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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1768/2024 promossa in grado d'appello
DA elettivamente domiciliato in viale e. Marelli, 19 scala 7 , Sesto San Giovanni Parte_1 presso lo studio dell'avv. MACCHI LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
elettivamente domiciliata in Viale Monte Nero, 4 Milano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. SCHIAVONE MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STARACE STEFANIA
APPELLATA
[...]
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 4871/24 depositata il 9.5.2024 e notificata in pari data, così giudicare: nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente del sig. conducente Controparte_2 dall'autovettura Peugeot 207 targata EJ 743 SY nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) accertare i danni subiti da e per l'effetto condannare, ex art 2054 cod. civ., gli appellati, in Parte_1 via tra loro solidale tra loro, a corrispondere allo stesso per i danni tutti dal Parte_1 medesimo subiti, la somma che sarà accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi dalla data del fatto al saldo;
3) annullare – riformare la condanna di alla rifusione delle spese del Parte_1 giudizio di primo grado e condannare gli appellati, in solido tra loro, a restituire all'odierno appellante nelle more dovesse essere stato versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) condannare gli
pagina 1 di 8 appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di lite del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario 15% sugli onorari e c.p.a. 4%; 5) per le competenze del presente giudizio d'appello, atteso che l'appellante, all'udienza del 13.3.2025, ha comunicato l'intervenuto superamento, da parte del nucleo familiare, della soglia di reddito prevista dalla legge, e considerato che, conseguentemente, è venuto meno il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si chiede la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% sugli onorari, contributo unificato se versato e c.p.a. 4%, con distrazione allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si rinnovano e ripropongono le istanze istruttorie già formulate negli atti di primo grado, ovvero: a) disporsi Ctu medico-legale sulla persona infortunata estesa anche agli Parte_1 aspetti psicologici;
b) ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e Controparte_2 per testi sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) cpc che si riportano: 1) Vero che il giorno 24 ottobre 2018 alle ore 15.59 circa, il minore alla guida del velocipede Parte_1 di proprietà del padre, proveniente dalla casa dell'acqua nel comune di Cesano Boscone percorreva la pista ciclabile di Via Vespucci in direzione della scuola media L. Da Vinci. 2) Vero che giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, posto in corrispondenza della predetta scuola media, il minore, stando in sella della propria bici, svoltava a sinistra immettendosi sulle strisce pedonali di via Vespucci. 3) Vero che
[... la via Vespucci è una strada urbana ad una corsia per ogni senso di marcia. 4) Vero che il minore
dopo aver superato la prima corsia, mentre era al centro della seconda corsia veniva investito Pt_1 dall'autovettura Peugeot 207 targata EI 743 SY condotta da . 5) Vero che il sig. Controparte_2 percorreva la Via Vespucci, direzione Via Salvo D'Aquisto, a velocità elevata. 6) Vero che il sig. CP_2
accecato dal sole radente, non si avvedeva dell'attraversamento della bici sulle strisce pedonali. CP_2 7) Vero che l'urto è stato tanto violento che il giovane dopo essere stato colpito, veniva Parte_1
“scaraventato” per aria per poi cadere prima sul parabrezza dell'auto investitrice e poi sulla sede stradale. 8) Vero che il giovane cadde prono sulla sede stradale ad oltre cinque metri dalle strisce Parte_1 pedonali ove avvenne l'impatto con l'auto. 9) Vero che il sig. conducente dell'auto investitrice, CP_2 non pose in essere alcuna manovra per evitare l'urto e neppure azionò l'impianto frenante. Firmato Da: Lorenzo Macchi Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: bb43a7 10) Vero che il sig. nell'immediatezza dell'evento riferiva al padre di ed agli astanti, che stava CP_2 Pt_1 discutendo con la moglie e che si era momentaneamente distratto dalla guida. 11) Vero che all'inizio della via Vespucci nella direzione percorsa dall'auto condotta dal sig. è presente una segnaletica CP_2 verticale indicante la presenza di una serie di dossi sulla carreggiata ed un cartello di limite massimo di velocità di 40 km/h. 12) Vero che sulla via Vespucci, nei pressi della scuola, vi era e vi è una segnaletica verticale che presegnala “luoghi frequentati dai bambini”. 13) Vero che sulla via Vespucci, nella direzione percorsa dal veicolo condotto dal era presente un sole radente. 14) Vero che a causa del predetto CP_2 sole radente, il sig. non si avvedeva della presenza della bici condotta dal giovane CP_2 Parte_1 sulle strisce pedonali. 15) Vero che il giovane a seguito dell'incidente ha sviluppato Parte_1 un disturbo d'ansia post traumatico da stress. 16) Vero che attualmente, ad oltre due anni Pt_1 dall'incidente, manifesta ancora disturbi notturni d'insonnia. 17) Vero che la vergogna per il grave inestetismo facciale lo portano ad isolarsi, non frequenta più gli amici ed i luoghi pubblici. 18) Vero che ha sviluppato una vera fobia, sembra che tutti lo guardino per curiosità, per commiserazione o ribrezzo. 19) Vero che è svogliato nello studio, poca concentrazione a scuola, rinuncia a praticare il suo sport preferito (il calcio), a frequentare gli amici, l'oratorio, insomma, secondo la famiglia e gli amici non è più il di Pt_1 prima, allegro, spensierato e diligente. Ora è scontroso, timoroso, arrabbiato e depresso. Si indicano a testimoni:
1. Agente c/o Polizia Locale di Cesano Boscone sui cap. da 1 a 13 2. Testimone_1 Agente c/o Polizia Locale di Cesano Boscone sui cap. da 1 a 13 3. Commissario di Testimone_2
P.L. Odierna c/o Polizia Locale di Cesano Boscone, sui cap. da 1 a 13 4. Residente a Per_1 Tes_3 Cesano Boscone Via Don Minzoni n. 3, sui cap. da 1 a 19 5. Domiciliato a Milano in Via Adige Tes_4 n. 3, sui cap. da 14 a 19 6. Via Brunelleschi n. 13, sui cap. da 14 a 1 Controparte_3
pagina 2 di 8 Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, a conferma della sentenza giudicare A) NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 4871 R.G. 2024 resa, al termine della causa n. 7844 R.G. 2020 dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. dottor Marco Carbonaro, depositata in data
9 maggio 2024, se del caso con diversa e/o più ampia motivazione. B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della gravata sentenza e di riconoscimento di un concorso di colpa in capo al signor quantificare il danno effettivamente subito da CP_2 Parte_1 ponendo l'onere del risarcimento a carico di in misura proporzionale al grado di corresponsabilità CP_1 attribuito al conducente della Peugeot 207. C) IN VIA ISTRUTTORIA: chiede che l'Ill.ma Corte CP_1 voglia, se del caso, disporre: I- CTU cinematica, al fine di accertare, previo esame dei documenti prodotti dalle parti e, in particolare, del filmato allegato al verbale di incidente (cfr. docc. 1 e 2), la velocità dei due veicoli coinvolti, la posizione della bicicletta al momento in cui la stessa è entrata nel campo visivo del conducente dell'automobile, nonché lo spazio di arresto di quest'ultima, verificando se il conducente dell'automobile aveva la possibilità di arrestare il proprio mezzo prima dell'impatto. II- CTU medico legale, al fine di accertare la reale entità dei danni riportati dal minore in conseguenza del Parte_1 sinistro. D) IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze della presente causa, oltre accessori di legge (Rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed IVA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.4871/ 24 depositata in data 9.5.2024 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda con cui costituitosi in luogo degli originari attori, genitori esercenti la Parte_1 patria potestà, una volta raggiunta la maggiore età, ha chiesto accertarsi la responsabilità prevalente di , conducente dell'auto tg EJ743 SY nella causazione del sinistro Controparte_2 occorso in data 24.10.2018 al predetto attore, con condanna in via solidale tra loro del conducente
, del proprietario del veicolo nonché della compagnia Controparte_2 Controparte_2 assicuratrice, del risarcimento del danno non patrimoniale da accertarsi in corso di causa, quantificato nella somma complessiva di euro 166.193,00 o nella minore o maggiore somma dovuta di giustizia, detratto quanto eventualmente attribuibile al grado di responsabilità del danneggiato.
In particolare il tribunale, sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare del video ritraente la dinamica del sinistro, ha accertato che aveva attraversato la Parte_1 strada sulle strisce pedonali, conducendo il proprio velocipede, senza dare la precedenza ai veicoli in transito e ponendo in atto una condotta gravemente imprudente tale da acquisire una efficacia causale esclusiva ed assorbente nella causazione del sinistro, tale da superare la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'art 2054 co 2 c.c., anche in ragione della imprevedibilità dell'evento che il conducente dell'auto, il quale dal suo canto aveva tenuto una condotta di guida scevra da negligenza e imprudenza, si era trovato a fronteggiare, essendo stato posto in essere un attraversamento rapido e repentino da parte di un velocipede.
Il tribunale ha pertanto posto le spese di lite a carico della parte attrice soccombente.
pagina 3 di 8 Avverso tale sentenza ha presentato appello articolando motivi così Parte_1 compendiati:
1) “Infondatezza, carenza o insufficienza della motivazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie e/o violazione dell'art. 191 commi 1° e/o 3° c.d.s.”: il tribunale, pur ammettendo che il ciclista non fosse tenuto a scendere dalla bicicletta, avrebbe omesso di considerare che l'onere di attenzione gravante sul conducente l'auto era più pregnante trattando si di strada in cui erano presenti dossi e segnaletica allertante la possibile presenza di bambini, in quanto il luogo dell'incidente si trova in prossimità di una scuola e il punto di investimento si è consumato sulle strisce pedonali;
l' evento pertanto non si sarebbe potuto qualificare imprevedibile e improvviso;
2) “Infondatezza del giudizio di “non rilevante e significativa imprudenza” della condotta di guida del conducente del mezzo investitore, travisamento delle risultanze istruttorie sul punto e/o violazione dell'art. 141 commi 1° e/o 3° c.d.s.”: viaggiava a circa 39 km/ h con il sole che CP_2 abbagliava il conducente, sicchè la guida tenuta non era adeguata al caso concreto, tant'è che era stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art.142 C.d.S.;
3) “Violazione della regola sulla ripartizione dell'onere probatorio in caso di sinistro tra veicoli prevista dall'art. 2054 comma 2° c.c.”:il passaggio con cui il tribunale ha affermato che non sarebbe sufficientemente dimostrato che il sole radente impedisse la visuale a CP_2 integrerebbe una violazione del riparto dell'onere probatorio in quanto fino a prova contraria è responsabile ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
4) “Infondatezza della motivazione che esclude ogni responsabilità in caso al sig. e/o CP_2 violazione del principio giurisprudenziale sul c.d. “rischio tipico prevedibile”: l'art. 191 C.d.S. che obbliga i conducenti di prevenire situazioni di pericolo non circoscrive l'evento all'attraversamento di un pedone, ma include qualsivoglia comportamento maldestro o scorretto dell'utente della strada, a maggior ragione in un'area urbana nelle vicinanze di una scuola co accanto una pista ciclabile, il tutto debitamente segnalato;
si sarebbe pertanto dovuta ravvisare una corresponsabilità del conducente ove non provato che la condotta tenuta fosse prudente e rispettosa del codice della strada;
5) “Infondatezza della decisione nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanze causale alla velocità del mezzo investitore”: neanche la velocità tenuta da sarebbe stata irrilevante, non essendo CP_2 provato che ad una velocità inferiore si sarebbe potuto evitare l'impatto;
6) “Mancata ammissione delle prove dedotte sulla dinamica del sinistro. Violazione del diritto alla prova dell'odierno appellante”: il tribunale avrebbe errato nel non ammettere le prove orali che avrebbero accertato l'imprudenza di in particolare che fosse distratto al momento Pt_2 dell'impatto.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata, invocando altresì l'espletamento di c.t.u. medico legale volto ad accertare le lesioni patite dal danneggiato e l'entità del risarcimento dovuto in ragione dei danni biologici permanenti e temporanei, avuto riguardo anche alla personalizzazione.
pagina 4 di 8 , costituitasi, ha contraddetto le avverse deduzioni, chiedendo in principalità il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in subordine, nella denegata ipotesi di un riconoscimento del concorso di colpa di quantificare il danno effettivamente subito da CP_2 [...]
ponendo l'onere del risarcimento a carico di in misura proporzionale al Parte_1 CP_1 grado di corresponsabilità attribuito al conducente dell'auto investitrice.
Alla prima udienza di trattazione del 30.1.2025 è stato disposto rinvio per appurare la corretta instaurazione del contraddittorio. All'udienza del 13.3.2025, dichiarata la contumacia di e CP_2
il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 29.5.2025, per la CP_2 rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta per tale udienza del 29.5.2025 la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed
è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare l'assunto secondo cui non è provato che abbia tenuto una condotta di guida colposa a cui ricollegare eziologicamente il verificarsi CP_2 del sinistro, essendo invece stato provato che l'appellante con condotta gravemente imprudente ha realizzato un attraversamento repentino che ha reso non evitabile l'impatto.
Deve premettersi che “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 05/05/2009).
Non è contestato che il sinistro sia avvenuto in prossimità di una scuola, sicchè era apposta idonea segnaletica, che lungo la strada correva una pista ciclabile e che la strada presentava dei dossi.
Tuttavia nel caso di specie ciò che viene in rilievo nella sua drammatica evidenza, è la repentina, veloce, improvvisa condotta di attraversamento da parte dell'allora minore, il quale, a bordo di velocipede, verosimilmente confidando nel fatto di essersi posto sulle strisce pedonali, si è posto davanti all'auto il cui conducente non ha avuto margini per mettere in atto manovre utili ad evitare l'impatto.
Sulla condotta dell'appellante viene in evidenza il plastico rilievo reso dal video in atti, da leggersi in correlazione con le dichiarazioni rese da l'amico a cui si accompagnava Tes_3 [...]
raccolte in sede di relazione di sinistro stradale ( doc. 2 fasc. I grado e doc. 1 Pt_1 CP_1 fasc.I grado . La diretta visione del video conferma il giudizio reso dal giudice di prime Pt_1 cure, che ha descritto come il velocipede sia “sbucato” davanti all'auto quando questa era già giunta in prossimità dell'attraversamento pedonale.Le dichiarazioni il quale era Tes_3 prossimo a al momento del sinistro, danno conto del fatto che costui avesse guardato Persona_2
pagina 5 di 8 solo a sinistra per effettuare il suo attraversamento, incurante del fatto che la strada era a due corsie di marcia, e che quindi i veicoli provenivano anche dalla destra. In effetti il video consente di rilevare che la manovra di attraversamento da parte delle due bici sia iniziata dopo il passaggio sulla corsia di sinistra di tre veicoli a poca distanza tra loro. La circostanza che i due abbiano attraversato la strada nel frangente in cui stava giungendo l'auto condotta da da destra CP_2 trova riscontro nella ulteriore precisazione offerta da il quale ha affermato che, accortosi Tes_3 dell'arrivo dell'auto, vi “passava dietro”.
Lo stesso video consente di apprezzare come l'auto fosse arrivata già in prossimità delle strisce quando gli si è palesato nel frangente della manovra di attraversamento. ha Parte_1 CP_2 arrestato il veicolo subitaneamente, posizionandosi ad una distanza minima dalle strisce, essendosi fermato con il proprio veicolo in prossimità delle stesse subito dopo l'impatto, non avendo neppure avuto modo di azionare prima alcuna frenata. La reazione di al momento in cui il ciclista CP_2 si è materializzato sulla carreggiata, perpendicolarmente rispetto alla direzione di marcia dei veicoli e, quindi, è stato avvistato, è stata immediata, segnalata dalla accensione subitanea delle luci degli stop dell'auto.
Sulla scorta di quanto esposto è rimasto non efficacemente contraddetto, come affermato dal giudice di prime cure, che la presenza di sole radente non è provato abbia avuto una efficacia causale nel sinistro. La circostanza che avesse l'aletta parasole abbassata si sposa con la CP_2 reazione subitanea del medesimo conducente, che non emerge abbia avuto alcuna difficoltà nel visualizzare l'ostacolo che gli si poneva davanti. Non può pertanto spiegare alcun valore probatorio il fatto che sia stato destinatario di contravvenzione ai sensi dell'art. 141 C.d.S “per non CP_2 avere tenuto una velocità adeguata alle condizioni climatiche /(sole radente)”. In proposito giova richiamare che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità” ( Cass.- Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023).
L'auto viaggiava poi nei limiti di velocità consentiti, la via era rettilinea e le condizioni di traffico erano normali. Le circostanze ulteriormente valorizzate dall'appellante in ordine alla localizzazione del luogo del sinistro (prossimità della scuola, percorso ciclabile, strisce pedonali) non sono di per sé idonee a fondare l'accertamento di una imprudente condotta di guida di CP_2
E' pacifico che ai sensi di legge El OU sia un utente della strada non assimilabile ad un pedone.E' pertanto non pertinente il richiamo all'art.191C.d.S. che disciplina il diritto di precedenza da assegnare ai pedoni. In ogni caso può giovare precisare che, anche in presenza di un pedone, se
è vero l'utente della strada nella circolazione deve “prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini e di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”, tale regola cautelare si fonda, come anche enunciato dall'appellante, sulla realizzazione di un “ rischio tipico prevedibile”(quale quello preso pagina 6 di 8 in considerazione dal precedente richiamato Cass Sez III n.5624 del 28.2.2020). Si può ragionevolmente escludere che dovesse prevedere l'attraversamento improvviso sulle CP_2 strisce pedonali del ciclista, minore o meno, in assenza di una percepibile presenza ai bordi della strada dello stesso, e che tale evenienza abbia integrato un rischio prevedibile, potendosi invece ritenere integrato, in astratto, un “rischio tipico prevedibile” l'attraversamento del ciclista su una pista ciclopedonale intersecante una strada destinata al transito delle auto. E' pertanto pienamente condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure nel passaggio in cui individua, nel caso concreto, quale evento ragionevolmente prevedibile quello consistente nell'attraversamento di un pedone, la cui velocità di marcia sarebbe stata fondatamente inferiore di quella tenuta da Pt_1
Infine, richiamato che la presunzione del concorso di colpa di cui all'art 2054 co.2 c.c. ha carattere sussidiario, operando in difetto di prova contraria, e nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, le deduzioni dell'appellante non sono state idonee ad inficiare l'assunto che nel sinistro abbia avuto una assorbente valenza causativa la condotta colposa tenuta da che ha contestato il Parte_1 CP_1 concorso, ha assolto il proprio onere probatorio, mentre, per contro, le circostanze addotte dall'appellante non hanno eliso la valenza probatoria esimente dei dati offerti da . Deve CP_1 quindi richiamarsi il principio secondo cui “ nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).
Quanto esposto consente di ritenere infondata la richiesta di supplemento istruttorio, atteso che la dinamica del sinistro è ricostruibile sulla scorta delle prove in atti senza margini di ambiguità, per altro verso le prove orali vertono su circostanze pacifiche o aventi ad oggetto valutazioni, mentre l'interrogatorio formale verterebbe su circostanze non aventi valenza confessoria.
Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da 52.001,00 a
260.000,00.
Nulla a disporsi in favore di e contumaci. CP_2 CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 4871/ 2024 del tribunale di Milano Parte_1
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% ;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1768/2024 promossa in grado d'appello
DA elettivamente domiciliato in viale e. Marelli, 19 scala 7 , Sesto San Giovanni Parte_1 presso lo studio dell'avv. MACCHI LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE CONTRO
elettivamente domiciliata in Viale Monte Nero, 4 Milano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. SCHIAVONE MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. STARACE STEFANIA
APPELLATA
[...]
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 4871/24 depositata il 9.5.2024 e notificata in pari data, così giudicare: nel merito: 1) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente del sig. conducente Controparte_2 dall'autovettura Peugeot 207 targata EJ 743 SY nella causazione del sinistro per cui è causa;
2) accertare i danni subiti da e per l'effetto condannare, ex art 2054 cod. civ., gli appellati, in Parte_1 via tra loro solidale tra loro, a corrispondere allo stesso per i danni tutti dal Parte_1 medesimo subiti, la somma che sarà accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi dalla data del fatto al saldo;
3) annullare – riformare la condanna di alla rifusione delle spese del Parte_1 giudizio di primo grado e condannare gli appellati, in solido tra loro, a restituire all'odierno appellante nelle more dovesse essere stato versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
4) condannare gli
pagina 1 di 8 appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di lite del giudizio di primo grado, oltre rimborso forfettario 15% sugli onorari e c.p.a. 4%; 5) per le competenze del presente giudizio d'appello, atteso che l'appellante, all'udienza del 13.3.2025, ha comunicato l'intervenuto superamento, da parte del nucleo familiare, della soglia di reddito prevista dalla legge, e considerato che, conseguentemente, è venuto meno il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si chiede la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% sugli onorari, contributo unificato se versato e c.p.a. 4%, con distrazione allo scrivente difensore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si rinnovano e ripropongono le istanze istruttorie già formulate negli atti di primo grado, ovvero: a) disporsi Ctu medico-legale sulla persona infortunata estesa anche agli Parte_1 aspetti psicologici;
b) ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. e Controparte_2 per testi sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) cpc che si riportano: 1) Vero che il giorno 24 ottobre 2018 alle ore 15.59 circa, il minore alla guida del velocipede Parte_1 di proprietà del padre, proveniente dalla casa dell'acqua nel comune di Cesano Boscone percorreva la pista ciclabile di Via Vespucci in direzione della scuola media L. Da Vinci. 2) Vero che giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, posto in corrispondenza della predetta scuola media, il minore, stando in sella della propria bici, svoltava a sinistra immettendosi sulle strisce pedonali di via Vespucci. 3) Vero che
[... la via Vespucci è una strada urbana ad una corsia per ogni senso di marcia. 4) Vero che il minore
dopo aver superato la prima corsia, mentre era al centro della seconda corsia veniva investito Pt_1 dall'autovettura Peugeot 207 targata EI 743 SY condotta da . 5) Vero che il sig. Controparte_2 percorreva la Via Vespucci, direzione Via Salvo D'Aquisto, a velocità elevata. 6) Vero che il sig. CP_2
accecato dal sole radente, non si avvedeva dell'attraversamento della bici sulle strisce pedonali. CP_2 7) Vero che l'urto è stato tanto violento che il giovane dopo essere stato colpito, veniva Parte_1
“scaraventato” per aria per poi cadere prima sul parabrezza dell'auto investitrice e poi sulla sede stradale. 8) Vero che il giovane cadde prono sulla sede stradale ad oltre cinque metri dalle strisce Parte_1 pedonali ove avvenne l'impatto con l'auto. 9) Vero che il sig. conducente dell'auto investitrice, CP_2 non pose in essere alcuna manovra per evitare l'urto e neppure azionò l'impianto frenante. Firmato Da: Lorenzo Macchi Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: bb43a7 10) Vero che il sig. nell'immediatezza dell'evento riferiva al padre di ed agli astanti, che stava CP_2 Pt_1 discutendo con la moglie e che si era momentaneamente distratto dalla guida. 11) Vero che all'inizio della via Vespucci nella direzione percorsa dall'auto condotta dal sig. è presente una segnaletica CP_2 verticale indicante la presenza di una serie di dossi sulla carreggiata ed un cartello di limite massimo di velocità di 40 km/h. 12) Vero che sulla via Vespucci, nei pressi della scuola, vi era e vi è una segnaletica verticale che presegnala “luoghi frequentati dai bambini”. 13) Vero che sulla via Vespucci, nella direzione percorsa dal veicolo condotto dal era presente un sole radente. 14) Vero che a causa del predetto CP_2 sole radente, il sig. non si avvedeva della presenza della bici condotta dal giovane CP_2 Parte_1 sulle strisce pedonali. 15) Vero che il giovane a seguito dell'incidente ha sviluppato Parte_1 un disturbo d'ansia post traumatico da stress. 16) Vero che attualmente, ad oltre due anni Pt_1 dall'incidente, manifesta ancora disturbi notturni d'insonnia. 17) Vero che la vergogna per il grave inestetismo facciale lo portano ad isolarsi, non frequenta più gli amici ed i luoghi pubblici. 18) Vero che ha sviluppato una vera fobia, sembra che tutti lo guardino per curiosità, per commiserazione o ribrezzo. 19) Vero che è svogliato nello studio, poca concentrazione a scuola, rinuncia a praticare il suo sport preferito (il calcio), a frequentare gli amici, l'oratorio, insomma, secondo la famiglia e gli amici non è più il di Pt_1 prima, allegro, spensierato e diligente. Ora è scontroso, timoroso, arrabbiato e depresso. Si indicano a testimoni:
1. Agente c/o Polizia Locale di Cesano Boscone sui cap. da 1 a 13 2. Testimone_1 Agente c/o Polizia Locale di Cesano Boscone sui cap. da 1 a 13 3. Commissario di Testimone_2
P.L. Odierna c/o Polizia Locale di Cesano Boscone, sui cap. da 1 a 13 4. Residente a Per_1 Tes_3 Cesano Boscone Via Don Minzoni n. 3, sui cap. da 1 a 19 5. Domiciliato a Milano in Via Adige Tes_4 n. 3, sui cap. da 14 a 19 6. Via Brunelleschi n. 13, sui cap. da 14 a 1 Controparte_3
pagina 2 di 8 Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, a conferma della sentenza giudicare A) NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 4871 R.G. 2024 resa, al termine della causa n. 7844 R.G. 2020 dal Tribunale di Milano, in persona del G.U. dottor Marco Carbonaro, depositata in data
9 maggio 2024, se del caso con diversa e/o più ampia motivazione. B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della gravata sentenza e di riconoscimento di un concorso di colpa in capo al signor quantificare il danno effettivamente subito da CP_2 Parte_1 ponendo l'onere del risarcimento a carico di in misura proporzionale al grado di corresponsabilità CP_1 attribuito al conducente della Peugeot 207. C) IN VIA ISTRUTTORIA: chiede che l'Ill.ma Corte CP_1 voglia, se del caso, disporre: I- CTU cinematica, al fine di accertare, previo esame dei documenti prodotti dalle parti e, in particolare, del filmato allegato al verbale di incidente (cfr. docc. 1 e 2), la velocità dei due veicoli coinvolti, la posizione della bicicletta al momento in cui la stessa è entrata nel campo visivo del conducente dell'automobile, nonché lo spazio di arresto di quest'ultima, verificando se il conducente dell'automobile aveva la possibilità di arrestare il proprio mezzo prima dell'impatto. II- CTU medico legale, al fine di accertare la reale entità dei danni riportati dal minore in conseguenza del Parte_1 sinistro. D) IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze della presente causa, oltre accessori di legge (Rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed IVA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.4871/ 24 depositata in data 9.5.2024 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda con cui costituitosi in luogo degli originari attori, genitori esercenti la Parte_1 patria potestà, una volta raggiunta la maggiore età, ha chiesto accertarsi la responsabilità prevalente di , conducente dell'auto tg EJ743 SY nella causazione del sinistro Controparte_2 occorso in data 24.10.2018 al predetto attore, con condanna in via solidale tra loro del conducente
, del proprietario del veicolo nonché della compagnia Controparte_2 Controparte_2 assicuratrice, del risarcimento del danno non patrimoniale da accertarsi in corso di causa, quantificato nella somma complessiva di euro 166.193,00 o nella minore o maggiore somma dovuta di giustizia, detratto quanto eventualmente attribuibile al grado di responsabilità del danneggiato.
In particolare il tribunale, sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare del video ritraente la dinamica del sinistro, ha accertato che aveva attraversato la Parte_1 strada sulle strisce pedonali, conducendo il proprio velocipede, senza dare la precedenza ai veicoli in transito e ponendo in atto una condotta gravemente imprudente tale da acquisire una efficacia causale esclusiva ed assorbente nella causazione del sinistro, tale da superare la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'art 2054 co 2 c.c., anche in ragione della imprevedibilità dell'evento che il conducente dell'auto, il quale dal suo canto aveva tenuto una condotta di guida scevra da negligenza e imprudenza, si era trovato a fronteggiare, essendo stato posto in essere un attraversamento rapido e repentino da parte di un velocipede.
Il tribunale ha pertanto posto le spese di lite a carico della parte attrice soccombente.
pagina 3 di 8 Avverso tale sentenza ha presentato appello articolando motivi così Parte_1 compendiati:
1) “Infondatezza, carenza o insufficienza della motivazione e/o travisamento delle risultanze istruttorie e/o violazione dell'art. 191 commi 1° e/o 3° c.d.s.”: il tribunale, pur ammettendo che il ciclista non fosse tenuto a scendere dalla bicicletta, avrebbe omesso di considerare che l'onere di attenzione gravante sul conducente l'auto era più pregnante trattando si di strada in cui erano presenti dossi e segnaletica allertante la possibile presenza di bambini, in quanto il luogo dell'incidente si trova in prossimità di una scuola e il punto di investimento si è consumato sulle strisce pedonali;
l' evento pertanto non si sarebbe potuto qualificare imprevedibile e improvviso;
2) “Infondatezza del giudizio di “non rilevante e significativa imprudenza” della condotta di guida del conducente del mezzo investitore, travisamento delle risultanze istruttorie sul punto e/o violazione dell'art. 141 commi 1° e/o 3° c.d.s.”: viaggiava a circa 39 km/ h con il sole che CP_2 abbagliava il conducente, sicchè la guida tenuta non era adeguata al caso concreto, tant'è che era stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art.142 C.d.S.;
3) “Violazione della regola sulla ripartizione dell'onere probatorio in caso di sinistro tra veicoli prevista dall'art. 2054 comma 2° c.c.”:il passaggio con cui il tribunale ha affermato che non sarebbe sufficientemente dimostrato che il sole radente impedisse la visuale a CP_2 integrerebbe una violazione del riparto dell'onere probatorio in quanto fino a prova contraria è responsabile ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
4) “Infondatezza della motivazione che esclude ogni responsabilità in caso al sig. e/o CP_2 violazione del principio giurisprudenziale sul c.d. “rischio tipico prevedibile”: l'art. 191 C.d.S. che obbliga i conducenti di prevenire situazioni di pericolo non circoscrive l'evento all'attraversamento di un pedone, ma include qualsivoglia comportamento maldestro o scorretto dell'utente della strada, a maggior ragione in un'area urbana nelle vicinanze di una scuola co accanto una pista ciclabile, il tutto debitamente segnalato;
si sarebbe pertanto dovuta ravvisare una corresponsabilità del conducente ove non provato che la condotta tenuta fosse prudente e rispettosa del codice della strada;
5) “Infondatezza della decisione nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanze causale alla velocità del mezzo investitore”: neanche la velocità tenuta da sarebbe stata irrilevante, non essendo CP_2 provato che ad una velocità inferiore si sarebbe potuto evitare l'impatto;
6) “Mancata ammissione delle prove dedotte sulla dinamica del sinistro. Violazione del diritto alla prova dell'odierno appellante”: il tribunale avrebbe errato nel non ammettere le prove orali che avrebbero accertato l'imprudenza di in particolare che fosse distratto al momento Pt_2 dell'impatto.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata, invocando altresì l'espletamento di c.t.u. medico legale volto ad accertare le lesioni patite dal danneggiato e l'entità del risarcimento dovuto in ragione dei danni biologici permanenti e temporanei, avuto riguardo anche alla personalizzazione.
pagina 4 di 8 , costituitasi, ha contraddetto le avverse deduzioni, chiedendo in principalità il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in subordine, nella denegata ipotesi di un riconoscimento del concorso di colpa di quantificare il danno effettivamente subito da CP_2 [...]
ponendo l'onere del risarcimento a carico di in misura proporzionale al Parte_1 CP_1 grado di corresponsabilità attribuito al conducente dell'auto investitrice.
Alla prima udienza di trattazione del 30.1.2025 è stato disposto rinvio per appurare la corretta instaurazione del contraddittorio. All'udienza del 13.3.2025, dichiarata la contumacia di e CP_2
il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 29.5.2025, per la CP_2 rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta per tale udienza del 29.5.2025 la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed
è stata decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare l'assunto secondo cui non è provato che abbia tenuto una condotta di guida colposa a cui ricollegare eziologicamente il verificarsi CP_2 del sinistro, essendo invece stato provato che l'appellante con condotta gravemente imprudente ha realizzato un attraversamento repentino che ha reso non evitabile l'impatto.
Deve premettersi che “In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 05/05/2009).
Non è contestato che il sinistro sia avvenuto in prossimità di una scuola, sicchè era apposta idonea segnaletica, che lungo la strada correva una pista ciclabile e che la strada presentava dei dossi.
Tuttavia nel caso di specie ciò che viene in rilievo nella sua drammatica evidenza, è la repentina, veloce, improvvisa condotta di attraversamento da parte dell'allora minore, il quale, a bordo di velocipede, verosimilmente confidando nel fatto di essersi posto sulle strisce pedonali, si è posto davanti all'auto il cui conducente non ha avuto margini per mettere in atto manovre utili ad evitare l'impatto.
Sulla condotta dell'appellante viene in evidenza il plastico rilievo reso dal video in atti, da leggersi in correlazione con le dichiarazioni rese da l'amico a cui si accompagnava Tes_3 [...]
raccolte in sede di relazione di sinistro stradale ( doc. 2 fasc. I grado e doc. 1 Pt_1 CP_1 fasc.I grado . La diretta visione del video conferma il giudizio reso dal giudice di prime Pt_1 cure, che ha descritto come il velocipede sia “sbucato” davanti all'auto quando questa era già giunta in prossimità dell'attraversamento pedonale.Le dichiarazioni il quale era Tes_3 prossimo a al momento del sinistro, danno conto del fatto che costui avesse guardato Persona_2
pagina 5 di 8 solo a sinistra per effettuare il suo attraversamento, incurante del fatto che la strada era a due corsie di marcia, e che quindi i veicoli provenivano anche dalla destra. In effetti il video consente di rilevare che la manovra di attraversamento da parte delle due bici sia iniziata dopo il passaggio sulla corsia di sinistra di tre veicoli a poca distanza tra loro. La circostanza che i due abbiano attraversato la strada nel frangente in cui stava giungendo l'auto condotta da da destra CP_2 trova riscontro nella ulteriore precisazione offerta da il quale ha affermato che, accortosi Tes_3 dell'arrivo dell'auto, vi “passava dietro”.
Lo stesso video consente di apprezzare come l'auto fosse arrivata già in prossimità delle strisce quando gli si è palesato nel frangente della manovra di attraversamento. ha Parte_1 CP_2 arrestato il veicolo subitaneamente, posizionandosi ad una distanza minima dalle strisce, essendosi fermato con il proprio veicolo in prossimità delle stesse subito dopo l'impatto, non avendo neppure avuto modo di azionare prima alcuna frenata. La reazione di al momento in cui il ciclista CP_2 si è materializzato sulla carreggiata, perpendicolarmente rispetto alla direzione di marcia dei veicoli e, quindi, è stato avvistato, è stata immediata, segnalata dalla accensione subitanea delle luci degli stop dell'auto.
Sulla scorta di quanto esposto è rimasto non efficacemente contraddetto, come affermato dal giudice di prime cure, che la presenza di sole radente non è provato abbia avuto una efficacia causale nel sinistro. La circostanza che avesse l'aletta parasole abbassata si sposa con la CP_2 reazione subitanea del medesimo conducente, che non emerge abbia avuto alcuna difficoltà nel visualizzare l'ostacolo che gli si poneva davanti. Non può pertanto spiegare alcun valore probatorio il fatto che sia stato destinatario di contravvenzione ai sensi dell'art. 141 C.d.S “per non CP_2 avere tenuto una velocità adeguata alle condizioni climatiche /(sole radente)”. In proposito giova richiamare che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità” ( Cass.- Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023).
L'auto viaggiava poi nei limiti di velocità consentiti, la via era rettilinea e le condizioni di traffico erano normali. Le circostanze ulteriormente valorizzate dall'appellante in ordine alla localizzazione del luogo del sinistro (prossimità della scuola, percorso ciclabile, strisce pedonali) non sono di per sé idonee a fondare l'accertamento di una imprudente condotta di guida di CP_2
E' pacifico che ai sensi di legge El OU sia un utente della strada non assimilabile ad un pedone.E' pertanto non pertinente il richiamo all'art.191C.d.S. che disciplina il diritto di precedenza da assegnare ai pedoni. In ogni caso può giovare precisare che, anche in presenza di un pedone, se
è vero l'utente della strada nella circolazione deve “prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini e di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”, tale regola cautelare si fonda, come anche enunciato dall'appellante, sulla realizzazione di un “ rischio tipico prevedibile”(quale quello preso pagina 6 di 8 in considerazione dal precedente richiamato Cass Sez III n.5624 del 28.2.2020). Si può ragionevolmente escludere che dovesse prevedere l'attraversamento improvviso sulle CP_2 strisce pedonali del ciclista, minore o meno, in assenza di una percepibile presenza ai bordi della strada dello stesso, e che tale evenienza abbia integrato un rischio prevedibile, potendosi invece ritenere integrato, in astratto, un “rischio tipico prevedibile” l'attraversamento del ciclista su una pista ciclopedonale intersecante una strada destinata al transito delle auto. E' pertanto pienamente condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure nel passaggio in cui individua, nel caso concreto, quale evento ragionevolmente prevedibile quello consistente nell'attraversamento di un pedone, la cui velocità di marcia sarebbe stata fondatamente inferiore di quella tenuta da Pt_1
Infine, richiamato che la presunzione del concorso di colpa di cui all'art 2054 co.2 c.c. ha carattere sussidiario, operando in difetto di prova contraria, e nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, le deduzioni dell'appellante non sono state idonee ad inficiare l'assunto che nel sinistro abbia avuto una assorbente valenza causativa la condotta colposa tenuta da che ha contestato il Parte_1 CP_1 concorso, ha assolto il proprio onere probatorio, mentre, per contro, le circostanze addotte dall'appellante non hanno eliso la valenza probatoria esimente dei dati offerti da . Deve CP_1 quindi richiamarsi il principio secondo cui “ nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019).
Quanto esposto consente di ritenere infondata la richiesta di supplemento istruttorio, atteso che la dinamica del sinistro è ricostruibile sulla scorta delle prove in atti senza margini di ambiguità, per altro verso le prove orali vertono su circostanze pacifiche o aventi ad oggetto valutazioni, mentre l'interrogatorio formale verterebbe su circostanze non aventi valenza confessoria.
Da quanto sopra esposto consegue che la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da 52.001,00 a
260.000,00.
Nulla a disporsi in favore di e contumaci. CP_2 CP_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 4871/ 2024 del tribunale di Milano Parte_1
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% ;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 4 giugno 2025
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente Margherita Monte
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