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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH PA Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice IO CC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Giuliana, n. Parte_1
35, presso lo studio dell'Avv. Flaviano Petrucca, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruffini, n. 2/A, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Luca Giappichelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale CP_2
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 07.05.1994, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 1994), da cui sono nati i figli (in data 05.09.1995), (in data Per_1 Per_2
01.03.1999) e (in data 20.03.2000). Per_3 2
All'udienza del 03.06.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione:
- Pronuncia di separazione;
- Contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento Per_2 alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento secondo gli Indici Istat come per legge;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , determinate Per_2 come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote a carico di entrambe le parti;
- Assegno di mantenimento della moglie a carico del marito tramite versamento alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 100,00, oltre adeguamento secondo gli Indici Istat come per legge;
- Obbligazione di entrambe le parti di procedere alla divisione degli immobili in comproprietà, tramite notaio di fiducia, con assegnazione alla moglie dell'immobile a San Cesareo, Via di Colle Chiuso, n. 5 e assegnazione al marito dell'immobile a Tertenia, Località Nastasi, da perfezionarsi entro tre mesi della sentenza di omologa;
- Indicazione che i trasferimenti immobiliari richiamati costituiscono condizione essenziale per la regolazione della risoluzione della crisi coniugale;
- Riconoscimento in favore del marito della possibilità di continuare ad abitare l'immobile in San Cesareo, Via di Colle Chiuso, n. 5 fino alla data del 31.12.2027;
- Riconoscimento da parte del marito, per l'abitazione di tale bene, in favore della moglie dell'importo mensile di Euro 200,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, dall'atto di divisione fino alla data di rilascio dell'immobile;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 07.05.1994;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma (Atto n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 1994);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO CC CH PA
N. R.G. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: CH PA Presidente Francesco Maria Ciaralli Giudice IO CC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Giuliana, n. Parte_1
35, presso lo studio dell'Avv. Flaviano Petrucca, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruffini, n. 2/A, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Luca Giappichelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico presso il Tribunale CP_2
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 07.05.1994, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 1994), da cui sono nati i figli (in data 05.09.1995), (in data Per_1 Per_2
01.03.1999) e (in data 20.03.2000). Per_3 2
All'udienza del 03.06.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione:
- Pronuncia di separazione;
- Contributo del padre al mantenimento del figlio mediante versamento Per_2 alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 300,00, oltre adeguamento secondo gli Indici Istat come per legge;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , determinate Per_2 come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote a carico di entrambe le parti;
- Assegno di mantenimento della moglie a carico del marito tramite versamento alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 100,00, oltre adeguamento secondo gli Indici Istat come per legge;
- Obbligazione di entrambe le parti di procedere alla divisione degli immobili in comproprietà, tramite notaio di fiducia, con assegnazione alla moglie dell'immobile a San Cesareo, Via di Colle Chiuso, n. 5 e assegnazione al marito dell'immobile a Tertenia, Località Nastasi, da perfezionarsi entro tre mesi della sentenza di omologa;
- Indicazione che i trasferimenti immobiliari richiamati costituiscono condizione essenziale per la regolazione della risoluzione della crisi coniugale;
- Riconoscimento in favore del marito della possibilità di continuare ad abitare l'immobile in San Cesareo, Via di Colle Chiuso, n. 5 fino alla data del 31.12.2027;
- Riconoscimento da parte del marito, per l'abitazione di tale bene, in favore della moglie dell'importo mensile di Euro 200,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, dall'atto di divisione fino alla data di rilascio dell'immobile;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 07.05.1994;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma (Atto n. 3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 1994);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IO CC CH PA