Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente
dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore
ha pronunciato all'udienza del 10 febbraio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 234 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino,
1/b – 00187 Roma,
Appellante
E
, in persona del Legale Rappresentante p.t., CP_1
Appellato non costituito
Oggetto: Appello a Sentenza n. 542/2021, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 6 ottobre 2021. Riconoscimento periodo lavorativo pre-ruolo.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Viene appellata la sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha parzialmente accolto il ricorso del , dipendente , personale ATA, Parte_1 CP_1
2. Il Giudice, nella contumacia del , che pur regolarmente intimato non CP_2
si è costituito, ha così statuito: “…per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Pt_1
all'integrale riconoscimento, sia a fini giuridici sia a fini economici, del
[...]
servizio prestato – quale collaboratore scolastico – antecedentemente alla data di sua
immissione in ruolo mediante stipula del contratto di assunzione a tempo
indeterminato;
- di conseguenza, condanna il , in persona del e Controparte_3 CP_4
rappresentante legale pro tempore, a inquadrare nella fascia Parte_1 stipendiale “tre-otto anni”, con la qualifica di “assistente tecnico” e decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005, e di ascrivergli un'anzianità di servizio pari a 6 anni
e 13 giorni;
- condanna, infine, il , in persona del e Controparte_3 CP_4
rappresentante legale pro tempore, al versamento – in favore di – delle Parte_1
differenze retributive conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera,
limitatamente al quinquennio antecedente al 4 maggio 2006;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
2. Con l'appello il ripercorre tutta la disciplina e l'evoluzione Pt_1
giurisprudenziale, cui in effetti si è rifatto il Tribunale, ma sostiene che sia incorso in errore nel dichiarare la prescrizione in assenza di una eccezione ritualmente formulata dalla controparte, che in effetti era contumace.
Quindi ribadisce le conclusioni del primo ricorso ed addebita al primo Giudice
“…erronea interpretazione delle allegazioni processuali;
violazione e falsa applicazione di legge;
erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 2938 c.c.
…”.
3. Sostiene che il Giudice di primo grado abbia violato le disposizioni di legge;
nella specie l'art. l'articolo 2938 del codice civile che stabilisce che la prescrizione deve essere eccepita dalla parte a favore della quale essa è maturata, e quindi che la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ma deve essere sollevata dalla parte che ne ha interesse. Tale eccezione viene infatti definita “di parte” in ambito processale.
4. Evidenzia che il convenuto chiamato in giudizio dall'attore per l'adempimento di una obbligazione caduta in prescrizione, avrà l'onere di costituirsi nel giudizio e di sollevate l'eccezione di prescrizione nella comparsa di costituzione.
5. Rammenta che, ai sensi dell'art. 416 c.p.c, nel rito lavoro il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza di comparizione delle parti,
mediante il deposito di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, e dato che il CP_2
resistente nonostante fosse stato regolarmente citato in giudizio è rimasto contumace,
esso è decaduto dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente della Sezione Lavoro della Corte, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, nella constatata contumacia del appellato, la causa è CP_2
stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è fondato e va accolto.
II. Ha ragione l'appellante a dolersi dell'errore commesso dal primo Giudice, quanto al contenimento della condanna al pagamento delle differenze retributive
“limitatamente al quinquennio antecedente al 4 maggio 2006”, in assenza di una rituale eccezione di parte.
III. La Corte di Cassazione in materia si è espressa nei termini che seguono
“…Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti,
dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"…”1.
III.a. Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta - in forza di quanto si evince dall'art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice -
a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello,
sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio2.
IV. Nessun dubbio, quindi, può sorgere quanto alle ragioni dell'appellante che anche sul fronte delle spese di lite deve risultare vittorioso perché non sussiste, visto l'accoglimento del gravame, la ragione della compensazione, “…parziale soccombenza…” statuita in prime cure.
V. Le spese del grado seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 5 aprile 2022, avverso la Sentenza n. 542/2021, emessa dal
Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6 ottobre 2021, così
provvede:
1.-In parziale riforma della sentenza appellata condanna, infine, il
[...]
, in persona del e rappresentante legale pro tempore, al Controparte_3 CP_4
versamento – in favore di – delle differenze retributive conseguenti alla Parte_1
sopraddetta ricostruzione di carriera, e condanna il alla rifusione al ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida in €. 2.697,00 oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente antistatario, confermando nel resto.
2.-Condanna il appellato alla rifusione all'appellante delle spese di CP_1 questo grado del giudizio che liquida in €. 2.906,00 oltre accessori di legge e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 10 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sez. 1 - , Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023 (Rv. 667492 - 01)
2 Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020 (Rv. 658937 - 01)