Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/04/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 3.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2602/2024, promossa da
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
- resistente-
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.3.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
- per l'effetto, Controparte_1 condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1
1
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto supplenze brevi nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 senza percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001, in quanto corrisposta dal convenuto soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che avessero CP_1
stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
che tale limitazione non sarebbe giustificata, derivando essa da una impropria interpretazione del rimando contenuto nel richiamato art. 7 all'art. 25 del CCNI del 31 agosto
1999, il quale deve essere correttamente inteso come riferito alle modalità di erogazione della retribuzione e non alla limitazione della platea dei soggetti beneficiari;
che, in virtù del principio di non discriminazione, non può farsi distinzione in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze;
di avere inoltrato al convenuto in data 10.02.2024 una lettera di messa in CP_1
mora, interruttiva dei termini di prescrizione, rimasta priva di riscontro.
Con memoria depositata in data 26.9.2024 si è tempestivamente costituito il
[...]
, deducendo l'infondatezza del ricorso ed eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti. Ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso;
Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.”.
All'esito dell'udienza del 3.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1
convenuto.
Al riguardo, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. il diritto all'ottenimento di somme da corrispondersi periodicamente deve essere fatto valere entro cinque anni dalle singole scadenze senza che possa addursi la decorrenza del termine prescrizionale dalla cessazione del rapporto lavorativo giacché le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
2 36197/2023 hanno ribadito che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Ciò posto, considerato che la pretesa creditoria azionata da parte ricorrente è stata dalla stessa delimitata in ricorso al periodo dal 10.2.2019 al 26.6.2019 (cfr. ricorso pag. 8), nessuna prescrizione è maturata, tenuto conto, quali atti dotati di efficacia interruttiva della prescrizione, della diffida a mezzo pec consegnata al in data 10.2.2024 (cfr. documentazione CP_1
allegata al ricorso introduttivo), oltre che della notifica del presente ricorso in data 10.9.2024.
3. Nel merito, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Si condividono in questa sede le motivazioni di precedenti pronunce di questo Tribunale nella materia oggetto di causa (cfr., in particolare, sentenza n. 3777/2022, emessa in data
8.11.2022 nel proc. n. 7479/2022 R.G. – est. dott.ssa Patrizia Mirenda;
cfr. altresì sentenza n.
922/2021 emessa in data 23.2.2021 nel proc. n. 8108/2019 R.G; sent. n. 1318/2025 pubbl. il
25.3.2025 nel proc. R.G. 1180/2024).
Nella specie, come detto, la ricorrente lamenta di non avere avuto riconosciuta dal la Retribuzione Professionale Docenti in relazione al servizio svolto nell'anno CP_1
scolastico 2018/2019 in virtù di n. 2 contratti di insegnamento a tempo determinato documentati in atti, nessuno dei quali di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale
Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del
CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle
3 attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato
4 al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere,
5 in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso
Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4
e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
6 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo
2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia
7 sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”...” (cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 3777/2022, cit.).
Da quanto sopra, non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, discende che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti.
Tenuto conto degli incarichi di supplenza breve affidati alla ricorrente, come comprovati dalla documentazione in atti (contratti allegati al ricorso e stato matricolare prodotto dal convenuto), la retribuzione professionale spettante per l'anno scolastico 2018/2019 CP_1
è stata calcolata in ricorso con riguardo al periodo dal 10.2.2019 al 26.6.2019, applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dal 1° marzo 2018, di € 10,50, rispetto all'importo di €
164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre 2007, in relazione ai giorni di servizio.
Sul punto deve tuttavia precisarsi che, sì come emerge dalla documentazione in atti sopra richiamata, nel suddetto a.s. 2018/2019 la docente ha prestato servizio per 137 giorni in luogo dei 136 giorni indicati in ricorso (tenuto conto del primo giorno fissato al 10.2.2019, come da domanda, nonostante l'incarico abbia iniziato a decorrere l'1.2.2019), sicchè l'importo spettante per tale annualità va rideterminato in complessivi € 797,34 in luogo del minore importo di € 791,52 riportato in seno ai conteggi analitici contenuti nell'atto introduttivo (cfr. ivi pag. 8).
Ne discende, muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero e dalla superiore precisazione in ordine alla ricostruzione del numero di giorni di servizio per l'anno scolastico in questione sulla base dei contratti prodotti, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 797,34.
8 Il convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € 797,34, CP_1
oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dell'aumento del
10% ai sensi dell'articolo 4 comma 1-bis del D.M. citato, avuto riguardo al dato che il ricorso
è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, alla complessità non elevata dall'atto introduttivo e al limitato numero di documenti richiamati mediante collegamento ipertestuale. Le spese così determinate vanno distratte in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2602/2024 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Parte_1
Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a pagare, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico Controparte_1
2018/2019 per il periodo dal 10.2.2019 al 26.6.2019, la somma di € 797,34, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 285,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, come per legge, oltre ad € 21,50 per contributo unificato, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari.
Catania, 13/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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