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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2024, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3746/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3746/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
(c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gaetano Consiglio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Giuseppe Cuni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 3 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 29.10.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al
Collegio per la pronuncia della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 30.7.2021 premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 12.12.2017 e Controparte_1 dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva la pronuncia della separazione personale dalla moglie, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale. Nulla, a suo dire, spettava alla moglie a titolo di mantenimento, attesa la breve durata del matrimonio e, comunque, essendo economicamente indipendente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 la quale, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione personale, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal marito e, in via incidentale, domandava l'addebito della separazione a carico del
Pt_1
Quanto alle ulteriori statuizioni, chiedeva l'assegnazione a sé di una porzione della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.11.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie la Pt_1 somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento.
Iniziata la fase di trattazione della causa, concessi i termini ex art. 183,
pagina 2 di 3 comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, con provvedimento del 19.5.2023 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con note scritte depositate in data 16.10.2024, il procuratore di parte ricorrente dava atto del decesso di Parte_1
, pertanto, domandava la pronuncia dell'estinzione del giudizio
[...] per cessata materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 29.10.2024, il giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia del provvedimento di estinzione del giudizio.
Sul punto il Collegio osserva che, essendo il ricorrente deceduto nelle more del giudizio, tenuto conto della natura del procedimento, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della natura della causa e dell'esito del procedimento, esse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe: dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 28.11.24
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3746/2021 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
(c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gaetano Consiglio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvocato Francesco Giuseppe Cuni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pagina 1 di 3 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 29.10.2024 la causa è stata rimessa dinanzi al
Collegio per la pronuncia della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 30.7.2021 premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 12.12.2017 e Controparte_1 dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva la pronuncia della separazione personale dalla moglie, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale. Nulla, a suo dire, spettava alla moglie a titolo di mantenimento, attesa la breve durata del matrimonio e, comunque, essendo economicamente indipendente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 la quale, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione personale, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal marito e, in via incidentale, domandava l'addebito della separazione a carico del
Pt_1
Quanto alle ulteriori statuizioni, chiedeva l'assegnazione a sé di una porzione della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.11.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria ed urgente, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla moglie la Pt_1 somma mensile di euro 250,00 a titolo di mantenimento.
Iniziata la fase di trattazione della causa, concessi i termini ex art. 183,
pagina 2 di 3 comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, con provvedimento del 19.5.2023 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, con note scritte depositate in data 16.10.2024, il procuratore di parte ricorrente dava atto del decesso di Parte_1
, pertanto, domandava la pronuncia dell'estinzione del giudizio
[...] per cessata materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 29.10.2024, il giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la pronuncia del provvedimento di estinzione del giudizio.
Sul punto il Collegio osserva che, essendo il ricorrente deceduto nelle more del giudizio, tenuto conto della natura del procedimento, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, in ragione della natura della causa e dell'esito del procedimento, esse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe: dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 28.11.24
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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