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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
Parte_1
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata il [...] a [...] – rasile, di cittadinanza Parte_2 brasiliana, residente a [...]dos Campos – Brasile in Rua Bem Te Vi n. 57; nata il [...] ad [...] – Brasile, di Parte_3 cittadinanza brasiliana, residente a [...]dos Campos – Brasile in Rua Bem Te Vi n. 57
[C.F. ], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, C.F._1 unitamente all'altro genitore nato il [...] a [...] Persona_1
Campos – Brasile, sulla minore nata il [...] a [...] Persona_2
Paulo – Brasile rappresentati e difesi dall'avv. COLOMBINO LUIGI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite (anche noto come Persona_3
o ), cittadino italiano mai Persona_4 Persona_5 naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 05), nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc.
04).successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo: “2) Dall'unione del sig.
con nasceva il 26/10/1915 a Jaú – Brasile il Persona_3 Persona_6 sig. (cfr. doc. 06); 3) il sig. contraeva matrimonio il Persona_7 Persona_7
26/12/1936 a Pirajú – Brasile con (cfr. doc. 07) e dalla loro unione ivi Persona_8 nasceva il 12/09/1952 il sig. (cfr. doc. 08); 4) il sig. Persona_9 Persona_9 ontraeva matrimonio il 01/12/1973 a Piraju – Brasile con
[...] Persona_10
(cfr. doc. 09) e dalla loro unione nasceva il 17/12/1973 ad Avaré – Brasile la
[...] sig.ra (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;
5) la sig.ra Parte_3 Parte_3 contraeva matrimonio il 08/05/1999 a Avaré – Brasile con
[...] Persona_1
(cfr. doc. 11), passando a identificarsi con il nominativo di
[...] [...]
e dalla loro unione nascevano a Sao Paulo – Brasile il 20/04/2003 Parte_3 la sig.ra (cfr. doc. 12), odierna ricorrente, ed il 05/05/2007 la Parte_2 minore (cfr. doc. 13), nell'interesse della quale viene Persona_2 formulato il presente ricorso;
”.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 – Ora, rileva il Tribunale che nelle note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p. i ricorrenti hanno dedotto che il soggetto indicato nel ricorso introduttivo come avo capostipite
[...]
(ovvero ) è nato dopo l'emigrazione in Brasile dei genitori e che la Per_3 Pt_4 linea di discendenza si diparte invece dal genitore nato a Persona_11
NO ES (VR) il 23/08/1863 sposatosi con e che da tale Controparte_2 matrimonio è nato l' 08/06/1894, appunto, in Brasile il sig. . Hanno Persona_3 spiegato tale errore addebitandolo ad un fraintendimento intercorso con il Comune di Vigasio
(VR), luogo che dalle ricerche storiche effettuate risultava comunque individuato quale luogo di provenienza del nucleo familiare particolarmente numeroso.
Ritiene il Tribunale che tale allegazione integri un fatto nuovo e diverso da quello dedotto nel ricorso principale , avendo la parte dedotto un rapporto di filiazione diverso da quello su cui ha incentrato la domanda, e che tale allegazione integri una domanda nuova che non può trovare ingresso nel presente procedimento.
In base all'art. 281 undecies , I co. c.p.c. il ricorso deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3bis), 4), 5), 6) dell'art. 163 c.p.c. e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica a carico del convenuto la decadenza dal proporre domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e la facoltà di chiamare un terzo in causa.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. consente al ricorrente di chiedere un rinvio per precisare e modificare le domande le eccezioni e le conclusioni e per indicare i mezzi di prova e produrre documenti solo se il convenuto si costituisce e se tale esigenza sorge dalle difese della controparte.
La previsione di tali rigorose preclusioni all'attività assertiva e probatoria risulta in linea con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda. Consegue che nel caso in esame non essendosi costituito il ministero convenuto, il thema decidendum deve ritenersi consolidato all'esito del deposito del ricorso introduttivo. Per espressa ammissione dei ricorrenti è nato in [...] ed essendo preclusa Persona_3 qualunque indagine sul rapporto di filiazione tra e Persona_11 Per_3
(ovvero ) in quanto dedotto tardivamente all'udienza sostituita dalle Pt_4 Per_3 note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., consegue che la domanda va rigettata mancando la prova della nascita da cittadino italiano dei ricorrenti.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
1526/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 29/11/2025
Il Giudice
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
Parte_1
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata il [...] a [...] – rasile, di cittadinanza Parte_2 brasiliana, residente a [...]dos Campos – Brasile in Rua Bem Te Vi n. 57; nata il [...] ad [...] – Brasile, di Parte_3 cittadinanza brasiliana, residente a [...]dos Campos – Brasile in Rua Bem Te Vi n. 57
[C.F. ], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, C.F._1 unitamente all'altro genitore nato il [...] a [...] Persona_1
Campos – Brasile, sulla minore nata il [...] a [...] Persona_2
Paulo – Brasile rappresentati e difesi dall'avv. COLOMBINO LUIGI , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite (anche noto come Persona_3
o ), cittadino italiano mai Persona_4 Persona_5 naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 05), nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc.
04).successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo: “2) Dall'unione del sig.
con nasceva il 26/10/1915 a Jaú – Brasile il Persona_3 Persona_6 sig. (cfr. doc. 06); 3) il sig. contraeva matrimonio il Persona_7 Persona_7
26/12/1936 a Pirajú – Brasile con (cfr. doc. 07) e dalla loro unione ivi Persona_8 nasceva il 12/09/1952 il sig. (cfr. doc. 08); 4) il sig. Persona_9 Persona_9 ontraeva matrimonio il 01/12/1973 a Piraju – Brasile con
[...] Persona_10
(cfr. doc. 09) e dalla loro unione nasceva il 17/12/1973 ad Avaré – Brasile la
[...] sig.ra (cfr. doc. 10), odierna ricorrente;
5) la sig.ra Parte_3 Parte_3 contraeva matrimonio il 08/05/1999 a Avaré – Brasile con
[...] Persona_1
(cfr. doc. 11), passando a identificarsi con il nominativo di
[...] [...]
e dalla loro unione nascevano a Sao Paulo – Brasile il 20/04/2003 Parte_3 la sig.ra (cfr. doc. 12), odierna ricorrente, ed il 05/05/2007 la Parte_2 minore (cfr. doc. 13), nell'interesse della quale viene Persona_2 formulato il presente ricorso;
”.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 – Ora, rileva il Tribunale che nelle note depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p. i ricorrenti hanno dedotto che il soggetto indicato nel ricorso introduttivo come avo capostipite
[...]
(ovvero ) è nato dopo l'emigrazione in Brasile dei genitori e che la Per_3 Pt_4 linea di discendenza si diparte invece dal genitore nato a Persona_11
NO ES (VR) il 23/08/1863 sposatosi con e che da tale Controparte_2 matrimonio è nato l' 08/06/1894, appunto, in Brasile il sig. . Hanno Persona_3 spiegato tale errore addebitandolo ad un fraintendimento intercorso con il Comune di Vigasio
(VR), luogo che dalle ricerche storiche effettuate risultava comunque individuato quale luogo di provenienza del nucleo familiare particolarmente numeroso.
Ritiene il Tribunale che tale allegazione integri un fatto nuovo e diverso da quello dedotto nel ricorso principale , avendo la parte dedotto un rapporto di filiazione diverso da quello su cui ha incentrato la domanda, e che tale allegazione integri una domanda nuova che non può trovare ingresso nel presente procedimento.
In base all'art. 281 undecies , I co. c.p.c. il ricorso deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3bis), 4), 5), 6) dell'art. 163 c.p.c. e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica a carico del convenuto la decadenza dal proporre domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e la facoltà di chiamare un terzo in causa.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. consente al ricorrente di chiedere un rinvio per precisare e modificare le domande le eccezioni e le conclusioni e per indicare i mezzi di prova e produrre documenti solo se il convenuto si costituisce e se tale esigenza sorge dalle difese della controparte.
La previsione di tali rigorose preclusioni all'attività assertiva e probatoria risulta in linea con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda. Consegue che nel caso in esame non essendosi costituito il ministero convenuto, il thema decidendum deve ritenersi consolidato all'esito del deposito del ricorso introduttivo. Per espressa ammissione dei ricorrenti è nato in [...] ed essendo preclusa Persona_3 qualunque indagine sul rapporto di filiazione tra e Persona_11 Per_3
(ovvero ) in quanto dedotto tardivamente all'udienza sostituita dalle Pt_4 Per_3 note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., consegue che la domanda va rigettata mancando la prova della nascita da cittadino italiano dei ricorrenti.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
1526/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 29/11/2025
Il Giudice
Parte_1