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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1291/2018 Verbale di Udienza del giorno 7 novembre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 07 novembre 2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice con Parte_1 cui la difesa si riporta integralmente a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste in atti e insiste nell'accoglimento delle domande per come precisate e spiegate con l'atto di citazione. viste la nota scritta depositata dalla parte convenuta società Controparte_1 con cui la difesa richiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni : rigettare la domanda avversa, poiché infondata in fatto e diritto, confermando il d.i. opposto;
in subordine condannare controparte al pagamento della somma che il Signor Giudice adito riterrà accertata;
rigettare la domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese ed onorari di causa. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IL Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 07 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1291 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto altri istituti e leggi speciali e vertente
T R A
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
(P.IV: ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_2 P.IV_1
CO (C.F.: ) giusta mandato a margine dell'atto di CodiceFiscale_1
citazione, elettivamente domiciliati come in atti.
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Controparte_1
C. F. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Bari Controparte_2
P. IV , rappresentata e difesa come da mandato reso in P.IV_2 P.IV_3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Elisabetta Marcianò, C.F.
, elettivamente domiciliati come in atti. CodiceFiscale_2
CONVENUTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente previo scardinamento dal ruolo della dott. ssa nella fase di Persona_1
precisazione delle conclusioni. All'udienza del giorno 25/06/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , società attiva Parte_1
nel campo di lavori di costruzione e installazione in cemento armato e prefabbricazione, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Avellino la Controparte_1
assumendo di aver ricevuto da parte della l'incarico per il Parte_3
montaggio di capannoni industriali in Modugno, alla via degli Oleandri e che per dar seguito ai lavori, noleggiava dalla due autogru della portata, Controparte_1
rispettivamente, di 70 e 100 tonnellate, in modo da dare la massima celerità ai lavori .
La rappresentava che la gru della portata da 70 tonnellate Parte_1
presentava evidenti problemi tecnici notevoli che la rendevano inutilizzabile per cui procedeva immediatamente alla contestazione del malfunzionamento e la dopo CP_1
qualche giornoprocedeva alla riparazione. L'autogru però continuava a non essere utilizzabile per l'esecuzione delle opere cui era stata destinata per cui informata nuovamente la si dava luogo a nuova riparazione che in ogni caso non CP_1
risolvevano il problema per cui detta gru era rimasta del tutto inutilizzata.
La società attrice rilevava che il mancato utilizzo del mezzo aveva comportato gravi pregiudizio alla società attrice per il ritardo dei lavori commissionatele oltre ad aver sostenere il costo di € 4.5000,00 a titolo di retribuzione, vitto ed alloggio per la squadra di tre operai portata sul cantiere in previsione della contemporanea operatività delle due autogrù .
Rappresentava infine che al fine di scongiurare ulteriori pregiudizi, aveva dovuto impiegare per l'installazione dei capannoni esclusivamente la gru da 100 tonnellate con conseguente numero di giorni di noleggio maggiore rispetto a quelli originariamente previsti e così concludeva:
“ a) preliminarmente, accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1
per aver consegnato una gru inficiata da evidenti problemi tecnici;
[...]
b) di conseguenza, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società convenuta per il noleggio della suddetta autogru;
c) accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società convenuta per il noleggio e l'impiego della gru da 100 tonnellate per i giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti;
d) per l'effetto condannare la società convenuta a manlevare la società attrice da ogni pregiudizio discendente da eventuali azioni della società committente nonché al pagamento di tutti i danni discendenti dal contestato inadempimento, anche con riferimento alla perdita di ulteriori commissioni e di opportunità di lavoro nonché grave danno all'immagine della società attorea;
e) in ogni caso, condannare la al pagamento anche della spesa di € 4.500,00, CP_1
Contro pagata dalla er la retribuzione della squadra di tre operai portata sul cantiere in previsione della contemporanea operatività delle due autogrù e adibita all'assistenza dell'autogrù da 70 tonnellate, perché inutilizzata;
f) in ogni caso manlevare la società attrice dalle eventuali azioni giudiziarie derivanti dall'inadempimento contrattuali con terzi committenti;
g) in subordine, compensare, anche parzialmente, l'eventuale credito della convenuta con quello che sarà riconosciuto alla all'esito Parte_1
dell'espletanda istruttoria in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e del mancato utilizzo della autogru per cui è causa;
h) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Società che Controparte_1
contestava la domanda attrice deducendo che nel settembre dell'anno 2017 CP_1
e avevano concluso contratto n. rif. 112/GG dd. 04.09.2017 con il quale la CP_3
aveva concesso a noleggio alla una autogru 100 ton., con operatore, al CP_1 CP_3
nolo giornaliero di € 900,00, oltre IV, nel limite delle 9 ore lavorative dal lunedì al venerdì e di € 500,00, oltre ad IV, nella giornata di sabato e nel limite delle 4 ore. Per ciascuna ora extra di impiego della autogru le parti hanno concordato una tariffaria/oraria pari ad € 125,00, oltre ad IV e contratto n. rif. 113/GG dd. 15.09.2017 con il quale aveva concesso a noleggio alla una autogru 70 ton., con CP_1 CP_3
operatore, al nolo giornaliero di € 650,00, oltre ad IV, nel limite delle 9 ore lavorative dal lunedì al venerdì ed € 300,00, oltre ad IV, nella giornata di sabato e nel limite delle 4 ore. Per ciascuna ora extra di impiego della autogru le parti hanno concordato una tariffaria/oraria pari ad € 75,00, oltre ad IV .
Sosteneva che entrambe le gru avevano regolarmente operato nel cantiere di Modugno
e la gru di portata da 70 ton. era funzionante, tanto più che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, alcuna contestazione era pervenuta in merito. La circostanza che entrambe le gru avessero operato si evinceva dalle PEC inoltrate da alla CP_1
società attrice riportanti il consuntivo dei tempi di impiego nel cantiere di Modugno delle due gru in relazione, rispettivamente, ai mesi di settembre 2017 ed ottobre 2017, invitando al contempo la noleggiante a riscontrare i dati riportati negli allegati consuntivi e inviando le due fatture n. 152 del 30.09.2017 dell'importo di € 28.029,50
e n. 172 del 31.10.2017 dell'importo di € 49.227,00
Quanto alle modalità di pagamento, concordate secondo contratto da effettuarsi con con ri.ba. a 60 giorni data fattura fine mese (d.f.f.m.), la società attrice chiedeva una Co dilazione che veniva accordata. Nonostante ciò alle nuove scadenze pattuite le ri. tornavano insolute . Solo in data 02.01.2018 la
[...]
versava acconto di € 7.000,00 sul maggior credito vantato dalla Controparte_5
società convenuta e successivamente all'introduzione del presente giudizio corrispondeva ad la somma complessiva di € 12.500,00 mediante n. 3 CP_1
acconti.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto sia sull'an che sul quantum;
- sempre in via principale e anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in atti, che creditrice nei confronti Controparte_6
della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, della complessiva somma di € 93.899,00 e conseguentemente condannare la società attorea a pagare in favore della società convenuta la predetta somma disponendo previamente il pagamento da parte della in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, ed in favore della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, della somma di € 57.756,50 ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. ovvero pronunciando, con ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ingiunzione nei confronti della in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, di pagamento della somma di €
57.756,50 in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- in ogni caso: - condannare la in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese ed al risarcimento dei danni da liquidarsi anche d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c.;
- accertare e dichiarare che nulla in persona del Controparte_1
legale rappresentante, deve alla in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore per le causali esposte in atti e per ogni altra qualsivoglia ragione e/o titolo.
Con vittoria di diritti, spese e compensi professionali della presente causa e con riserva di ulteriormente provare, dedurre e produrre”. Alla prima udienza di comparizione veniva ingiunto ex art. 186 ter c.p.c. alla
[...]
di pagare a parte convenuta la somma di euro 57.756,50, Parte_1
oltre interessi dalla domanda, oltre le spese di lite liquidate in euro al 200,00 per spese ed euro 2.135,00 per compenso professionale, oltre iva, cap e rimborso forfettario al
15%, e concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenute superflue le prove orali per essere la causa documentale veniva fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 22 marzo
2021. La causa subiva numerosi rinvii finchè la scrivente, intervenuta nelle more quale assegnataria del fascicolo, all'udienza del 25 giugno 2025 rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO
La domanda attrice è infondata e va respinta per i motivi di seguito.
In data 04 settembre 2017 LN e hanno concluso contratto di noleggio CP_3
n. rif. 112/GG dd. Di una autogru 100 ton., con operatore, al nolo giornaliero di €
900,00, oltre IV, nel limite delle 9 ore lavorative dal lunedì al venerdì e di € 500,00, oltre ad IV, nella giornata di sabato e nel limite delle 4 ore. Per ciascuna ora extra di impiego della autogru le parti hanno concordato una tariffaria/oraria pari ad € 125,00, oltre ad IV. In data 15 settembre 2017 e hanno concluso altro CP_1 CP_3
contratto di noleggio n. rif. 113/GG dd. di una autogru 70 ton., con operatore, al nolo giornaliero di € 650,00, oltre ad IV, nel limite delle 9 ore lavorative dal lunedì al venerdì ed € 300,00, oltre ad IV, nella giornata di sabato e nel limite delle 4 ore. Per ciascuna ora extra di impiego della autogru le parti hanno concordato una tariffaria/oraria pari ad € 75,00, oltre ad IV .
I contratti, versati in atti dalla società convenuta, risultano espressamente accettati dalla società attrice in pari data.
La società attrice contesta alla convenuta il malfunzionamento della gru di portata 70 ton. sostenendo di aver prontamente segnalato l'inutilizzabilità del mezzo.
Tale contestazione però è rimasta priva di riscontro e per di più in contrasto con i consuntivi dei tempi di impiego della predetta gru inviati alla noleggiante con le relative fatture e mai contestati dalla stessa.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, come il noleggio, la giurisprudenza stabilisce il seguente principio in tema di prova dell'inadempimento, come consolidato dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 13533/2001: Il creditore , nel caso di specie la noleggiatrice, che agisce per l'adempimento o la risoluzione deve provare la fonte negoziale del suo diritto e quindi l'esistenza e validità del contratto di noleggio e limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento.
Il debitore , nel caso di specie il noleggiante è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto, e dunque, nel caso di richiesta di pagamento, deve dimostrare l'avvenuto adempimento circa il pagamento dei canoni e delle somme per i giorni extra di noleggio.
La parte che agisce per il risarcimento del danno, nella specie il noleggiante in riconvenzionale, deve provare integralmente il fatto costitutivo della sua pretesa:
l'inadempimento della controparte realizzatosi nel malfunzionamento dell'autogru,
l'esistenza del danno e il nesso causale tra l'inadempimento e il danno.
Come sopra ricordato la Società convenuta ha provato l'esistenza del contratto e, con le fatture insolute che attestano il credito per i canoni e per l'utilizzo extra di una autogru, l'inadempimento della Società attrice riguardo l'obbligo principale di pagare il canone, come confermato dal mancato saldo e dall'ammissione implicita dell'inadempimento data dalla dilazione di pagamento richiesta dalla stessa.
La Società attrice, per giustificare il proprio mancato pagamento e per ottenere il risarcimento dei danni di cui alla domanda riconvenzionale, doveva fornire prova certa e inequivocabile che una delle autogru non avesse funzionato per il periodo dedotto e che tale malfunzionamento fosse stato tempestivamente contestato alla noleggiante
(essenziale per l'art. 1578 c.c. in tema di vizi della cosa locata, applicabile al noleggio)
e inoltre che dall'asserito malfunzionamento fosse derivato un danno effettivo per l'asserito ritardo dei lavori commissionati e quantificabile. La Parte_1
non ha prodotto alcuna prova documentale (es. comunicazioni scritte,
[...]
rapporti tecnici) idonea a dimostrare il malfunzionamento dell'autogru e, soprattutto, la sua contestazione tempestiva alla Società noleggiatrice.
Nella fattispecie de qua , anche volendo inquadrare l'omesso pagamento dei canoni come un'eccezione di inadempimento (a fronte del presunto malfunzionamento), tale eccezione risulterebbe illegittima poiché, secondo la giurisprudenza costante (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, n. 1317 del 26 gennaio 2015 e conformi), l'eccezione è ammissibile solo se l'inadempimento della controparte è provato e incide sull'equilibrio sinallagmatico, circostanza che la noleggiante non ha provato.
L'ammissione del mancato pagamento da parte di e la Parte_1
richiesta di dilazione, avvenute prima della citazione in giudizio e della contestazione del vizio, nonché il versamento di acconti successivi alla instaurazione del presente giudizio, screditano la tesi dell'inadempimento della Società convenuta come causa del mancato pagamento. Il mancato pagamento appare preesistente e indipendente dalla successiva contestazione del presunto malfunzionamento.
Quanto alla richiesta di pagamento avanzata in riconvenzionale dalla Società convenuta di € 29.625,00 oltre ad IV di legge, dovuta per l'impiego della gru di 100 ton nei mesi di novembre e dicembre 2017, si evince dalla documentazione in atti che il detto credito è stato inserito nei consuntivi prodotti dalla stessa e non contestati dalla società attrice che al contrario afferma che per tale autogru l'utilizzo si è protratto oltre il termine contrattuale, anche se giustifica tale maggiore impiego per il malfunzionamento dell'altra autogru, per la quale, come sopra detto, nulla è stato provato.
Si precisa che, nonostante sia stato ingiunto alla società attrice, con ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., il pagamento della somma di € 57.756,50 in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
la nulla ha corrisposto, come sostenuto dalla convenuta e Parte_1
non contestato.
In conclusione parte attrice va condannata al pagamento in favore della società convenuta della somma di € 93.899,00 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede sia per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie istruttorie sia per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
Le spese tuttavia seguono anche la soccombenza secondo i criteri ordinari ed ex art. 96 cpc comma terzo applicabile di ufficio alla luce della recente giurisprudenza della
Cassazione Civile del 18.11.2019 (vd Ordinanza n° 29812/2019 della Terza Sezione
Civile), venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1, c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo
( Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n.3311). La sua applicazione, quanto all'ultimo comma art 96 cpc, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente ( Cass. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie.
Per tali motivi ritiene di applicare di ufficio la lite aggravata alla parte attrice secondo le motivazioni sopraindicate con condanna ex art. 96 cpc co 3° al pagamento della somma equitativamente determinata di € 3.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t.;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della Società Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e per l'effetto, condanna la Società attrice
[...]
al pagamento in favore della Società convenuta dell'importo dovuto per il noleggio delle due autogru, pari a € 93.899,00 oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, detratta se corrisposta nelle more, la somma di €
57.756,50 ingiunta ex art. 186 ter c.p.c. di cui all'ordinanza del giorno 11/09/2019.
CONDANNA la alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore della Società liquidate in € 759,00 Controparte_1
per esborsi e in € 9.142,00 per compensi oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali) come per legge e con attribuzione ove richiesto.
CONDANNA la al pagamento in favore Parte_1
della ,ex art. 96 cpc co terzo della somma di € Controparte_1
3.000,00
Così deciso in Avellino il 07 novembre 2025
IL G. O. P.
dott.ssa IL Casale