CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 24/04/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 353/2024, pubblicata il
06/11/2024, non notificata,
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, unitamente allo stesso , in proprio (C.F. Parte_1
), entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. GASPARINI ANNA (C.F. C.F._1
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Sondrio, alla via C.F._2
IO AU 47, giusta delega in atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , in persona del Presidente p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. CARRARA MAURIZIO (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Sondrio alla Galleria Parravicini 8, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 353/2024, pubblicata il
06/11/2024, in materia di “Opp. all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81”.
1 CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata (ordinanza ingiunzione n. 64 del 22/1/2024 emessa dalla Provincia di Sondrio in data 22/01/2024 e notificata in pari data a mezzo PEC, dell'importo di
€ 10.000,00 ai sensi dell'art. 258, secondo comma, del d.lgs. 152/2006).
Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre agli oneri di legge
Per : Controparte_1
Piaccia a codesta Corte, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'appello avversario.
Con vittoria di spese del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale Pres. del CdA di Parte_1 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio che ha rigettato
[...]
l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 64 del 2.1.2024 emessa dalla Provincia di
Sondrio con cui era stata applicata la sanzione di € 10.000,00 “… a carico di in Parte_1 qualità di rappresentante dell'impresa per la violazione dell'art. Parte_2
190 comma 1 del D.Lvo 152/06 (Non corretta/ mancata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi) sanzionata dall'art. 258 c. 2 del medesimo decreto”.
2. Con un unico motivo di doglianza gli appellanti deducono “la nullità dell'ordinanza ingiunzione
(e dell'antecedente verbale di accertamento di violazione) per omessa chiara indicazione degli estremi di fatto e di diritto della violazione e quindi mancato rispetto del principio della corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione applicata e comunque per violazione del diritto di difesa”.
Lamentano in sostanza gli appellanti che:
- l'ordinanza ingiunzione non contiene una descrizione della condotta sanzionata;
- l'ingiunzione rinvia al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo notificato alla per la descrizione della concreta condotta asseritamente integrante l'illecito Parte_1 amministrativo contestato;
tuttavia, detto verbale di accertamento di violazione soggetta a sanzione amministrativa, a sua volta, non contiene alcuna descrizione delle concrete condotte integranti illecito, in quanto riporta la sola indicazione della “violazione dell'articolo 190 co 1 per la non corretta/mancata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi e non per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 € ai sensi dell'articolo
258 comma due del d. d.lgs 152 del 2006 e s.m.i..” (cfr. doc. 2 fasc. appellante).
2 L'omessa descrizione nel verbale di accertamento della condotta illecita contestata con l'indicazione puntuale di quali sarebbero in concreto i rifiuti pericolosi e speciali rilevati nell'impianto di comporterebbe, secondo la tesi della parte appellante, la nullità dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione per l'omessa chiara indicazione degli estremi di fatto e di diritto della violazione.
3. Il Tribunale di Sondrio, con una motivazione molto sintetica ma aderente alla documentazione in atti, ha rigettato l'opposizione osservando:
“la relazione di dalla quale ha tratto origine il verbale di accertamento posto a base Pt_3 dell'ordinanza impugnata, come si evince dal contesto della relazione medesima, è stata redatta alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della società ricorrente, Parte_1 il quale ha così potuto essere reso subito edotto delle inottemperanze contestate.
Tra le violazioni in quella sede rilevate, oggetto della ordinanza qui in esame è unicamente quella di cui al punto 5, ossia i rifiuti speciali e pericolosi.
I rifiuti pericolosi reperiti durante il sopralluogo e non “caricati” sul registro vengono indicati espressamente in bombolette spray, latte vuote di vernice fusti vuoti di olio esausto , classificati rispettivamente come EER 150111* (rientranti nella categoria “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (quali l'amianto) compresi i contenitori a pressione”, quali sono appunto le bombolette spray) e EER 150110 (classificati come “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze” quali appunto i fusti di olio vuoti, essendo l'olio rifiuto pericoloso, e le latte di vernice), nonché 400 litri di olio esausto, codice EER 13028*.
Tali rifiuti non sono pacificamente stati caricati nel registro rifiuti della società, e peraltro non è stato né compiutamente allegato (ma solo ipotizzato), né dimostrato che essi fossero destinati ad un eventuale riuso o riciclaggio.
La fattispecie rientra nel caso di “tenuta incompleta dei registri di carico e scarico”, ai sensi dell'art.
258 comma secondo D.Lgs 152/06 come riportato nell'ordinanza ingiunzione emessa dalla
Provincia, che ha irrogato la sanzione nel minimo edittale”.
4. La difesa dell'appellante contesta la ricostruzione operata dal giudice adducendo che la relazione dell' , contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non sia stata redatta in contraddittorio Pt_3 con la ed il suo rappresentante: la relazione è stata, infatti, redatta mesi dopo il Parte_1 sopralluogo, mentre in fase di sopralluogo non sarebbe stata sollevata alcuna “formale contestazione”; la relazione avrebbe un contenuto narrativo ed il riferimento generico alla “non corretta compilazione del registro di carico/scarico” non consentirebbe di individuare tra i numerosi fatti descritti nelle pagine della relazione, quali siano quelli sanzionati ai sensi dell'art. 190 co. 1 d.d.lgs 152/2006.
La avrebbe quindi seguito una non corretta modalità di accertamento e contestazione e CP_1 successiva irrogazione della sanzione, atteso che il “rinvio a catena” a documentazione esterna non consentirebbe al trasgressore e all'obbligato in solido la possibilità di individuare in modo chiaro, immediato e completo, quale sia la condotta sanzionata.
3 L'appellante sostiene, infine, che l'ordinanza ingiunzione può legittimamente essere motivata per relationem, con rinvio al verbale di accertamento della violazione amministrativa, purchè quest'ultimo effettui l'inquadramento dei fatti nella specifica fattispecie di illecito amministrativo e renda chiaro ed inequivocabile quali siano le condotte materiali in contrasto con la normativa e per le quali sia prevista una sanzione amministrativa. L'atto di contestazione n. 19/23 dell' , nel caso Pt_3 di specie, non conterrebbe detto contenuto minimo e, dunque, l'ordinanza ingiunzione sarebbe priva del suo contenuto essenziale. Il rinvio alla “relazione tecnica” contenuto in detto verbale di accertamento n. 19/23 non sarebbe idoneo a sanare la carenza motivazionale perché mancherebbe della specificità ed esaustività richiesta per una regolare e chiara contestazione.
5. Si è costituita la , contestando gli assunti di parte appellante, evidenziando Controparte_1 che:
- il verbale di contestazione di era stato redatto dopo un sopralluogo avvenuto alla presenza Pt_3 dello stesso sig. legale rappresentante della società, e svolto in contraddittorio con questi;
Parte_1
- nella relazione erano evidenziate diverse inottemperanze alla normativa di riferimento, ma quella oggetto della ingiunzione della era solo ed esclusivamente la mancata iscrizione dei rifiuti CP_1 di cui al punto 5) della narrativa, cioè i rifiuti speciali e pericolosi;
- la parte era ben conscia delle contestazioni tanto da aver ampiamente argomentato al riguardo, così dimostrando che il richiamo per relationem era adeguato a rendere consapevole la controparte delle ragioni di fatto e diritto che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.
6. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28/10/2025, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha emesso la sentenza di cui ha dato lettura del dispositivo con cui ha rigettato l'appello, condannando la parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata.
*****
7. Dall'esame dei documenti in atti risulta che:
- nell'ordinanza ingiunzione n. 64 del 22.1.2024 la Provincia richiama espressamente nella CP_1 sua premessa “Il verbale di accertamento di violazione soggetta a sanzione amministrativa numero
19/23 redatto da ARPA Lombardia - dipartimenti di Lecco e Sondrio… a carico di Parte_1
in qualità di rappresentante dell'impresa per la violazione
[...] Parte_2 dell'art. 190 comma 1 del D.Lvo 152/06 (Non corretta/ mancata compilazione del registro di carico
e scarico di rifiuti speciali pericolosi) sanzionata dall'art. 258 c. 2 del medesimo decreto “ ;
- nella medesima ordinanza si dà atto che copia di detto verbale di accertamento è stato regolarmente notificato al e all'impresa (circostanze queste pacifiche in causa) e che il trasgressore non Parte_1 ha fatto pervenire all'amministrazione provinciale né scritti difensivi né la richiesta di essere sentito ai sensi dell'art. 18 co. 1 della Legge 689/1981 e ss.mm.; quindi è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 258 co. 2 D.Lgs 152/2006 nella misura edittale minima di 10.000,00 euro.
4 - nel verbale n. 19/2023, redatto dai funzionari dell' , intitolato “verbale di accertamento di Pt_3 violazione soggetta a sanzione amministrativa” (con cui – si ripete è stata irrogata la sanzione amministrativa a carico degli appellanti), viene dato atto dell'attività ispettiva svolta l'11.5.2023 presso la ditta rappresentando che l'esito dell'attività di controllo ha consentito di Parte_1 accertare che la ditta in esame esercita attività in violazione alle normative inerenti la gestione dei rifiuti (omessa e non corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti) rimandando per maggiori dettagli alla relazione tecnica già trasmessa con prot. N. 132109 del 31/8/2023.
8. Detta relazione tecnica, allegata quale doc. 3 del fascicolo degli appellanti (di cui è pacifica in quanto non contestata l'avvenuta comunicazione ai trasgressori) contiene un resoconto dell'attività di verifica e controllo svolto sull'azienda: fornisce la descrizione puntuale delle attività svolte, delle autorizzazioni amministrative in possesso della controllata, degli accertamenti effettuati l'11.5.2023 alla presenza dello stesso fornendo una specifica elencazione delle verifiche Parte_1 effettuate, delle informazioni via via assunte dal titolare della ditta e una puntuale indicazione delle irregolarità/difetti ravvisati, corredata dalle raccomandazioni e suggerimenti dati alla ditta, ma anche segnalando le violazioni di legge riscontrate.
In particolare, dalla lettura della relazione in oggetto risulta che nel corso degli accertamenti gli ispettori rilevavano che all'esterno del capannone della ditta erano depositati, su terreno non impermeabilizzato, rifiuti speciali decadenti dall'attività e, tra questi, segnalavano alcune bombolette spray (EER 150111*) e nella parte di capannone dedicato ad officina per le piccole manutenzione dei mezzi aziendali sono depositati, tra gli altri rifiuti, n. 11 fusti di olio vuoti (EER 15110*) circa 400 litri di olio esausto (EER 130208*) e alcune bombolette spray – latte di vernice EER 150111* -
150110*; gli ispettori chiedevano, quindi, di poter verificare i registri di , appurando Parte_4 che la ditta ha tre registri di rifiuti dedicati ciascuno a rifiuti di Ferro, Olio e Filtri prodotti nell'unità locale e regolarmente vidimati dalla Camera di Commercio, e dall'esame degli stessi Pt_5 appuravano che erano compilati ed aggiornati al 27/04/2023, rilevando, altresì che “non risultano in carico i rifiuti pericolosi di cui ai codici EER 150110* 150111* sopra elencati.” Concludendo col dare atto dell'accertamento di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.
Oltre che nel corpo della relazione, gli ispettori hanno riportano al punto 5) della stessa relazione le conclusioni rassegnate e le violazioni riscontrate, elencandole puntualmente.
Proprio in tale punto 5) i funzionari hanno elencato le difformità alle normative vigenti in Pt_3 materia ambientale e alle autorizzazioni rilasciate alla ditta, indicando al primo punto il “Deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi in quanto i rifiuti depositati nella parte ovest dell'insediamento produttivo e quelli identificati ai codici ER 150110* e 15 01 11* non risultano presenti nei registri di carico scarico”.
9. L'esame degli atti e gli elementi in essi riportati e richiamati dimostra l'infondatezza della censura mossa. L'obbligo di motivazione dell'ordinanza amministrativa sanzionatoria deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far
5 valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento e della relazione ispettiva, già noti al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr.Cass.
Sentenza n. 17104 del 22/07/2009).
Il richiamo espresso alla norma violata contenuto nell'ordinanza opposta, con l'espressa indicazione della “violazione dell'art. 190 comma 1 del D.Lvo 152/06 (Non corretta/ mancata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi) sanzionata dall'art. 258 c. 2 del medesimo decreto”, unitamente al chiaro rinvio al verbale di accertamento di illecito amministrativo, regolarmente notificato agli opponenti/odierni appellanti, e alla descrizione in fatto delle irregolarità riscontrate e contestate dagli ispettori, come riportati nella relazione redatta all'esito del controllo dei funzionari pacificamente comunicata al e da questi conosciuta, consentono di Pt_3 Parte_6 affermare con la dovuta certezza che la ha adempiuto all'obbligo motivazionale Controparte_1 necessario a consentire agli ingiunti la tutela dei loro diritti mediante l'opposizione.
10. In ogni caso, inoltre, come precisato dalla Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, il vizio di omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione non comporterebbe comunque la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, atteso che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive
(eventualmente anche proposte in sede amministrativa e non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Ed ancora, la Corte di Cass. con la pronuncia n. 16316/2020 ha affermato: “il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (Cass. 13/04/2006, n. 8649). La Corte nel caso di specie ha poi ulteriormente precisato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. 16 febbraio
2016 n. 2959).
6 Ebbene, esclusa la nullità dell'ordinanza per la denunciata carenza di motivazione, non può non sottolinearsi come la parte appellante non abbia neppure allegato oltre che dimostrato l'insussistenza della violazione contestatale e quindi del credito ingiunto.
11. Del tutto inconsistente è la denunciata confusione quanto all'individuazione dei rifiuti speciali pericolosi non annotati, atteso che dalla relazione tecnica redatta dall' richiamata nel verbale Pt_3 di contestazione la sanzione amministrativa è stata irrogata per i soli rifiuti “identificati ai codici ER
150110* e 15 01 11* (fusti di olio vuoti, bombolette spray e latte di vernice) la cui presenza non è stata rinvenuta nei registri di carico scarico, mentre il riferimento ai 400 litri di olio esausto, pur CP_ rinvenuti nel capannone della , ma la cui presenza era stata regolarmente annotata nei registri, è un errore contenuto nella comparsa di risposta in giudizio della , frutto di un fraintendimento CP_1 della difesa, come dalla stessa ammesso immediatamente con la memoria datata 23/10/2024.
Da ultimo, è erronea l'ulteriore eccezione di carenza di prova della natura di “rifiuti speciali pericolosi” in quelli indicati con i codici ER 150110* e 150111*, atteso che, in tesi, gli accertatori si sarebbero limitati a descrivere quanto rilevato senza verificare l'effettiva sussistenza del rifiuto e la decorrenza del termine per annotare il carico nel relativo registro.
Nella relazione tecnica redatta, i funzionari hanno attestato di aver rinvenuto depositati, in parte Pt_3 all'esterno del capannone della ditta ed in parte nella parte di capannone dedicato ad officina per le piccole manutenzione dei mezzi aziendali, tra gli altri rifiuti decadenti dall'attività, n. 11 fusti di olio vuoti (EER 15110*) e alcune bombolette spray – latte di vernice EER 150111* - 150110*. Tali rifiuti pacificamente non sono stati caricati nel registro rifiuti della società e, come correttamente sottolineato dal primo giudice con motivazione che non è stata specificamente contestata né confutata dalla parte appellante, “non è stato né compiutamente allegato (ma solo ipotizzato), né dimostrato che essi fossero destinati ad un eventuale riuso o riciclaggio”. A fronte del rilievo effettuato durante il sopralluogo dai tecnici dell' (alla presenza del cui hanno chiesto l'esibizione dei Pt_3 Parte_1 registri di carico e scarico dei rifiuti) e della successiva formale contestazione della violazione amministrativa, era onere dell'odierna appellante- non adempiuto- contestare le risultanze ispettive fornendo prova della insussistenza della violazione, della ragione della presenza dei materiali pericolosi depositati rinvenuti tra i rifiuti e, ancor più, della loro utilizzabilità per attività della società
o per altro legittima destinazione.
In conclusione, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
12. Alla pronuncia consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, liquidate in base al valore della causa (pari alla sanzione amministrativa), applicando i parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, attesa la media complessità del giudizio per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e quella decisoria consistite nella sola partecipazione all'udienza, nella misura complessiva di € 3.933,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la trattazione ed € 956,00 per la decisoria), oltre accessori di legge.
7 Sussistono, infine, i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento ad opera della parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG. 1253/2025 avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 353/2024, pubblicata in data 6/11/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata delle spese del presente Pt_7 grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater
Così deciso, in Milano il 28/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco dott. Roberto Aponte
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 24/04/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 353/2024, pubblicata il
06/11/2024, non notificata,
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, unitamente allo stesso , in proprio (C.F. Parte_1
), entrambi rappresentati e assistiti dall'Avv. GASPARINI ANNA (C.F. C.F._1
) presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Sondrio, alla via C.F._2
IO AU 47, giusta delega in atti;
-APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , in persona del Presidente p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. CARRARA MAURIZIO (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Sondrio alla Galleria Parravicini 8, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 353/2024, pubblicata il
06/11/2024, in materia di “Opp. all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81”.
1 CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata (ordinanza ingiunzione n. 64 del 22/1/2024 emessa dalla Provincia di Sondrio in data 22/01/2024 e notificata in pari data a mezzo PEC, dell'importo di
€ 10.000,00 ai sensi dell'art. 258, secondo comma, del d.lgs. 152/2006).
Con vittoria di spese del primo e del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali ed oltre agli oneri di legge
Per : Controparte_1
Piaccia a codesta Corte, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'appello avversario.
Con vittoria di spese del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , in proprio e quale Pres. del CdA di Parte_1 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio che ha rigettato
[...]
l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 64 del 2.1.2024 emessa dalla Provincia di
Sondrio con cui era stata applicata la sanzione di € 10.000,00 “… a carico di in Parte_1 qualità di rappresentante dell'impresa per la violazione dell'art. Parte_2
190 comma 1 del D.Lvo 152/06 (Non corretta/ mancata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi) sanzionata dall'art. 258 c. 2 del medesimo decreto”.
2. Con un unico motivo di doglianza gli appellanti deducono “la nullità dell'ordinanza ingiunzione
(e dell'antecedente verbale di accertamento di violazione) per omessa chiara indicazione degli estremi di fatto e di diritto della violazione e quindi mancato rispetto del principio della corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione applicata e comunque per violazione del diritto di difesa”.
Lamentano in sostanza gli appellanti che:
- l'ordinanza ingiunzione non contiene una descrizione della condotta sanzionata;
- l'ingiunzione rinvia al verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo notificato alla per la descrizione della concreta condotta asseritamente integrante l'illecito Parte_1 amministrativo contestato;
tuttavia, detto verbale di accertamento di violazione soggetta a sanzione amministrativa, a sua volta, non contiene alcuna descrizione delle concrete condotte integranti illecito, in quanto riporta la sola indicazione della “violazione dell'articolo 190 co 1 per la non corretta/mancata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi e non per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 € ai sensi dell'articolo
258 comma due del d. d.lgs 152 del 2006 e s.m.i..” (cfr. doc. 2 fasc. appellante).
2 L'omessa descrizione nel verbale di accertamento della condotta illecita contestata con l'indicazione puntuale di quali sarebbero in concreto i rifiuti pericolosi e speciali rilevati nell'impianto di comporterebbe, secondo la tesi della parte appellante, la nullità dell'ordinanza Parte_1 ingiunzione per l'omessa chiara indicazione degli estremi di fatto e di diritto della violazione.
3. Il Tribunale di Sondrio, con una motivazione molto sintetica ma aderente alla documentazione in atti, ha rigettato l'opposizione osservando:
“la relazione di dalla quale ha tratto origine il verbale di accertamento posto a base Pt_3 dell'ordinanza impugnata, come si evince dal contesto della relazione medesima, è stata redatta alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante della società ricorrente, Parte_1 il quale ha così potuto essere reso subito edotto delle inottemperanze contestate.
Tra le violazioni in quella sede rilevate, oggetto della ordinanza qui in esame è unicamente quella di cui al punto 5, ossia i rifiuti speciali e pericolosi.
I rifiuti pericolosi reperiti durante il sopralluogo e non “caricati” sul registro vengono indicati espressamente in bombolette spray, latte vuote di vernice fusti vuoti di olio esausto , classificati rispettivamente come EER 150111* (rientranti nella categoria “imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (quali l'amianto) compresi i contenitori a pressione”, quali sono appunto le bombolette spray) e EER 150110 (classificati come “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze” quali appunto i fusti di olio vuoti, essendo l'olio rifiuto pericoloso, e le latte di vernice), nonché 400 litri di olio esausto, codice EER 13028*.
Tali rifiuti non sono pacificamente stati caricati nel registro rifiuti della società, e peraltro non è stato né compiutamente allegato (ma solo ipotizzato), né dimostrato che essi fossero destinati ad un eventuale riuso o riciclaggio.
La fattispecie rientra nel caso di “tenuta incompleta dei registri di carico e scarico”, ai sensi dell'art.
258 comma secondo D.Lgs 152/06 come riportato nell'ordinanza ingiunzione emessa dalla
Provincia, che ha irrogato la sanzione nel minimo edittale”.
4. La difesa dell'appellante contesta la ricostruzione operata dal giudice adducendo che la relazione dell' , contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non sia stata redatta in contraddittorio Pt_3 con la ed il suo rappresentante: la relazione è stata, infatti, redatta mesi dopo il Parte_1 sopralluogo, mentre in fase di sopralluogo non sarebbe stata sollevata alcuna “formale contestazione”; la relazione avrebbe un contenuto narrativo ed il riferimento generico alla “non corretta compilazione del registro di carico/scarico” non consentirebbe di individuare tra i numerosi fatti descritti nelle pagine della relazione, quali siano quelli sanzionati ai sensi dell'art. 190 co. 1 d.d.lgs 152/2006.
La avrebbe quindi seguito una non corretta modalità di accertamento e contestazione e CP_1 successiva irrogazione della sanzione, atteso che il “rinvio a catena” a documentazione esterna non consentirebbe al trasgressore e all'obbligato in solido la possibilità di individuare in modo chiaro, immediato e completo, quale sia la condotta sanzionata.
3 L'appellante sostiene, infine, che l'ordinanza ingiunzione può legittimamente essere motivata per relationem, con rinvio al verbale di accertamento della violazione amministrativa, purchè quest'ultimo effettui l'inquadramento dei fatti nella specifica fattispecie di illecito amministrativo e renda chiaro ed inequivocabile quali siano le condotte materiali in contrasto con la normativa e per le quali sia prevista una sanzione amministrativa. L'atto di contestazione n. 19/23 dell' , nel caso Pt_3 di specie, non conterrebbe detto contenuto minimo e, dunque, l'ordinanza ingiunzione sarebbe priva del suo contenuto essenziale. Il rinvio alla “relazione tecnica” contenuto in detto verbale di accertamento n. 19/23 non sarebbe idoneo a sanare la carenza motivazionale perché mancherebbe della specificità ed esaustività richiesta per una regolare e chiara contestazione.
5. Si è costituita la , contestando gli assunti di parte appellante, evidenziando Controparte_1 che:
- il verbale di contestazione di era stato redatto dopo un sopralluogo avvenuto alla presenza Pt_3 dello stesso sig. legale rappresentante della società, e svolto in contraddittorio con questi;
Parte_1
- nella relazione erano evidenziate diverse inottemperanze alla normativa di riferimento, ma quella oggetto della ingiunzione della era solo ed esclusivamente la mancata iscrizione dei rifiuti CP_1 di cui al punto 5) della narrativa, cioè i rifiuti speciali e pericolosi;
- la parte era ben conscia delle contestazioni tanto da aver ampiamente argomentato al riguardo, così dimostrando che il richiamo per relationem era adeguato a rendere consapevole la controparte delle ragioni di fatto e diritto che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione.
6. Così instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28/10/2025, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha emesso la sentenza di cui ha dato lettura del dispositivo con cui ha rigettato l'appello, condannando la parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata.
*****
7. Dall'esame dei documenti in atti risulta che:
- nell'ordinanza ingiunzione n. 64 del 22.1.2024 la Provincia richiama espressamente nella CP_1 sua premessa “Il verbale di accertamento di violazione soggetta a sanzione amministrativa numero
19/23 redatto da ARPA Lombardia - dipartimenti di Lecco e Sondrio… a carico di Parte_1
in qualità di rappresentante dell'impresa per la violazione
[...] Parte_2 dell'art. 190 comma 1 del D.Lvo 152/06 (Non corretta/ mancata compilazione del registro di carico
e scarico di rifiuti speciali pericolosi) sanzionata dall'art. 258 c. 2 del medesimo decreto “ ;
- nella medesima ordinanza si dà atto che copia di detto verbale di accertamento è stato regolarmente notificato al e all'impresa (circostanze queste pacifiche in causa) e che il trasgressore non Parte_1 ha fatto pervenire all'amministrazione provinciale né scritti difensivi né la richiesta di essere sentito ai sensi dell'art. 18 co. 1 della Legge 689/1981 e ss.mm.; quindi è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 258 co. 2 D.Lgs 152/2006 nella misura edittale minima di 10.000,00 euro.
4 - nel verbale n. 19/2023, redatto dai funzionari dell' , intitolato “verbale di accertamento di Pt_3 violazione soggetta a sanzione amministrativa” (con cui – si ripete è stata irrogata la sanzione amministrativa a carico degli appellanti), viene dato atto dell'attività ispettiva svolta l'11.5.2023 presso la ditta rappresentando che l'esito dell'attività di controllo ha consentito di Parte_1 accertare che la ditta in esame esercita attività in violazione alle normative inerenti la gestione dei rifiuti (omessa e non corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti) rimandando per maggiori dettagli alla relazione tecnica già trasmessa con prot. N. 132109 del 31/8/2023.
8. Detta relazione tecnica, allegata quale doc. 3 del fascicolo degli appellanti (di cui è pacifica in quanto non contestata l'avvenuta comunicazione ai trasgressori) contiene un resoconto dell'attività di verifica e controllo svolto sull'azienda: fornisce la descrizione puntuale delle attività svolte, delle autorizzazioni amministrative in possesso della controllata, degli accertamenti effettuati l'11.5.2023 alla presenza dello stesso fornendo una specifica elencazione delle verifiche Parte_1 effettuate, delle informazioni via via assunte dal titolare della ditta e una puntuale indicazione delle irregolarità/difetti ravvisati, corredata dalle raccomandazioni e suggerimenti dati alla ditta, ma anche segnalando le violazioni di legge riscontrate.
In particolare, dalla lettura della relazione in oggetto risulta che nel corso degli accertamenti gli ispettori rilevavano che all'esterno del capannone della ditta erano depositati, su terreno non impermeabilizzato, rifiuti speciali decadenti dall'attività e, tra questi, segnalavano alcune bombolette spray (EER 150111*) e nella parte di capannone dedicato ad officina per le piccole manutenzione dei mezzi aziendali sono depositati, tra gli altri rifiuti, n. 11 fusti di olio vuoti (EER 15110*) circa 400 litri di olio esausto (EER 130208*) e alcune bombolette spray – latte di vernice EER 150111* -
150110*; gli ispettori chiedevano, quindi, di poter verificare i registri di , appurando Parte_4 che la ditta ha tre registri di rifiuti dedicati ciascuno a rifiuti di Ferro, Olio e Filtri prodotti nell'unità locale e regolarmente vidimati dalla Camera di Commercio, e dall'esame degli stessi Pt_5 appuravano che erano compilati ed aggiornati al 27/04/2023, rilevando, altresì che “non risultano in carico i rifiuti pericolosi di cui ai codici EER 150110* 150111* sopra elencati.” Concludendo col dare atto dell'accertamento di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi.
Oltre che nel corpo della relazione, gli ispettori hanno riportano al punto 5) della stessa relazione le conclusioni rassegnate e le violazioni riscontrate, elencandole puntualmente.
Proprio in tale punto 5) i funzionari hanno elencato le difformità alle normative vigenti in Pt_3 materia ambientale e alle autorizzazioni rilasciate alla ditta, indicando al primo punto il “Deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi in quanto i rifiuti depositati nella parte ovest dell'insediamento produttivo e quelli identificati ai codici ER 150110* e 15 01 11* non risultano presenti nei registri di carico scarico”.
9. L'esame degli atti e gli elementi in essi riportati e richiamati dimostra l'infondatezza della censura mossa. L'obbligo di motivazione dell'ordinanza amministrativa sanzionatoria deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far
5 valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento e della relazione ispettiva, già noti al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr.Cass.
Sentenza n. 17104 del 22/07/2009).
Il richiamo espresso alla norma violata contenuto nell'ordinanza opposta, con l'espressa indicazione della “violazione dell'art. 190 comma 1 del D.Lvo 152/06 (Non corretta/ mancata compilazione del registro di carico e scarico di rifiuti speciali pericolosi) sanzionata dall'art. 258 c. 2 del medesimo decreto”, unitamente al chiaro rinvio al verbale di accertamento di illecito amministrativo, regolarmente notificato agli opponenti/odierni appellanti, e alla descrizione in fatto delle irregolarità riscontrate e contestate dagli ispettori, come riportati nella relazione redatta all'esito del controllo dei funzionari pacificamente comunicata al e da questi conosciuta, consentono di Pt_3 Parte_6 affermare con la dovuta certezza che la ha adempiuto all'obbligo motivazionale Controparte_1 necessario a consentire agli ingiunti la tutela dei loro diritti mediante l'opposizione.
10. In ogni caso, inoltre, come precisato dalla Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, il vizio di omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione non comporterebbe comunque la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, atteso che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive
(eventualmente anche proposte in sede amministrativa e non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto proposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Ed ancora, la Corte di Cass. con la pronuncia n. 16316/2020 ha affermato: “il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (Cass. 13/04/2006, n. 8649). La Corte nel caso di specie ha poi ulteriormente precisato che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non il provvedimento, ma il rapporto sanzionatorio (Cass. 16 febbraio
2016 n. 2959).
6 Ebbene, esclusa la nullità dell'ordinanza per la denunciata carenza di motivazione, non può non sottolinearsi come la parte appellante non abbia neppure allegato oltre che dimostrato l'insussistenza della violazione contestatale e quindi del credito ingiunto.
11. Del tutto inconsistente è la denunciata confusione quanto all'individuazione dei rifiuti speciali pericolosi non annotati, atteso che dalla relazione tecnica redatta dall' richiamata nel verbale Pt_3 di contestazione la sanzione amministrativa è stata irrogata per i soli rifiuti “identificati ai codici ER
150110* e 15 01 11* (fusti di olio vuoti, bombolette spray e latte di vernice) la cui presenza non è stata rinvenuta nei registri di carico scarico, mentre il riferimento ai 400 litri di olio esausto, pur CP_ rinvenuti nel capannone della , ma la cui presenza era stata regolarmente annotata nei registri, è un errore contenuto nella comparsa di risposta in giudizio della , frutto di un fraintendimento CP_1 della difesa, come dalla stessa ammesso immediatamente con la memoria datata 23/10/2024.
Da ultimo, è erronea l'ulteriore eccezione di carenza di prova della natura di “rifiuti speciali pericolosi” in quelli indicati con i codici ER 150110* e 150111*, atteso che, in tesi, gli accertatori si sarebbero limitati a descrivere quanto rilevato senza verificare l'effettiva sussistenza del rifiuto e la decorrenza del termine per annotare il carico nel relativo registro.
Nella relazione tecnica redatta, i funzionari hanno attestato di aver rinvenuto depositati, in parte Pt_3 all'esterno del capannone della ditta ed in parte nella parte di capannone dedicato ad officina per le piccole manutenzione dei mezzi aziendali, tra gli altri rifiuti decadenti dall'attività, n. 11 fusti di olio vuoti (EER 15110*) e alcune bombolette spray – latte di vernice EER 150111* - 150110*. Tali rifiuti pacificamente non sono stati caricati nel registro rifiuti della società e, come correttamente sottolineato dal primo giudice con motivazione che non è stata specificamente contestata né confutata dalla parte appellante, “non è stato né compiutamente allegato (ma solo ipotizzato), né dimostrato che essi fossero destinati ad un eventuale riuso o riciclaggio”. A fronte del rilievo effettuato durante il sopralluogo dai tecnici dell' (alla presenza del cui hanno chiesto l'esibizione dei Pt_3 Parte_1 registri di carico e scarico dei rifiuti) e della successiva formale contestazione della violazione amministrativa, era onere dell'odierna appellante- non adempiuto- contestare le risultanze ispettive fornendo prova della insussistenza della violazione, della ragione della presenza dei materiali pericolosi depositati rinvenuti tra i rifiuti e, ancor più, della loro utilizzabilità per attività della società
o per altro legittima destinazione.
In conclusione, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
12. Alla pronuncia consegue la condanna della parte appellante soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata, liquidate in base al valore della causa (pari alla sanzione amministrativa), applicando i parametri medi previsti dal DM n. 147/2022, attesa la media complessità del giudizio per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase di trattazione e quella decisoria consistite nella sola partecipazione all'udienza, nella misura complessiva di € 3.933,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la trattazione ed € 956,00 per la decisoria), oltre accessori di legge.
7 Sussistono, infine, i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento ad opera della parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG. 1253/2025 avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 353/2024, pubblicata in data 6/11/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata delle spese del presente Pt_7 grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 3.933,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater
Così deciso, in Milano il 28/10/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco dott. Roberto Aponte
8