non ancora finalizzato.
Tali essendo le best practice e linee guida da seguire nei casi come quello di specie, non trova giustificazione la scelta demolitiva adottata, rispetto alla possibilità di preservare - almeno in parte- gli organi necessari alla riproduzione.
Tutto quanto innanzi considerato, anche in particolare sulle osservazioni e deduzioni del Ctp dell'appellante, porta a concludere per la valutazione di imperizia/imprudenza nella scelta effettuata dai sanitari del , e quindi per la configurabilità della responsabilità per Parte_1 quanto occorso, ed in termini di danno alla salute e pregiudizio alla paziente sulla possibilità di procreare, avendone indotto la menopausa precoce, che comporta anche risvolti negativi connessi alla attuazione di terapia ormonale sostitutiva.
Evidente emerge il nesso di causalità, posto che la menopausa indotta, la perdita di fertilità
e la impossibilità di procreare con metodi naturali, sono chiaramente riconducibili all'asportazione dell'ovaio destro, non essendo programmato il relativo intervento -e non essendo prestato il consenso informato al riguardo-.
Può quindi affermarsi, con valutazione controfattuale, che se i sanitari non avessero proceduto all' asportazione de qua, adottando una scelta operatoria conservativa, non sarebbero state cagionate le conseguenze pregiudizievoli innanzi richiamate.
Va peraltro rilevato che non è stata oggetto di valutazione, ai fini del riconoscimento dei riflessi pregiudizievoli, la mancanza del consenso informato, in particolare in ordine alla prospettazione della possibilità di procedere diversamente (rispetto a quanto inizialmente indicato alla paziente) in considerazione della situazione intraoperatoria constatabile;
non sono stati né addotti, né valutati specifici riflessi di danno, non potendosi comunque formulare considerazioni sulle eventuali scelte che la avrebbe potuto effettuate al CP_1 riguardo (se optare o meno per la chirurgia demolitiva, o scegliere comunque un approccio conservativo, pur a fronte della complessiva condizione della zona ovarica).
Pagina 8 Deve ancora essere considerato che nella specie non è dato ravvisare -non essendovi prospettazione in tal senso- una ipotesi di complicanza sopravvenuta, non essendo neppure dato comprendere alcunchè sulla mancanza di preventiva constatazione della condizione complessiva -poi riscontrata in sede operatoria- della , ed a mezzo degli esami CP_1 strumentali preoperatori -pur essendo stata effettuata una TAC-.
Acclarata la sussistenza della responsabilità colposa addebitata, deve esser valutato quanto oggetto di censura, sulla quantificazione dei riflessi dannosi,
Va rilevato che il Tribunale ha -pur considerando le valutazioni formulate dai CCttuu al riguardo, ed in particolare sulla individuazione della percentuale media del 15% dei postumi-
, ritenuto di riconoscere la percentuale massima del 25% indicata nelle linee guida;
tanto in considerazione della giovane età della paziente (28 anni) e dei rilevanti riflessi nella sfera dinamico–relazionale conseguenti alla perdita della capacità naturale di procreare, con pregiudizio allo sviluppo della personalità, anche all'interno di un nucleo familiare, valorizzando la considerazione/precisazione dei periti secondo la quale “nonostante la condizione anatomica delle ovaie fosse in gran parte compromessa, per converso non vi erano indicazioni su di una incapacità funzionale delle stesse”, e tenendo conto che gli organi riproduttivi asportati, erano comunque ancora idonei sotto il profilo funzionale.
E' stato inoltre riconosciuto l'aumento per danno morale in considerazione della intensa sofferenza soggettiva verosimilmente patita dalla in conseguenza della grave CP_1 menomazione subita, non preventivata al momento della prestazione del consenso per la sottoposizione all'intervento chirurgico.
L'appellante contesta tali valutazioni sostenendo essere le conseguenze dannose, riconducibili alla sola condizione patologica della paziente.
Ed ancora deducendo essere i postumi computati dal Tribunale, eccessivi rispetto alle specifiche indicazioni date dai CCttuu.
E' stata anche contestata la spettanza del danno morale, per mancanza dei presupposti al riguardo, e deducendo integrare tale riconoscimento, una duplicazione risarcitoria.
Quanto al primo rilievo, va considerato che è acclarato che -si ribadisce- le conseguenze dannose sono riconducibili alla asportazione dell'ovaio destro, essendo stata ritenuta non corretta la scelta demolitiva, e quindi che i sanitari dovessero procedere con approccio conservativo, atto a preservare la capacità procreativa, e quindi senza asportare l'ovaio.
Quel che assume quindi rilevanza, è il pregiudizio alla capacità di procreare e per menopausa indotta, derivante dalla asportazione di un ovaio con residua funzionalità, e del quale non si appalesava necessaria la rimozione.
Non è quindi la condizione patologica della paziente in sè, che risulta incidere ai fini del riconoscimento del danno.
Quanto alla contestata eccessività nella quantificazione dei postumi, va considerato che il
Giudice di prime cure ha, nello specifico, ritenuto dover riconoscere la percentuale massima del range di riferimento -pari al 25%- per le considerazioni poc'anzi esposte, motivando tale scelta, e la difforme valutazione rispetto a quanto ritenuto dai periti officiati.
Va al riguardo rilevato che la ctu dell'Atp, ha stato specificamente considerato “Le linee guida richiamate nella relazione in realtà indicano una percentuale tra il 5 ed il 25% per la perdita anatomica o funzionale delle ovaie (menopausa iatrogena) dopo la maturazione
Pagina 9 sessuale”
Ed ancora che l'opzione formulata per l'individuazione dei postumi permanenti, è stata orientata sul range medio del 15%, in considerazione della condizione patologica della
, ed evidenziando che la percentuale massima poteva esser riconosciuta in casi di CP_1 paziente con strutture ovariche non compromesse.
Peraltro i CCttuu hanno anche evidenziato che lo stato anteriore -rispetto all'intervento- delle ovaie, non poteva indurre a valutazioni riduttive dei postumi riconosciuti -come sostenuto dall'appellante- non essendovi riscontri sulla incapacità funzionale delle stesse.
Pur dovendosi prendere atto di tali specifiche considerazioni formulate da parte dei tecnici, può ritenersi condivisibile e corretta la scelta del Giudice di prime cure nella quantificazione dei postumi, essendo le relative valutazioni supportate da specifiche ed idonee argomentazioni.
Occorre al riguardo considerare che:
a) Quel che assume primario rilievo è la ravvisabilità di residua capacità funzionale delle ovaie della , ed in particolare dell'ovaio destro, CP_1
Non risultando che, la pur constatabile condizione patologica della paziente, avesse compromesso il funzionamento delle ovaie, in particolare di quello per il quale non era stata programmata l'asportazione;
b) In conseguenza quel che risulta incidere ai fini della valutazione dei postumi, non è la condizione patologica pregressa, ma l'asportazione dell'ovaio funzionale, e quindi la relativa incidenza, in termini di compromissione definitiva, sulla fertilità e capacità riproduttiva;
c) Tale asportazione ha cagionato la menopausa precoce per una donna di giovane età, condizione che comporta anche risvolti negativi connessi alla attuazione di terapia ormonale sostitutiva;
d) I relativi riflessi, che sopravvengono in età compresa tra i 45 ed i 55 anni, sono stati di molto anticipati, avendo la 28 anni all'epoca; CP_1
e) La indotta perdita della capacità di procreare, comporta indubitabili riflessi sulla personalità della danneggiata, non potendo essere realizzato il desiderio di maternità, ed anche di creare un nucleo familiare con figli, con pregiudizio allo sviluppo della personalità, anche all'interno di un nucleo familiare autonomo.
f) Non trascurabili devono ritenersi al riguardo, anche i riflessi a livello psichico, ai fini della ponderazione del danno biologico.
Dovendosi considerare che, pur non essendo stati dai periti apprezzati riflessi funzionali degni di nota, risulta esser comunque stata rilevata la presenza di un disturbo depressivo, e che la
è stata sottoposta a trattamento psicoterapico. CP_1
Può, al cospetto di quanto argomentato dal Tribunale, e dei rilievi testè richiamati, esser confermata la percentuale del 25% di postumi permanenti, giustificata dalla radicale compromissione della possibilità di procreare, pur al cospetto della rilevata funzionalità residua dell'ovaio -destro- che anziché esser stata preservata, è stata annullata, con la relativa asportazione.
Anche il riconoscimento del danno morale può essere confermato, in quanto valutato in termini di intensa sofferenza soggettiva verosimilmente patita dalla in conseguenza CP_1
Pagina 10 della grave menomazione subita, non preventivata al momento della prestazione del consenso per la sottoposizione all'intervento chirurgico.
Va al riguardo considerato che il danno morale ha connotazione autonoma nell'ambito del danno non patrimoniale, e quindi differente dal danno biologico, del quale non costituisce una duplicazione.
Gli orientamenti costanti della giurisprudenza in materia, riconoscono la suscettibilità di riconoscimento separato di tale tipologia di danno, in quanto riconducibile principalmente alla sofferenza soggettiva -ed interiore- che il soggetto danneggiato patisce.
Tale danno, in quanto attinente alla sfera interiore, e quindi non percepibile a mezzo di evidenze oggettive, può essere desunto in via presuntiva, dalla gravità di quanto occorso e dei riflessi dannosi verificatisi, e quindi dall'incidenza che gli accadimenti devono aver avuto sul danneggiato, da apprezzare in termini di sofferenza interiore.
Tanto trova conferma in numerose pronunce della S.C., essendo stata dalla medesima ritenuta (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19922) la suscettibilità di utilizzazione, ai fini della liquidazione del danno morale, delle Tabelle milanesi (nelle versioni successive al
2008) posto che le previsioni tabellari, “comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva”, proprio in considerazione della ontologica diversità tra danno morale e danno biologico
Il danno morale è quindi suscettibile di liquidazione autonoma e separata, ed ove allegato e riscontrabile anche in termini presuntivi, correlabili alla gravità dei fatti ed ai riflessi sulla sofferenza soggettiva, valutati in termini di relativa proporzionalità.
Tanto posto che (Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444) la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare sul piano presuntivo ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale;
ed infatti pur non potendo il danno morale conseguire in via automatica dal riconoscimento del danno alla salute, le connotazioni, entità e caratteristiche della lesione dell'integrità psico-fisica, assumono rilevanza, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale;
il relativo ragionamento inferenziale, risulta avere maggiore efficacia laddove i riflessi di danno e relativa percentuale, siano consistenti e tali da indurre a ritenere la ravvisabilità dell'incidenza in termini di patimento soggettivo.
La prova presuntiva può peraltro (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164) costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice, essendo il danno de quo, attinente ad un bene immateriale, ed assumendo rilievo al riguardo anche le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante.
Nella specie, tale valutazione presuntiva poteva e può esser formulata, alla stregua di tutto quanto constatato sulla consistenza e gravità del pregiudizio, derivante dalla indotta condizione di menopausa in giovane età, e sulla relative conseguente, e consapevole percezione da parte della danneggiata, di non poter più realizzare -essendo venuta a mancare la capacità procreativa- le proprie aspirazioni personali e familiari, fonti di indubbia sofferenza soggettiva, vista la compromissione delle proprie aspirazioni e sviluppo futuro dell'esistenza.
Pagina 11 Deve quindi esser confermato anche il riconoscimento del danno morale.
In definitiva l'appello deve, per tutto quanto innanzi argomentato, esser rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna del soccombente al Parte_2 pagamento delle spese del giudizio, parametrate al valore della controversia -fino ad €
260.000,00-, con compensi per la fase istruttoria/di trattazione, ragguagliati al minimo.
Al rigetto dell'appello consegue la dichiarazione per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la ordinanza n. 351/2023, del 26/1/2023 del Tribunale di Foggia, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_5 lite, che si liquidano in complessivi € 12.154,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge;
c) Dichiara che il è tenuto a pagare all'Erario Controparte_5
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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