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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT RI ME, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Cantarano;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
(contumace) CP_2
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2024, la proponeva opposizione avverso avviso di Parte_1 addebito n. 35720230001068946000, formato il 24.10.2023 e notificato mezzo p.e.c. il 28.11.2023, per l'importo di euro 148.623,43, eccependo varie criticità formali del titolo e del verbale di accertamento da cui traeva origine.
Si costituiva l' resistendo all'opposizione e chiedendone l'integrale reiezione. CP_1
Seppur ritualmente in giudizio, la invece, non si costituiva, restando contumace. Controparte_2 All'udienza del 3.12.2024, il legale rappresentate della società ricorrente compariva personalmente dichiarando espressamente “di riconoscere il debito portato dall'avviso di addebito opposto” e manifestava la propria intenzione di onorarlo.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.), infatti, la documentava di aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi Parte_1 per cui è causa e di aver iniziato anche a pagare le rate medio tempore in scadenza.
In conseguenza di quanto suesposto, vista la chiara ricognizione del debito operata dall'opponente, si può senz'altro procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerato il contegno collaborativo serbato dalla parte ricorrente nel corso del procedimento, appare equo disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la restante parte devono essere poste a carico della opponente in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale'.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna per la restante parte la alla rifusione in Parte_1 favore dell' della somma di euro 1.000,00, oltre accessori come per legge. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT RI ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT RI ME, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Cantarano;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
(contumace) CP_2
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.01.2024, la proponeva opposizione avverso avviso di Parte_1 addebito n. 35720230001068946000, formato il 24.10.2023 e notificato mezzo p.e.c. il 28.11.2023, per l'importo di euro 148.623,43, eccependo varie criticità formali del titolo e del verbale di accertamento da cui traeva origine.
Si costituiva l' resistendo all'opposizione e chiedendone l'integrale reiezione. CP_1
Seppur ritualmente in giudizio, la invece, non si costituiva, restando contumace. Controparte_2 All'udienza del 3.12.2024, il legale rappresentate della società ricorrente compariva personalmente dichiarando espressamente “di riconoscere il debito portato dall'avviso di addebito opposto” e manifestava la propria intenzione di onorarlo.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.), infatti, la documentava di aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi Parte_1 per cui è causa e di aver iniziato anche a pagare le rate medio tempore in scadenza.
In conseguenza di quanto suesposto, vista la chiara ricognizione del debito operata dall'opponente, si può senz'altro procedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di giudizio, considerato il contegno collaborativo serbato dalla parte ricorrente nel corso del procedimento, appare equo disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che per la restante parte devono essere poste a carico della opponente in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale'.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite e condanna per la restante parte la alla rifusione in Parte_1 favore dell' della somma di euro 1.000,00, oltre accessori come per legge. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT RI ME