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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica civile
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2342/2022 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 il quale in Navacchio (PI), Via Nugolaio, 36/a Int. 13, giusta delega stesa a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
CP_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2 CP_3 sito i
[...]
o Terme (PI), via Che Guevara n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione
CONVENUTO
Conclusioni delle parti pagina 1 di 9 Come da verbale di udienza del 21 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE atto di citazione ritualmente notificato, ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1 chiedendo di: “accerta r le ui alla premessa, la esclusiva
[...] rsuale responsabilità del in persona del Sindaco pro tempo ordine alla produzione CP_1 dell'infortunio in premessa, av 10/2015, alle ore 07,40 circa, in , Piazza Santo Sepolcro, CP_ di fronte alla chiesa, all'incirca all'altezza del civico 7, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., condan del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig. per un importo complessivo di € 10.330,00, spese mediche incluse, anche a Parte_1 seguito dell'espletanda e, per la cui ammissione si insiste fin da ora, ovvero nella somma diversa, maggiore o minore, ritenuta più di giustizia, anche in ipotesi di eventuale responsabilità concorsuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 12/10/2015, alle ore 7:40 circa, mentre si trovava a e percorreva a piedi Piazza CP_
Santo Sepolcro, in direzione Lungarno Galilei, cadeva accidental e a terra a causa di una buca non segnalata, imprevedibile ed inevitabile, considerata anche la ridotta visibilità causata da precipitazioni piovose, procurandosi così gravi lesioni personali;
- a seguito ar ava le proprie colleghe di lavoro, e le quali accorrevano sul Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 posto ed a Pt_1
- era presente a che aveva assistito all'infortunio; Persona_2
- si recava quindi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di , dove le veniva diagnosticato CP_
“trauma contusivo gamba sx con irregolarità della corticale epifisaria distal neale”;
- il dott. data 18/1/2016, redigeva relazione medico legale in merito alle lesioni Persona_3 subite d accertando un danno biologico attorno al 4%, con n. 55 giorni di Parte_1 invalidità anea, ulteriormente suddivisibile in n. 10 giorni di invalidità temporanea assoluta, n. 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, n. 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e n. 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Si è costituito nei termini il rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, disattesa ogni zione e difesa nel merito: a) in tesi accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del nel sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per CP_1
l'effetto respingere integralmente la domanda att ta, in quanto totalmente infondata sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la attorea dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità della sig.ra nella causazione del Pt_1 pagina 2 di 9 sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., accertare comunque i danni biologici effettivamente subiti dall'attrice nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Il ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto da parte attrice. CP_1
I nvenuto ha eccepito che:
- la società incaricata di gestire le richieste risarcitorie relative ai danni derivati da CP_6 man o custodia della rete stradale comunale, avviava l'istruttoria della pratica;
tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, solo in data 21/6/2016 venivano inviate le testimonianze scritte delle colleghe di lavoro dell'attrice;
- in data 30/6/2016 la richiedeva altresì l'invio delle foto a colori dell'insidia presente CP_6 adale così cludere l'istruttoria; tuttavia, a fronte del mancato riscontro, la si trovava costretta ad inviare, in data 26/9/2016, una comunicazione di archiviazione CP_6
inviava quindi l'ulteriore documentazione medica inerente alla Sig.ra Controparte_7
6 e solo in data 27/4/2017, a fronte di un ulteriore sollecito, inviava le Pt_1
l'insidia che avrebbe determinato la caduta dell'attrice;
- la dopo aver effettuato il sopralluogo a mezzo dei propri tecnici, all'esito CP_6 dell'is unicava alla danneggiata il rigett di ento danni per insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del e di;
CP_1 CP_8
- parte attrice non ha infatti provato la presenza dell'insidia, essendosi limitata a produrre quattro foto che non ritraggono alcuna “buca non segnalata ed imprevedibile ed inevitabile”, ma mostrano due differenti manomissioni del manto stradale, dislocate in punti diversi della piazza;
inoltre, si tratta di foto che non sono state scattate in occasione del sinistro e che pertanto non possono rappresentare quello che era lo stato dei luoghi al momento della caduta;
- l'attrice aveva inoltre un'ottima conoscenza dello stato dei luoghi, trattandosi di una parte di strada vicina al suo posto di lavoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante prova orale, nonché mediante l'espletamento di perizia medico-legale e all'udienza del 21/10/2025 la causa veniva discussa dalle parti che si riportavano ai precedenti scritti.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente ricordare come il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche ha formato a lungo oggetto di attenzione dottrinale e giurisprudenziale al fine di stabilire se tale responsabilità vada sussunta nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia, e per la configurazione della quale si è, ormai, concordi nell'affermare che è sufficiente dimostrare pagina 3 di 9 l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, spettando poi al custode la prova del fortuito, l'unica idonea, stando alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità in merito alla causazione del fatto dannoso.
Su tale questione, la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Invero, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, intanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651). pagina 4 di 9 Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ora, nella fattispecie in esame, l'attrice ha posto a fondamento della dedotta responsabilità dell'ente pubblico la circostanza che la strada pubblica da lei percorsa presentasse un'anomalia del manto stradale, segnatamente una buca non segnalata ed imprevedibile, che avrebbe costituito causa efficiente della sua caduta a terra e delle conseguenti lesioni.
La teste escussa, della cui attendibilità non sussistono ragioni per dubitare, ha Persona_2 reso dichiarazi ate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, riferendo che nelle condizioni di luogo indicate nell'atto di citazione cadeva Parte_1
“all'interno di q a davanti a questo negozio di abbigliamento da ragazzo” (cfr. verbale di udienza del 12/12/2023).
Anche altre testimoni, e colleghe di Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 lavoro dell'attrice, non m caduta per essere state contattate direttamente dalla , hanno confermato di aver visto l'attrice per terra, Pt_1 dolorante, che non riusciva a rialzarsi, simità del luogo indicato nella documentazione fotografica prodotta (cfr. verbale di udienza del 13/11/2023).
L'affidabilità delle dichiarazioni rese deriva da elementi obiettivi, valga per tutti la precisa localizzazione della buca posta nell'immediata prossimità del punto in cui si era arrestato al suolo il corpo dell'attrice.
Sulla scorta delle dichiarazioni assunte nonché del giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, con la dinamica del sinistro supra descritta, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e l'anomalia della superficie stradale nella quale incorreva.
Il convenuto, quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha, invece, a sua CP_1 vo o, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito».
Il convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della pavimentazione stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. lle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'attrice, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c.
pagina 5 di 9 Al riguardo, giova osservare che il dissesto stradale era tale, per le sue obiettive caratteristiche, anche documentalmente raffigurate nei rilievi fotografici prodotti (cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice), da potere essere percepita visivamente da un passante non distratto.
Inoltre, se da un lato è vero che non vi sono ragioni di dubitare che al momento del sinistro vi fosse una ridotta visibilità dell'insidia stradale a causa delle condizioni metereologiche avverse (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice, “pagina web condizioni meteo del 12/10/2015), altrettanto vero è che gravava sull'attrice, quale utente della strada, adottare un comportamento conforme ai canoni della diligenza.
Infatti, era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno Parte_1 il richi principio di auto responsabilità, per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Passando alla v anni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona di in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale Parte_1 da lesione della tura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata.
Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica è emerso che la quale aveva 57 Parte_1 anni all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso della tibio tarsica sinistra con frattura composta del malleolo peroneale e stiramento delle formazioni ligamentose del compartimento mediale e laterale”. Il c.t.u. puntualizzava altresì che “tali lesioni sono compatibili con la riferita dinamica di caduta”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di 10 giorni e parziale di 5 giorni al 75%, di ulteriori 15 giorni al 50% e di ulteriori 15 giorni al 25%. Sono altresì residuati postumi invalidanti, risultati incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età e del sesso ritiene di fissare al 2%.
pagina 6 di 9 Per la liquidazione del danno non patrimoniale è senz'altro possibile fare applicazione delle tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano, seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto considerate più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione di criteri di liquidazione di cui è stata riconosciuta la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ. 20895/2015).
La giurisprudenza pressoché costante, nell'esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno assumendo "con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità alla valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c."; "le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione" (Cass. civ. sez. III, 30.06.2011, n. 14402; Cass. civ., n. 12408/2011 cit., Cass. civ., sez. III, 31.08.2011, n. 17879; 6750/2011); le tabelle risultano essere quelle statisticamente maggiormente testate e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in quanto maggiormente congrue sia sul punto dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione, nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti, sul territorio nazionale (cfr. Cass. civ., sez. III, 12.07.2006, n. 15760).
Nel caso di specie, pur trattandosi di lesioni micropermanenti - quelle cioè non superiori al 9% di invalidità - la scelta riguardante l'adozione delle tabelle in questione in luogo della tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese da uno a nove punti di invalidità, cui alla L. n. 57 del 2001 (c.d. Codice delle assicurazioni private), discende dal fatto che la sua disciplina è dettata specificamente per i danni derivanti dai sinistri occorsi dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti (art. 139) e quindi, per univoca scelta legislativa, è limitata al settore della RCA e non può estendersi ad altre ipotesi diverse da quelle riguardanti la categoria dei veicoli a motore, così come espressamente richiesto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
Inoltre, "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408).
Nel caso di specie si ritiene, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, che possa liquidarsi un danno all'attualità pari a 5540,00 €.
pagina 7 di 9 Devono riconoscersi, altresì, le spese mediche nella misura documentata in atti e ritenute congrue dal ctu di € 1510,00 per un totale di 7050,00 €, per i danni non patrimoniali che in ragione dell'accertato concorso causale della danneggiata nella misura del 50% va dimediato.
In conclusione il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice di 3525,00 CP_1
€ a titolo di risarc nno.
Detto importo è liquidato all'attualità, ma all'attore compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici istat foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di 1/2, mentre il residuo 1/2 viene compensato a cagione del contributo causale arrecato dall'attrice alla produzione del fatto pregiudizievole.
Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la corresponsabilità del nella causazione delle lesioni per cui è CP_1 causa;
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
3525,00 a titolo di r i, oltre interessi legali sulla tata all'epoca del fatto (12/10/2015) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat Foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3. COMPENSA nella misura di 1/2 le spese di lite e, per l'effetto, condanna il CP_1 al pagamento, in favore dell'attore, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liq per spese e in € 1275,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4.PONE definitivamente a carico del convenuto, nella misura di 1/2, le spese di CTU, che residuano a carico dell'attore per il restante 1/2.
Così deciso in Pisa, 7.12.2025
Il Giudice
pagina 8 di 9 Dr.ssa Iolanda Golia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica civile
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Iolanda Golia, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2342/2022 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 il quale in Navacchio (PI), Via Nugolaio, 36/a Int. 13, giusta delega stesa a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
CP_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2 CP_3 sito i
[...]
o Terme (PI), via Che Guevara n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione
CONVENUTO
Conclusioni delle parti pagina 1 di 9 Come da verbale di udienza del 21 ottobre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE atto di citazione ritualmente notificato, ha agito nei confronti del Parte_1 CP_1 chiedendo di: “accerta r le ui alla premessa, la esclusiva
[...] rsuale responsabilità del in persona del Sindaco pro tempo ordine alla produzione CP_1 dell'infortunio in premessa, av 10/2015, alle ore 07,40 circa, in , Piazza Santo Sepolcro, CP_ di fronte alla chiesa, all'incirca all'altezza del civico 7, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., condan del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla sig. per un importo complessivo di € 10.330,00, spese mediche incluse, anche a Parte_1 seguito dell'espletanda e, per la cui ammissione si insiste fin da ora, ovvero nella somma diversa, maggiore o minore, ritenuta più di giustizia, anche in ipotesi di eventuale responsabilità concorsuale, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino al saldo effettivo”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 12/10/2015, alle ore 7:40 circa, mentre si trovava a e percorreva a piedi Piazza CP_
Santo Sepolcro, in direzione Lungarno Galilei, cadeva accidental e a terra a causa di una buca non segnalata, imprevedibile ed inevitabile, considerata anche la ridotta visibilità causata da precipitazioni piovose, procurandosi così gravi lesioni personali;
- a seguito ar ava le proprie colleghe di lavoro, e le quali accorrevano sul Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 posto ed a Pt_1
- era presente a che aveva assistito all'infortunio; Persona_2
- si recava quindi presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di , dove le veniva diagnosticato CP_
“trauma contusivo gamba sx con irregolarità della corticale epifisaria distal neale”;
- il dott. data 18/1/2016, redigeva relazione medico legale in merito alle lesioni Persona_3 subite d accertando un danno biologico attorno al 4%, con n. 55 giorni di Parte_1 invalidità anea, ulteriormente suddivisibile in n. 10 giorni di invalidità temporanea assoluta, n. 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, n. 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e n. 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Si è costituito nei termini il rassegnando le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, disattesa ogni zione e difesa nel merito: a) in tesi accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del nel sinistro de quo per i motivi tutti addotti e per CP_1
l'effetto respingere integralmente la domanda att ta, in quanto totalmente infondata sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la attorea dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità della sig.ra nella causazione del Pt_1 pagina 2 di 9 sinistro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., accertare comunque i danni biologici effettivamente subiti dall'attrice nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Il ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto da parte attrice. CP_1
I nvenuto ha eccepito che:
- la società incaricata di gestire le richieste risarcitorie relative ai danni derivati da CP_6 man o custodia della rete stradale comunale, avviava l'istruttoria della pratica;
tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, solo in data 21/6/2016 venivano inviate le testimonianze scritte delle colleghe di lavoro dell'attrice;
- in data 30/6/2016 la richiedeva altresì l'invio delle foto a colori dell'insidia presente CP_6 adale così cludere l'istruttoria; tuttavia, a fronte del mancato riscontro, la si trovava costretta ad inviare, in data 26/9/2016, una comunicazione di archiviazione CP_6
inviava quindi l'ulteriore documentazione medica inerente alla Sig.ra Controparte_7
6 e solo in data 27/4/2017, a fronte di un ulteriore sollecito, inviava le Pt_1
l'insidia che avrebbe determinato la caduta dell'attrice;
- la dopo aver effettuato il sopralluogo a mezzo dei propri tecnici, all'esito CP_6 dell'is unicava alla danneggiata il rigett di ento danni per insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del e di;
CP_1 CP_8
- parte attrice non ha infatti provato la presenza dell'insidia, essendosi limitata a produrre quattro foto che non ritraggono alcuna “buca non segnalata ed imprevedibile ed inevitabile”, ma mostrano due differenti manomissioni del manto stradale, dislocate in punti diversi della piazza;
inoltre, si tratta di foto che non sono state scattate in occasione del sinistro e che pertanto non possono rappresentare quello che era lo stato dei luoghi al momento della caduta;
- l'attrice aveva inoltre un'ottima conoscenza dello stato dei luoghi, trattandosi di una parte di strada vicina al suo posto di lavoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante prova orale, nonché mediante l'espletamento di perizia medico-legale e all'udienza del 21/10/2025 la causa veniva discussa dalle parti che si riportavano ai precedenti scritti.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente ricordare come il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche ha formato a lungo oggetto di attenzione dottrinale e giurisprudenziale al fine di stabilire se tale responsabilità vada sussunta nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia, e per la configurazione della quale si è, ormai, concordi nell'affermare che è sufficiente dimostrare pagina 3 di 9 l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, spettando poi al custode la prova del fortuito, l'unica idonea, stando alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità in merito alla causazione del fatto dannoso.
Su tale questione, la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Invero, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, intanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651). pagina 4 di 9 Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ora, nella fattispecie in esame, l'attrice ha posto a fondamento della dedotta responsabilità dell'ente pubblico la circostanza che la strada pubblica da lei percorsa presentasse un'anomalia del manto stradale, segnatamente una buca non segnalata ed imprevedibile, che avrebbe costituito causa efficiente della sua caduta a terra e delle conseguenti lesioni.
La teste escussa, della cui attendibilità non sussistono ragioni per dubitare, ha Persona_2 reso dichiarazi ate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, riferendo che nelle condizioni di luogo indicate nell'atto di citazione cadeva Parte_1
“all'interno di q a davanti a questo negozio di abbigliamento da ragazzo” (cfr. verbale di udienza del 12/12/2023).
Anche altre testimoni, e colleghe di Controparte_4 Persona_1 Controparte_5 lavoro dell'attrice, non m caduta per essere state contattate direttamente dalla , hanno confermato di aver visto l'attrice per terra, Pt_1 dolorante, che non riusciva a rialzarsi, simità del luogo indicato nella documentazione fotografica prodotta (cfr. verbale di udienza del 13/11/2023).
L'affidabilità delle dichiarazioni rese deriva da elementi obiettivi, valga per tutti la precisa localizzazione della buca posta nell'immediata prossimità del punto in cui si era arrestato al suolo il corpo dell'attrice.
Sulla scorta delle dichiarazioni assunte nonché del giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, con la dinamica del sinistro supra descritta, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e l'anomalia della superficie stradale nella quale incorreva.
Il convenuto, quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha, invece, a sua CP_1 vo o, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito».
Il convenuto, infatti, non ha provato né che la danneggiata abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della pavimentazione stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. lle considerazioni che precedono va affermata pertanto la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'attrice, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, c.c.
pagina 5 di 9 Al riguardo, giova osservare che il dissesto stradale era tale, per le sue obiettive caratteristiche, anche documentalmente raffigurate nei rilievi fotografici prodotti (cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice), da potere essere percepita visivamente da un passante non distratto.
Inoltre, se da un lato è vero che non vi sono ragioni di dubitare che al momento del sinistro vi fosse una ridotta visibilità dell'insidia stradale a causa delle condizioni metereologiche avverse (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice, “pagina web condizioni meteo del 12/10/2015), altrettanto vero è che gravava sull'attrice, quale utente della strada, adottare un comportamento conforme ai canoni della diligenza.
Infatti, era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno Parte_1 il richi principio di auto responsabilità, per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
Passando alla v anni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona di in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale Parte_1 da lesione della tura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata.
Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica è emerso che la quale aveva 57 Parte_1 anni all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso della tibio tarsica sinistra con frattura composta del malleolo peroneale e stiramento delle formazioni ligamentose del compartimento mediale e laterale”. Il c.t.u. puntualizzava altresì che “tali lesioni sono compatibili con la riferita dinamica di caduta”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di 10 giorni e parziale di 5 giorni al 75%, di ulteriori 15 giorni al 50% e di ulteriori 15 giorni al 25%. Sono altresì residuati postumi invalidanti, risultati incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età e del sesso ritiene di fissare al 2%.
pagina 6 di 9 Per la liquidazione del danno non patrimoniale è senz'altro possibile fare applicazione delle tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano, seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto considerate più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione di criteri di liquidazione di cui è stata riconosciuta la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ. 20895/2015).
La giurisprudenza pressoché costante, nell'esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno assumendo "con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità alla valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c."; "le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione" (Cass. civ. sez. III, 30.06.2011, n. 14402; Cass. civ., n. 12408/2011 cit., Cass. civ., sez. III, 31.08.2011, n. 17879; 6750/2011); le tabelle risultano essere quelle statisticamente maggiormente testate e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in quanto maggiormente congrue sia sul punto dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione, nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti, sul territorio nazionale (cfr. Cass. civ., sez. III, 12.07.2006, n. 15760).
Nel caso di specie, pur trattandosi di lesioni micropermanenti - quelle cioè non superiori al 9% di invalidità - la scelta riguardante l'adozione delle tabelle in questione in luogo della tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese da uno a nove punti di invalidità, cui alla L. n. 57 del 2001 (c.d. Codice delle assicurazioni private), discende dal fatto che la sua disciplina è dettata specificamente per i danni derivanti dai sinistri occorsi dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti (art. 139) e quindi, per univoca scelta legislativa, è limitata al settore della RCA e non può estendersi ad altre ipotesi diverse da quelle riguardanti la categoria dei veicoli a motore, così come espressamente richiesto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
Inoltre, "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408).
Nel caso di specie si ritiene, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate, che possa liquidarsi un danno all'attualità pari a 5540,00 €.
pagina 7 di 9 Devono riconoscersi, altresì, le spese mediche nella misura documentata in atti e ritenute congrue dal ctu di € 1510,00 per un totale di 7050,00 €, per i danni non patrimoniali che in ragione dell'accertato concorso causale della danneggiata nella misura del 50% va dimediato.
In conclusione il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice di 3525,00 CP_1
€ a titolo di risarc nno.
Detto importo è liquidato all'attualità, ma all'attore compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici istat foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di 1/2, mentre il residuo 1/2 viene compensato a cagione del contributo causale arrecato dall'attrice alla produzione del fatto pregiudizievole.
Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la corresponsabilità del nella causazione delle lesioni per cui è CP_1 causa;
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
3525,00 a titolo di r i, oltre interessi legali sulla tata all'epoca del fatto (12/10/2015) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat Foi, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
3. COMPENSA nella misura di 1/2 le spese di lite e, per l'effetto, condanna il CP_1 al pagamento, in favore dell'attore, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liq per spese e in € 1275,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4.PONE definitivamente a carico del convenuto, nella misura di 1/2, le spese di CTU, che residuano a carico dell'attore per il restante 1/2.
Così deciso in Pisa, 7.12.2025
Il Giudice
pagina 8 di 9 Dr.ssa Iolanda Golia
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