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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AN
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
(codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Molino San Filippo n° 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Palumbo del Foro di AN
(codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
AN alla via I Maggio n° 150/B ed al cui numero fax 071 2869245 e indirizzo p.e.c. intende ricevere le comunicazioni relative al Email_1 presente giudizio, come da procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
[Cod. fisc. ], con sede a (62027) San RI CH (Mc) Località CP_1 P.IVA_1
Pitino, scn, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, sig.ra nata a (62010) Treia (Mc) il 12 gennaio 1949 [Cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
] e residente a [...], e del Presidente del Consiglio di
[...]
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, sig. nato ad Controparte_3
(62010) AP (Mc) il 22 giugno 1957 [Cod. fisc. ] e ivi residente alla CodiceFiscale_4
Via Lame, n. 7, rappresentato e difesa, in virtù di procura speciale dall'avv. Stefano FILIPPETTI
[Cod. Fisc. pec: – fax 0734-290283] ed CodiceFiscale_5 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultimo, sito a (62012) Civitanova
CH (Mc), C.so Umberto I, n. 161.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AN in data 26.02.2021 e in materia di appalto Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo per l'importo di € 38.000,00 proposta da nei confronti della e Parte_1 CP_1 lo condannava al pagamento della minor somma di € 37.905,83 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo nonché a rifondere le spese di lite.
Il Tribunale riteneva quanto segue:
A) i lavori indicati nella fattura n° 298/2016, erano stati eseguiti come ammesso dall'opponente in sede di interpello e confermato (in parte) dal teste ing. . Tale Testimone_1 circostanza era confermata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare dalle mail del 05.01.2018 e del 13.01.2018 ( doc. 01 e 02 di parte opponente) inviate dal legale dell'opponente in risposta alla fattura in contestazione ed alla successiva diffida ad adempiere del 05.01.2017, nelle quali, lungi dal contestare la mancata esecuzione dei lavori o la loro esecuzione non a regola d'arte, l'opponente lamenta esclusivamente “importi difformi da quanto preventivato e dagli importi quantificati in sede di consuntivo effettuato in contraddittorio tra le parti”.
B) Non rilevava, in senso contrario, che l'opponente non avesse sottoscritto preventivi o contabilità in quanto emergeva la prestazione del consenso alla esecuzione delle opere ed ai prezzi comunicati dal comportamento concludente assunto.
C) con mail del 27.05.2016 l'opponente aveva addirittura chiesto gli estremi bancari per effettuare il pagamento dopo avere ricevuto, per il tramite del dipendente Parte_2
la contabilità relativa ai lavori sino ad allora eseguiti (mail del 26.05.2016 );
[...]
D) Il decreto ingiuntivo n° 292/2018, emesso dal Tribunale di AN il 08.02.2018, andava revocato risultando per errore materiale che l'importo effettivamente dovuto dall'opponente in favore dell'opposta in forza della fattura n° 298/2016 era pari ad € 37.905,83, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo, e non ad € 38.000,00 come, invece, ingiunto.
Il impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Pt_1
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo articolato motivo di appello il si doleva che il giudice a quo lo avesse Pt_1 condannato al pagamento dell'importo della fattura n. 298 del 23.12.2016 di € 37.905,83 in difetto di un contratto di appalto, di un computo metrico preventivo e di una descrizione delle opere che avrebbero dovuto essere realizzate, circostanza che ha impedito all'allora opponente di contestare cosa fosse stato realizzato o meno.
In particolare, quanto ai lavori relativi all'impianto fotovoltaico e alla copertura (cd. fase uno) la aveva fatto riferimento a un preventivo recante data 10.11.2014 nel quale il costo CP_1 era determinato per l'impianto fotovoltaico in € 11.100,00 e in € 7.442,40 per quello della sostituzione della copertura del fabbricato;
quanto invece ai lavori relativi agli accessori agricoli (cd. fase due), risultavano agli atti due documenti (che preventivi non potevano essere pag. 2/6 qualificati) che erano discordanti tra loro e che rimodulavano le quantificazione precedenti.
Circostanze che evidenziavano il mancato accordo sui costi dei lavori e la mancata realizzazione di tutte le opere di cui si chiedeva il pagamento affermazione confermata dal fatto che quantomeno per l'adeguamento sismico la stessa documentazione prodotta dall'opposta ne escludeva la necessità.
Parimenti infondate erano le argomentazioni del Tribunale in ordine all'efficacia probatoria dell' email con la quale, in data 27.05.2016, in risposta ad una missiva del giorno antecedente, era chiesto dal l'IBAN della per effettuare un bonifico visto che non era stata Pt_1 CP_1 fornita alcuna prova della consistenza della contabilità relativa e che la missiva precedeva i lavori della “fase due” (relativi agli accessori agricoli).
Con la seconda censura l'appellante si doleva che per il giudicante il non avesse Pt_1 contestato specificamente l'esecuzione dei lavori e la cogruità dei costi in quanto l'allora opponente aveva sempre asserito di non avere neppure gli elementi minimi dai quali desumere cosa fosse stato effettivamente realizzato, in che misura, e se i prezzi richiesti fossero effettivamente commisurati alle opere realizzate circostanze non certo provate dalla appellata mediante una bolla di consegna di materiali non riconducibili all'intervento o tramite delle fotografie generiche e confermate dal teste ing. che ha precisato di non aver mai Tes_1 visto dipendenti lavorare presso l'abitazione del sig. e di non essere a CP_1 Pt_1 conoscenza di interventi diversi dall'impianto fotovoltaico peraltro affidato non alla CP_1 pensì ad Ab Engineering s.r.l. (società di ingegneria con cui collaborava il testimone).
Con la terza censura l'appellante allegava che il giudice a quo aveva erroneamente affermato l'avvenuta consegna della documentazione afferente all'impianto fotovoltaico e alle altre attività asseritamente espletate in assenza della prova in tal senso a carico della CP_1
Prima di sottoporre al vaglio le censure dell'appellate è opportuno sottolineare quanto segue.
La fattura n. 298 del 23.12.2016 di € 37.905,83 riguarda:
1) la sostituzione del manto di copertura su accessorio agricolo per l'importo di € 7.442,
40 oltre iva al 22 %;
2) la realizzazione di un impianto fotovoltaico per € 9.000,00 oltre iva al 10%;
3) il rifacimento della copertura di fabbricati “forno e autorimessa” e lavori di adeguamento sismico dell'accessorio agricolo esistente in acciaio per l'importo di €
15.513,20 oltre iva al 22%
per l'importo complessivo di € 37.905,83.
Tutti i lavori sono stati eseguiti presso l'abitazione dell'appellante.
A questo si deve aggiungere il legale del nelle missive di risposta alla e al di lei Pt_1 CP_1 difensore in relazione alla richiesta di pagamento e all'invio della fattura in commento non ha contestato che i lavori fossero stati commissionati ed eseguiti tanto da limitarsi ad affermare che i costi allegati in fattura fossero diversi da quelli effettivamente convenuti.
pag. 3/6 Soltanto nell'atto di opposizione il affermava i lavori diversi dall'impianto fotovoltaico Pt_1 non erano stati né convenuti né eseguiti e che per l'impianto fotovoltaico peraltro soltanto
“amichevolmente” concordato non erano stati mai decisi i corrispettivi.
In sede di interrogatorio formale il però affermava che i lavori non erano stati Pt_1 commissionati ma erano stati tutti eseguiti anche se non a regola d'arte; con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico precisava: “ per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico di cui alla seconda voce io l'avevo commissionato alla AB Energy di SI ma siccome la CP_1 stava eseguendo i capannoni CHONCIMER siti nel Comune di San RI CH chiedendo loro un parere tecnico dissero lasciare stare te lo facciamo noi e parliamo noi con la AB Energy
e così fu ma non si parlò mai di prezzi”.
Un ultimo aspetto riguarda il rilascio della documentazione, il teste ha riferito: “non ho Tes_1 visto i dipendenti della operare sul campo però tra la documentazione che ho dovuto CP_1 acquisire per le pratiche ho trovato il DURC prima dei lavori ed alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità”.
Detto questo in una valutazione complessiva dei motivi di appello si rileva quanto in appresso.
Nella e-mail del 26.05.2016 inviata dalla al si legge: CP_1 Pt_1
Il risponde con l'e-mail del 27.05.2016 Pt_1
“mandatemi l'iban per poter effettuare il bonifico”.
Ove si consideri che si è alla fine della fase uno è evidente che la missiva della fa CP_1 riferimento alla contabilità dei lavori di cui al proprio documento in data 25.05.2016 tant'è che nell'oggetto della risposta il indica “Re: contabilità lavori.” Pt_1
Nella contabilità del 25.05.2016 si legge che per i lavori di sostituzione della copertura che costituisce la base dell'impianto fotovoltaico l'importo scontato è quello di € 7.000 oltre iva per i lavori sugli altri fabbricati l'importo è di 15.513,20 oltre iva.
Ove si consideri che gli interventi diversi sono stati realizzati da maggio/a settembre del 2016 si argomenta, visto che la contabilità è del 25.05.2026, che per la base dell'impianto il documento in esame rappresenta un consuntivo mentre è un preventivo per gli altri lavori a eccezione dell'impianto.
pag. 4/6 Orbene se la volontà del di corrispondere i costi del consuntivo di lavori eseguiti (cfr. Pt_1
l'interrogatorio) comporta l'avvenuto accordo anche sui costi in parola per l'importo di €
7.000,00, nulla dice la missiva di risposta sugli altri lavori elencati ma l'appellante non può negare di averne ricevuto il preventivo.
Per questi lavori della fase due, l'avvenuta consegna del preventivo, il consenso del al Pt_1 loro espletamento a favore di accessori della propria abitazione e la sua ammissione dell'avvenuta esecuzione in relazione alla tipologia di intervento di cui alla fattura n. 298 del
23.12.2016 dove si legge:
Danno adeguata contezza del raggiungimento di un accordo avente a oggetto sia la commissione di questi lavori sia del loro costo da parte del Pt_1
Sul punto è bene aggiungere che sebbene l'appellante riferisca di opere non eseguite a regola d'arte non è dato comprendere in concreto di quali vizi e difetti si lamenti e che la mancata necessità di autorizzazioni urbanistiche o il difetto di una effettiva necessità non toglie rilievo alla circostanza che i lavori siano stati comunque compiuti.
Per quanto concerne l'impianto fotovoltaico non v'è prova della comunicazione di alcun preventivo ma è lo stesso a riferire di aver convenuto con la la sua realizazione Pt_1 CP_1
(“chiedendo loro un parere tecnico dissero lasciare stare te lo facciamo noi e parliamo noi con la AB Energy e così fu ma non si parlò mai di prezzi”).
In difetto di un accordo sulla quantificazione dei prezzi soccorre l'art. 1657 c.c. sicchè deve darsi atto che la CTU, esauriente, logicamente ineccepibile e scevra da mende, ha determinato
– senza che vi siano state osservazione del perito di parte appellante - il corrispettivo secondo le tariffe vigenti nell'importo di € 11.950.
Fatto è che la richiesta contenuta nella fattura n. 298 azionata monitoriamente è quella di €
9.000 più iva e la Corte non può riconoscere più di quanto richiesto.
In ordine alla censura che concerne l'omessa consegna della documentazione relativa ai lavori effettuati si deve ricordare la testimonianza dell'Ing. che ha riferito di aver curato la Tes_1 pratica dell'impianto fotovoltaico con la documentazione allegata (“tra la documentazione che ho dovuto acquisire per le pratiche ho trovato il DURC prima dei lavori ed alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità.”). A ben vedere si allega comunque un inadempimento soltanto genericamente indicato (vedi le conclusioni dell'opposizione: “ordinare a la CP_1 consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti anche al fine di poter ottenere le detrazioni fiscali previste dal D.P.R. n° 917/86 e dalle leggi di bilancio tempo per tempo applicabili relative alla riqualificazione energetica, adeguamento sismico e alla ristrutturazione
pag. 5/6 edilizia”) e in ogni caso non certo sufficiente per le sue eventuali conseguenze (non meglio definite) a giustificare dinanzi all'entità dei lavori la sospensione della prestazione o la risoluzione del contratto, ma semmai una richiesta di risarcimento dei danni da opporre in compensazione atecnica: tali iniziative non sono state avanzate.
Per quanto esposto in parziale accoglimento dell'appello, il dovrà essere condannato al Pt_1 pagamento della minor somma di € (9.000 più iva al 10 % per 9.900; 7.000 più iva al 22 % per
8.540,00; 15.513,20 più iva al 22 % per 18.926,10) per l'importo complessivo di € 37.366,104 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese dei due gradi, in una valutazione complessiva della vicenda processuale, seguono la soccombenza prevalente dell'appellate (che ha visto ridurre le pretese dell'appellata da €
38.000 ad appena € 37.366,104).
Spese di CTU come liquidate in atti definitivamente a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza in epigrafe, così Parte_1 CP_1 provvede:
-In parziale accoglimento dell'appello condanna l'appellante a corrispondere all'appellata il minor importo di € 37.366,104 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del primo grado che determina nella misura liquidata dal giudice a quo e quelle del secondo grado in € 9.991, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Spese di CTU come liquidate in atti definitivamente a carico dell'appellante.
AN li 03.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AN
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e promossa
DA
(codice fiscale , residente in [...] C.F._1
Molino San Filippo n° 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Palumbo del Foro di AN
(codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
AN alla via I Maggio n° 150/B ed al cui numero fax 071 2869245 e indirizzo p.e.c. intende ricevere le comunicazioni relative al Email_1 presente giudizio, come da procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
[Cod. fisc. ], con sede a (62027) San RI CH (Mc) Località CP_1 P.IVA_1
Pitino, scn, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, sig.ra nata a (62010) Treia (Mc) il 12 gennaio 1949 [Cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
] e residente a [...], e del Presidente del Consiglio di
[...]
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, sig. nato ad Controparte_3
(62010) AP (Mc) il 22 giugno 1957 [Cod. fisc. ] e ivi residente alla CodiceFiscale_4
Via Lame, n. 7, rappresentato e difesa, in virtù di procura speciale dall'avv. Stefano FILIPPETTI
[Cod. Fisc. pec: – fax 0734-290283] ed CodiceFiscale_5 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultimo, sito a (62012) Civitanova
CH (Mc), C.so Umberto I, n. 161.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di AN in data 26.02.2021 e in materia di appalto Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo per l'importo di € 38.000,00 proposta da nei confronti della e Parte_1 CP_1 lo condannava al pagamento della minor somma di € 37.905,83 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo nonché a rifondere le spese di lite.
Il Tribunale riteneva quanto segue:
A) i lavori indicati nella fattura n° 298/2016, erano stati eseguiti come ammesso dall'opponente in sede di interpello e confermato (in parte) dal teste ing. . Tale Testimone_1 circostanza era confermata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare dalle mail del 05.01.2018 e del 13.01.2018 ( doc. 01 e 02 di parte opponente) inviate dal legale dell'opponente in risposta alla fattura in contestazione ed alla successiva diffida ad adempiere del 05.01.2017, nelle quali, lungi dal contestare la mancata esecuzione dei lavori o la loro esecuzione non a regola d'arte, l'opponente lamenta esclusivamente “importi difformi da quanto preventivato e dagli importi quantificati in sede di consuntivo effettuato in contraddittorio tra le parti”.
B) Non rilevava, in senso contrario, che l'opponente non avesse sottoscritto preventivi o contabilità in quanto emergeva la prestazione del consenso alla esecuzione delle opere ed ai prezzi comunicati dal comportamento concludente assunto.
C) con mail del 27.05.2016 l'opponente aveva addirittura chiesto gli estremi bancari per effettuare il pagamento dopo avere ricevuto, per il tramite del dipendente Parte_2
la contabilità relativa ai lavori sino ad allora eseguiti (mail del 26.05.2016 );
[...]
D) Il decreto ingiuntivo n° 292/2018, emesso dal Tribunale di AN il 08.02.2018, andava revocato risultando per errore materiale che l'importo effettivamente dovuto dall'opponente in favore dell'opposta in forza della fattura n° 298/2016 era pari ad € 37.905,83, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo, e non ad € 38.000,00 come, invece, ingiunto.
Il impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Pt_1
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo articolato motivo di appello il si doleva che il giudice a quo lo avesse Pt_1 condannato al pagamento dell'importo della fattura n. 298 del 23.12.2016 di € 37.905,83 in difetto di un contratto di appalto, di un computo metrico preventivo e di una descrizione delle opere che avrebbero dovuto essere realizzate, circostanza che ha impedito all'allora opponente di contestare cosa fosse stato realizzato o meno.
In particolare, quanto ai lavori relativi all'impianto fotovoltaico e alla copertura (cd. fase uno) la aveva fatto riferimento a un preventivo recante data 10.11.2014 nel quale il costo CP_1 era determinato per l'impianto fotovoltaico in € 11.100,00 e in € 7.442,40 per quello della sostituzione della copertura del fabbricato;
quanto invece ai lavori relativi agli accessori agricoli (cd. fase due), risultavano agli atti due documenti (che preventivi non potevano essere pag. 2/6 qualificati) che erano discordanti tra loro e che rimodulavano le quantificazione precedenti.
Circostanze che evidenziavano il mancato accordo sui costi dei lavori e la mancata realizzazione di tutte le opere di cui si chiedeva il pagamento affermazione confermata dal fatto che quantomeno per l'adeguamento sismico la stessa documentazione prodotta dall'opposta ne escludeva la necessità.
Parimenti infondate erano le argomentazioni del Tribunale in ordine all'efficacia probatoria dell' email con la quale, in data 27.05.2016, in risposta ad una missiva del giorno antecedente, era chiesto dal l'IBAN della per effettuare un bonifico visto che non era stata Pt_1 CP_1 fornita alcuna prova della consistenza della contabilità relativa e che la missiva precedeva i lavori della “fase due” (relativi agli accessori agricoli).
Con la seconda censura l'appellante si doleva che per il giudicante il non avesse Pt_1 contestato specificamente l'esecuzione dei lavori e la cogruità dei costi in quanto l'allora opponente aveva sempre asserito di non avere neppure gli elementi minimi dai quali desumere cosa fosse stato effettivamente realizzato, in che misura, e se i prezzi richiesti fossero effettivamente commisurati alle opere realizzate circostanze non certo provate dalla appellata mediante una bolla di consegna di materiali non riconducibili all'intervento o tramite delle fotografie generiche e confermate dal teste ing. che ha precisato di non aver mai Tes_1 visto dipendenti lavorare presso l'abitazione del sig. e di non essere a CP_1 Pt_1 conoscenza di interventi diversi dall'impianto fotovoltaico peraltro affidato non alla CP_1 pensì ad Ab Engineering s.r.l. (società di ingegneria con cui collaborava il testimone).
Con la terza censura l'appellante allegava che il giudice a quo aveva erroneamente affermato l'avvenuta consegna della documentazione afferente all'impianto fotovoltaico e alle altre attività asseritamente espletate in assenza della prova in tal senso a carico della CP_1
Prima di sottoporre al vaglio le censure dell'appellate è opportuno sottolineare quanto segue.
La fattura n. 298 del 23.12.2016 di € 37.905,83 riguarda:
1) la sostituzione del manto di copertura su accessorio agricolo per l'importo di € 7.442,
40 oltre iva al 22 %;
2) la realizzazione di un impianto fotovoltaico per € 9.000,00 oltre iva al 10%;
3) il rifacimento della copertura di fabbricati “forno e autorimessa” e lavori di adeguamento sismico dell'accessorio agricolo esistente in acciaio per l'importo di €
15.513,20 oltre iva al 22%
per l'importo complessivo di € 37.905,83.
Tutti i lavori sono stati eseguiti presso l'abitazione dell'appellante.
A questo si deve aggiungere il legale del nelle missive di risposta alla e al di lei Pt_1 CP_1 difensore in relazione alla richiesta di pagamento e all'invio della fattura in commento non ha contestato che i lavori fossero stati commissionati ed eseguiti tanto da limitarsi ad affermare che i costi allegati in fattura fossero diversi da quelli effettivamente convenuti.
pag. 3/6 Soltanto nell'atto di opposizione il affermava i lavori diversi dall'impianto fotovoltaico Pt_1 non erano stati né convenuti né eseguiti e che per l'impianto fotovoltaico peraltro soltanto
“amichevolmente” concordato non erano stati mai decisi i corrispettivi.
In sede di interrogatorio formale il però affermava che i lavori non erano stati Pt_1 commissionati ma erano stati tutti eseguiti anche se non a regola d'arte; con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico precisava: “ per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico di cui alla seconda voce io l'avevo commissionato alla AB Energy di SI ma siccome la CP_1 stava eseguendo i capannoni CHONCIMER siti nel Comune di San RI CH chiedendo loro un parere tecnico dissero lasciare stare te lo facciamo noi e parliamo noi con la AB Energy
e così fu ma non si parlò mai di prezzi”.
Un ultimo aspetto riguarda il rilascio della documentazione, il teste ha riferito: “non ho Tes_1 visto i dipendenti della operare sul campo però tra la documentazione che ho dovuto CP_1 acquisire per le pratiche ho trovato il DURC prima dei lavori ed alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità”.
Detto questo in una valutazione complessiva dei motivi di appello si rileva quanto in appresso.
Nella e-mail del 26.05.2016 inviata dalla al si legge: CP_1 Pt_1
Il risponde con l'e-mail del 27.05.2016 Pt_1
“mandatemi l'iban per poter effettuare il bonifico”.
Ove si consideri che si è alla fine della fase uno è evidente che la missiva della fa CP_1 riferimento alla contabilità dei lavori di cui al proprio documento in data 25.05.2016 tant'è che nell'oggetto della risposta il indica “Re: contabilità lavori.” Pt_1
Nella contabilità del 25.05.2016 si legge che per i lavori di sostituzione della copertura che costituisce la base dell'impianto fotovoltaico l'importo scontato è quello di € 7.000 oltre iva per i lavori sugli altri fabbricati l'importo è di 15.513,20 oltre iva.
Ove si consideri che gli interventi diversi sono stati realizzati da maggio/a settembre del 2016 si argomenta, visto che la contabilità è del 25.05.2026, che per la base dell'impianto il documento in esame rappresenta un consuntivo mentre è un preventivo per gli altri lavori a eccezione dell'impianto.
pag. 4/6 Orbene se la volontà del di corrispondere i costi del consuntivo di lavori eseguiti (cfr. Pt_1
l'interrogatorio) comporta l'avvenuto accordo anche sui costi in parola per l'importo di €
7.000,00, nulla dice la missiva di risposta sugli altri lavori elencati ma l'appellante non può negare di averne ricevuto il preventivo.
Per questi lavori della fase due, l'avvenuta consegna del preventivo, il consenso del al Pt_1 loro espletamento a favore di accessori della propria abitazione e la sua ammissione dell'avvenuta esecuzione in relazione alla tipologia di intervento di cui alla fattura n. 298 del
23.12.2016 dove si legge:
Danno adeguata contezza del raggiungimento di un accordo avente a oggetto sia la commissione di questi lavori sia del loro costo da parte del Pt_1
Sul punto è bene aggiungere che sebbene l'appellante riferisca di opere non eseguite a regola d'arte non è dato comprendere in concreto di quali vizi e difetti si lamenti e che la mancata necessità di autorizzazioni urbanistiche o il difetto di una effettiva necessità non toglie rilievo alla circostanza che i lavori siano stati comunque compiuti.
Per quanto concerne l'impianto fotovoltaico non v'è prova della comunicazione di alcun preventivo ma è lo stesso a riferire di aver convenuto con la la sua realizazione Pt_1 CP_1
(“chiedendo loro un parere tecnico dissero lasciare stare te lo facciamo noi e parliamo noi con la AB Energy e così fu ma non si parlò mai di prezzi”).
In difetto di un accordo sulla quantificazione dei prezzi soccorre l'art. 1657 c.c. sicchè deve darsi atto che la CTU, esauriente, logicamente ineccepibile e scevra da mende, ha determinato
– senza che vi siano state osservazione del perito di parte appellante - il corrispettivo secondo le tariffe vigenti nell'importo di € 11.950.
Fatto è che la richiesta contenuta nella fattura n. 298 azionata monitoriamente è quella di €
9.000 più iva e la Corte non può riconoscere più di quanto richiesto.
In ordine alla censura che concerne l'omessa consegna della documentazione relativa ai lavori effettuati si deve ricordare la testimonianza dell'Ing. che ha riferito di aver curato la Tes_1 pratica dell'impianto fotovoltaico con la documentazione allegata (“tra la documentazione che ho dovuto acquisire per le pratiche ho trovato il DURC prima dei lavori ed alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità.”). A ben vedere si allega comunque un inadempimento soltanto genericamente indicato (vedi le conclusioni dell'opposizione: “ordinare a la CP_1 consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti anche al fine di poter ottenere le detrazioni fiscali previste dal D.P.R. n° 917/86 e dalle leggi di bilancio tempo per tempo applicabili relative alla riqualificazione energetica, adeguamento sismico e alla ristrutturazione
pag. 5/6 edilizia”) e in ogni caso non certo sufficiente per le sue eventuali conseguenze (non meglio definite) a giustificare dinanzi all'entità dei lavori la sospensione della prestazione o la risoluzione del contratto, ma semmai una richiesta di risarcimento dei danni da opporre in compensazione atecnica: tali iniziative non sono state avanzate.
Per quanto esposto in parziale accoglimento dell'appello, il dovrà essere condannato al Pt_1 pagamento della minor somma di € (9.000 più iva al 10 % per 9.900; 7.000 più iva al 22 % per
8.540,00; 15.513,20 più iva al 22 % per 18.926,10) per l'importo complessivo di € 37.366,104 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese dei due gradi, in una valutazione complessiva della vicenda processuale, seguono la soccombenza prevalente dell'appellate (che ha visto ridurre le pretese dell'appellata da €
38.000 ad appena € 37.366,104).
Spese di CTU come liquidate in atti definitivamente a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza in epigrafe, così Parte_1 CP_1 provvede:
-In parziale accoglimento dell'appello condanna l'appellante a corrispondere all'appellata il minor importo di € 37.366,104 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del primo grado che determina nella misura liquidata dal giudice a quo e quelle del secondo grado in € 9.991, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
Spese di CTU come liquidate in atti definitivamente a carico dell'appellante.
AN li 03.06.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
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