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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
18/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3103/2023, assunta in decisione il 18.7.2025, vertente tra:
c.f.: , n.q. di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale su rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dall'Avv.ti Franco Lento e Arfuso C. Daniela, presso il cui studio in Via Madonna delle Nevi 2 Reggio
Calabria, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Angelo Labrini e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
. CP_1
Con ricorso del 21.5.2021, la IG.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di frequenza nella qualità di genitore del figlio minore (nato il [...]) revocata con verbale del Persona_1
18.11.2020.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa Persona_2 la quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo al la sussistenza dei Persona_1 requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, la dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_2 procedimento di prime cure recante NRG 1812/2021 concludeva che:
“Dall'esame anamnestico-clinico, dalla documentazione sanitaria presente nel fascicolo, si evince che il minore è affetto da: Persona_1 DISORTOGRAFIA pertanto è: NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art.2 L.118/71).”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della IG.ra il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di frequenza.
Parte ricorrente sosteneva che:
“le conclusioni del CTU, dott.ssa pertanto, risultano gravemente penalizzanti al fine del Per_2
riconoscimento del beneficio richiesto dal ricorrente, affetto da un quadro clinico caratterizzato prevalentemente da gravi patologie che comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età e come tali idonei a legittimare il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ovvero, di una prestazione economica finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1
dell'elaborato peritale ed osservando che:
“il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel minore.
Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate.
Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 28.3.2025, questo Giudicante all'esito della discussione orale, disponeva il rinnovo della CTU nominando all'uopo il Dott. , affinchè Persona_3 valutasse la situazione clinica complessiva ai fini del beneficio richiesto.
Il CTU Dott. , in data 24.6.2025, depositava nuova consulenza tecnica d'ufficio Per_3
riconoscendo in capo al (divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e Persona_1
precisamente dal 29.12.2024) la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di frequenza.
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_3
sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“Per rispondere al quesito che mi è stato posto dal Magistrato, sulla base della valutazione della documentazione esistente agli atti e della visita medica effettuata, ritengo di potere affermare che il giovane che ha compiuto ormai 18 anni alla data del 29/12/2024, può essere Persona_1 considerato, fino a tale data, minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Allo stesso spetta l'indennità di frequenza, fin dalla data della revoca del
18/11/2020 in seguito alla visita di revisione da parte della Commissione Medica per l'Invalidità
Civile, vista la persistenza della patologia confermata in sede peritale, considerata la certificazione rilasciata dall'Istituto IRIDAC di ME (Istituto di ricerca sui disturbi d'Apprendimento e comportamento) in data 22.11.2021 e la certificazione del 25/11/2024 rilasciata dalla U.O. di riabilitazione di NPI dell'ASP con diagnosi di “Disturbo specifico dell'apprendimento” di tipo
Dislessia, disortografia e discalculia.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_3
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo alla IG.ra , n.q. e per Parte_1
essa al sig. dell'indennità di frequenza a far data dal 18.11.2020 (data di revisione) Persona_1
fino al compimento della maggiore età, cioè 29.12.2024.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto sin dalla data della visita di revisione, le spese processuali,
CP_ per le due fasi del giudizio, vanno integralmente poste a carico dell' come pure il costo dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra nella qualità di genitore del figlio così provvede: Parte_1 Persona_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a n.q. e per essa al sig. la sussistenza dei Parte_1 Persona_1 requisiti sanitari di cui all'indennità di frequenza a far data dal 18.11.2020 (data di revisione) fino al compimento della maggiore età, cioè 29.12.2024, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 24.6.2025 dal Dott. ; Persona_3
- condanna l' al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio in favore della CP_1 sig.ra , che si liquidano complessivamente in € 3.600,00, oltre Iva, Cpa ed accessori Parte_1 come per legge, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore degli Avvocati Franco Lento e Arfuso C. Daniela;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in favore della CP_1
Dott.ssa e del Dott. , come da separati provvedimenti. Persona_2 Persona_3
Reggio Calabria, lì 18.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
18/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3103/2023, assunta in decisione il 18.7.2025, vertente tra:
c.f.: , n.q. di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1 genitoriale su rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dall'Avv.ti Franco Lento e Arfuso C. Daniela, presso il cui studio in Via Madonna delle Nevi 2 Reggio
Calabria, è elettivamente domiciliata
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Angelo Labrini e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede
. CP_1
Con ricorso del 21.5.2021, la IG.ra proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di frequenza nella qualità di genitore del figlio minore (nato il [...]) revocata con verbale del Persona_1
18.11.2020.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa Persona_2 la quale, depositata la relazione, non riconosceva in capo al la sussistenza dei Persona_1 requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, la dott.ssa nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_2 procedimento di prime cure recante NRG 1812/2021 concludeva che:
“Dall'esame anamnestico-clinico, dalla documentazione sanitaria presente nel fascicolo, si evince che il minore è affetto da: Persona_1 DISORTOGRAFIA pertanto è: NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE ad 1/3 o minore non invalido art.2 L.118/71).”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte della IG.ra il Pt_1 presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di frequenza.
Parte ricorrente sosteneva che:
“le conclusioni del CTU, dott.ssa pertanto, risultano gravemente penalizzanti al fine del Per_2
riconoscimento del beneficio richiesto dal ricorrente, affetto da un quadro clinico caratterizzato prevalentemente da gravi patologie che comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età e come tali idonei a legittimare il riconoscimento dell'indennità di frequenza, ovvero, di una prestazione economica finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1
dell'elaborato peritale ed osservando che:
“il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel minore.
Non corrisponde al vero che il CTU non abbia ben valutato l'incidenza invalidante delle patologie riscontrate.
Non appare giustificato il giudizio di opposizione da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 28.3.2025, questo Giudicante all'esito della discussione orale, disponeva il rinnovo della CTU nominando all'uopo il Dott. , affinchè Persona_3 valutasse la situazione clinica complessiva ai fini del beneficio richiesto.
Il CTU Dott. , in data 24.6.2025, depositava nuova consulenza tecnica d'ufficio Per_3
riconoscendo in capo al (divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e Persona_1
precisamente dal 29.12.2024) la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di frequenza.
Nello specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_3
sottoposti alla sua valutazione, così argomentava:
“Per rispondere al quesito che mi è stato posto dal Magistrato, sulla base della valutazione della documentazione esistente agli atti e della visita medica effettuata, ritengo di potere affermare che il giovane che ha compiuto ormai 18 anni alla data del 29/12/2024, può essere Persona_1 considerato, fino a tale data, minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Allo stesso spetta l'indennità di frequenza, fin dalla data della revoca del
18/11/2020 in seguito alla visita di revisione da parte della Commissione Medica per l'Invalidità
Civile, vista la persistenza della patologia confermata in sede peritale, considerata la certificazione rilasciata dall'Istituto IRIDAC di ME (Istituto di ricerca sui disturbi d'Apprendimento e comportamento) in data 22.11.2021 e la certificazione del 25/11/2024 rilasciata dalla U.O. di riabilitazione di NPI dell'ASP con diagnosi di “Disturbo specifico dell'apprendimento” di tipo
Dislessia, disortografia e discalculia.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a riconoscere il diritto al Per_3
beneficio richiesto, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis,
VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo alla IG.ra , n.q. e per Parte_1
essa al sig. dell'indennità di frequenza a far data dal 18.11.2020 (data di revisione) Persona_1
fino al compimento della maggiore età, cioè 29.12.2024.
Stante la decorrenza del beneficio richiesto sin dalla data della visita di revisione, le spese processuali,
CP_ per le due fasi del giudizio, vanno integralmente poste a carico dell' come pure il costo dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla IG.ra nella qualità di genitore del figlio così provvede: Parte_1 Persona_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a n.q. e per essa al sig. la sussistenza dei Parte_1 Persona_1 requisiti sanitari di cui all'indennità di frequenza a far data dal 18.11.2020 (data di revisione) fino al compimento della maggiore età, cioè 29.12.2024, come da risultanze probatorie indicate nella perizia depositata in data 24.6.2025 dal Dott. ; Persona_3
- condanna l' al pagamento delle spese processuali per i due gradi di giudizio in favore della CP_1 sig.ra , che si liquidano complessivamente in € 3.600,00, oltre Iva, Cpa ed accessori Parte_1 come per legge, da distrarsi, ex art. 93 cpc, in favore degli Avvocati Franco Lento e Arfuso C. Daniela;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in favore della CP_1
Dott.ssa e del Dott. , come da separati provvedimenti. Persona_2 Persona_3
Reggio Calabria, lì 18.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino