TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione Monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, tenutasi secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte e le note conclusive rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1505/2023 R.G.A.C.C. tra
(P. IVA – C. F. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Lucantonio Capalbo, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Tedone, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come da note sostitutive in atti)
Opponente: /
Opposta: “- Nel merito: accertare l'inadempimento della società opponente, e per l'effetto, condannare la (P. IVA – C. F. , in Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Acri (CS) alla Via Enrico De Nicola, n. 139, al pagamento immediato della somma complessiva €. 12.934,44 oltre interessi moratori, confermando quindi integralmente il d.i. opposto e rigettando la spiegata opposizione;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.3.2023 la ha Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale la proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 131/2023 emesso da codesto Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.934,44 oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo dovuto per la consegna di merce (bicchieri e piatti) effettuata dall'opposta in suo favore, giusta fatture n. 433/2022, 443/2022 e relativi assegni bancari insoluti, allegati al ricorso monitorio.
Ha eccepito, in sintesi, l'opponente, a sostegno del proprio atto: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale in favore di quello di Cosenza, luogo di residenza del sig. e di Parte_1
sede della impresa, nonché di nascita e adempimento della presunta obbligazione contrattuale, come comprovato dal luogo di avvenuta consegna della merce e da quello di emissione degli assegni consegnati in pagamento della merce (Acri, CS); b) che lo , in adempimento delle intese Parte_1
intercorse, aveva consegnato gli assegni in pagamento delle due fatture in data 5.10.2022 e 11.10.2022
e non aveva riscontrato la diffida di messa in mora del 24.10.22, nella quale non era fatta menzione della nullità dei titoli per difetto di firma, ritenendo che la controparte potesse soddisfarsi escutendo gli assegni;
c) che, inoltre, gli assegni non erano mai stati portati all'incasso e che gli stessi non sarebbero nulli, recando il timbro della ditta debitrice, sicché il mancato incasso sarebbe dipeso dall'opposto.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Trani in favore del Tribunale Civile di Cosenza, in quanto nel caso di specie, la competenza, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è quella del
Tribunale Civile di Cosenza, ove è sorta la presunta obbligazione contrattuale e ove risiede il sig.
nonché ove ha sede la ditta di cui risulta titolare l'odierno attore – Parte_1 opponente, e per l'effetto, Voglia l'On. giudice adito, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni di cui in premessa, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito;
sempre in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto trattasi di opposizione fondata su prova scritta
e per tutte le ragioni di cui in premessa;
nel merito: Accertare e dichiarare che nessun inadempimento
è stato posto in essere dall'odierno attore – opponente, in quanto il mancato incasso delle somme di cui alle due fatture, è addebitabile alla condotta esclusiva posta in essere da parte della Controparte_1 la quale, non ha mai presentato all'incasso gli assegni bancari n.0248441972 – 12 e 0248439960 – 02 rilasciati in data 05.10.2022 e 11.10.2022 e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto accogliere la presente opposizione e di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per tutte le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
e per
l'effetto Dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le ragioni in premessa. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Con comparsa del 27.4.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, in ragione: i) della competenza del Tribunale di
Trani ex art. 20 c.p.c., attesa la liquidità delle obbligazioni oggetto del rapporto intercorso tra le parti e applicazione del foro del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3 c.c., anche alla luce del difetto di contestazione dell'importo fatturato da parte dell'opponente; nonché tenendo conto che il rapporto era sorto in Ruvo di Puglia, presso la sede dell'opposta, ove era data conferma dell'ordine ed erano stati recapitati gli assegni;
ii) dell'infondatezza delle avverse contestazioni, posto che i titoli, peraltro di importo inferiore alla somma ingiunta, erano rimasti impagati per l'assenza di firma di traenza.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, accertare che la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 131/2023; 2) Nel merito: in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per le ragioni spiegate al punto II) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2023; 3) Nel merito: accertare l'inadempimento della società opponente, e per
l'effetto, condannare la (P. IVA – C. F. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Acri (CS) C.F._1 alla Via Enrico De Nicola, n. 139, al pagamento immediato della somma complessiva €. 12.934,44 oltre interessi moratori, confermando quindi integralmente il d.i. opposto;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto e istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 20.2.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, previo deposito di note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera della sola opposta, nel senso indicato in epigrafe, nonché concessione di termine per note conclusive sostitutive della discussione, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ---------
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. L'eccezione preliminare di incompetenza.
In primo luogo, deve respingersi la formulata eccezione di incompetenza territoriale, in quanto nei rapporti di vendita, come nel caso di specie, nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, il luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., ove il pagamento non avvenga alla consegna della merce, coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (v. sul punto Cass.
Civ., sez. II , 30/06/2023 , n. 18544; Cass. n. 1716/2022; Cass. Civ. n. 19894/2020; Cass. civ. n.
32692/2019), sicché appare sussistente la competenza di codesto Tribunale ex art. 20 c.p.c.-
Inoltre, tenuto conto che l'obbligazione (di pagamento) di cui l'opposta ha chiesto l'adempimento trova la sua scaturigine, sulla base della domanda formulata dalla stessa, nella determinazione del valore delle forniture effettuato in favore dell'opponente, così come indicato nelle fatture alla base del ricorso monitorio – e non contestato, sul piano del quantum, dall'opponente - la somma appare rispondere al requisito della liquidità, inteso come predeterminabilità del suo ammontare, con conseguente applicabilità del foro del domicilio del creditore anche ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3, cod. civ.-
2. Il merito.
Venendo, dunque, alla verifica, nel giudizio di cognizione, della fondatezza della pretesa dell'opposta, deve rilevarsi che nel caso di specie non risultano in contestazione né la sussistenza del rapporto di vendita intercorso tra le parti (per facta concludentia), né l'avvenuto adempimento della prestazione da parte del venditore, sub specie di intervenuta consegna della merce.
Ed invero, l'opponente non ha contestato nemmeno il fatto storico del non avvenuto pagamento, limitandosi in buona sostanza a rimarcare di aver consegnato gli assegni bancari, così ritenendo di traslare sulla controparte l'imputabilità del mancato incasso.
Ed invero, anche a voler prescindere dal fatto che, una volta trascorso il periodo di validità dell'assegno, a fronte delle diffide dell'opposto e, in ogni caso, del fatto materiale del mancato pagamento, il debitore in buona fede avrebbe dovuto attivarsi per adempiere alla propria obbligazione, vi è che, più a monte, la tesi dell'opposto è infondata sia sul piano giuridico che fattuale, in quanto:
- in diritto, ai sensi dell'art. 1 (“L'assegno bancario (cheque) contiene: […] 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)”) e dell'art. 2 (“Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma”) del R.D. 1736/1933, l'assegno privo di firma di traenza è nullo, a nulla rilevando l'apposizione del timbro della persona giuridica;
- in fatto, l'opposta ha dato prova del mancato incasso degli assegni, presentati per il pagamento (cfr. doc. 1 fasc. opposta).
Ne deriva, in conclusione, che il credito dell'opposta deve ritenersi comprovato e che l'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
3. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da
5.200,00 a 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella causa civile di primo grado Parte_1 Parte_1
iscritta al R.G.A.C. al n. 1505/2023, coì provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 131/2023 emesso dal Tribunale di Trani.
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 Parte_1 della a titolo di rimborso delle spese di lite, dell'importo di € 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Raffaele Tedone, dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Trani, il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione Monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, tenutasi secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte e le note conclusive rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1505/2023 R.G.A.C.C. tra
(P. IVA – C. F. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Lucantonio Capalbo, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPONENTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Tedone, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come da note sostitutive in atti)
Opponente: /
Opposta: “- Nel merito: accertare l'inadempimento della società opponente, e per l'effetto, condannare la (P. IVA – C. F. , in Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Acri (CS) alla Via Enrico De Nicola, n. 139, al pagamento immediato della somma complessiva €. 12.934,44 oltre interessi moratori, confermando quindi integralmente il d.i. opposto e rigettando la spiegata opposizione;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.3.2023 la ha Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale la proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 131/2023 emesso da codesto Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.934,44 oltre interessi e spese di lite, quale corrispettivo dovuto per la consegna di merce (bicchieri e piatti) effettuata dall'opposta in suo favore, giusta fatture n. 433/2022, 443/2022 e relativi assegni bancari insoluti, allegati al ricorso monitorio.
Ha eccepito, in sintesi, l'opponente, a sostegno del proprio atto: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale in favore di quello di Cosenza, luogo di residenza del sig. e di Parte_1
sede della impresa, nonché di nascita e adempimento della presunta obbligazione contrattuale, come comprovato dal luogo di avvenuta consegna della merce e da quello di emissione degli assegni consegnati in pagamento della merce (Acri, CS); b) che lo , in adempimento delle intese Parte_1
intercorse, aveva consegnato gli assegni in pagamento delle due fatture in data 5.10.2022 e 11.10.2022
e non aveva riscontrato la diffida di messa in mora del 24.10.22, nella quale non era fatta menzione della nullità dei titoli per difetto di firma, ritenendo che la controparte potesse soddisfarsi escutendo gli assegni;
c) che, inoltre, gli assegni non erano mai stati portati all'incasso e che gli stessi non sarebbero nulli, recando il timbro della ditta debitrice, sicché il mancato incasso sarebbe dipeso dall'opposto.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Trani in favore del Tribunale Civile di Cosenza, in quanto nel caso di specie, la competenza, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è quella del
Tribunale Civile di Cosenza, ove è sorta la presunta obbligazione contrattuale e ove risiede il sig.
nonché ove ha sede la ditta di cui risulta titolare l'odierno attore – Parte_1 opponente, e per l'effetto, Voglia l'On. giudice adito, disporre la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni di cui in premessa, con condanna della convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito;
sempre in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto trattasi di opposizione fondata su prova scritta
e per tutte le ragioni di cui in premessa;
nel merito: Accertare e dichiarare che nessun inadempimento
è stato posto in essere dall'odierno attore – opponente, in quanto il mancato incasso delle somme di cui alle due fatture, è addebitabile alla condotta esclusiva posta in essere da parte della Controparte_1 la quale, non ha mai presentato all'incasso gli assegni bancari n.0248441972 – 12 e 0248439960 – 02 rilasciati in data 05.10.2022 e 11.10.2022 e per tutte le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto accogliere la presente opposizione e di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per tutte le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
e per
l'effetto Dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le ragioni in premessa. Con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Con comparsa del 27.4.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite, in ragione: i) della competenza del Tribunale di
Trani ex art. 20 c.p.c., attesa la liquidità delle obbligazioni oggetto del rapporto intercorso tra le parti e applicazione del foro del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3 c.c., anche alla luce del difetto di contestazione dell'importo fatturato da parte dell'opponente; nonché tenendo conto che il rapporto era sorto in Ruvo di Puglia, presso la sede dell'opposta, ove era data conferma dell'ordine ed erano stati recapitati gli assegni;
ii) dell'infondatezza delle avverse contestazioni, posto che i titoli, peraltro di importo inferiore alla somma ingiunta, erano rimasti impagati per l'assenza di firma di traenza.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) In via preliminare, accertare che la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 131/2023; 2) Nel merito: in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per le ragioni spiegate al punto II) e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 131/2023; 3) Nel merito: accertare l'inadempimento della società opponente, e per
l'effetto, condannare la (P. IVA – C. F. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Acri (CS) C.F._1 alla Via Enrico De Nicola, n. 139, al pagamento immediato della somma complessiva €. 12.934,44 oltre interessi moratori, confermando quindi integralmente il d.i. opposto;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Concessa la provvisoria esecutività all'opposto decreto e istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 20.2.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, previo deposito di note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera della sola opposta, nel senso indicato in epigrafe, nonché concessione di termine per note conclusive sostitutive della discussione, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ---------
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1. L'eccezione preliminare di incompetenza.
In primo luogo, deve respingersi la formulata eccezione di incompetenza territoriale, in quanto nei rapporti di vendita, come nel caso di specie, nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, il luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., ove il pagamento non avvenga alla consegna della merce, coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (v. sul punto Cass.
Civ., sez. II , 30/06/2023 , n. 18544; Cass. n. 1716/2022; Cass. Civ. n. 19894/2020; Cass. civ. n.
32692/2019), sicché appare sussistente la competenza di codesto Tribunale ex art. 20 c.p.c.-
Inoltre, tenuto conto che l'obbligazione (di pagamento) di cui l'opposta ha chiesto l'adempimento trova la sua scaturigine, sulla base della domanda formulata dalla stessa, nella determinazione del valore delle forniture effettuato in favore dell'opponente, così come indicato nelle fatture alla base del ricorso monitorio – e non contestato, sul piano del quantum, dall'opponente - la somma appare rispondere al requisito della liquidità, inteso come predeterminabilità del suo ammontare, con conseguente applicabilità del foro del domicilio del creditore anche ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3, cod. civ.-
2. Il merito.
Venendo, dunque, alla verifica, nel giudizio di cognizione, della fondatezza della pretesa dell'opposta, deve rilevarsi che nel caso di specie non risultano in contestazione né la sussistenza del rapporto di vendita intercorso tra le parti (per facta concludentia), né l'avvenuto adempimento della prestazione da parte del venditore, sub specie di intervenuta consegna della merce.
Ed invero, l'opponente non ha contestato nemmeno il fatto storico del non avvenuto pagamento, limitandosi in buona sostanza a rimarcare di aver consegnato gli assegni bancari, così ritenendo di traslare sulla controparte l'imputabilità del mancato incasso.
Ed invero, anche a voler prescindere dal fatto che, una volta trascorso il periodo di validità dell'assegno, a fronte delle diffide dell'opposto e, in ogni caso, del fatto materiale del mancato pagamento, il debitore in buona fede avrebbe dovuto attivarsi per adempiere alla propria obbligazione, vi è che, più a monte, la tesi dell'opposto è infondata sia sul piano giuridico che fattuale, in quanto:
- in diritto, ai sensi dell'art. 1 (“L'assegno bancario (cheque) contiene: […] 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)”) e dell'art. 2 (“Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma”) del R.D. 1736/1933, l'assegno privo di firma di traenza è nullo, a nulla rilevando l'apposizione del timbro della persona giuridica;
- in fatto, l'opposta ha dato prova del mancato incasso degli assegni, presentati per il pagamento (cfr. doc. 1 fasc. opposta).
Ne deriva, in conclusione, che il credito dell'opposta deve ritenersi comprovato e che l'opposizione deve, pertanto, essere respinta.
3. Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da
5.200,00 a 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nella causa civile di primo grado Parte_1 Parte_1
iscritta al R.G.A.C. al n. 1505/2023, coì provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 131/2023 emesso dal Tribunale di Trani.
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 Parte_1 della a titolo di rimborso delle spese di lite, dell'importo di € 5.077,00 per compenso Controparte_1
professionale al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA ove dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Raffaele Tedone, dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Trani, il 24 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto