Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4243 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio -
Cessazione degli effetti civili”. D A
, rappresentata e difesa dall'avv. LIUZZI ANTONELLA Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PICARDI CATALDO Parte_2
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024 la SI , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 20/06/2000 con il signor
; che dalla loro unione non nascevano figli;
che questo Parte_2
Tribunale con decreto n. cron. 7333/2019 del 09/04/2019 omologava la separazione consensuale fra i predetti coniugi in relazione al giudizio iscritto al n. 7837/2018 rg alle condizioni da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato al verbale di udienza presidenziale del 09/04/2019,adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo. All'udienza del 08/04/2025, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo di cui al verbale dell'udienza del 08/04/2025.
Tribunale nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali secondo le condizioni di cui all'accordo di cui al verbale di udienza del 08/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di così dispone:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
20/06/2000 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto al n. 97, parte
[...]
II, serie A, anno 2000.
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza del 08/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Spese integralmente compensate tra le parti. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Taranto, 09 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi