Articolo 1 della Legge 30 luglio 1991, n. 245
Articolo 2
Versione
8 agosto 1991
Art. 1. 1. Il personale gia' dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411 , in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 411/1968 reca: "Abolizione del divieto di importazione degli zolfi e messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani".
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato", ed e' entrata in vigore il 13 luglio 1980.
- Il D.P.R. n. 310/1981 reca: "Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale".
Entrata in vigore il 8 agosto 1991