Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza breve 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01683/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2024, proposto da
HI Imran, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano NZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Prato notificato in data 19.07.24 Cat.A 12.2024/Immig. Prot. 35 /2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alessandro Cacciari e udito il procuratore di parte resistente come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- l’odierno ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale con validità fino al 20 febbraio 2025, in data 19 luglio 2024 ha presentato alla Questura di Prato domanda di conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro;
- l’istanza è stata ritenuta inammissibile con provvedimento questorile 19 luglio 2024, prot. 35, notificato al ricorrente nella medesima giornata, poiché il suo permesso per protezione speciale era stato rilasciato il 2 ottobre 2023 e quindi successivamente all’entrata in vigore della legge 5 maggio 2023, n. 50, di conversione del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, avvenuta il 5 maggio 2023 e che ha interdetto la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale;
- la disciplina legislativa intertemporale posta dalla norma citata consentirebbe, a dire dell’Amministrazione, la conversione dei soli permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati in data antecedente al 5 maggio 2023;
- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 14 ottobre 2024 e depositato il 4 novembre 2024;
- lamenta il ricorrente di avere ottenuto dal Tribunale civile di Perugia il riconoscimento della protezione speciale antecedentemente al 5 maggio 2023 mentre il relativo titolo gli è stato rilasciato solo il 2 ottobre 2023 a causa di ritardi a lui non imputabili, e sarebbero convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 ma a seguito di un provvedimento giudiziale antecedente;
- nel caso di specie, deduce il ricorrente, ha potuto formalizzare la richiesta di rilascio del permesso accordatogli dal Tribunale Civile solo il 2 ottobre 2023 poiché questo era il primo appuntamento possibile a tal scopo;
- il ricorrente lamenta inoltre l’omissione del preavviso di rigetto, giustificata nel provvedimento con carattere vincolato dell’emanando provvedimento, poiché gli avrebbe impedito di presentare nel corso del procedimento elementi e fattuali normativi idonei a consentire l’accoglimento della sua istanza;
- si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso;
- con ordinanza 20 novembre 2024, n. 672, è stata disposta a carico del ricorrente l’acquisizione di copia del decreto del Tribunale civile di Perugia che gli ha riconosciuto la protezione speciale ed è stata accolta in via interinale la domanda cautelare;
- l’incombente è stato adempiuto e alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, previo mutamento di rito, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il Tribunale civile di Perugia ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione al ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1.1, terza e quarta parte, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con decreto pronunciato in data 25 gennaio 2023 e quindi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 50/2023 (avvenuta il 5 maggio 2023);
- questo Tribunale, con numerose pronunce ( ex multis T.A.R TO 11 dicembre 2024, n. 1463), ha evidenziato che la normativa transitoria di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, deve essere interpretata nel senso di consentire la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in corso di validità al momento della sua entrata in vigore, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- nel caso di specie il titolo di soggiorno per protezione speciale è stato materialmente consegnato al ricorrente il 2 ottobre 2023, dopo l’entrata in vigore della legge n. 50/2023, ma il relativo diritto è stato accertato precedentemente e deve quindi ritenersi che egli si trovasse, alla data del 5 maggio 2023, in condizioni analoghe a chi, in tale data, fosse già in possesso del titolo;
- non vi è ragione di distinguere la situazione del ricorrente da quella di colui che abbia ottenuto il titolo di soggiorno per protezione speciale in data antecedente l’entrata in vigore della citata legge n. 50/2023 poiché, in tal caso, si porrebbe in essere una differenziazione tra situazioni giuridiche unicamente in base alla data di consegna materiale del titolo e non di maturazione del relativo diritto;
- ciò che rileva ai fini che qui interessano è il momento in cui viene in essere, in capo allo straniero, la situazione giuridica che fonda il diritto a conseguire la protezione speciale;
- diversamente opinando, difficilmente la norma in esame si sottrarrebbe a censure di legittimità costituzionale per una ingiustificata disparità di trattamento;
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso e di annullare conseguentemente il provvedimento impugnato, con assorbimento delle ulteriori censure la cui eventuale fondatezza non apporterebbe altre utilità al ricorrente e compensazione delle spese processuali, in ragione della novità della normativa applicata;
Premesso inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. 125 del 21 ottobre 2024;
Ritenuto di poter liquidare, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in favore dell’Avv. Stefano NZ – abilitato al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall’Ordine forense di Prato per il processo amministrativo –, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00) a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Liquida, in favore dell’Avv. Stefano NZ, a titolo di onorario, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO