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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. AR CA ER
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 7597.2020 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “appalto, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1895/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data 11.08.2020” e vertente
TRA
”, (P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Vitulazio (CE) alla Via Appia,
Km 196+150, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Gerardo De Tata, presso il cui studio in Benevento alla Via
Giustiniani n. 21 elettivamente domicilia;
- OPPONENTE -
E
PUBBLICITÀ (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 Pt_1 P.IVA_2 tempore signor , corrente in Capua alla via Santa Maria C.V., rappresentata e Controparte_2 difesa giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Mattia Piccolo, ed Alessandro Sparaco, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in AR alla via
Lucca nr. 5
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 C.P.C. (come riformulato dall'art. 45, comma 17
1 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Richiamasi in questa sede il contenuto degli atti di causa tutti, delle memorie prodotte nei termini concessi, delle deduzioni svolte a verbale d'udienza, delle conclusioni rassegnate.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale rapp.te p.t., proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1895/2020, rubricato al n. R.G. 4325/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data 10.08.2020 e depositato in cancelleria in data 11.08.2020, mediante il quale gli veniva ingiunto per le causali di cui al ricorso, il pagamento della somma di euro € 8.418,00, oltre interessi, spese della procedura ed oneri di legge.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso su istanza di in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., sulla scorta delle fatture nn. 11/2016, 29/2016, 41/2016, 65/2016, 86/2016,
92/2016, 115/2016, 132/2016, 142/2016, 161/2016, 169/2016, 184/2016, 14/2017, 20/2017 e
27/2017, per complessivi € 5.490,0, rimaste insolute, nonché di penale da intervenuta risoluzione per inadempimento per € 2.9280,00, da essa emesse in virtù di contratto per l'erogazione del servizio di pubblicità del 15.07.2013.
Nel merito, l'opponente società, pur non negando l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti per l'erogazione del servizio di pubblicità di cui al contratto sottoscritto in data 15.07.2013, eccepiva l'assoluta non debenza delle somme ingiunte, stante l'inadempimento della
[...] agli obblighi contrattualmente assunti, per avere quest'ultima omesso di inviare Controparte_3 gli atti autorizzativi relativi ad uno dei siti prescelti e da considerarsi dunque privi di autorizzazione, nonché la nullità insanabile del contratto per contrasto con norme imperative.
Asseriva infatti l'opponente, di essersi vista notificare in costanza del rapporto, in data
17.12.2015, quale coobbligato in solido unitamente alla società opposta, un verbale elevato dalla
Polizia Municipale di Curti (CE), di importo pari ad € 432,00, in relazione ad altro contratto in essere con la per aver collocato un impianto pubblicitario senza la prescritta Parte_1 autorizzazione. Di avere pertanto diffidato la a pagare il verbale, nonché Controparte_3
a risolvere immediatamente ogni problematica amministrativa con l'Ente accertatore, nonché alla trasmissione di tutte le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari in uso, comprese quelle relative al contratto per cui è causa, provvedendo a sospendere i relativi pagamenti a partire dal mese di gennaio 2016 e preannunciando, in difetto dell'invio della documentazione richiesta, la rimozione del materiale pubblicitario dagli spazi espositivi, di fatto poi avvenuta in data
01.07.2016, posto che la documentazione poi inoltrata dalla non Controparte_3
2 provava la sussistenza delle autorizzazioni inerenti gli impianti di cui al contratto del 15.07.2013.
e dunque la regolarità amministrativa degli spazi espositivi oggetto di contratto ed utilizzati per fini pubblicitari.
Riteneva dunque l'opponente che, atteso l'inadempimento della società pubblicitaria in ordine all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative, legittimamente aveva provveduto a mezzo di propri dipendenti alla rimozione, in data 01.07.2016, di tutto il materiale pubblicitario al fine di non vedersi contestare dagli Enti preposti alcuna violazione di legge o di regolamento in materia di pubblicità abusiva e di non avere pertanto più usufruito della cartellonistica dal
30.06.2016, con conseguente non debenza delle somme ingiunte, reputando pertanto illegittima la richiesta di pagamento avanzata dalla di tutte le fatture emesse dal mese di Controparte_3 gennaio 2016 al mese di marzo 2017, allorquando l'opposta comunicava la risoluzione del contratto in essere per inadempimento della Parte_1
L'opponente eccepiva altresì l'assoluta incertezza nel quantum della somma ingiunta, posto che a partire dal mese di luglio 2016, avendo la medesima deciso di rimuovere autonomamente tutto il materiale pubblicitario esposto negli spazi messi a disposizione dalla Controparte_3 dandogliene avviso, quest'ultima non aveva più dovuto rendere la propria prestazione, essendo rimasta la cartellonistica a sua completa disposizione.
Deduceva infine la che difettava in ogni caso la prova del credito, stante l'inidoneità delle Pt_1 fatture e delle scritture contabili a fornire prova adeguata in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria.
L'opponente concludeva quindi per la revoca del D.I. opposto, previa declaratoria della nullità anche sopravvenuta del contratto per illiceità dell'oggetto, od in subordine della risoluzione per inadempimento;
in via gradata, chiedeva determinarne l'esatto importo alla luce delle vicende inerenti all'intercorso rapporto contrattuale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che instava per Controparte_3 il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio opposto - di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648, comma I, c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
Nel merito, rilevava l'opposta come il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Curti richiamato dalla afferisse ad un impianto pubblicitario oggetto di altro e diverso Pt_1 contratto ed alcuna difformità e/o inadempienza fosse invece riferibile al contratto per cui è causa, ritendo dunque ingiustificata la decisione dell'opponente di sospendere ogni pagamento, nonostante il servizio di erogazione oggetto del contratto fosse completamente ed integralmente fruibile e fruito.
Precisava in merito la che gli impianti di cui al contratto de quo non Controparte_3 risultavano in alcun modo oggetto di contestazione da parte dell'Autorità amministrativa e pertanto potevano svolgere, come in effetti svolgevano, pienamente e legittimamente il proprio compito, ovvero quello di fornire il servizio pubblicitario oggetto del contratto, servizio di cui
3 parte opponente avrebbe fruito e beneficiato senza limitazione alcuna sino al luglio 2016, allorquando di propria inspiegabile iniziativa provvedeva a rimuovere gli impianti, a nulla rilevando peraltro tale condotta unilaterale sulla vigenza ed effettività del contratto intercorso fra le parti e sulle obbligazioni in capo alla opponente di pagare le fatture come da contratto.
La insisteva pertanto per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna Pt_1 Parte_1
a pagare alla la somma di € 8.418,00 oltre interessi o quella somma
[...] Controparte_3 ritenuta di giustizia con vittoria di spese ed attribuzione.
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano concessi termini ex art. 183, co. 6, cpc, espletata prova per testi e all'udienza cartolare del
17.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
È bene ricordare che – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Ed ancora “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460” (cfr. SS.UU. n. 13533/2001).
E sempre in rito, si ricorda che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, come nel caso di specie, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. (Cass. Ord. n. 34831/2024; conf.
Cass. n. 299/2016).
Se, dunque, nella fase monitoria sia fornita idonea prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del credito con la produzione delle fatture e delle scritture contabili regolarmente tenute, vi è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, fermo restando che, nell'eventuale giudizio di opposizione, tali documenti non costituiscono prova
4 dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, anche se incombe su parte opponente la prova della sussistenza di fatti modificativi ed estintivi della propria obbligazione relativa al pagamento della fattura di cui al giudizio monitorio e una contestazione generica del credito azionato, peraltro fondato su fattura commerciale regolarmente registrate, non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi altrimenti gravante sulla controparte e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici.
Orbene, al di là delle fatture e del loro ruolo probatorio, sia l'opponente che l'opposta hanno versato in atti il contratto del 15.07.2013 nel quale sono dettagliatamente indicate non solo le prestazioni gravanti sulla ma anche quelle a carico dell'opponente società di Controparte_3 pagamento del canone, pari a € 300,00 mensili a partire dal 18.08.2013, per totali € 3.600,00 annui, per una durata complessiva della locazione di cinque anni, con le condizioni contrattuali applicate, prevedendosi espressamente all'art. 18 una clausola penale che prevedeva, in caso di inadempienza del contraente agi obblighi contrattuali, la possibilità per la Controparte_3 di risolvere il contratto con effetto immediato, con onere a carico del contraente di pagare alla società pubblicitaria a titolo di penale una somma corrispondente alla metà dell'importo residuo previsto fino alla scadenza naturale del contratto.
Nell'ipotesi scrutinata, non è pertanto in discussione il rapporto tra le parti in causa in forza del contratto richiamato, tant'è vero che la ha presentato eccezione di Parte_1 inadempimento ex art. 1460 c.c. (eccezione di per sé e per sua natura incompatibile con quella di contestazione del rapporto).
Non v'è dubbio inoltre che l'opponente avesse adempiuto alle obbligazioni assunte di pagamento del canone mensile solo fino al dicembre 2015, avendo per sua stessa ammissione interrotto i pagamenti rateali restando inadempiente a decorrere dalla scadenza del mese di gennaio 2016, allorquando riceveva quale coobbligato in solido unitamente alla società opposta, la notifica da parte della Polizia Municipale di Curti di un verbale di contestazione di importo pari ad € 432,00
“Per aver collocato un impianto pubblicitario di dimensioni MT 2,60 per MT 1,20 in Via
Nazionale Appia in prossimità del civ. 2… senza la prescritta autorizzazione con la dicitura
Cucine Di Monaco a 250 MT”.
Neppure è contestato che la società opposta avesse eseguito la prestazione mettendo a disposizione della gli spazi pubblicitari indicati nel contratto, tant'è che la stessa opponente Pt_1 ha ammesso di averne usufruito sino al luglio 2016, allorquando provvedeva in autonomia alla rimozione dei cartelloni pubblicitari.
Parte opponente eccepisce infatti l'inadempimento di parte opposta unicamente in ordine all'asserito mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni relative ai due impianti siti nei
Comuni di Curti e AR, producendo per vero in giudizio una sanzione amministrativa irrogata alla medesima, afferente ad un impianto pubblicitario oggetto di altro e diverso contratto, del tutto eterogeneo ed estraneo rispetto a quello per cui è causa, come pure è stato rilevato nell'ordinanza interlocutoria del 16.02.2021 con la quale si concedeva la provvisoria esecuzione
5 del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di tali contestazioni, l'opposta ha prodotto atti autorizzativi, rilasciati in data 13.09.2012
e 31.05.2017, che afferiscono tuttavia ad impianti pubblicitari differenti a quelli indicati nel contratto de quo, posto che dette autorizzazioni fanno riferimento a tre tabelle pubblicitarie biffaciali non luminose delle dimensioni mt 2,00 x 1,50, fuori del centro abitato dei Comuni di
Maddaloni e AR, lungo la SP 335 ex ss 265 dei ponti della Valle, mentre nel contratto del 15.07.2013, il canone di locazione per € 3.600,00 annui era pattuito per i due megaimpianti monofacciali di mt.6 x 3 con posizionamento in Via Nazionale Appia ad. CP_4 comprens. Comune di Curti (CE) ed in AR – comprens. Comune di Controparte_5
AR (CE).
Orbene, in disparte della questione della sanzione irrogata all'opponente quale obbligato in solido, che come detto si riferiva ad altro impianto oggetto di diverso contratto e della mancata produzione da parte dell'opposta delle autorizzazioni afferenti ai siti pubblicitari per cui è causa, occorre in via assorbente considerare che l'omessa dimostrazione della sussistenza delle autorizzazioni non ha comportato comunque ostacoli alla pacifica fruizione da parte dell'opponente della pubblicità di cui agli impianti concessi in locazione, posto che non è stato provato che fossero state irrogate sanzioni a carico dell'opponente o emessi ordini di rimozione di tali mega impianti indicati in contratto durante la sua vigenza.
Invero, la comunicazione depositata dal Comune di Curti in seguito ad ordine di esibizione ex art 213 c.p.c., afferisce ad un'ordinanza di rimozione n. 41 dell'8.11.2018 del settore tecnico del
Comune relativa sì ad impianti pubblicitari non autorizzati, ma presenti lungo la via Pt_2
Fosse Ardeatine, e dunque affatto diversi da quelli indicati nel contratto per cui è causa.
Peraltro, la predetta ordinanza di rimozione risulta emessa nel novembre 2018, ovvero in epoca successiva alla scadenza naturale del contratto de quo, posto che avendo il contratto durata quinquennale non rinnovabile, sarebbe comunque giunto a naturale scadenza nel luglio 2018.
Alcuna valenza probatoria può pertanto essere attribuita a tale documento in ordine all'impossibilità di usufruire degli spazi pubblicitari concessi in locazione dalla
[...]
, né dunque della asserita abusività degli stessi. CP_3
Le deposizioni testimoniali sul punto non appaiono dirimenti, essendosi limitati i testi a confermare unicamente la circostanza dell'avvenuta rimozione dei cartelloni pubblicitari effettuata in via autonoma dall'opponente tra fine giugno e inizio luglio 2016 e non di certo in seguito ad ordine di rimozione. In particolare, la , dipendente della , riferiva Testimone_1 Pt_1 che la società aveva proceduto alla rimozione della pubblicità il 30 giugno 2016 e di averlo riferito anche alla precisando che la rimozione era stata effettuata dal dipendente CP_3
ed era stata rimossa unicamente la pubblicità. Anche il secondo teste Controparte_6
, si limitava a rammentare di aver provveduto a rimuovere unitamente ad Controparte_6 altro collega il materiale sull'Appia, ingresso lato Curti, precisando di aver rimosso solo la pubblicità perché la struttura era esistente, nulla provando circa l'impossibilità di usufruire degli spazi messi a sua disposizione dalla Controparte_3
6 Ed anzi dalle testimonianze de qua, ben si evince come la opponente discrezionalmente e senza alcun provvedimento o ordine dell'autorità avesse deciso di rimuovere tutto il materiale pubblicitario esposto negli spazi messi a disposizione dalla decidendo Controparte_3 di non usufruirne, come pure ammesso dalla stessa nell'atto di opposizione. Pt_1
Per giunta, il mancato rispetto delle disposizioni amministrative in tema di installazione degli impianti pubblicitari, anche ove dimostrato, avrebbe potuto, al più, giustificare una pretesa risarcitoria da parte dell'opponente se, a causa di detta inosservanza, avesse effettivamente subito delle ripercussioni pregiudizievoli le quali, come detto, sono state solo paventate come possibili a seguito di un eventuale utilizzo illegittimo degli impianti, ma di cui non è stata fornita prova alcuna.
Non va sottaciuto ancora, che come già evidenziato dal precedente istruttore nell'ordinanza del
16.02.2021 di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso nel contratto del 15.7.2013 era previsto all'art. 8 che nel caso di ricezione da parte del contraente di verbali di accertamento da parte dell' Regione Campania, Provincia o CP_7 relativamente agli impianti installati attestanti presunte irregolarità e/o abusi da parte di CP_8
., che nel caso di specie non è stata comunque dimostrata, tali circostanze Controparte_3 non costituivano in alcun modo causa di risoluzione del contratto medesmo.
L'eccezione di risoluzione per inadempimento sollevata dall'opponente è quindi infondata.
L'opponente ha altresì eccepito la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, sempre in forza della presunta abusività degli impianti pubblicitari a suo dire per assenza del titolo abilitativo da parte del Comune di Curti,
Ebbene, si osserva sul punto, ferma l'assenza di prova in ordine all'abusività degli impianti per cui è causa, per quanto argomentato, che nell'analisi della liceità o meno della causa, deve guardarsi alla funzione economico-individuale del contratto e non ad aspetti esteriori che possono incidere, al più, sulla corretta esecuzione o su eventuali pretese risarcitorie, tenuto conto dello scopo cui il negozio si prefissava di perseguire, atteso che il requisito della liceità dell'oggetto previsto dall'art. 1346 c.c., è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio e non al bene in sé (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19190 del 15 dicembre 2003). Pertanto, la carenza di autorizzazioni o dei versamenti delle imposte pubblicitarie (come denunciato dall'opponente), non determina l'illiceità dell'oggetto del contratto, venendo in rilievo tali aspetti essenzialmente nel rapporto tra l'opposta e la pubblica amministrazione ma non inficiano lo scopo del negozio. Dette carenze, invero, potrebbero sì ripercuotersi sull'opponente ma in tal caso altri sono gli aspetti (e i rimedi) giuridici che vengono in rilievo, non di certo l'illiceità della causa.
Va pertanto rigettata anche l'eccezione di nullità del contratto.
Da ultimo, anche le contestazioni di parte opponente, circa l'incertezza del quantum richiesto per aver rimosso dal luglio 2016 la cartellonistica appaiono infondate.
Invero, la stessa ha ammesso di non aver più provveduto al pagamento del canone Parte_1 mensile a decorrere dalla prima rata di gennaio 2016, senza tuttavia dare dimostrazione
7 dell'impossibilità di poter usufruite degli spazi pubblicitari messi a sua disposizione dalla opposta come da contratto, sostanzialmente riconoscendo il proprio inadempimento.
Pertanto, per quanto avesse comunicato di aver rimosso la cartellonistica a luglio 2016, non risultando l'inadempimento o la paventata nullità del contratto, la non poteva Parte_1 ugualmente sottrarsi all'obbligazione assunta col contratto, come pure precisato dalla opposta nella comunicazione di riscontro del 14.07.2016 inoltrata a mezzo pec, con la quale si precisava che il contratto continuava il suo percorso, nonostante la società non intendesse più applicare le grafiche.
Per altro verso, quand'anche l'opponente avesse comunicato nelle forme previste dall'art. 17 delle condizioni contrattuali di voler esercitare il proprio diritto di recesso, con raccomandata da inoltrarsi alla almeno un mese prima della scadenza del successivo rateo Controparte_3 contrattuale, e non l'ha fatto, sarebbe stata comunque tenuta a versare entro 30 giorni dal recesso alla opposta una somma pari alla metà dell'importo previsto fino alla scadenza del contratto, che non risulta essere stato versato. Del resto, la non ha mai dichiarato formalmente di voler Pt_1 recedere dal contratto, piuttosto eccependo la non debenza delle somme per un inadempimento contrattuale della in forza del quale riteneva il contratto risolto. Controparte_3
Per quanto fossero state inoltrate a mezzo del proprio legale dalla molteplici diffide alla Pt_1 opposta a non voler richiedere somme ritenute illegittime, la società opponente non ha mai comunicato formalmente il recesso volontario dal contratto nelle forme prescritte dall'art. 17 delle condizioni generali del contratto, né ha versato le somme previste per il recesso anticipato.
Di contro l'opposta ha prodotto in atti la formale comunicazione inoltrata a mezzo pec in data
28.04.2017 all'opponente di risoluzione contrattuale e applicazione di clausola penale, richiedendo il pagamento delle fatture insolute sino alla fattura del 30.03.2017 per complessivi €
5.490,00, ed € 2.400,00 oltre iva pari nel totale ad € 2.928,00, a titolo di penale, pari alla metà dei 16 ratei mensili restanti dal 30.03.2017 al 30.07.2018, data di scadenza del contratto, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 18 delle condizioni generali di vendita .
Gli importi richiesti dalla con l'ingiunzione appaiono dunque correttamente Controparte_3 determinati.
Ciò posto l'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 7597/2020 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− rigetta l'opposizione;
8 − per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1985/2020 già esecutivo;
− condanna la , in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore della società CP_3 Controparte_3 che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 07.10.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
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