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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9782 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14858/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/4/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
21/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 17/12/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANGELA AIELLO con studio in Meta (NA) alla via S.E. De Martino n. 4 presso la quale
è elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CATERINA MANAGO' con studio in Milano al Viale Farmagota n.
24, presso la quale è elettivamente domiciliata;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10/5/2022.
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
In via principale
1) Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi signori e con addebito della Parte_1 CP_1 responsabilità a carico della resistente ex art. 151, II comma c.c., anche con sentenza parziale, per i motivi esposti in narrativa.
2) Ammonire la signora per le condotte inadempienti alle statuizioni vigenti e, dunque, lesive degli CP_1 interessi della figlia con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta.
3) Assumere ogni più opportuno provvedimento ex art. 709 ter, II comma nn. 2,3,4 c.p.c. nei confronti della signora ed in particolare: - disporre il risarcimento dei danni a carico della signora ei confronti del CP_1 CP_1 signor e nei confronti della figlia, anche quantificando nella misura che verrà ritenuta di giustizia, la somma Pt_1 giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice;
- condannare la signora al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata nella CP_1 misura che verrà ritenuta di giustizia, da un minimo di Euro 75,00 sino ad un massimo di Euro 5.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
5) Assumere gli altri provvedimenti in modo conforme a quelli richiesti in sede presidenziale. 6) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Per CP_1
Nel merito:
1. dichiarare la separazione dei coniugi, e , sposati con rito concordatario in CP_1 Parte_1
Castrezzato, in data 16.07.2005, anche con sentenza non definitiva;
3. rigettare la richiesta di addebito della responsabilità della separazione, formulata nei confronti della sig.ra
CP_1
4. disporre/mantenere il collocamento della minore presso la madre, anche ai fini anagrafici;
5. disporre l'affidamento super esclusivo della figlia, , alla madre, con l'eventuale monitoraggio dei Persona_1
Servizi sociali del territorio;
in subordine l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
6. porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 al mese, omnia, da versare anticipatamente alla madre, con bonifico, entro il 5 di ogni mese, o la minor somma che dovesse essere ritenuta equa, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano;
in subordine disporre un contributo al mantenimento di € 350,00 al mese, ovvero la minor somma che dovesse essere ritenuta equa, in rapporto alle esigenze della figlia , in crescita, ed alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, oltre il 50% delle spese straordinarie come delineate dalle Linee Guida di cui al protocollo in essere firmato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano;
7. disporre che l'assegno unico universale erogato per la minore, continui ad essere incassato interamente dalla madre, in virtù dell'accordo sul punto raggiunto dalle parti in udienza, e del collocamento della minore presso la madre;
8. dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter, co. II, c.p.c., ad eccezione di quella inerente la pronuncia della separazione, poiché inammissibili ed infondate, sia in fatto che diritto;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.
2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e anno contratto matrimonio in CASTREZZATO Parte_1 CP_1
(BS) il 16.7.2005, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTREZZATO nell'anno
2005 atto n. 6 P.II serie A, e dalla loro unione nasceva la figlia il 31.3.2010. Per_1
Con ricorso, depositato in data 15.4.2022, deduceva che, il 1.2.2022, la sig.ra Parte_1 abbandonava la casa coniugale unitamente alla figlia minore, trasferendosi presso CP_1
l'immobile di proprietà della cognata del ricorrente, sito in Corsico;
il ricorrente veniva, quindi, a conoscenza che la moglie – mentre lui era impegnato per lavoro a La Spezia – intratteneva svariate relazioni extraconiugale, come aveva potuto evincere dal fatto che ella aveva creato un profilo
Facebook sotto falsa identità e un profilo , al fine di intrattenere una fitta corrispondenza con Per_2 vari uomini;
in particolare, la resistente utilizzava anche il cellulare della figlia, per accedere ai propri profili e chattare con altri uomini. La resistente, inoltre, trascurava i propri doveri verso la figlia minore, non favorendo la sua regolare frequenza scolastica.
Il ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla resistente, la quale aveva violato gli obblighi di fedeltà, coabitazione e assistenza morale e materiale;
domandava l'adozione di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., avendo la madre violato il principio di bigenitorialità, non avendo garantito la frequenza scolastica della figlia, e non avendo prestato il proprio consenso alla vaccinazione anti Covid;
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso l'abitazione materna, e disciplina delle frequentazioni padre/figlia che tenessero conto della propria permanenza in La Spezia;
considerate le proprie condizioni reddituali e valutato che era disoccupato, si proponeva di corrispondere € 250 mensili per il mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.7.2022, si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, riconducendo la fine CP_1 del matrimonio alle condotte tenute dal marito, che aveva commesso ripetuti tradimenti e aveva anche usato violenza nei propri confronti.
Pertanto, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione, senza addebito a suo carico, disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia minore, porre a carico del ricorrente un contributo di mantenimento per la figlia minore pari ad € 400 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie, ed un contributo di mantenimento per sé pari ad € 200 mensili.
Le parti, in data 12.1.2023, comparivano dinanzi al Giudice delegato alla Fase Presidenziale, il quale, con ordinanza del 18.3.2023, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
3 1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre, anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica;
3. Incarica i Servizi sociali del Comune di Castrezzato (BS), Comune in cui risiedono madre e figlia minore in via Angelo Canossi 13, e i Servizi sociali del Comune di Sorrento (Comune di residenza del padre, che abita in via Li
Schisani 1), di provvedere sin d'ora, in collaborazione tra loro, alla regolamentazione dei rapporti padre/figlia, ordinando alle parti di attenersi scrupolosamente al calendario e alle indicazioni dettate dai Servizi;
4. Incarica i Servizi sociali del Comune di Castrezzato (BS) e i Servizi sociali del Comune , in CP_2 collaborazione tra loro, di espletare un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare riferendo al Tribunale sulle condizioni psicofisiche della minore e sulle capacità genitoriali di ciascun genitore, provvedendo altresì ad indicare elementi oggettivi ed imparziali ai fini della determinazione del miglior regime di affidamento e dei più opportuni tempi
e modi di frequentazione padre/figlia, inviando al questa A.G. una relazione dettagliata, anche in ordine all'andamento dei rapporti padre-figlia, entro il 15 giugno 2023;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia
, a decorrere dal mese di novembre 2022 (come concordato), entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma Per_1 di euro 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2014, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi
4 studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Stabilisce che l'assegno unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla madre collocataria;
7. Dichiara inammissibili le istanze ex art. 709 ter c.p.c. formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
e, ad esito di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 21.10.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza della minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono,
5 pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
Il ricorrente propone domanda di addebito della separazione a carico della moglie.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Il ricorrente assume di avere scoperto, visionando il telefono cellulare in uso alla moglie, che questa intratteneva chat con altri uomini.
Dall'esame di tali chat (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), emerge che la resistente aveva conversazioni, a contenuto esplicito, con almeno quattro uomini differenti, ma dalla lettura dello scambio di messaggi sembra evincersi che la sig.ra vesse una conoscenza solo virtuale, CP_1
e non reale, di tali uomini. Ad esempio, nella conversazione con tale ”, quest'ultimo Per_3 affermava “anche se non ti ho mai vista in foto intera. O in vestaglia””, messaggio a cui la resistente rispondeva “Ascolta fidati….non serve vedermi in foto”, scambio di battute da cui si evince che l'interlocutore della sig.ra on l'avesse ancora conosciuta dal vivo;
a tale “Gino1170” la CP_1 resistente scriveva “no sono io come te lo faccio a fare capire” e poi “cosa vuoi che ti mando un vocale?”, conversazione da cui, parimenti, si evince che gli interlocutori non avessero avuto ancora una conoscenza reale;
nella chat con ” quest'ultimo affermava “Anna mi farebbe Persona_4 piacere conoscerti meglio restare in contatto con te” e, successivamente, le scriveva il suo numero di telefono, con ciò lasciando intendere che, almeno sino a quel momento, non vi era stato un incontro dal vivo;
anche nella conversazione con “fuori_dalla_massa” vi è uno scambio di numeri di telefono, che fa intendere che la relazione tra i due fosse ferma ad un livello solo virtuale. Dalla chat estrapolata
6 dal telefono della figlia (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), temporaneamente utilizzato dalla madre, Per emerge, poi, che la sig.ra conversasse sì con un certo , utilizzando toni affettuosi, CP_1 ma, anche in questo caso, dalla frase “presto staremo insieme” scritta dall'uomo, se ne può dedurre che il rapporto con la resistente fosse fermo ad una conoscenza virtuale. Nulla di esplicito emerge, poi, dalla conversazione di cui al doc. 12 allegato al ricorso. Quanto alla foto di cui al doc. 15 depositato il 5.5.2022, che ritrae la resistente con un altro uomo, la stessa è pacificamente successiva al momento della separazione di fatto, intervenuta nel febbraio 2022.
Tali scambi di battute, sebbene in parte a contenuto esplicito, non è stato provato siano mai sfociate in vere e proprie relazioni extraconiugali, né, del resto, il ricorrente ha provato che queste conversazioni virtuali siano state all'origine della crisi coniugale. Peraltro, la scoperta di queste chat
è avvenuta quando la resistente aveva già lasciato la casa familiare e quando, ormai, l'unione appariva già compromessa in modo irrimediabile.
La resistente, dal canto suo, eccepiva che la crisi coniugale era antecedente a tali fatti, ed era da ricollegarsi ai problemi economici familiari e, in particolare, al comportamento irresponsabile assunto dal ricorrente, il quale investiva in attività poi rilevatesi poco redditizie;
allegava, poi, di avere scoperto, nel settembre 2021, che il ricorrente intratteneva una relazione extraconiugale, e che il sig.
era stato, talvolta, aggressivo nei suoi riguardi. Pt_1
Ebbene, dall'esame degli atti e dalle stesse allegazioni delle parti, emerge che l'abbandono della casa coniugale era intervenuto quando l'unione era già ampiamente compromessa e non risulta provato dal ricorrente, sul quale incombe l'onere della prova sul punto, il nesso di causalità tra le condotte imputate alla resistente e la crisi familiare.
Per tali motivi, la domanda di addebito formulata dal ricorrente deve essere rigettata.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza della minore con i genitori
Le parti hanno una figlia, , di anni 15. Per_1
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una
7 applicazione solo residuale (Cass. Civ., 18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
In corso di causa, i rapporti tra e il papà hanno avuto una evoluzione positiva, a fronte Per_1 di anni di incomprensioni e incomunicabilità.
Inizialmente, il ricorrente dava atto di non sentire dal mese di aprile 2022, riprendendo, Per_1 in seguito, solamente contatti telefonici;
anche questi ultimi, però, venivano, poi, interrotti, creandosi,
a partire dal maggio 2023, una vera e propria frattura nella relazione genitoriale, atteso che la minore rifiutava i contatti e gli incontri col padre, e quest'ultimo non la cercava più, salvo gli auguri per le festività (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del 14.11.2023).
, sentita dagli operatori del Servizio Sociali, rappresentava le proprie difficoltà rispetto Per_1 al rapporto col padre: “La minore riporta che non se la sente di sentire il padre perché parlare con lui le genera uno stato di ansia (…) afferma che si è sentita controllata e spiata dal padre Per_1 quando gli aveva installato un gps sul telefono senza che lei lo sapesse, attribuisce a questo comportamento del padre un significato di controllo sia verso di lei che verso la madre. La minore afferma di non avere un rapporto con il padre, anche quando vivevano insieme facevano poche attività insieme, era lei a doverlo cercare e quasi mai il contrario” (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del 14.6.2023). La minore raccontava alla psicologa “di non avere mai percepito dal padre un autentico interesse a lei” e affermava di avere avuto “molta paura per l'incolumità della madre nella fase della separazione dei suoi genitori, a causa dell'aggressività manifestata dal padre” (cfr. relazione della dott.ssa del 13.6.2023 e Relazione dei Servizi Sociali del 14.11.2023). Per_6
Il sig. dal canto suo, non ha facilitato la relazione con la figlia, interrompendo, prima Pt_1 dell'estate del 2023, i contatti con la equipe di suo riferimento;
i Servizi Sociali di Sorrento davano atto che il padre non si metteva in contatto con i Servizi del Comune di residenza della figlia, e non effettuava i colloqui relativi al percorso di sostegno alla genitorialità, adducendo motivi lavorativi
(cfr. Relazione dei Servizi Sociali di Sorrento del 16.11.2023: “vuole che siano riconosciuti i suoi diritti di padre nel vedere la figlia, ma non riesce a sostenere l'impegno che la paternità comporta”).
I Servizi Sociali, quindi, davano atto del disinteresse paterno, a causa del quale erano stati non attuabili anche eventuali incontri con la figlia, e suggerivano un affidamento super esclusivo della minore alla madre, considerato anche che il padre nulla versava a titolo di mantenimento;
quanto alla figura materna, invece, i Servizi Sociali hanno dato atto che è la sig.ra he si occupa della CP_1 crescita e della cura della figlia, che tiene i contatti con la scuola, che la aiuta nei compiti e cerca di favorire la sua socializzazione.
8 In corso di causa i rapporti padre/figlia hanno avuto una evoluzione, in correlazione ad un grave evento che ha colpito il ricorrente, ovvero una importante malattia;
il sig. , quindi, tramite sua Pt_1 sorella, ha richiesto ai Servizi Sociali di risentire la figlia;
venivano, allora, organizzati dei colloqui con la minore per prepararla alla notizia della malattia e a nuovi contatti il padre (cfr. Relazione dei
Servizi Sociali del 9.5.2024). Successivamente, con la mediazione degli operatori del Servizio, venivano organizzate videochiamate protette a cadenza quindicinale, e, da quel momento, e Per_1 il padre si sentono quotidianamente tramite messaggi e videochiamate. Sono anche ripresi gli incontri tra padre e figlia, considerato che, a settembre 2024, ha trascorso un week end a La Spezia Per_1 col padre e ha, poi, riferito di vedere il padre saltuariamente e di essere a proprio agio con lui, precisando di non volere giorni fissi di frequentazione, ma di volere proseguire in queste modalità libere (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del 12.2.2025).
Alla luce della evoluzione che ha avuto la relazione padre/figlia e considerato che, da ultimo, entrambi i genitori hanno rappresentato di avere ripreso i contatti nell'interesse della minore, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso, che, del resto, è stato vigente per tutti gli anni di causa, senza che siano mai state rappresentate in atti particolari difficoltà nell'assunzione delle scelte relative a . Per_1
Pertanto, deve disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Quanto ai rapporti padre/figlia, i Servizi Sociali evidenziano che ipotizzare un calendario di frequentazione sarebbe fallimentare, considerato che il padre risiede a La Spezia e viene frequentemente ricoverato a Milano per le cure, così che risulterebbe più agevole un calendario libero e flessibile, che si basi sulle esigenze del nucleo.
Ne consegue l'opportunità di prevedere che padre e figlia possano frequentarsi liberamente, secondo gli accordi da loro presi.
Quanto ai provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. richiesti dal ricorrente, occorre rilevare come tali istanze siano già state dichiarate inammissibili con ordinanza del 18.3.2023.
Le condizioni economiche
In merito alle rispettive condizioni reddituali, si osserva che il ricorrente ha allegato di avere intrapreso, dopo il fallimento dell'azienda di proprietà di suo padre, attività di marittimo a Pescara;
pertanto, egli, da giugno a ottobre 2021, lavorava come skipper su yatch privati, con remunerazione di circa € 19.000; successivamente, rimaneva disoccupato e, a fine 2021, si recava a La Spezia al fine di conseguire il libretto marittimo in capitaneria di porto e seguire alcuni corsi di formazione.
All'udienza del 1.2.2023, il ricorrente dichiarava di svolgere lavori stagionali tra i mesi di aprile e ottobre, e di guadagnare circa € 1.800 mensili. Dalla relazione dei Servizi Sociali di Sorrento del
9 16.11.2023, si evince che il ricorrente, nell'estate 2023, proseguiva il proprio lavoro marittimo, atteso che adduceva proprio i suoi impegni lavorativi come giustificazione all'assenza ai colloqui per il percorso di sostegno alla genitorialità.
Il ricorrente ha documentato contratto di locazione per immobile sito in dietro il CP_2 canone di € 650 mensili (cfr. doc. depositato il 8.11.2022). In corso di causa, trasferiva la propria residenza a La Spezia, spostandosi a Milano, presso l'abitazione della sorella, periodicamente, al fine di proseguire il proprio percorso di cura.
Quanto alla resistente, questa, nel febbraio 2022, iniziava a lavorare presso il panificio di proprietà del fratello del ricorrente dietro stipendio di € 900 mensili e, successivamente, percepiva la
NA (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In seguito, da gennaio 2023, veniva assunta presso una stamperia a Coccaglio, con contratto in scadenza al 31.7.2023, dietro stipendio di € 1.200 mensili (cfr. doc. 13 allegato alla memoria integrativa di parte resistente); successivamente documentava altra posizione lavorativa, per la quale depositava busta paga del marzo 2024 per € 1.414,89 (cfr. doc. 25 depositato il 15.5.2024); da ultimo, la sig.ra CP_1 riferiva ai Servizi Sociali di avere reperito “un bel lavoro” (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del
11.2.2025).
Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2021, risultano redditi pari ad € 1.300 netti mensili
(cfr. doc. depositato il 7.9.2022), dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023, risultano redditi pari a € 700 mensili circa (cfr. doc. 24 depositato il 15.5.2024).
La resistente risulta abitare, insieme alla figlia minore, presso i propri genitori.
Il mantenimento della figlia minore
Stante il collocamento, pressoché esclusivo, della figlia minore presso l'abitazione materna, si ritiene di prevedere un contributo di mantenimento a carico del padre.
Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali, come sopra delineate, e tenuta anche in considerazione la malattia che, in corso di causa, ha colpito il resistente, si ritiene di confermare a carico di quest'ultimo il contributo di mantenimento pari ad € 250 mensili, già previsto con l'ordinanza presidenziale del 18.3.2023.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate integralmente, considerata la reciproca soccombenza.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Castrezzato (BS) il 16.7.2025, trascritto CP_1 presso il Comune di Castrezzato (BS), anno 2005 Atto n. 6 parte 2 serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTREZZATO (BS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Rigetta la domanda di addebito del ricorrente;
4. Affida , nata il [...], ad [...] i genitori, con collocamento e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione materna;
5. Dispone che la minore possa frequentare il padre liberamente secondo il proprio volere;
6. Dispone che versi ad con decorrenza dal mese di novembre 2022, Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di , in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma Per_1 di € 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da marzo 2024 (base di calcolo marzo 2023)– oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di
Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
11 programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente da CP_1
9. Compensa le spese di lite.
12 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Maria Laura Amato
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 15/4/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
21/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 17/12/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ANGELA AIELLO con studio in Meta (NA) alla via S.E. De Martino n. 4 presso la quale
è elettivamente domiciliato;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CATERINA MANAGO' con studio in Milano al Viale Farmagota n.
24, presso la quale è elettivamente domiciliata;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10/5/2022.
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
In via principale
1) Pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi signori e con addebito della Parte_1 CP_1 responsabilità a carico della resistente ex art. 151, II comma c.c., anche con sentenza parziale, per i motivi esposti in narrativa.
2) Ammonire la signora per le condotte inadempienti alle statuizioni vigenti e, dunque, lesive degli CP_1 interessi della figlia con l'avvertimento delle conseguenze civili e penali in caso di reiterazione di tale condotta.
3) Assumere ogni più opportuno provvedimento ex art. 709 ter, II comma nn. 2,3,4 c.p.c. nei confronti della signora ed in particolare: - disporre il risarcimento dei danni a carico della signora ei confronti del CP_1 CP_1 signor e nei confronti della figlia, anche quantificando nella misura che verrà ritenuta di giustizia, la somma Pt_1 giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice;
- condannare la signora al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata nella CP_1 misura che verrà ritenuta di giustizia, da un minimo di Euro 75,00 sino ad un massimo di Euro 5.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
5) Assumere gli altri provvedimenti in modo conforme a quelli richiesti in sede presidenziale. 6) Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Per CP_1
Nel merito:
1. dichiarare la separazione dei coniugi, e , sposati con rito concordatario in CP_1 Parte_1
Castrezzato, in data 16.07.2005, anche con sentenza non definitiva;
3. rigettare la richiesta di addebito della responsabilità della separazione, formulata nei confronti della sig.ra
CP_1
4. disporre/mantenere il collocamento della minore presso la madre, anche ai fini anagrafici;
5. disporre l'affidamento super esclusivo della figlia, , alla madre, con l'eventuale monitoraggio dei Persona_1
Servizi sociali del territorio;
in subordine l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
6. porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 400,00 al mese, omnia, da versare anticipatamente alla madre, con bonifico, entro il 5 di ogni mese, o la minor somma che dovesse essere ritenuta equa, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano;
in subordine disporre un contributo al mantenimento di € 350,00 al mese, ovvero la minor somma che dovesse essere ritenuta equa, in rapporto alle esigenze della figlia , in crescita, ed alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, oltre il 50% delle spese straordinarie come delineate dalle Linee Guida di cui al protocollo in essere firmato dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano;
7. disporre che l'assegno unico universale erogato per la minore, continui ad essere incassato interamente dalla madre, in virtù dell'accordo sul punto raggiunto dalle parti in udienza, e del collocamento della minore presso la madre;
8. dichiarare inammissibili tutte le domande avanzate dal ricorrente ai sensi dell'art. 709 ter, co. II, c.p.c., ad eccezione di quella inerente la pronuncia della separazione, poiché inammissibili ed infondate, sia in fatto che diritto;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.
2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e anno contratto matrimonio in CASTREZZATO Parte_1 CP_1
(BS) il 16.7.2005, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTREZZATO nell'anno
2005 atto n. 6 P.II serie A, e dalla loro unione nasceva la figlia il 31.3.2010. Per_1
Con ricorso, depositato in data 15.4.2022, deduceva che, il 1.2.2022, la sig.ra Parte_1 abbandonava la casa coniugale unitamente alla figlia minore, trasferendosi presso CP_1
l'immobile di proprietà della cognata del ricorrente, sito in Corsico;
il ricorrente veniva, quindi, a conoscenza che la moglie – mentre lui era impegnato per lavoro a La Spezia – intratteneva svariate relazioni extraconiugale, come aveva potuto evincere dal fatto che ella aveva creato un profilo
Facebook sotto falsa identità e un profilo , al fine di intrattenere una fitta corrispondenza con Per_2 vari uomini;
in particolare, la resistente utilizzava anche il cellulare della figlia, per accedere ai propri profili e chattare con altri uomini. La resistente, inoltre, trascurava i propri doveri verso la figlia minore, non favorendo la sua regolare frequenza scolastica.
Il ricorrente, quindi, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla resistente, la quale aveva violato gli obblighi di fedeltà, coabitazione e assistenza morale e materiale;
domandava l'adozione di provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c., avendo la madre violato il principio di bigenitorialità, non avendo garantito la frequenza scolastica della figlia, e non avendo prestato il proprio consenso alla vaccinazione anti Covid;
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocamento presso l'abitazione materna, e disciplina delle frequentazioni padre/figlia che tenessero conto della propria permanenza in La Spezia;
considerate le proprie condizioni reddituali e valutato che era disoccupato, si proponeva di corrispondere € 250 mensili per il mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.7.2022, si costituiva in giudizio la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, riconducendo la fine CP_1 del matrimonio alle condotte tenute dal marito, che aveva commesso ripetuti tradimenti e aveva anche usato violenza nei propri confronti.
Pertanto, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione, senza addebito a suo carico, disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia minore, porre a carico del ricorrente un contributo di mantenimento per la figlia minore pari ad € 400 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie, ed un contributo di mantenimento per sé pari ad € 200 mensili.
Le parti, in data 12.1.2023, comparivano dinanzi al Giudice delegato alla Fase Presidenziale, il quale, con ordinanza del 18.3.2023, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
3 1. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre, anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica;
3. Incarica i Servizi sociali del Comune di Castrezzato (BS), Comune in cui risiedono madre e figlia minore in via Angelo Canossi 13, e i Servizi sociali del Comune di Sorrento (Comune di residenza del padre, che abita in via Li
Schisani 1), di provvedere sin d'ora, in collaborazione tra loro, alla regolamentazione dei rapporti padre/figlia, ordinando alle parti di attenersi scrupolosamente al calendario e alle indicazioni dettate dai Servizi;
4. Incarica i Servizi sociali del Comune di Castrezzato (BS) e i Servizi sociali del Comune , in CP_2 collaborazione tra loro, di espletare un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare riferendo al Tribunale sulle condizioni psicofisiche della minore e sulle capacità genitoriali di ciascun genitore, provvedendo altresì ad indicare elementi oggettivi ed imparziali ai fini della determinazione del miglior regime di affidamento e dei più opportuni tempi
e modi di frequentazione padre/figlia, inviando al questa A.G. una relazione dettagliata, anche in ordine all'andamento dei rapporti padre-figlia, entro il 15 giugno 2023;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia
, a decorrere dal mese di novembre 2022 (come concordato), entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma Per_1 di euro 250,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2014, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi
4 studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Stabilisce che l'assegno unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla madre collocataria;
7. Dichiara inammissibili le istanze ex art. 709 ter c.p.c. formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo;
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
e, ad esito di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, la causa giungeva all'udienza del 21.10.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti.
Pertanto, il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto sulle domande inerenti la genitorialità ed i tempi di permanenza della minore con i genitori, quanto sulle domande economiche. In particolare, con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed esplicitamente richieste dal giudice.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, la perdurante elevatissima conflittualità tra le parti, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono,
5 pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
Il ricorrente propone domanda di addebito della separazione a carico della moglie.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Il ricorrente assume di avere scoperto, visionando il telefono cellulare in uso alla moglie, che questa intratteneva chat con altri uomini.
Dall'esame di tali chat (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), emerge che la resistente aveva conversazioni, a contenuto esplicito, con almeno quattro uomini differenti, ma dalla lettura dello scambio di messaggi sembra evincersi che la sig.ra vesse una conoscenza solo virtuale, CP_1
e non reale, di tali uomini. Ad esempio, nella conversazione con tale ”, quest'ultimo Per_3 affermava “anche se non ti ho mai vista in foto intera. O in vestaglia””, messaggio a cui la resistente rispondeva “Ascolta fidati….non serve vedermi in foto”, scambio di battute da cui si evince che l'interlocutore della sig.ra on l'avesse ancora conosciuta dal vivo;
a tale “Gino1170” la CP_1 resistente scriveva “no sono io come te lo faccio a fare capire” e poi “cosa vuoi che ti mando un vocale?”, conversazione da cui, parimenti, si evince che gli interlocutori non avessero avuto ancora una conoscenza reale;
nella chat con ” quest'ultimo affermava “Anna mi farebbe Persona_4 piacere conoscerti meglio restare in contatto con te” e, successivamente, le scriveva il suo numero di telefono, con ciò lasciando intendere che, almeno sino a quel momento, non vi era stato un incontro dal vivo;
anche nella conversazione con “fuori_dalla_massa” vi è uno scambio di numeri di telefono, che fa intendere che la relazione tra i due fosse ferma ad un livello solo virtuale. Dalla chat estrapolata
6 dal telefono della figlia (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), temporaneamente utilizzato dalla madre, Per emerge, poi, che la sig.ra conversasse sì con un certo , utilizzando toni affettuosi, CP_1 ma, anche in questo caso, dalla frase “presto staremo insieme” scritta dall'uomo, se ne può dedurre che il rapporto con la resistente fosse fermo ad una conoscenza virtuale. Nulla di esplicito emerge, poi, dalla conversazione di cui al doc. 12 allegato al ricorso. Quanto alla foto di cui al doc. 15 depositato il 5.5.2022, che ritrae la resistente con un altro uomo, la stessa è pacificamente successiva al momento della separazione di fatto, intervenuta nel febbraio 2022.
Tali scambi di battute, sebbene in parte a contenuto esplicito, non è stato provato siano mai sfociate in vere e proprie relazioni extraconiugali, né, del resto, il ricorrente ha provato che queste conversazioni virtuali siano state all'origine della crisi coniugale. Peraltro, la scoperta di queste chat
è avvenuta quando la resistente aveva già lasciato la casa familiare e quando, ormai, l'unione appariva già compromessa in modo irrimediabile.
La resistente, dal canto suo, eccepiva che la crisi coniugale era antecedente a tali fatti, ed era da ricollegarsi ai problemi economici familiari e, in particolare, al comportamento irresponsabile assunto dal ricorrente, il quale investiva in attività poi rilevatesi poco redditizie;
allegava, poi, di avere scoperto, nel settembre 2021, che il ricorrente intratteneva una relazione extraconiugale, e che il sig.
era stato, talvolta, aggressivo nei suoi riguardi. Pt_1
Ebbene, dall'esame degli atti e dalle stesse allegazioni delle parti, emerge che l'abbandono della casa coniugale era intervenuto quando l'unione era già ampiamente compromessa e non risulta provato dal ricorrente, sul quale incombe l'onere della prova sul punto, il nesso di causalità tra le condotte imputate alla resistente e la crisi familiare.
Per tali motivi, la domanda di addebito formulata dal ricorrente deve essere rigettata.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza della minore con i genitori
Le parti hanno una figlia, , di anni 15. Per_1
Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una
7 applicazione solo residuale (Cass. Civ., 18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
In corso di causa, i rapporti tra e il papà hanno avuto una evoluzione positiva, a fronte Per_1 di anni di incomprensioni e incomunicabilità.
Inizialmente, il ricorrente dava atto di non sentire dal mese di aprile 2022, riprendendo, Per_1 in seguito, solamente contatti telefonici;
anche questi ultimi, però, venivano, poi, interrotti, creandosi,
a partire dal maggio 2023, una vera e propria frattura nella relazione genitoriale, atteso che la minore rifiutava i contatti e gli incontri col padre, e quest'ultimo non la cercava più, salvo gli auguri per le festività (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del 14.11.2023).
, sentita dagli operatori del Servizio Sociali, rappresentava le proprie difficoltà rispetto Per_1 al rapporto col padre: “La minore riporta che non se la sente di sentire il padre perché parlare con lui le genera uno stato di ansia (…) afferma che si è sentita controllata e spiata dal padre Per_1 quando gli aveva installato un gps sul telefono senza che lei lo sapesse, attribuisce a questo comportamento del padre un significato di controllo sia verso di lei che verso la madre. La minore afferma di non avere un rapporto con il padre, anche quando vivevano insieme facevano poche attività insieme, era lei a doverlo cercare e quasi mai il contrario” (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del 14.6.2023). La minore raccontava alla psicologa “di non avere mai percepito dal padre un autentico interesse a lei” e affermava di avere avuto “molta paura per l'incolumità della madre nella fase della separazione dei suoi genitori, a causa dell'aggressività manifestata dal padre” (cfr. relazione della dott.ssa del 13.6.2023 e Relazione dei Servizi Sociali del 14.11.2023). Per_6
Il sig. dal canto suo, non ha facilitato la relazione con la figlia, interrompendo, prima Pt_1 dell'estate del 2023, i contatti con la equipe di suo riferimento;
i Servizi Sociali di Sorrento davano atto che il padre non si metteva in contatto con i Servizi del Comune di residenza della figlia, e non effettuava i colloqui relativi al percorso di sostegno alla genitorialità, adducendo motivi lavorativi
(cfr. Relazione dei Servizi Sociali di Sorrento del 16.11.2023: “vuole che siano riconosciuti i suoi diritti di padre nel vedere la figlia, ma non riesce a sostenere l'impegno che la paternità comporta”).
I Servizi Sociali, quindi, davano atto del disinteresse paterno, a causa del quale erano stati non attuabili anche eventuali incontri con la figlia, e suggerivano un affidamento super esclusivo della minore alla madre, considerato anche che il padre nulla versava a titolo di mantenimento;
quanto alla figura materna, invece, i Servizi Sociali hanno dato atto che è la sig.ra he si occupa della CP_1 crescita e della cura della figlia, che tiene i contatti con la scuola, che la aiuta nei compiti e cerca di favorire la sua socializzazione.
8 In corso di causa i rapporti padre/figlia hanno avuto una evoluzione, in correlazione ad un grave evento che ha colpito il ricorrente, ovvero una importante malattia;
il sig. , quindi, tramite sua Pt_1 sorella, ha richiesto ai Servizi Sociali di risentire la figlia;
venivano, allora, organizzati dei colloqui con la minore per prepararla alla notizia della malattia e a nuovi contatti il padre (cfr. Relazione dei
Servizi Sociali del 9.5.2024). Successivamente, con la mediazione degli operatori del Servizio, venivano organizzate videochiamate protette a cadenza quindicinale, e, da quel momento, e Per_1 il padre si sentono quotidianamente tramite messaggi e videochiamate. Sono anche ripresi gli incontri tra padre e figlia, considerato che, a settembre 2024, ha trascorso un week end a La Spezia Per_1 col padre e ha, poi, riferito di vedere il padre saltuariamente e di essere a proprio agio con lui, precisando di non volere giorni fissi di frequentazione, ma di volere proseguire in queste modalità libere (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del 12.2.2025).
Alla luce della evoluzione che ha avuto la relazione padre/figlia e considerato che, da ultimo, entrambi i genitori hanno rappresentato di avere ripreso i contatti nell'interesse della minore, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso, che, del resto, è stato vigente per tutti gli anni di causa, senza che siano mai state rappresentate in atti particolari difficoltà nell'assunzione delle scelte relative a . Per_1
Pertanto, deve disporsi l'affidamento condiviso della minore, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
Quanto ai rapporti padre/figlia, i Servizi Sociali evidenziano che ipotizzare un calendario di frequentazione sarebbe fallimentare, considerato che il padre risiede a La Spezia e viene frequentemente ricoverato a Milano per le cure, così che risulterebbe più agevole un calendario libero e flessibile, che si basi sulle esigenze del nucleo.
Ne consegue l'opportunità di prevedere che padre e figlia possano frequentarsi liberamente, secondo gli accordi da loro presi.
Quanto ai provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. richiesti dal ricorrente, occorre rilevare come tali istanze siano già state dichiarate inammissibili con ordinanza del 18.3.2023.
Le condizioni economiche
In merito alle rispettive condizioni reddituali, si osserva che il ricorrente ha allegato di avere intrapreso, dopo il fallimento dell'azienda di proprietà di suo padre, attività di marittimo a Pescara;
pertanto, egli, da giugno a ottobre 2021, lavorava come skipper su yatch privati, con remunerazione di circa € 19.000; successivamente, rimaneva disoccupato e, a fine 2021, si recava a La Spezia al fine di conseguire il libretto marittimo in capitaneria di porto e seguire alcuni corsi di formazione.
All'udienza del 1.2.2023, il ricorrente dichiarava di svolgere lavori stagionali tra i mesi di aprile e ottobre, e di guadagnare circa € 1.800 mensili. Dalla relazione dei Servizi Sociali di Sorrento del
9 16.11.2023, si evince che il ricorrente, nell'estate 2023, proseguiva il proprio lavoro marittimo, atteso che adduceva proprio i suoi impegni lavorativi come giustificazione all'assenza ai colloqui per il percorso di sostegno alla genitorialità.
Il ricorrente ha documentato contratto di locazione per immobile sito in dietro il CP_2 canone di € 650 mensili (cfr. doc. depositato il 8.11.2022). In corso di causa, trasferiva la propria residenza a La Spezia, spostandosi a Milano, presso l'abitazione della sorella, periodicamente, al fine di proseguire il proprio percorso di cura.
Quanto alla resistente, questa, nel febbraio 2022, iniziava a lavorare presso il panificio di proprietà del fratello del ricorrente dietro stipendio di € 900 mensili e, successivamente, percepiva la
NA (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). In seguito, da gennaio 2023, veniva assunta presso una stamperia a Coccaglio, con contratto in scadenza al 31.7.2023, dietro stipendio di € 1.200 mensili (cfr. doc. 13 allegato alla memoria integrativa di parte resistente); successivamente documentava altra posizione lavorativa, per la quale depositava busta paga del marzo 2024 per € 1.414,89 (cfr. doc. 25 depositato il 15.5.2024); da ultimo, la sig.ra CP_1 riferiva ai Servizi Sociali di avere reperito “un bel lavoro” (cfr. Relazione dei Servizi Sociali del
11.2.2025).
Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2021, risultano redditi pari ad € 1.300 netti mensili
(cfr. doc. depositato il 7.9.2022), dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023, risultano redditi pari a € 700 mensili circa (cfr. doc. 24 depositato il 15.5.2024).
La resistente risulta abitare, insieme alla figlia minore, presso i propri genitori.
Il mantenimento della figlia minore
Stante il collocamento, pressoché esclusivo, della figlia minore presso l'abitazione materna, si ritiene di prevedere un contributo di mantenimento a carico del padre.
Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali, come sopra delineate, e tenuta anche in considerazione la malattia che, in corso di causa, ha colpito il resistente, si ritiene di confermare a carico di quest'ultimo il contributo di mantenimento pari ad € 250 mensili, già previsto con l'ordinanza presidenziale del 18.3.2023.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolate come da dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite sono compensate integralmente, considerata la reciproca soccombenza.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Castrezzato (BS) il 16.7.2025, trascritto CP_1 presso il Comune di Castrezzato (BS), anno 2005 Atto n. 6 parte 2 serie A;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTREZZATO (BS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Rigetta la domanda di addebito del ricorrente;
4. Affida , nata il [...], ad [...] i genitori, con collocamento e residenza Persona_1 anagrafica presso l'abitazione materna;
5. Dispone che la minore possa frequentare il padre liberamente secondo il proprio volere;
6. Dispone che versi ad con decorrenza dal mese di novembre 2022, Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di , in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma Per_1 di € 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat da marzo 2024 (base di calcolo marzo 2023)– oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di
Milano approvate il 10 giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria
11 programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. Dispone che l'assegno unico universale venga percepito integralmente da CP_1
9. Compensa le spese di lite.
12 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Maria Laura Amato
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