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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. BE ZZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa FR ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3133/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti GIORDANO ATTILIO C.F._2
e NA OC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 - I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'attuale abitazione familiare sita in Soliera alla via Ciro Menotti n. 20, onde consentir loro di restare nella propria dimora mantenendo inalterate le proprie abitudini anche in seguito all'intervenuta separazione dei genitori;
- I genitori, a garanzia della permanenza dei figli nell'ambiente domestico nel quale stanno crescendo, provvederanno all'affidamento condiviso alternato dei figli a collocamento invariato presso l'abitazione famigliare, così ripartendosi:
• nelle ore diurne, al rientro dalla scuola e fino alle ore 20.00, sarà presente nell'abitazione la madre , che oltre a provvedere alle faccende Parte_1 domestiche, alla spesa alimentare ed alla preparazione dei pasti, continuerà come
è stato sinora a supportare i ragazzi nelle attività di sport o di studio fino alle
20.00, orario di rientro dal lavoro del padre, momento nel quale Parte_2 la sig. lascerà l'abitazione; Parte_1
• dalle ore 20.00 e per il resto delle ore notturne, sino al momento di accompagnamento dei ragazzi a scuola previsto per le ore 8.00 sarà cura del padre prestare assistenza ai figli e provvedere a quant'altro a loro Parte_2 necessario;
• per quanto concerne le statuizioni economiche, stanti le differenti condizioni lavorative dei coniugi e la completa parità di gestione dei figli oltre che la permanenza con entrambi nella casa famigliare per le stesse tempistiche, i coniugi non stabiliscono alcuna forma di mantenimento a carico di alcuno dei due, restando nella completa parità di entrambi la coabitazione con i ragazzi nell'ambito della giornata e l'onere di contribuire a quanto necessario ai figli (il padre con il versamento del canone di locazione e la madre con il pagamento delle spese giornaliere ordinarie), ferme rimanendo le statuizioni di legge in ambito di spese straordinarie”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni pagina 2 di 4 economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente Pt_2 come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune
Anno 2005 Atto n. 34 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
FR ON
Il Presidente
BE ZZ
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. BE ZZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa FR ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3133/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti GIORDANO ATTILIO C.F._2
e NA OC
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 - I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'attuale abitazione familiare sita in Soliera alla via Ciro Menotti n. 20, onde consentir loro di restare nella propria dimora mantenendo inalterate le proprie abitudini anche in seguito all'intervenuta separazione dei genitori;
- I genitori, a garanzia della permanenza dei figli nell'ambiente domestico nel quale stanno crescendo, provvederanno all'affidamento condiviso alternato dei figli a collocamento invariato presso l'abitazione famigliare, così ripartendosi:
• nelle ore diurne, al rientro dalla scuola e fino alle ore 20.00, sarà presente nell'abitazione la madre , che oltre a provvedere alle faccende Parte_1 domestiche, alla spesa alimentare ed alla preparazione dei pasti, continuerà come
è stato sinora a supportare i ragazzi nelle attività di sport o di studio fino alle
20.00, orario di rientro dal lavoro del padre, momento nel quale Parte_2 la sig. lascerà l'abitazione; Parte_1
• dalle ore 20.00 e per il resto delle ore notturne, sino al momento di accompagnamento dei ragazzi a scuola previsto per le ore 8.00 sarà cura del padre prestare assistenza ai figli e provvedere a quant'altro a loro Parte_2 necessario;
• per quanto concerne le statuizioni economiche, stanti le differenti condizioni lavorative dei coniugi e la completa parità di gestione dei figli oltre che la permanenza con entrambi nella casa famigliare per le stesse tempistiche, i coniugi non stabiliscono alcuna forma di mantenimento a carico di alcuno dei due, restando nella completa parità di entrambi la coabitazione con i ragazzi nell'ambito della giornata e l'onere di contribuire a quanto necessario ai figli (il padre con il versamento del canone di locazione e la madre con il pagamento delle spese giornaliere ordinarie), ferme rimanendo le statuizioni di legge in ambito di spese straordinarie”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni pagina 2 di 4 economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente Pt_2 come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune
Anno 2005 Atto n. 34 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
FR ON
Il Presidente
BE ZZ
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4