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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE MAIO, elettivamente domiciliato in via Vittorio Veneto 107, Bresso, presso il difensore avv. GIUSEPPE MAIO;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELE Controparte_1 P.IVA_2
BRACCHI e dell'avv. SERGIO NUGNES, elettivamente domiciliato in via Pedersoli, 32, Chiari, presso il difensore avv. EMANUELE BRACCHI;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.3.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 27.7.2023 Controparte_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pubblicato dal Parte_1
Tribunale di Milano il 18.02.2023 con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore della convenuta opposta, attrice sostanziale, la somma capitale di € 36.279,00 oltre interessi e spese, dovuta in forza del contratto di subappalto stipulato da con Parte_1 [...] delle lavorazioni da questa eseguite in esecuzione di tale contratto, cristallizzate Controparte_1 dai due stati di avanzamento lavori versati in atti, sulla scorta dei quali sono state emesse le due fatture azionate in sede monitoria. L'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta e il mancato avvio, nonché completamento, dei lavori oggetto del contratto;
ha, inoltre, eccepito di aver patito danni a Pt_1 causa dell'inadempimento di parte attrice e che i SAL prodotti dall'opposta in sede monitoria sarebbero inidonei a provare l'avvenuta esecuzione delle opere, nonché l'inesigibilità del credito in ragione dell'asserito omesso inoltro, da parte della subappaltatrice, della documentazione attestante la propria regolarità contributiva e retributiva. ha concluso chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare la Parte_1 risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale di con Controparte_1 conseguente accertamento del fatto che nulla è dovuto a a parte di Controparte_1 [...] con riferimento al credito inerente alle fatture azionate in sede Parte_1 monitoria e revoca del decreto ingiuntivo n. 9145/2023 pubblicato in data 18.05.2023; - in subordine, l'opponente ha domandato di respingere o comunque ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria all'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si è costituita Controparte_1 contestando le avverse eccezioni ed allegazioni e deducendo che: - ha Controparte_1 stipulato in data 26.07.2022 un contratto di subappalto con la , Controparte_2 contratto avente a oggetto l'esecuzione di lavorazioni edili per la ristrutturazione e realizzazione di nuovo sopralzo uffici di una palazzina già esistente e sita in via A. Sciesa n° 29 nel Comune di
Villasanta (doc. 1); - il corrispettivo per dette lavorazioni veniva concordato a misura in complessivi € 54.244,08; - le lavorazioni venivano iniziate e terminate a regola d'arte, tanto che la loro effettiva esecuzione veniva attestata mediante la redazione di stati di avanzamento lavori, a cui seguiva puntuale fatturazione;
- infatti, sulla scorta delle lavorazioni effettuate, venivano redatti i seguenti s.a.l.: a. del 09.09.2022, per l'importo di € 18.100,00 (doc. 2), cui seguiva l'emissione della fattura n° 100/2022 (doc. 3), l'unica a essere stata saldata dall'opponente, b. del 05.10.2022, per l'importo di € 21.170,00 (doc. 4), cui seguiva l'emissione della fattura n° 105/2022 (doc. 5); c. del 08.11.2022, per l'importo di € 15.109,00 (doc. 6), cui seguiva l'emissione della fattura n°
120/2022 (doc. 7); - a fronte di un corrispettivo contrattuale di € 54.244,08, gli stati di avanzamento lavori redatti in contraddittorio tra le parti e da queste sottoscritti, attestano Contro l'esecuzione di opere per complessivi € 54.379,00; - la contraente veniva estinta per incorporazione alla (docc. 8-9-10); - benché l'opponente abbia confermato l'impegno al Pt_1 pagamento delle fatture aperte con due distinte comunicazioni, rispettivamente del 22.11.2022 e del 20.12.2022 (docc. 11-12) sostenendo che le fatture di cui in questa sede Controparte_1 chiede la condanna al pagamento fossero “in pagamento”, nessun versamento è stato effettuato in
2 favore della convenuta opposta;
- che le generiche, confuse e non provate eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente sono prive di fondamento e che l'effettuazione delle opere è documentalmente attestata dalla redazione in contraddittorio degli stati di avanzamento lavori, sottoscritti anche dall'appaltatrice che, infatti, non contesta né l'autenticità dei documenti né Pt_1 ne disconosce la sottoscrizione;
- che è dunque provato per tabulas l'adempimento di Staff;
- non vi
è alcuna produzione documentale di a sostegno delle contestazioni sollevate in merito Pt_1 all'operato dell'opposta; - che del pari generica, non circostanziata e non provata è l'allegazione relativa alla pretesa causazione di danni in ragione dell'inadempimento dell'opposta; - che, ai sensi dell'art.
5.1 del contratto, “L'appaltatore redigerà lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) con cadenza mensile, entro il giorno 25 del mese di competenza, e ciò sulla base dei lavori effettivamente realizzati in opera dall'appaltatore. Eventuali difformità e/o errori riscontrati nella redazione della contabilità lavori mensile (S.A.L.) saranno oggetto di conguagli applicati sul primo stato di avanzamento lavori utili e/o sul S.A.L. finale” e che l'art.
5.2 del contratto stabilisce che “Lo stato di avanzamento lavori – subordinato all'ottenimento del visto dell'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante o delegato – sarà trasmesso al subappaltatore a mezzo posta elettronica o tramite fax. Copia dello stato di avanzamento lavori munito del visto del legale rappresentante dell'appaltatore o delegato, dovrà essere allegato alla fattura emessa dal subappaltatore, che dovrà essere trasmessa all'appaltatore mediante fatturazione elettronica cod. ”; - che, con riguardo all'eccepita inesigibilità del credito, per espresso C.F._1 accordo intervenuto, le parti avevano deciso di modificare l'elenco della documentazione richiesta espungendo da questo insieme le buste paga e i relativi bonifici (doc. 13), con la conseguenza che controparte, omette di riferire che, rispetto a quanto contrattualmente previsto, le parti avessero inteso derogarvi;
- che, comunque, oltre a versarsi in atti i documenti richiesti: - Dichiarazioni del legale rappresentante cd. lettera di manleva (doc. 14), - Elenco nominativi dei lavoratori che operano in cantiere (doc. 15), - Quietanze F24 contributi (doc. 16), - DURC in corso di validità
(doc. 17), a riprova del perfetto operato della convenuta si producono altresì le comunicazioni di invio degli stessi avvenute con mail del 27.10.2022 e del 05.12.2022 (docc. 18-19); - ad ulteriore conferma del fatto che la documentazione in questione fosse stata regolarmente consegnata a controparte si evidenzia che, a fronte delle numerose richieste di pagamento avanzate da Staff, Pt_1 non ha mai eccepito l'inesigibilità del credito per il mancato inoltro di tali documenti;
- che con comunicazione del 20.12.2022, e, pertanto, a fusione societaria compiuta e dopo i vari solleciti di pagamento inviati dalla Staff, l'opponente abbia inoltrato una promessa di pagamento – nemmeno menzionata da controparte – del seguente tenore: “Per quanto concerne le fatture intestate a
[...]
Pt_
a seguito della fusione con nei prossimi giorni verranno liquidate”; - che è evidente la CP_2
3 temerarietà dell'opposizione di tanto più considerata la domanda di risoluzione del contratto Pt_1 dalla stessa proposta.
a chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n° 9145/2023, R.G. n° 7705/2023 Controparte_1 pubblicato il 18.05.2023 dal Tribunale di Milano, con vittoria di spese di lite, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rinviato la causa per la decisione e il giudizio, all'udienza del 4.3.2025, è stato assunto in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
I fatti costitutivi del diritto di credito azionato dall'opposta sono risultati provati.
Il 26.07.2022 (poi estinta a seguito di fusione per Controparte_1 Controparte_2 incorporazione con l'attuale convenuta hanno stipulato un Parte_1 contratto di subappalto per lavorazioni edili dell'importo di € 54.244,08.
La documentazione versata in atti dimostra che parte opposta ha iniziato e anche eseguito le opere oggetto del contratto di subappalto e per il cui corrispettivo agisce l'opposta.
Segnatamente sono versati in atti gli stati di avanzamento lavori – tutti debitamente sottoscritti - attestanti l'esecuzione di opere per € 54.379,00, che, ai sensi dell'art.
5.1 del contratto sono emessi sulla base dei lavori effettivamente realizzati in opera dall'appaltatrice (cfr. doc da 2 a 7 comparsa Contr di costituzione e risposta. di parte opposta: del 09.09.2022, per l'importo di € 18.100,00, cui Contr seguiva l'emissione della fattura n° 100/2022, l'unica a essere stata saldata dall'opponente; del 05.10.2022, per l'importo di € 21.170,00, cui seguiva l'emissione della fattura n° 105/2022; Contr del 08.11.2022, per l'importo di € 15.109,00, cui seguiva l'emissione della fattura n°
120/2022).
Ancora, dalla documentazione versata in atti si evince che con comunicazioni del 22.11.2022 e del
20.12.2022, la convenuta dichiarava che le fatture aperte (n° 105/2022 e n° 120/2022, per l'importo totale di € 36.279,00) erano “in pagamento”, così sostanzialmente riconoscendo la sussistenza del diritto di credito dell'odierna opposta (cfr. 11 e 12 comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Deve, inoltre, osservarsi che a confutato l'eccepita inesigibilità del credito Controparte_1 azionato, avendo versato nel fascicolo processuale la documentazione sub. doc. 13, 14, 15, 16 e 17 comparsa di costituzione e risposta, contenente le buste paga e i relativi bonifici in relazione ai dipendenti della subappaltatrice, nonché i l'elenco nominativi e l'altra documentazione Pt_2
4 prevista nel contratto di subappalto onde consentire alla subappaltatrice di esigere il pagamento del corrispettivo ad essa spettante;
tutto già debitamente comunicato a Parte_1 con e-mail del 27.10.2022 e del 15.12.2022 (doc. 18 e 19 opposta).
[...]
A fronte delle superiori risultanze processuali tutte le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione al preteso inadempimento contrattuale di si rivelano inidonee a Controparte_1 paralizzare la domanda dell'opposta, tanto più considerata la loro estrema genericità – con riguardo al mancato inizio e/o alla mancata esecuzione delle opere e ai pretesi danni che ne sarebbero conseguiti (che non sono nemmeno stati indicati e quantificati) – e tenuto conto della contraddittorietà intrinseca di tali difese (non si comprende se l'opponente assume che i lavori non siano mai iniziati o che siano iniziati ma non siano mai stati proseguiti o ultimati) e dell'evidente contrasto con il comportamento di che ha finanche dichiarato Parte_1 che le fatture in oggetto erano in pagamento, ciò sottendendo un riconoscimento del credito ex adverso vantato.
A fronte di ciò va ribadita l'irrilevanza dei mezzi di prova dedotti dall'opponente, che per tale ragione non sono stati ammessi.
In conclusione, tutte le domande proposte nell'atto di citazione in opposizione notificato da
[...] nei confronti di devono essere respinte e il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte opponente, nella misura che si liquida in dispositivo in ossequio ai parametri di cui ai DM nn. 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Con riguardo alla domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 deve osservarsi che la genericità delle difese e delle contestazioni sollevate da Parte_1 nella propria opposizione e la loro contrarietà al comportamento dalla stessa tenuto in precedenza e alle dichiarazioni rassicurative in ordine al pagamento del credito siano elementi sufficienti e idonei a dimostrare la natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione proposta.
Sussistono pertanto, a parere della scrivente, gli estremi della responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 co. 3 c.p.c., che, diversamente dall'ipotesi tradizionale di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c., consente la condanna, anche d'ufficio, in tutti i casi di soccombenza, con quantificazione del pregiudizio secondo equità, pur in assenza di una prova del danno, nel rispetto del principio di proporzionalità. deve, pertanto, essere condannata al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi Parte_1 dell'art. 96 co. 3 c.p.c., determinata in via equitativa, avuto riguardo all'importo da liquidarsi per
5 le spese, assunto a parametro di riferimento (in tema, tra le molte, cfr. sentenza Sezioni Unite n.
9912/2018) e, più precisamente, nella misura di un terzo di tale importo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9145/2023 pubblicato in data 18.05.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1 forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, quanto al giudizio di opposizione;
4) condanna a pagare in favore dell'opposta la somma di euro Parte_1
1.330,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) condanna altresì al pagamento, in favore della cassa delle Parte_1 ammende, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c..
Così deciso in Milano il 08.04.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE MAIO, elettivamente domiciliato in via Vittorio Veneto 107, Bresso, presso il difensore avv. GIUSEPPE MAIO;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELE Controparte_1 P.IVA_2
BRACCHI e dell'avv. SERGIO NUGNES, elettivamente domiciliato in via Pedersoli, 32, Chiari, presso il difensore avv. EMANUELE BRACCHI;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.3.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a in data 27.7.2023 Controparte_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo pubblicato dal Parte_1
Tribunale di Milano il 18.02.2023 con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore della convenuta opposta, attrice sostanziale, la somma capitale di € 36.279,00 oltre interessi e spese, dovuta in forza del contratto di subappalto stipulato da con Parte_1 [...] delle lavorazioni da questa eseguite in esecuzione di tale contratto, cristallizzate Controparte_1 dai due stati di avanzamento lavori versati in atti, sulla scorta dei quali sono state emesse le due fatture azionate in sede monitoria. L'opponente ha eccepito l'inadempimento dell'opposta e il mancato avvio, nonché completamento, dei lavori oggetto del contratto;
ha, inoltre, eccepito di aver patito danni a Pt_1 causa dell'inadempimento di parte attrice e che i SAL prodotti dall'opposta in sede monitoria sarebbero inidonei a provare l'avvenuta esecuzione delle opere, nonché l'inesigibilità del credito in ragione dell'asserito omesso inoltro, da parte della subappaltatrice, della documentazione attestante la propria regolarità contributiva e retributiva. ha concluso chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare la Parte_1 risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale di con Controparte_1 conseguente accertamento del fatto che nulla è dovuto a a parte di Controparte_1 [...] con riferimento al credito inerente alle fatture azionate in sede Parte_1 monitoria e revoca del decreto ingiuntivo n. 9145/2023 pubblicato in data 18.05.2023; - in subordine, l'opponente ha domandato di respingere o comunque ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria all'esito del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si è costituita Controparte_1 contestando le avverse eccezioni ed allegazioni e deducendo che: - ha Controparte_1 stipulato in data 26.07.2022 un contratto di subappalto con la , Controparte_2 contratto avente a oggetto l'esecuzione di lavorazioni edili per la ristrutturazione e realizzazione di nuovo sopralzo uffici di una palazzina già esistente e sita in via A. Sciesa n° 29 nel Comune di
Villasanta (doc. 1); - il corrispettivo per dette lavorazioni veniva concordato a misura in complessivi € 54.244,08; - le lavorazioni venivano iniziate e terminate a regola d'arte, tanto che la loro effettiva esecuzione veniva attestata mediante la redazione di stati di avanzamento lavori, a cui seguiva puntuale fatturazione;
- infatti, sulla scorta delle lavorazioni effettuate, venivano redatti i seguenti s.a.l.: a. del 09.09.2022, per l'importo di € 18.100,00 (doc. 2), cui seguiva l'emissione della fattura n° 100/2022 (doc. 3), l'unica a essere stata saldata dall'opponente, b. del 05.10.2022, per l'importo di € 21.170,00 (doc. 4), cui seguiva l'emissione della fattura n° 105/2022 (doc. 5); c. del 08.11.2022, per l'importo di € 15.109,00 (doc. 6), cui seguiva l'emissione della fattura n°
120/2022 (doc. 7); - a fronte di un corrispettivo contrattuale di € 54.244,08, gli stati di avanzamento lavori redatti in contraddittorio tra le parti e da queste sottoscritti, attestano Contro l'esecuzione di opere per complessivi € 54.379,00; - la contraente veniva estinta per incorporazione alla (docc. 8-9-10); - benché l'opponente abbia confermato l'impegno al Pt_1 pagamento delle fatture aperte con due distinte comunicazioni, rispettivamente del 22.11.2022 e del 20.12.2022 (docc. 11-12) sostenendo che le fatture di cui in questa sede Controparte_1 chiede la condanna al pagamento fossero “in pagamento”, nessun versamento è stato effettuato in
2 favore della convenuta opposta;
- che le generiche, confuse e non provate eccezioni e contestazioni sollevate dall'opponente sono prive di fondamento e che l'effettuazione delle opere è documentalmente attestata dalla redazione in contraddittorio degli stati di avanzamento lavori, sottoscritti anche dall'appaltatrice che, infatti, non contesta né l'autenticità dei documenti né Pt_1 ne disconosce la sottoscrizione;
- che è dunque provato per tabulas l'adempimento di Staff;
- non vi
è alcuna produzione documentale di a sostegno delle contestazioni sollevate in merito Pt_1 all'operato dell'opposta; - che del pari generica, non circostanziata e non provata è l'allegazione relativa alla pretesa causazione di danni in ragione dell'inadempimento dell'opposta; - che, ai sensi dell'art.
5.1 del contratto, “L'appaltatore redigerà lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) con cadenza mensile, entro il giorno 25 del mese di competenza, e ciò sulla base dei lavori effettivamente realizzati in opera dall'appaltatore. Eventuali difformità e/o errori riscontrati nella redazione della contabilità lavori mensile (S.A.L.) saranno oggetto di conguagli applicati sul primo stato di avanzamento lavori utili e/o sul S.A.L. finale” e che l'art.
5.2 del contratto stabilisce che “Lo stato di avanzamento lavori – subordinato all'ottenimento del visto dell'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante o delegato – sarà trasmesso al subappaltatore a mezzo posta elettronica o tramite fax. Copia dello stato di avanzamento lavori munito del visto del legale rappresentante dell'appaltatore o delegato, dovrà essere allegato alla fattura emessa dal subappaltatore, che dovrà essere trasmessa all'appaltatore mediante fatturazione elettronica cod. ”; - che, con riguardo all'eccepita inesigibilità del credito, per espresso C.F._1 accordo intervenuto, le parti avevano deciso di modificare l'elenco della documentazione richiesta espungendo da questo insieme le buste paga e i relativi bonifici (doc. 13), con la conseguenza che controparte, omette di riferire che, rispetto a quanto contrattualmente previsto, le parti avessero inteso derogarvi;
- che, comunque, oltre a versarsi in atti i documenti richiesti: - Dichiarazioni del legale rappresentante cd. lettera di manleva (doc. 14), - Elenco nominativi dei lavoratori che operano in cantiere (doc. 15), - Quietanze F24 contributi (doc. 16), - DURC in corso di validità
(doc. 17), a riprova del perfetto operato della convenuta si producono altresì le comunicazioni di invio degli stessi avvenute con mail del 27.10.2022 e del 05.12.2022 (docc. 18-19); - ad ulteriore conferma del fatto che la documentazione in questione fosse stata regolarmente consegnata a controparte si evidenzia che, a fronte delle numerose richieste di pagamento avanzate da Staff, Pt_1 non ha mai eccepito l'inesigibilità del credito per il mancato inoltro di tali documenti;
- che con comunicazione del 20.12.2022, e, pertanto, a fusione societaria compiuta e dopo i vari solleciti di pagamento inviati dalla Staff, l'opponente abbia inoltrato una promessa di pagamento – nemmeno menzionata da controparte – del seguente tenore: “Per quanto concerne le fatture intestate a
[...]
Pt_
a seguito della fusione con nei prossimi giorni verranno liquidate”; - che è evidente la CP_2
3 temerarietà dell'opposizione di tanto più considerata la domanda di risoluzione del contratto Pt_1 dalla stessa proposta.
a chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n° 9145/2023, R.G. n° 7705/2023 Controparte_1 pubblicato il 18.05.2023 dal Tribunale di Milano, con vittoria di spese di lite, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La giudice, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha rinviato la causa per la decisione e il giudizio, all'udienza del 4.3.2025, è stato assunto in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
***
L'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
I fatti costitutivi del diritto di credito azionato dall'opposta sono risultati provati.
Il 26.07.2022 (poi estinta a seguito di fusione per Controparte_1 Controparte_2 incorporazione con l'attuale convenuta hanno stipulato un Parte_1 contratto di subappalto per lavorazioni edili dell'importo di € 54.244,08.
La documentazione versata in atti dimostra che parte opposta ha iniziato e anche eseguito le opere oggetto del contratto di subappalto e per il cui corrispettivo agisce l'opposta.
Segnatamente sono versati in atti gli stati di avanzamento lavori – tutti debitamente sottoscritti - attestanti l'esecuzione di opere per € 54.379,00, che, ai sensi dell'art.
5.1 del contratto sono emessi sulla base dei lavori effettivamente realizzati in opera dall'appaltatrice (cfr. doc da 2 a 7 comparsa Contr di costituzione e risposta. di parte opposta: del 09.09.2022, per l'importo di € 18.100,00, cui Contr seguiva l'emissione della fattura n° 100/2022, l'unica a essere stata saldata dall'opponente; del 05.10.2022, per l'importo di € 21.170,00, cui seguiva l'emissione della fattura n° 105/2022; Contr del 08.11.2022, per l'importo di € 15.109,00, cui seguiva l'emissione della fattura n°
120/2022).
Ancora, dalla documentazione versata in atti si evince che con comunicazioni del 22.11.2022 e del
20.12.2022, la convenuta dichiarava che le fatture aperte (n° 105/2022 e n° 120/2022, per l'importo totale di € 36.279,00) erano “in pagamento”, così sostanzialmente riconoscendo la sussistenza del diritto di credito dell'odierna opposta (cfr. 11 e 12 comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Deve, inoltre, osservarsi che a confutato l'eccepita inesigibilità del credito Controparte_1 azionato, avendo versato nel fascicolo processuale la documentazione sub. doc. 13, 14, 15, 16 e 17 comparsa di costituzione e risposta, contenente le buste paga e i relativi bonifici in relazione ai dipendenti della subappaltatrice, nonché i l'elenco nominativi e l'altra documentazione Pt_2
4 prevista nel contratto di subappalto onde consentire alla subappaltatrice di esigere il pagamento del corrispettivo ad essa spettante;
tutto già debitamente comunicato a Parte_1 con e-mail del 27.10.2022 e del 15.12.2022 (doc. 18 e 19 opposta).
[...]
A fronte delle superiori risultanze processuali tutte le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione al preteso inadempimento contrattuale di si rivelano inidonee a Controparte_1 paralizzare la domanda dell'opposta, tanto più considerata la loro estrema genericità – con riguardo al mancato inizio e/o alla mancata esecuzione delle opere e ai pretesi danni che ne sarebbero conseguiti (che non sono nemmeno stati indicati e quantificati) – e tenuto conto della contraddittorietà intrinseca di tali difese (non si comprende se l'opponente assume che i lavori non siano mai iniziati o che siano iniziati ma non siano mai stati proseguiti o ultimati) e dell'evidente contrasto con il comportamento di che ha finanche dichiarato Parte_1 che le fatture in oggetto erano in pagamento, ciò sottendendo un riconoscimento del credito ex adverso vantato.
A fronte di ciò va ribadita l'irrilevanza dei mezzi di prova dedotti dall'opponente, che per tale ragione non sono stati ammessi.
In conclusione, tutte le domande proposte nell'atto di citazione in opposizione notificato da
[...] nei confronti di devono essere respinte e il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte opponente, nella misura che si liquida in dispositivo in ossequio ai parametri di cui ai DM nn. 55/14 e 147/22, tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Con riguardo alla domanda di condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1 deve osservarsi che la genericità delle difese e delle contestazioni sollevate da Parte_1 nella propria opposizione e la loro contrarietà al comportamento dalla stessa tenuto in precedenza e alle dichiarazioni rassicurative in ordine al pagamento del credito siano elementi sufficienti e idonei a dimostrare la natura meramente dilatoria e pretestuosa dell'opposizione proposta.
Sussistono pertanto, a parere della scrivente, gli estremi della responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 co. 3 c.p.c., che, diversamente dall'ipotesi tradizionale di cui all'art. 96, co. 1 c.p.c., consente la condanna, anche d'ufficio, in tutti i casi di soccombenza, con quantificazione del pregiudizio secondo equità, pur in assenza di una prova del danno, nel rispetto del principio di proporzionalità. deve, pertanto, essere condannata al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi Parte_1 dell'art. 96 co. 3 c.p.c., determinata in via equitativa, avuto riguardo all'importo da liquidarsi per
5 le spese, assunto a parametro di riferimento (in tema, tra le molte, cfr. sentenza Sezioni Unite n.
9912/2018) e, più precisamente, nella misura di un terzo di tale importo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9145/2023 pubblicato in data 18.05.2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1 forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, quanto al giudizio di opposizione;
4) condanna a pagare in favore dell'opposta la somma di euro Parte_1
1.330,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) condanna altresì al pagamento, in favore della cassa delle Parte_1 ammende, della somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c..
Così deciso in Milano il 08.04.2025
La Giudice
(Paola Condorelli)
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