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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/06/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2663 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Civitavecchia (RM), corso Centocelle n. 27 presso lo studio degli avv.ti e che la rappresentano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...]; Controparte_4
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale dell'11.06.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, tratteneva la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio, rinviando all'udienza del 28.05.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
ha chiesto al tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto in Tarquinia (VT), in data 14.08.2007 con il sig.
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Controparte_4
comune dell'anno 2007, n. 33, Parte II, Serie A.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi l'11.06.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio e il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, riservava la causa in decisione al Collegio in merito alla sentenza sullo status, rinviando all'udienza del 28.05.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473bis 28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
14.08.2007, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2663/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14.08.2007 tra nato a [...] il [...] e Controparte_4 Pt_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato
[...]
Civile del Comune di Tarquinia all'Atto N. 33, P. II, Serie A, anno 2007;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 24 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2663 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Civitavecchia (RM), corso Centocelle n. 27 presso lo studio degli avv.ti e che la rappresentano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e difendono giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...]; Controparte_4
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale dell'11.06.2025 il difensore di parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, tratteneva la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di divorzio, rinviando all'udienza del 28.05.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
ha chiesto al tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto in Tarquinia (VT), in data 14.08.2007 con il sig.
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Controparte_4
comune dell'anno 2007, n. 33, Parte II, Serie A.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi l'11.06.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio e il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, riservava la causa in decisione al Collegio in merito alla sentenza sullo status, rinviando all'udienza del 28.05.2026 per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473bis 28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
14.08.2007, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2663/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14.08.2007 tra nato a [...] il [...] e Controparte_4 Pt_1
nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato
[...]
Civile del Comune di Tarquinia all'Atto N. 33, P. II, Serie A, anno 2007;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 24 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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