Articolo 3 della Legge 4 agosto 1978, n. 440
Articolo 2Articolo 4
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31 agosto 1978
Art. 3.
Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:
dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;
da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;
da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;
da due rappresentanti della cooperazione agricola;
da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;
da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunita' montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.
I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonche' per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.
Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle commissioni provinciali.
La commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.
Entrata in vigore il 31 agosto 1978
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