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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/12/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1251/2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 1251/2025 R.G, proposta da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
8, cittadina italiana e
C.F. , residente in [...] C.F._2
Rucellai n. 8, cittadino italiano entrambi rappresentati e difesi e domiciliati dall'Avv. Cristina Mensi, CF
(tel. e fax 0574/1661036), del Foro di Prato, con studio in C.F._3
Prato, via Fra' Bartolomeo 114A, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento all'indirizzo Pec: vvocati.prato.it Email_1
Avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento della figlia nata in [...] [...]; visto del Pubblico Ministero emesso il 7.10.2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e CP_3 la separazione consensuale dei coni e i quali CP_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio concordatario, nel Comune di Prato in data 01/06/2022, con matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio di detto Comune all'atto n. 78 parte 1, anno 2022, scegliendo il regime di separazione dei beni;
dall'unione dei quali è nata nata in data [...] Persona_1 alle condizioni richiamate i udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“ le parti sono concordi nel riconoscere che la figlia essendo minorenne Persona_1 sarà affidata congiuntamente ai genitori, con colloc te presso la madre, con la quale vivrà nella casa familiare sita in Prato ( PO), in via Rucellai, n 8;
Pa la casa familiare sita in Prato ( PO), in via Rucellai, n 8 , viene assegnata alla
[...]
, che continuerà a viverci con la figlia, minorenne e non indi CP_4 economicamente, che compirà diciotto anni il 17.8.2033;
Il diritto di visita del padre, stante l'età della figlia, che compirà diciotto anni il 17 agosto 2033, viene di seguito regolato al solo fine di garantire un rapporto continuativo e effettivo con entrambi i genitori, i quali si dichiaran sin d'ora d'accordo che la figlia sarà libera di determinare il tempo che trascorrerà con i genitori e pertanto: il diritto di visita del padre e della minore sarà esercitato tutti i pomeriggi dalle 16,30 fino alle 21,00 quando la minore tornerà presso la casa materna, e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
le festività saranno alternate di anno in anno, e durante le ferie invernali e estive i genitori potranno trascorrere entrambi fino a quindici giorni consecutivi o non consecutivi con la minore, da comunicarsi all'altro genitore con congruo anticipo.
In ragione della maggiore permanenza della figlia presso la madre, le parti concordano che il padre Sig. rinunci alla propria quota di assegno unico, il Per_1 quale sarà quindi percepito i nte dalla Sig.ra la quale avrà quindi CP_1 diritto di trattenere l'intera somma. Quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Prato che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, i genitori concordano che esse saranno sopportate dagli stessi nella percentuale del 50%. Il genitore che affronterà la spesa per primo potrà chiedere la restituzione della somma se non preventivamente concordata come da Protocollo e pretenderla entro dieci giorni dalla richiesta. Le spese che risultano già preventivabili e ricorrenti, e rientranti nella voce delle spese straordinarie, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i libri scolastici) potranno essere richieste dal genitore all'altro con anticipo in modo che il primo non sia tenuto ad anticiparle. Quanto al piano genitoriale si dichiara che il presente accordo è conforme all'interesse della minore. Quanto alle condizioni patrimoniali delle parti, i coniugi dichiarano di ritenere di non avere diritti patrimoniali o economici reciproci da far valere l'uno nei confronti dell'altro, e che pertanto entrambi siano economicamente autonomi ed indipendenti.”
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 26/11/2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI. Il Giudice rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni La Presidente dott. Lucia SCHIARETTI
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 1251/2025 R.G, proposta da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
8, cittadina italiana e
C.F. , residente in [...] C.F._2
Rucellai n. 8, cittadino italiano entrambi rappresentati e difesi e domiciliati dall'Avv. Cristina Mensi, CF
(tel. e fax 0574/1661036), del Foro di Prato, con studio in C.F._3
Prato, via Fra' Bartolomeo 114A, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento all'indirizzo Pec: vvocati.prato.it Email_1
Avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 29.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, essendo entrambe le parti indipendenti economicamente ed avendo concordato le modalità di mantenimento della figlia nata in [...] [...]; visto del Pubblico Ministero emesso il 7.10.2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e CP_3 la separazione consensuale dei coni e i quali CP_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio concordatario, nel Comune di Prato in data 01/06/2022, con matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio di detto Comune all'atto n. 78 parte 1, anno 2022, scegliendo il regime di separazione dei beni;
dall'unione dei quali è nata nata in data [...] Persona_1 alle condizioni richiamate i udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate: CONDIZIONI
“ le parti sono concordi nel riconoscere che la figlia essendo minorenne Persona_1 sarà affidata congiuntamente ai genitori, con colloc te presso la madre, con la quale vivrà nella casa familiare sita in Prato ( PO), in via Rucellai, n 8;
Pa la casa familiare sita in Prato ( PO), in via Rucellai, n 8 , viene assegnata alla
[...]
, che continuerà a viverci con la figlia, minorenne e non indi CP_4 economicamente, che compirà diciotto anni il 17.8.2033;
Il diritto di visita del padre, stante l'età della figlia, che compirà diciotto anni il 17 agosto 2033, viene di seguito regolato al solo fine di garantire un rapporto continuativo e effettivo con entrambi i genitori, i quali si dichiaran sin d'ora d'accordo che la figlia sarà libera di determinare il tempo che trascorrerà con i genitori e pertanto: il diritto di visita del padre e della minore sarà esercitato tutti i pomeriggi dalle 16,30 fino alle 21,00 quando la minore tornerà presso la casa materna, e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
le festività saranno alternate di anno in anno, e durante le ferie invernali e estive i genitori potranno trascorrere entrambi fino a quindici giorni consecutivi o non consecutivi con la minore, da comunicarsi all'altro genitore con congruo anticipo.
In ragione della maggiore permanenza della figlia presso la madre, le parti concordano che il padre Sig. rinunci alla propria quota di assegno unico, il Per_1 quale sarà quindi percepito i nte dalla Sig.ra la quale avrà quindi CP_1 diritto di trattenere l'intera somma. Quanto alle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Prato che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, i genitori concordano che esse saranno sopportate dagli stessi nella percentuale del 50%. Il genitore che affronterà la spesa per primo potrà chiedere la restituzione della somma se non preventivamente concordata come da Protocollo e pretenderla entro dieci giorni dalla richiesta. Le spese che risultano già preventivabili e ricorrenti, e rientranti nella voce delle spese straordinarie, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i libri scolastici) potranno essere richieste dal genitore all'altro con anticipo in modo che il primo non sia tenuto ad anticiparle. Quanto al piano genitoriale si dichiara che il presente accordo è conforme all'interesse della minore. Quanto alle condizioni patrimoniali delle parti, i coniugi dichiarano di ritenere di non avere diritti patrimoniali o economici reciproci da far valere l'uno nei confronti dell'altro, e che pertanto entrambi siano economicamente autonomi ed indipendenti.”
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 26/11/2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI. Il Giudice rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni La Presidente dott. Lucia SCHIARETTI