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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.158/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori ed indennità di Ente”, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Ilaria De leonardis, Marcella Pt_1
Mattia, AE DO
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Vittorio Romeo Appellato Controparte_1
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 5 maggio 2021 l' , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 9 novembre 2020 con cui il Tribunale di
Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accolto il ricorso di Controparte_1 riconoscendo le differenze relative alle mansioni superiori anche con riferimento alla “indennità di ente”, non liquidata dall' a seguito della sentenza n. 4111 del 2019 del Tribunale di Taranto, Pt_1 con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Con Si è costituito in questa sede di gravame l' .
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La premessa consiste nella circostanza che il era dipendente dal 3.3.2003 CP_1 Pt_1 dell' in qualità di impiegato, con inquadramento dapprima nell'Area A livello economico 2, e Pt_1 successivamente nell'Area A livello economico 3 della classificazione del personale dettata dal
CCNL dei dipendenti degli Enti Pubblici non economici del 1.10.2007.
Con sentenza n. 4111 del 27 novembre 2018 – 22 gennaio 2019 il Tribunale di Taranto quale
Giudice del Lavoro riconosceva che nel periodo indicato in ricorso il aveva svolto CP_1 mansioni superiori inquadrabili nell'area B della suddetta classificazione, condannando il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive consequenziali al Pt_1 superiore livello di inquadramento B con decorrenza dal 26.3.2011 al 30.6.2015, oltre accessori di legge e competenze di lite;
e con successiva comunicazione l' informava il che CP_2 CP_1
1 avrebbe provveduto a liquidare le ridette differenze retributive con la busta-paga del giugno 2019, che venivano effettivamente liquidate nella somma lorda di € 1.669,52. Rilevava il ricorrente che l' aveva calcolato la differenza di stipendio tabellare e di indennità CP_2 integrativa speciale tra quanto percepito dal nel suddetto arco temporale, omettendo CP_1 tuttavia di corrispondergli la indennità di Ente esistente nel periodo 26.3.2011/30.6. 2015 tra l'Area B livello economico 1 , per cui era prevista una indennità di Ente pari a € 154,14 e l'Area A livello economico 3 per la quale era prevista una indennità di Ente pari a € 114,18come stabilito dal CCNL biennio economico 2008/2009 dei dipendenti degli Ent pubblici economici ed i cui importi erano rimasti invariati anche per il periodo 26.3.2011/30.6.2015.
Chiedeva pertanto riconoscerglisi il diritto alla liquidazione della somma complessiva, oltre accessori di legge.
---§§ooo§§---
Cont Tanto premesso in fatto, ritiene questa Corte che l'appello dell' sia infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto l'indennità rivendicata, con riferimento, oltre alla normativa costituita dall'art. 24 CCNL 1998/2001 e 6 dell'Accordo Quadro in materia di mansioni superiori del 22.10.2021, con il supporto della Giurisprudenza della Suprema Corte, che con sentenza n. 33135 del 2019 ha statuito che in tema di impiego pubblico privatizzato l'indennità di Ente ex art. 26 del CCNL per il comparto degli enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 costituisce compenso avente carattere fisso e continuativo, non ostando al predetto carattere che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità possano in futuro venire meno;
ne consegue dell'indennità in questione va riconosciuta l'attribuzione nel computo delle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore”.
CP_5
A fronte di tali conclusioni del Giudice di primo grado lamenta l'appellante in questa sede di Pt_1 gravame violazione e falsa applicazione degli artt. 26 CCNL 2002/2006, dell'art. 6 Accordo Quadro in materia di mansioni superiori del 22.10.2001 , violazione e falsa applicazione dell'art. 24 CCNL 1998/2001 in materia di “mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.
La Corte non condivide, proprio alla luce delle previsioni di legge citate e dell'Accordo Quadro, corroborate dal limpido insegnamento della Suprema Corte sopra citato, le censure dell'appellante secondo cui gli importi dell'attività di Ente sono attribuiti in ragione dell'Area di appartenenza e/o inquadramento a prescindere dalle mansioni svolte, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l'automatica applicazione dell'intero trattamento economico della superiore qualifica, e sarebbe legata all'inquadramento rivestito e ottenuto tramite selezioni concorsuali e non alle mansioni ed alla prestazione resa.
Se tanto non risulta né dalla normativa e dall'Accordo Quadro più volte citato, non è applicabile né conferente nel caso di specie l'orientamento della S.C. (che l'appellante precisa reso in un caso non sovrapponibile a quello che qui occupa) secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di equiparazione stipendiale, - riconosciuto con sentenza passata in giudicato - del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento , l'equiparazione in questione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento”(Cass. Civ. sez. Lavoro n. 27676 del 30.10.2018). L'unico punto della sentenza appellata che merita l'accoglimento parziale dell'appello è quella relativa al riconoscimento della indennità di Ente quantificato su 13 mensilità, laddove l'art. 26 del
2 CCNL per il quadriennio 2002/2005 prevede che “l'indennità di Ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità”. Per l'effetto, la somma spettante all'appellante a titolo di indennità di Ente è stata erroneamente quantificata in primo grado, sulla base dei conteggi di parte ricorrente, in € 2.203,00 laddove il computo corretto è di € 2.044,62.
Va dato atto, come asseverato nella memoria difensiva, che nella more del giudizio l' ha Pt_1 corrisposto al la predetta somma di € 2.044,62, che l'appellato ritiene satisfattiva. CP_1
In parziale riforma della sentenza appellata, pertanto, va rideterminata la somma spettante all'appellato a titolo di indennità di Ente, per il resto confermandosi la ridetta sentenza.
Ciò, comportando una sostanziale soccombenza reciproca, integra giustificato motivo per l compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
In parziale riforma della appellata sentenza, quantifica in € 2.044,62 la somma spettante all'appellato a titolo di indennità di ente.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Compensa fra le Parti le spese di lite.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “mansioni superiori ed indennità di Ente”, ha emesso la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Ilaria De leonardis, Marcella Pt_1
Mattia, AE DO
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Vittorio Romeo Appellato Controparte_1
Motivi della decisione Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 5 maggio 2021 l' , in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 9 novembre 2020 con cui il Tribunale di
Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accolto il ricorso di Controparte_1 riconoscendo le differenze relative alle mansioni superiori anche con riferimento alla “indennità di ente”, non liquidata dall' a seguito della sentenza n. 4111 del 2019 del Tribunale di Taranto, Pt_1 con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_2
Con Si è costituito in questa sede di gravame l' .
La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
La premessa consiste nella circostanza che il era dipendente dal 3.3.2003 CP_1 Pt_1 dell' in qualità di impiegato, con inquadramento dapprima nell'Area A livello economico 2, e Pt_1 successivamente nell'Area A livello economico 3 della classificazione del personale dettata dal
CCNL dei dipendenti degli Enti Pubblici non economici del 1.10.2007.
Con sentenza n. 4111 del 27 novembre 2018 – 22 gennaio 2019 il Tribunale di Taranto quale
Giudice del Lavoro riconosceva che nel periodo indicato in ricorso il aveva svolto CP_1 mansioni superiori inquadrabili nell'area B della suddetta classificazione, condannando il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive consequenziali al Pt_1 superiore livello di inquadramento B con decorrenza dal 26.3.2011 al 30.6.2015, oltre accessori di legge e competenze di lite;
e con successiva comunicazione l' informava il che CP_2 CP_1
1 avrebbe provveduto a liquidare le ridette differenze retributive con la busta-paga del giugno 2019, che venivano effettivamente liquidate nella somma lorda di € 1.669,52. Rilevava il ricorrente che l' aveva calcolato la differenza di stipendio tabellare e di indennità CP_2 integrativa speciale tra quanto percepito dal nel suddetto arco temporale, omettendo CP_1 tuttavia di corrispondergli la indennità di Ente esistente nel periodo 26.3.2011/30.6. 2015 tra l'Area B livello economico 1 , per cui era prevista una indennità di Ente pari a € 154,14 e l'Area A livello economico 3 per la quale era prevista una indennità di Ente pari a € 114,18come stabilito dal CCNL biennio economico 2008/2009 dei dipendenti degli Ent pubblici economici ed i cui importi erano rimasti invariati anche per il periodo 26.3.2011/30.6.2015.
Chiedeva pertanto riconoscerglisi il diritto alla liquidazione della somma complessiva, oltre accessori di legge.
---§§ooo§§---
Cont Tanto premesso in fatto, ritiene questa Corte che l'appello dell' sia infondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente riconosciuto l'indennità rivendicata, con riferimento, oltre alla normativa costituita dall'art. 24 CCNL 1998/2001 e 6 dell'Accordo Quadro in materia di mansioni superiori del 22.10.2021, con il supporto della Giurisprudenza della Suprema Corte, che con sentenza n. 33135 del 2019 ha statuito che in tema di impiego pubblico privatizzato l'indennità di Ente ex art. 26 del CCNL per il comparto degli enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003 costituisce compenso avente carattere fisso e continuativo, non ostando al predetto carattere che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità possano in futuro venire meno;
ne consegue dell'indennità in questione va riconosciuta l'attribuzione nel computo delle differenze retributive conseguenti all'espletamento di mansioni superiori da parte del lavoratore”.
CP_5
A fronte di tali conclusioni del Giudice di primo grado lamenta l'appellante in questa sede di Pt_1 gravame violazione e falsa applicazione degli artt. 26 CCNL 2002/2006, dell'art. 6 Accordo Quadro in materia di mansioni superiori del 22.10.2001 , violazione e falsa applicazione dell'art. 24 CCNL 1998/2001 in materia di “mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio.
La Corte non condivide, proprio alla luce delle previsioni di legge citate e dell'Accordo Quadro, corroborate dal limpido insegnamento della Suprema Corte sopra citato, le censure dell'appellante secondo cui gli importi dell'attività di Ente sono attribuiti in ragione dell'Area di appartenenza e/o inquadramento a prescindere dalle mansioni svolte, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l'automatica applicazione dell'intero trattamento economico della superiore qualifica, e sarebbe legata all'inquadramento rivestito e ottenuto tramite selezioni concorsuali e non alle mansioni ed alla prestazione resa.
Se tanto non risulta né dalla normativa e dall'Accordo Quadro più volte citato, non è applicabile né conferente nel caso di specie l'orientamento della S.C. (che l'appellante precisa reso in un caso non sovrapponibile a quello che qui occupa) secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di equiparazione stipendiale, - riconosciuto con sentenza passata in giudicato - del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento , l'equiparazione in questione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento”(Cass. Civ. sez. Lavoro n. 27676 del 30.10.2018). L'unico punto della sentenza appellata che merita l'accoglimento parziale dell'appello è quella relativa al riconoscimento della indennità di Ente quantificato su 13 mensilità, laddove l'art. 26 del
2 CCNL per il quadriennio 2002/2005 prevede che “l'indennità di Ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità”. Per l'effetto, la somma spettante all'appellante a titolo di indennità di Ente è stata erroneamente quantificata in primo grado, sulla base dei conteggi di parte ricorrente, in € 2.203,00 laddove il computo corretto è di € 2.044,62.
Va dato atto, come asseverato nella memoria difensiva, che nella more del giudizio l' ha Pt_1 corrisposto al la predetta somma di € 2.044,62, che l'appellato ritiene satisfattiva. CP_1
In parziale riforma della sentenza appellata, pertanto, va rideterminata la somma spettante all'appellato a titolo di indennità di Ente, per il resto confermandosi la ridetta sentenza.
Ciò, comportando una sostanziale soccombenza reciproca, integra giustificato motivo per l compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
In parziale riforma della appellata sentenza, quantifica in € 2.044,62 la somma spettante all'appellato a titolo di indennità di ente.
Conferma nel resto l'appellata sentenza.
Compensa fra le Parti le spese di lite.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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