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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5570/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TORREGGIANI VERA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso i ricorrenti, ut supra rappresentati difesi e domiciliati, chiedono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova, … (omissis)
… affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia provvedere con sentenza, all'omologa e alla presa d'atto degli accordi intervenuti tra le parti e Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelbelforte MN in data 23.03.2002, dai SI.ri e iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del medesimo comune anno 2002 Numero 1 Parte II Serie
A – Ufficio 1, in regime di comunione legale dei beni, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 01/12/1970 e ss.mm. e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelbelforte di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.00 n. 396, il tutto, alle seguenti condizioni:
1- La SI.ra rimarrà a vivere, unitamente alle figlie, nell'abitazione di Pt_1 Castelbelforte (MN), Via D'acquisto 5, di proprietà di entrambi i coniugi, già casa coniugale, che pertanto rimarrà alla stessa definitivamente assegnata unitamente ai mobili, agli arredi e corredi che la compongono. Il SI. rimarrà a vivere Pt_2 nell'abitazione di Castelbelforte (MN), Via Parolara 46, presso l'immobile allo stesso messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, già dai tempi della separazione.
2- La figlia minore , resterà affidata ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affido condiviso con collocamento presso l'abitazione materna, dove continuerà a risiedere unitamente alla sorella maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente.
3- Il padre continuerà a poter vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta questa lo desidererà, previo accordo, quindi con ogni e più ampia facoltà di visita.
4- Il SI. continuerà a versare a favore della SI.ra la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 1.000,00 (mille/00) entro il giorno 25 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, di cui € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di assegno divorzile a favore della stessa ed € 600,00 (seicento/00) - da intendersi € 300,00 (trecento/00) per figlia - quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne, nonché della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Dette somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data del deposito del presente ricorso.
5- Ai genitori competeranno inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche e altre spese straordinarie, che verranno regolamentate in base alle indicazioni contenute nel “Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 28.05.2024 adottato dal Tribunale di
Mantova, noto alle parti e qui da intendersi interamente trascritto. Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del
50% da ciascun genitore, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale della figlia cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
6- I coniugi si accordano espressamente affinché sia la madre a richiedere ed incassare nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale nella misura spettante per le figlie.
7- Il SI. si impegna a trasferire alle figlie in parti uguali tra loro e senza Pt_2 ricevere corrispettivo la quota indivisa di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Castelbelforte (MN) Via S. D'acquisto 5, già casa coniugale, di cui è proprietario. Tale trasferimento, da intendersi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dovrà avvenire entro i due mesi successivi alla comunicazione da parte della cancelleria del Tribunale
2 di Mantova della sentenza di divorzio, in ogni caso previa acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare relativamente alla minore
[...]
. I costi per l'ottenimento dell'autorizzazione e per l'atto di trasferimento Per_3 verranno sostenuti dalla SI.ra . Parte_1
8 – Le spese legali per il presente procedimento verranno sostenute dalla SI.ra
. … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, posso porsi le spese processuali a carico della SI.ra . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTELBELFORTE (MN) il 23/03/2002 ed ivi trascritto al numero 1, Parte II,
Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2002;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELBELFORTE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 5) pone le spese processuali a carico della SI.ra . Parte_1
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5570/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TORREGGIANI VERA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso i ricorrenti, ut supra rappresentati difesi e domiciliati, chiedono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova, … (omissis)
… affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia provvedere con sentenza, all'omologa e alla presa d'atto degli accordi intervenuti tra le parti e Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castelbelforte MN in data 23.03.2002, dai SI.ri e iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del medesimo comune anno 2002 Numero 1 Parte II Serie
A – Ufficio 1, in regime di comunione legale dei beni, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 01/12/1970 e ss.mm. e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelbelforte di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 03.11.00 n. 396, il tutto, alle seguenti condizioni:
1- La SI.ra rimarrà a vivere, unitamente alle figlie, nell'abitazione di Pt_1 Castelbelforte (MN), Via D'acquisto 5, di proprietà di entrambi i coniugi, già casa coniugale, che pertanto rimarrà alla stessa definitivamente assegnata unitamente ai mobili, agli arredi e corredi che la compongono. Il SI. rimarrà a vivere Pt_2 nell'abitazione di Castelbelforte (MN), Via Parolara 46, presso l'immobile allo stesso messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, già dai tempi della separazione.
2- La figlia minore , resterà affidata ad entrambi i genitori in regime di Per_1 affido condiviso con collocamento presso l'abitazione materna, dove continuerà a risiedere unitamente alla sorella maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente.
3- Il padre continuerà a poter vedere e tenere con sé la figlia ogni qual volta questa lo desidererà, previo accordo, quindi con ogni e più ampia facoltà di visita.
4- Il SI. continuerà a versare a favore della SI.ra la somma Pt_2 Pt_1 mensile di € 1.000,00 (mille/00) entro il giorno 25 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, di cui € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di assegno divorzile a favore della stessa ed € 600,00 (seicento/00) - da intendersi € 300,00 (trecento/00) per figlia - quale contributo al mantenimento ordinario della figlia minorenne, nonché della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. Dette somme sono da intendersi rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla data del deposito del presente ricorso.
5- Ai genitori competeranno inoltre nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche e altre spese straordinarie, che verranno regolamentate in base alle indicazioni contenute nel “Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 28.05.2024 adottato dal Tribunale di
Mantova, noto alle parti e qui da intendersi interamente trascritto. Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del
50% da ciascun genitore, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale della figlia cui la spesa si riferisce, affinché sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura.
6- I coniugi si accordano espressamente affinché sia la madre a richiedere ed incassare nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale nella misura spettante per le figlie.
7- Il SI. si impegna a trasferire alle figlie in parti uguali tra loro e senza Pt_2 ricevere corrispettivo la quota indivisa di ½ della piena proprietà dell'immobile sito in Castelbelforte (MN) Via S. D'acquisto 5, già casa coniugale, di cui è proprietario. Tale trasferimento, da intendersi elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, dovrà avvenire entro i due mesi successivi alla comunicazione da parte della cancelleria del Tribunale
2 di Mantova della sentenza di divorzio, in ogni caso previa acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare relativamente alla minore
[...]
. I costi per l'ottenimento dell'autorizzazione e per l'atto di trasferimento Per_3 verranno sostenuti dalla SI.ra . Parte_1
8 – Le spese legali per il presente procedimento verranno sostenute dalla SI.ra
. … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, posso porsi le spese processuali a carico della SI.ra . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CASTELBELFORTE (MN) il 23/03/2002 ed ivi trascritto al numero 1, Parte II,
Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2002;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELBELFORTE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 5) pone le spese processuali a carico della SI.ra . Parte_1
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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