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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 11.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 589/2025 R.G.
TRA nato a [...] il [...], residente in [...] in Parte_1
,
elettivamente domiciliato in Lamezia Via Provinciale n. 40, C.F.: Codice Fiscale_1 "
Terme, via Leonardo Da Vinci n. 23, presso lo studio dell'avv. Vanessa Cardamone che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-Ricorrente-
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 in persona del
,
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_11.Con ricorso depositato il 25.3.2025, premetteva di aver ottenuto il riconoscimento della invalidità al 75% in data 19.1.2021, con visita di revisione fissata per gennaio 2024; che l' CP_1, con comunicazione del 1.10.2023, lo convocava a visita medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari;
di non aver ricevuto tale comunicazione e, conseguentemente, di non essersi presentato alla visita;
di aver ricevuto la comunicazione del 14.12.2023 con la quale l' CP_1 gli notificava la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione;
che successivamente, con comunicazione del 6/2/2024, 1'CP_1 lo convocava nuovamente a visita medica;
che, a seguito della visita di revisione ordinaria del 19/2/2024, la Commissione riduceva l'invalidità dal 75% al 60 %; di aver proposto, avverso tale decisione, ricorso per ATP avente RG 439/24 che si concludeva favorevolmente, con omologa positiva e riconoscimento del 74% di invalidità con decorrenza 19/2/24.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'indebito relativo al mese di gennaio 2024, nonché, il pagamento della mensilità di febbraio 2024. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Costituitosi in giudizio, l'CP_1 riesaminata la posizione del ricorrente, procedeva ad annullare l'indebito e a liquidare la mensilità relativa al mese di febbraio 2024 (v. all. 6 fascicolo CP_1).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 11.12.2025, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere e parte ricorrente insisteva per la condanna al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. L'CP_1 insisteva nella richiesta di compensazione.
4. Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che effettivamente l'CP_1 ha proceduto ad annullare l'indebito in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Con riferimento alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell CP_1 secondo il principio di "soccombenza virtuale" atteso che l'annullamento dell'indebito è avvenuto successivamente alla instaurazione del giudizio. Le spese vengono, pertanto, liquidate, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€723,58), della assenza di istruttoria e della non complessità della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'CP_1 al pagamento nei confronti della parte ricorrente Parte_1 delle spese di lite che liquidata in complessivi € 251,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 11.12.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 11.12.2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 589/2025 R.G.
TRA nato a [...] il [...], residente in [...] in Parte_1
,
elettivamente domiciliato in Lamezia Via Provinciale n. 40, C.F.: Codice Fiscale_1 "
Terme, via Leonardo Da Vinci n. 23, presso lo studio dell'avv. Vanessa Cardamone che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-Ricorrente-
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 in persona del
,
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Giacinto Greco e
Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_11.Con ricorso depositato il 25.3.2025, premetteva di aver ottenuto il riconoscimento della invalidità al 75% in data 19.1.2021, con visita di revisione fissata per gennaio 2024; che l' CP_1, con comunicazione del 1.10.2023, lo convocava a visita medica per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari;
di non aver ricevuto tale comunicazione e, conseguentemente, di non essersi presentato alla visita;
di aver ricevuto la comunicazione del 14.12.2023 con la quale l' CP_1 gli notificava la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione;
che successivamente, con comunicazione del 6/2/2024, 1'CP_1 lo convocava nuovamente a visita medica;
che, a seguito della visita di revisione ordinaria del 19/2/2024, la Commissione riduceva l'invalidità dal 75% al 60 %; di aver proposto, avverso tale decisione, ricorso per ATP avente RG 439/24 che si concludeva favorevolmente, con omologa positiva e riconoscimento del 74% di invalidità con decorrenza 19/2/24.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'indebito relativo al mese di gennaio 2024, nonché, il pagamento della mensilità di febbraio 2024. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Costituitosi in giudizio, l'CP_1 riesaminata la posizione del ricorrente, procedeva ad annullare l'indebito e a liquidare la mensilità relativa al mese di febbraio 2024 (v. all. 6 fascicolo CP_1).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All'udienza del 11.12.2025, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere e parte ricorrente insisteva per la condanna al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. L'CP_1 insisteva nella richiesta di compensazione.
4. Orbene, dall'esame degli atti di causa emerge che effettivamente l'CP_1 ha proceduto ad annullare l'indebito in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Con riferimento alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dell CP_1 secondo il principio di "soccombenza virtuale" atteso che l'annullamento dell'indebito è avvenuto successivamente alla instaurazione del giudizio. Le spese vengono, pertanto, liquidate, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€723,58), della assenza di istruttoria e della non complessità della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'CP_1 al pagamento nei confronti della parte ricorrente Parte_1 delle spese di lite che liquidata in complessivi € 251,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 11.12.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara